Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, laddove ne sia indicata la concessione nella sola motivazione ma non nel dispositivo della sentenza, quest'ultimo prevale, costituendo esso l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, a differenza della motivazione che ha, invece, solo funzione strumentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2012, n. 12929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12929 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 04/12/2012
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1848
Dott. CIAMPI Francesco M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 24135/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO US GA N. IL 30.04.1985;
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUAVETERE, SEZIONE DISTACCATA DI AVERSA del 28 marzo 2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Roberto Aniello che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28 marzo 2012 il Tribunale di S. Maria Capuavetere, sezione distaccata di Aversa condannava alla pena di giustizia EA US BR per il reato previsto e punito dall'art. 116 C.d.S., comma 13.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato lamentando la discordanza tra motivazione e dispositivo in ordine al beneficio della sospensione condizionale della pena;
l'omessa motivazione in ordine al richiesto beneficio della non menzione e chiedendo la riduzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso. Nella parte motiva dell'impugnata sentenza può leggersi: "sussistono i presupposti per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, tenuto conto della incensuratezza e della occasionante della condotta, elementi che consentono di formulare una prognosi positiva in ordine alla futura astensione da reati" , mentre ogni pronuncia a riguardo è omessa nel dispositivo.
Come precisato da questa Corte (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 25530 del 20 maggio 2008, PG in proc. Latini, RV. 240649, innanzitutto si osserva che il dispositivo, che, attraverso la lettura in pubblica udienza, acquista rilevanza esterna prima della motivazione e indipendentemente da essa, non può essere modificato con la motivazione;
pertanto in caso di difformità tra il dispositivo e la motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca fa volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione strumentale. Nel caso di specie la decisione, espressa nel dispositivo, si sostanzia nell'affermazione della penale responsabilità del EA e nella irrogazione della pena, senza - come già detto - alcuna statuizione in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale. Parimenti nulla statuisce il provvedimento impugnato in ordine al pur espressamente richiesto beneficio della non menzione.
4. Si appalesa invece manifestamente infondato il motivo concernente la pena irrogata dal primo giudice;
anche a prescindere dalla assoluta genericità delle deduzioni sul punto ("nel calcolare la pena pecuniaria il Giudice di prime cure avrebbe dovuto partire dal suo minimo edittale, tenuto conto del comportamento dell'imputato al momento del controllo nonché della incensuratezza dello stesso"), infatti, il provvedimento impugnato ha congruamente motivato sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritenendo congrua la pena base di Euro 3000,00 "rispetto alla entità dei fatti ed alla personalità dell'imputato" per poi applicare la riduzione di pena in virtù della concessione delle attenuanti generiche nella sua massima estensione. Come più volte precisato da questa Corte la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p. è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, che qui deve senz'altro escludersi, essendo del resto il giudice pervenuto a tale determinazione sulla base di condivisibili e motivati elementi.
5. Ne consegue che va annullata la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna con rinvio al Tribunale di S. Maria Capuavetere per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna con rinvio al Tribunale di S. Maria Capuavetere per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2013