Sentenza 7 luglio 2004
Massime • 1
Le prove dichiarative assunte prima del mutamento della composizione del collegio, in presenza di opposizione della difesa alla loro lettura, non sono utilizzabili, ex art. 526, comma primo, cod. proc. pen., qualora non vengano reiterate o ribadite in dibattimento mediante nuovo rituale esame incrociato delle fonti.
Commentario • 1
- 1. Mutamento del giudice nell'abbreviato condizionato (Cass. 6930/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2004, n. 37537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37537 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario Presidente del 07/07/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio rel. est. Consigliere N. 00870
Dott. PEPINO Livio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 010884/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AD MA N. IL 21/12/1954;
avverso SENTENZA del 04/12/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Veneziano, che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. A. Giovene;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe, in parziale riforma di quella di primo grado, che aveva condannato IS UR alla pena di 7 anni di reclusione e 1000 euro di multa dichiarandolo colpevole dei reati di detenzione e porto illegali di armi bianche e da sparo, talune delle quali clandestine od alterate, nonché di parti di armi, munizioni e sostanze esplodenti, di ricettazione delle armi clandestine od alterate e di due targhe per autovettura provento di furto in danno della Legione CC MBa, di un'autovettura "Fiat Croma" con targa pertinente a veicolo in dotazione alla Procura della Repubblica di Milano e di due ciclomotori, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a 6 anni ed 800 euro di multa, previa qualificazione come arma comune da sparo di una carabina semiautomatica originariamente qualificata come da guerra. Al prevenuto è stato ascritto il possesso o compossesso del predetto materiale, rinvenuto in parte (autovettura, ciclomotori e munizioni) in un box ritenuto nella disponibilità dell'IS in base alle dichiarazioni rese da tale MB MI ed in parte (armi, munizioni e targhe) occultato nel vano ricavato sotto il pianale di un'autovettura "Citroen", una copia delle cui chiavi (ivi inclusa quella di un lucchetto che chiudeva il portellone posteriore del veicolo) veniva ritrovata nell'abitazione dell'imputato.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell'IS ha proposto ricorso, reiterando le eccezioni ed obiezioni sui punti di seguito elencati già sottoposte alla corte territoriale e da questa risolte in senso sfavorevole agli assunti difensivi:
1) - nullità della perquisizione nell'abitazione dell'imputato, non essendo a questi stato consentito di presenziarvi per essere stato trattenuto dalla p.g. nel garage in cui contestualmente avveniva altra perquisizione e non essendo il relativo verbale stato sottoscritto dai genitori del prevenuto, che pure risultavano avervi presenziato;
2) - inutilizzabilità della deposizione resa dell'ufficiale di p.g. De Maio in ordine alle caratteristiche di micce e detonatori rinvenuti nell'auto "Citroen", essendo stato detto materiale illegittimamente distrutto senza il previo espletamento di alcun accertamento;
3) - vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di espletamento di perizia dattiloscopica su parte del materiale sequestrato;
4) - inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento anteriormente al mutamento del collegio verificatosi in data 11.1.2001 in quanto reiterate mediante loro mera conferma formale nel prosieguo del giudizio, fatte salve le "domande su fatti nuovi o diversi rispetto a quelli già confermati";
5) - vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva (accertamento peritale di apertura e messa in moto della "Citroen") con le chiavi, ivi inclusa quella del lucchetto del portellone, sequestrate nell'abitazione dell'imputato, in difetto di redazione di verbale sulle verifiche riferite dai testi AL e RA;
6) - carenza di motivazione in ordine alla consapevolezza dell'IS circa il contenuto del vano segreto della "Citroen", indebitamente desunta dalla attribuitagli detenzione delle relative chiavi;
7) - violazione della legge penale quanto al mancato assorbimento della detenzione delle armi e degli esplosivi nel porto dei medesimi e quanto alla ritenuta sussistenza della ricettazione in relazione alle armi clandestine od alterate sulla mera scorta di tali loro caratteristiche, non integrative dell'elemento della "provenienza" delle cose da delitto;
8) - attribuzione all'IS della disponibilità del box e delle cose ivi rinvenute in base alla sola dichiarazione del MB, priva di qualsiasi riscontro;
9) - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti di pena per continuazione ed al diniego delle attenuanti generiche.
Esaminando partitamente le diverse questioni, nell'ordine di cui al predetto elenco, si osserva:
1) - pur condividendosi integralmente le argomentazioni svolte dalla corte territoriale per disattendere l'eccezione di nullità della perquisizione, comunque compiuta alla presenza dei genitori dell'IS, essendo questi assente per aver presenziato alla perquisizione contestualmente eseguita presso il box (laddove la loro contemporaneità si imponeva per garantirne l'efficacia di "atti a sorpresa"), assorbente appare in ogni caso l'irrilevanza della pretesa nullità dell'atto, alla stregua di quanto affermato dalle ss. uu. di questa corte con sentenza 27.3.1996, Sala, secondo cui la nullità della perquisizione non si estende, comunque, al successivo sequestro e non rende inutilizzabile la prova attraverso esso acquisita nei casi in cui il sequestro riguardi, come nella specie, le cose di cui all'art. 253 c.p.p.;
2) - l'omissione di accertamenti sulla natura e caratteristiche delle micce e detonatori prima della loro distruzione non preclude ne' rende, di per sè, inutilizzabile la deposizione del teste De Maio, una tale causa di inutilizzabilità non essendo prevista dalla legge nè potendo essa desumersi dalla generale previsione dell'art. 191, co. 1^ c.p.p., salva, ovviamente, la necessità di una vai ut azione di merito sull'attendibilità e concludenza della deposizione stessa;
3) - insindacabile sotto il profilo logico-giuridico appare la motivazione con cui è stata disattesa la richiesta di perizia dattiloscopica, avendo la corte d'appello chiarito che dalle indagini non è emerso alcun collegamento tra l'imputato ed eventuali impronte rilevate dagli inquirenti sulle cose in sequestro, per cui una perizia in proposito non avrebbe potuto che avallare il dato in tal senso già acquisito od, in alternativa, rivelarsi addirittura controproducente per l'imputato, evidenziando qualche impronta allo stesso riferibile, con conseguente difetto di ogni interesse del ricorrente a lamentare l'omissione dell'accertamento, di cui avrebbe, semmai, potuto dolersi solo la pubblica accusa;
4) - fondata è invece, l'eccezione di inutilizzabilità delle prove dichiarative assunte prima del mutamento della composizione del collegio, essendo le stesse, in presenza di opposizione della difesa alla loro lettura, state introdotte nella successiva fase del giudizio mediante la mera conferma delle dichiarazioni già rese (i cui verbali erano inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 238 c.p.p.) e, dunque, nella sostanza, mediante la loro lettura,
reale o fittizia ex art. 511, co. 5^ c.p.p., non potendone i giudici altrimenti conoscere ed acquisire il contenuto, e non essendo state quelle dichiarazioni di fatto reiterate o ribadite in dibattimento mediante nuovo rituale esame incrociato delle fonti, con conseguente loro inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526, co. 1^ c.p.p. per essere state dette prove acquisite in modo illegittimo, secondo le indicazioni doverosamente desumibili dalla sentenza delle sezioni unite di questa corte 19 gennaio 1995, Iannasso, le cui conclusioni sarebbero vanificate da una decisione che eludesse il divieto di lettura delle dichiarazioni pregresse con il ricorso alla formula della semplice formale conferma delle stesse (in concreto, tuttavia, non conoscibili nel loro contenuto se non mediante lettura); ne' tali conclusioni possono essere inficiate dal rilievo, risultante dalla motivazione della sentenza impugnata, che la facoltà accordata alle parti di formulare domande limitatamente a circostanze nuove e diverse venne, di fatto, estesa anche a circostanze che già avevano formato oggetto del precedente esame, non potendosi in questa sede verificare l'ampiezza di tale estensione, comunque in principio negata dal collegio nella sua mutata composizione.
Le questioni poste con i residui motivi di ricorso devono ritenersi assorbite in quanto logicamente dipendenti dall'esito e dalla valutazione della prove dichiarative di cui si impone la rinnovata, rituale acquisizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004