Sentenza 11 giugno 2007
Massime • 1
Qualora la misura cautelare venga modificata "in peius", ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., in presenza di un aggravamento delle esigenze cautelari è dovuto l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2007, n. 26681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26681 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2007 |
Testo completo
2 6 6 8 1 /07 sentenza n. 7282 Registro Generale n. 13209/07 camera di consiglio dell'11-6-2007 (n. 7 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione sesta penale composta dai signori:
Presidente dott. Saverio Mannino
Consigliere 1. dott. Vincenzo Rotundo
Consigliere 2. dott. Carlo Di Casola
3. dott. Nello Rossi Consigliere
Consigliere 4. dott. Domenico Carcano ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ME MA, nato a [...] il 15-2- 1956, avverso l'ordinanza in data 28-3-2007 del Tribunale di Brescia.
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Tindari Baglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il difensore di ME MA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in 1.-. epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Brescia, sezione II penale, adito ex art. 310 c.p.p., in reiezione dell'appello proposto nell'interesse del predetto, ha confermato il provvedimento con il quale in data 23-2-2007 la Corte di Appello di Brescia aveva disposto, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del predetto in sostituzione degli arresti domiciliari.
Con un unico motivo di ricorso si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 606, lettere b) e c), c.p.p. in relazione agli artt. 294, 299 e 276 c.p.p.
In particolare, il ricorrente rinnova la eccezione di nullità, per non avere nei termini di legge il Giudice dell'aggravamento proceduto all'interrogatorio del ME. A suo avviso, contrariamente a quanto affermato nella ordinanza impugnata, l'apparato argomentativo esposto nella più recente giurisprudenza di legittimità (sez. VI, 2-10-2006, rv. 235615) in riferimento alla ipotesi di cui all'art. 276, comma 1, c.p.p. (trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare) avrebbe dovuto trovare ingresso anche nella ipotesi in esame di cui all'art. 299, comma 4, c.p.p. (aggravamento delle esigenze cautelari), posto che, da un lato, la valutazione di un aggravamento delle esigenze cautelari reclamerebbe comunque la sollecita audizione dell'interessato e, dall'altro, militerebbero anche in questo caso le medesime ragioni di “economia nell'impiego della risorsa dei rimedi giurisdizionali".
2.. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già chiarito che qualora a seguito di trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, il Giudice, ai sensi dell'art. 276, comma 1, c.p.p., disponga la sostituzione di detta misura con altra più grave, deve procedersi all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., dovendosi consentire all'interessato, a fronte del carattere discrezionale del provvedimento in questione, la possibilità di una tempestiva rappresentazione dei possibili elementi a lui favorevoli in ordine alla sussistenza o meno della trasgressione, alla sua reale entità, alle condizioni oggettive, ai motivi soggettivi ed alle circostanze in cui si è verificata (sez. VI, sent. n. 15 del 2-10-2006, rv. 235615).
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PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza della Corte di Appello di Brescia in data 23-2-2007, impositiva della custodia in carcere, e ripristina gli arresti domiciliari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in data 11-6-2007.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rekuulo Camer
IL CANCELLIERE SUPER C1
Lidia Scalia
Gere
Depositato in Cancelleria 9 LUG. 2007
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Boggi IL CANCELLIERE C1 SUPER
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