Sentenza 8 ottobre 2008
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato nella fase del giudizio per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza può ricomprendere anche il periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione, concesso ai sensi dell'art. 154 comma quarto - bis disp.att.cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2008, n. 43813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43813 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI OV - Presidente - del 08/10/2008
Dott. CANZIO OV - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2612
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 021435/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SU OV AZ, N. IL 22/08/1967;
avverso ORDINANZA del 19/05/2008 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO Margherita;
sentite le conclusioni del P.G. Dr.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 19 maggio 2008 il Tribunale di Cagliari, sezione prima penale, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., confermava l'ordinanza della Corte d'assise di Cagliari del 23 aprile 2008 che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 303, 304 e 544 c.p.p., artt. 91 e 154 disp. att. c.p.p., aveva dichiarato la sospensione di centottanta giorni dei termini di custodia cautelare nei confronti dell'imputato OV LA, condannato alla pena di ventiquattro anni di reclusione in ordine al delitto di omicidio premeditato con sentenza della Corte d'Assise di Cagliari in data 22 maggio 2007, per la cui motivazione era stato fissato il termine di novanta giorni, prorogato di ulteriori giorni novanta, ai sensi dell'art. 154 c.p.p., comma 4 bis, con decreto del Presidente del Tribunale di Cagliari del 18 agosto 2007. Il Tribunale osservava che nel computo dei termini di sospensione della custodia cautelare durante il periodo di redazione della motivazione della sentenza ben poteva essere computato anche il periodo di proroga (di ulteriori novanta giorni), posto che il medesimo, in virtù del combinato disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, rientra a pieno titolo, una volta intervenuta l'autorizzazione presidenziale, nel termine complessivo assegnato al giudice per la redazione della sentenza.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, LA, il quale lamenta: a) erronea applicazione dell'art. 304 c.p.p., lett. c), che, nel disciplinare i casi nei quali è ammessa la sospensione dei termini, non fa alcun riferimento all'ipotesi di proroga prevista dall'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, norma quest'ultima caratterizzata da un connotato amministrativo e, in quanto tale, non suscettibile di interpretazione analogica per gli evidenti riflessi negativi sulla libertà personale dell'imputato; b) violazione ed erronea applicazione dell'art. 544 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 304 c.p.p. che, nel prevedere il termine massimo di novanta giorni per il deposito della motivazione, implicitamente esclude che la sospensione dei termini di custodia cautelare possa eccedere tale periodo;
c) violazione ed erronea applicazione dell'art. 154 c.p.p., comma 4 bis, norma di natura amministrativa, che attribuisce rilievo ai profili organizzativi del lavoro del giudice, ma non può esplicare alcun effetto da un punto di vista processuale. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Occorre premettere che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza non esige altra motivazione che il richiamo del disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), e 544 c.p.p., comma 3, in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare (complessità particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e gravità delle imputazioni), senza alcuna necessità di ulteriori esplicazioni da parte del giudice (Cass., Sez. 1, 27 ottobre 1999, n. 5940, rv. 214966; Cass., Sez. 5, 4 febbraio 1999, n. 596, rv. 213594;
Cass., Sez. 3, 23 marzo 2001 n. 27542, rv. 219979; Cass., Sez. 1, 22 novembre 2001, n. 45796, rv. 220477). Attesa la sua natura dichiarativa, il provvedimento in questione ben può essere emesso anche dal giudice dell'appello (Cass., Sez. 3, 15 luglio 2003, n. 36396, rv. 226386), qualora non vi abbia provveduto il giudice di primo grado, dovendosi rispettare, come unica condizione di legittimità del provvedimento sospensivo, soltanto che nel momento in cui venga adottato non siano già scaduti i termini di custodia cautelare che l'ordinanza intende sospendere (Cass., Sez. 6, 3 ottobre 2000, n. 3585, rv. 217486). Il giudice di merito competente a emettere l'ordinanza di sospensione deve, quindi, valutare unicamente la sussistenza del presupposto fattuale - costituito dall'avvenuta indicazione nel dispositivo della sentenza di condanna emessa nei confronti del soggetto sottoposto a misura custodiale del più lungo termine di deposito della motivazione previsto dall'art. 544 c.p.p., comma 3 - al quale l'art.304 c.p.p., comma 1, lett. c), ricollega la sospensione per un periodo corrispondente al termine per il deposito fissato dal giudice, e inoltre che non siano perenti i termini di custodia cautelare. Infatti l'ordinanza di sospensione, pur se adottabile d'ufficio nel rispetto dei parametri stabiliti dalla legge, deve pur sempre intervenire prima della scadenza del termine, che in sè fonda il diritto della parte di chiedere ed ottenere la scarcerazione.
2. Tanto premesso il Collegio osserva che il provvedimento impugnato è esente dal denunziato vizio di violazione di legge, laddove ha argomentato che nel computo dei termini di sospensione della custodia cautelare durante il periodo di redazione della motivazione della sentenza ben può essere computato anche il periodo di proroga oggetto di autorizzazione presidenziale ai sensi del combinato disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 544 c.p.p., comma 3, e art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis. L'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, aggiunto dalla D.L. 24 novembre 2001 n. 341, art. 4, comma 2 bis, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4., si pone, infatti, in collegamento sistematico con le norme contenute nel codice di rito, come si evince dall'interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione, inserita nel più ampio contesto dell'art. 154 disp. att. c.p.p. volto a disciplinare l'ipotesi di redazione non immediata della motivazione della sentenza. Significativi in tal senso sono la stessa rubrica della norma (redazione non immediata dei motivi della sentenza), che ricalca quella dell'art. 544 c.p.p. (redazione della sentenza), e l'articolazione dei singoli commi che la compongono, contenenti, quale logico sviluppo della previsione generale di cui all'art. 544 c.p.p., comma 1, la regolamentazione delle modalità di individuazione del soggetto investito del compito di redigere la motivazione, del procedimento di elaborazione, approvazione della stessa, di formazione dell'originale dopo la predisposizione della minuta sottoscritta dall'estensore e dal presidente, e infine, delle attività di verifica della corrispondenza dell'originale alla minuta e di sottoscrizione dell'originale.
In questo articolato contesto normativo, la disciplina della proroga (per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni) dei termini di redazione della motivazione contenuta nell'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, assume un'indubbia valenza processuale, essendo finalizzata a integrare la previsione dell'art. 544 c.p.p., comma 3, in merito ai tempi di stesura della motivazione con riferimento ad ipotesi peculiari che presuppongono una richiesta e un provvedimento motivati. Un indice univoco ed obiettivo della stretta correlazione esistente tra le due disposizioni in esame è desumibile dal riferimento alla "motivazione" della richiesta presente nell'art. 154 c.p.p., comma 4 bis, e destinato ad avere una portata generica, indefinita e insuscettibile di un effettivo controllo giurisdizionale, qualora non rapportato ai parametri di "particolare complessità" della motivazione elencati nell'art. 544 c.p.p., comma 3, e costituenti l'ineludibile presupposto di una motivazione non contestuale. La natura processuale della norma in riferimento può essere, inoltre, colta nella conseguente posposizione dei termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado, decorrenti dallo spirare del termine assegnato per il deposito della stessa. Non può, pertanto, essere condiviso l'assunto difensivo che, valorizzando l'ultima parte dell'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis - che stabilisce l'obbligo di comunicazione al Consiglio
Superiore della Magistratura del provvedimento di proroga adottato, a seconda della fase del processo, dal Presidente del Tribunale o dal Presidente della Corte d'appello - sostiene la natura amministrativa della disposizione in esame. L'informativa al Consiglio, infatti, lungi dallo svilirla, conferma la natura processuale della norma, iscrivendosi nel generale dovere, anche deontologico, di osservanza delle disposizioni processuali, la cui violazione, in presenza di determinati presupposti, può essere rilevante sia sul piano della valutazione di professionalità del magistrato che su quello disciplinare.
2. Se, quindi, l'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis è sistematicamente correlato all'art. 544 c.p.p., comma 3, di cui costituisce un necessario completamento, il rinvio che a quest'ultima disposizione opera l'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio durante la pendenza del periodo necessario per la redazione della sentenza, comprende necessariamente anche il periodo eventualmente prorogato, autorizzato con il provvedimento presidenziale che, una volta intervenuto, rientra a pieno titolo nel termine complessivo assegnato al giudice per la stesura della motivazione.
Un'interpretazione del genere non si risolve, pertanto, in una non consentita interpretazione analogica o estensiva delle norme con conseguente lesione della libertà personale dell'imputato, considerato anche che, in ogni caso, i termini di custodia cautelare sospesi ben potranno essere computati sia ai fini del decorso dei termini di fase previsti per il giudizio d'appello sia ai fini della durata complessiva della custodia cautelare.
In base alle considerazioni sinora svolte può essere, quindi, affermato il seguente principio di diritto: il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato nella fase del giudizio ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), per il tempo necessario alla redazione della motivazione (art. 544 c.p.p., comma 3) può comprendere anche il periodo di proroga del deposito della stessa, concesso ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis.
3. Ne consegue che il provvedimento impugnato è immune da vizi giuridici, laddove ha ritenuto che il periodo di novanta giorni, oggetto del provvedimento di autorizzazione presidenziale, ben potesse essere ricompreso nel complessivo termine necessario per la stesura della motivazione ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, tenuto conto della particolare complessità della sentenza valutata alla stregua della gravità dell'imputazione, della particolare severità della pena inflitta, della complessiva difficoltà del processo, e potesse, pertanto, assumere rilievo ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c).
La Cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2008