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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 750/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6473/2020 depositato il 20/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 555/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 30/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01D5014422016 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore delll'appellante dichiara che le sentenze prodotte agli atti non sono state impugnate e si riporta alle conclusioni formulate in atti.
L'Ufficio si riporta e chiede il rigetto dell'appello.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il diniego espresso di autotutela consistente nella richiesta di ritiro dell'avviso di accertamento relativo all'IRPEF, IRAP, IVA dell'anno 2012
e compensava fra le parti le spese del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che il provvedimento di diniego non fosse altro che una mera riedizione del potere di accertamento già espresso con l'atto del quale era stato chiesto il ritiro e, per questa ragione, fosse soggetto al medesimo termine di impugnazione ormai scaduto, con conseguente definitività dell'atto da ritirare e tardività della sua impugnazione anche perché, diversamente opinando, si sarebbe consentita l'elusione del termine decadenziale posto dall'art. 21 d.lgs.
n. 546/1992.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente per i seguenti motivi:
1.- ammissibilità dell'istanza di autotutela, in quanto rientrante nei casi previsti dall'art. 2 d.MEF n.
37/1997.
2. riproposizione del motivo proposto in primo grado relativo alla necessità di provvedere alla luce dei principi di diritto affermati dal giudice tributario in relazione alla medesima fattispecie per 4 annualità precedenti, tali da superare la definitività del provvedimento, come sancito peraltro dallo stesso art. 2 d.
MEF n. 37/1997.
3. decisione conforme alle precedenti anche per l'anno successivo sopravvenuta alla sentenza impugnata ad ulteriore supporto dell'istanza di autotutela e della necessità di conformare l'accertamento per l'anno
2011 agli accertamenti relativi alle altre annualità.
La posizione del contribuente veniva illustrata con memoria depositata in vista dell'odierna udienza, con cui si insisteva sull'illegittimità del provvedimento di diniego emesso dall'Ufficio finanziario e, comunque, sulla possibilità di rimettere in discussione l'accertamento non tempestivamente impugnato in presenza di elementi sopravvenuti, come nel caso di specie per le sentenze emesse in relazione alle altre annualità.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, richiamando il principio consolidato per cui il diniego di autotutela è sindacabile solo per vizi propri e non relativi al merito della pretesa tributaria ed osservando che, nel caso di specie, il preteso vizio proprio del provvedimento impugnato sarebbe stato solo ed esclusivamente l'omessa considerazione del merito della pretesa tributaria. Rilevava, quindi, che l'ingiustizia della pretesa tributaria affermata con sentenze passate in giudicato sugli analoghi accertamenti frutto della stessa attività di controllo avrebbe dovuto farsi valere anche in questo caso per il tramite di un ricorso tempestivamente proposto contro l'atto impugnato, diversamente risolvendosi l'istanza di autotutela in un
“aggiramento dei termini rigorosi termini decadenziali, posti a presidio della certezza impositiva e della parità fra i contribuenti” (così testualmente le controdeduzioni a p. 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato nei termini di seguito precisati.
Il giudice di prime cure non si è attenuto al seguente principio di diritto affermato ormai costantemente affermato dalla Corte di Nomofilachia:
“Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso;
ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.”
(Cass. Sez. 5, 03/01/2024, n. 161, Rv. 670207)
In motivazione di questo arresto è contenuta un'ampia rassegna dei precedenti che hanno portato a questa affermazione ed alla puntuale analisi di tutti i suoi significati, alla quale si rinvia.
Per quanto rileva più specificamente in questo giudizio, la Corte ha ricordato che:
- la definitività del provvedimento di cui si chiede il ritiro non è ostativa alla richiesta, come prevede lo stesso art. 2 d.MEF n. 37/1997;
- nella ricorrenza dei casi previsti dal citato art. 2 (nel caso affrontato dalla cassazione era un'ipotesi di doppia imposizione) l'Amministrazione finanziaria deve motivare le ragioni per le quali non intende ritirare il provvedimento, eventualmente facendo leva su ragioni anche diverse al merito, ma sempre collegate all'esistenza di un interesse pubblico.
Il Collegio rileva che:
- la recente riforma prevede l'autotutela obbligatoria sostanzialmente negli stessi casi previsti dall'art. 2 cit. e la consente espressamente anche rispetto ai provvedimenti definitivi, purché non sia trascorso più di un anno dalla definitività, restando in questo caso il rimedio dell'autotutela facoltativa. Pur essendo una normativa non applicabile al caso di specie, mette in luce la centralità dell'elemento cronologico ai fini della ponderazione del valore della certezza dei rapporti giuridici, correttamente evidenziato dall'Ufficio finanziario appellato, trattandosi di un valore di matrice costituzionale ed euro-unitaria;
- le ragioni di interesse generale diverse dal merito (che deve essere evidentemente fondato perché si possa dare luogo al ritiro totale o parziale dell'atto) per giungere alla decisione sul ritiro o meno dell'atto che si possono evincere dall'art. 3 sono le fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso, con quanto ne segue in punto di valutazione di economicità circa i rischi del contenzioso valorizzata dagli successivi artt. 7 e 8. Si tratta, comunque, di un elenco non esaustivo, dovendo sussistere un "interesse pubblico" diverso dal mero rispetto della "legalità";
- l'obbligo di buona fede e a quello di affidamento, quali prescritti dall'art. 10 l. n. 212/2000, anche alla luce dei valori costituzionali espressi dall'art. 53 Cost., possono configurare tale interesse pubblico specifico;
- la presenza di un giudicato tributario sulla questione deve essere attentamente considerata. L'art. 2, comma 2, d.MEF cit., come la recente riforma, contempla espressamente solo il caso del giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria, che esclude la necessità di provvedere. La stessa Amministrazione nella sua circolare interpretativa ha comunque precisato che il limite possa concretamente non operare se lo stesso non riguardi le questioni agitate nell'istanza di autotutela. Non è, invece, previsto il caso del giudicato favorevole al contribuente, che però è già stato valorizzato come motivo di nullità del provvedimento di diniego del ritiro da Cass. n. 18241/23 proprio in un caso di diverse annualità relative alla medesima imposta (in quel caso l'IRAP);
- nella stessa sentenza si evidenzia come l'esistenza di un giudicato e, quindi, della regola di diritto per il caso concreto deve assumere un valore prevalente nei rapporti fra le parti ai sensi dell'art. 2909 c.c., superando l'intangibilità della situazione per il maturarsi della decadenza;
- l'intangibilità delle situazioni giuridiche non è un valore assoluto, ma è subvalente rispetto al giudicato, anche nel caso di altro giudicato (purché precedente) come dimostra anche l'art. 395, n. 4, c.p.c.;
- la sentenza si spinge ad affermare la nullità di un provvedimento che sia contrario al giudicato, ma il
Collegio ritiene che sia sempre necessario valutare quanto meno il tempo trascorso dall'irretrattabilità dell'atto alla luce delle indicazioni provenienti dalla riforma ed in assenza di una disposizione in tal senso a differenza di quanto accade nel diritto amministrativo;
- lo stesso è a dirsi per l'ambito del potere giurisdizionale che, secondo la giurisprudenza consolidata precedente alla riforma e quello che sembra potersi evincere dalla riforma stessa, si risolve nell'ordine all'Amministrazione finanziaria di provvedere sull'istanza, eventualmente precisando quali siano i canoni di legittimità da seguire e ferma la valutazione di merito che verrà condotta.
Tanto premesso in punto di diritto, in punto di fatto si deve rammentare quanto segue.
L'atto di accertamento oggetto della richiesta di ritiro è stato notificato il 10/06/2016.
Le sentenze di primo grado relativo alle annualità precedenti sono state depositate una il 29/12/2016 e tre il 4/09/2017 e sono ormai passate in giudicato, come pacificamente riconosciuto dalle parti.
L'istanza di autotutela è stata depositata all'Ufficio finanziario il 16/11/2018.
Tutte le sentenze, compresa quella relativa all'annualità successiva, hanno ritenuto che l'Ufficio finanziario non avesse tenuto conto della documentazione presentata dal contribuente e delle ragioni esposte in sede di accertamento di adesione per giustificare lo sconto applicato allo stocchista (ovvero l'operatore economico che a fine anno acquista la merce rimasta invenduta da vari anni ad un prezzo di favore), confermando pertanto l'accertamento di ricavi non dichiarati in applicazione del ricarico usuale ai clienti al dettaglio sulla merce così ceduta. Veniva valorizzata anche la sostanziale coerenza dei ricavi dichiarati con gli studi di settore.
Orbene, alla luce di queste premesse, il Collegio ritiene doveroso che l'Ufficio finanziario riesamini alla luce dei principi affermati dalle sentenze in atti anche l'accertamento effettuato nell'anno 2012, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato.
I giudicati favorevoli al contribuente hanno messo in luce l'evidente errore commesso dall'Ufficio finanziario nel non considerare gli elementi offerti dal contribuente, che in modo più logico e coerente ha spiegato le ragioni dello sconto applicato allo stocchista rispetto ai prezzi usualmente praticati al dettaglio.
È trascorso un tempo assolutamente ragionevole fra l'irretrattabilità dell'atto di cui si invoca il ritiro e la presentazione della relativa istanza (poco più di un anno), sicché può affermarsi che non si era ancora consolidata la posizione giuridica di favore dell'Amministrazione finanziaria e, quindi, non è stato violato il principio della certezza dei rapporti giuridici. Sussiste l'interesse generale alla riedizione del potere amministrativo, nel caso di specie consacrato da ben 4 giudicati, che rappresentano la regola iuris di casi assolutamente analoghi che non è stata rispettata nel caso di specie, dal momento che la verifica aveva abbracciato tutte queste annualità con le medesime premesse di diritto, ferma restando la valutazione del merito della ripresa a tassazione da parte dell'Ufficio finanziario alla luce della rimeditazione complessiva della vicenda (e, quindi, tenuto conto degli elementi valorizzati nel caso di specie, dello studio di settore del 2012 e di quanto altro l'Amministrazione finanziaria ritenga opportuno valorizzare, sul punto si veda anche quanto affermato da
Cass. Sez. Un. n. 30051/24).
Operare diversamente comporterebbe una lesione del valore della "buona fede", risultando contraddittoria una condotta dell'Amministrazione finanziaria che risolva col pretendere dal contribuente ciò che manifestamente non è da lui dovuto. Sicché onere - anzi, dovere istituzionale - dell'Ufficio era quello di considerare se tale contraddizione sussistesse o meno. Come dell' "affidamento", poiché
l'Amministrazione finanziaria non porrebbe rimedio ad un trattamento diverso a situazioni analoghe. Non si tratta, quindi, del mero "mero rispetto della legalità", ma dell'inveramento di principi dell'ordinamento tributario espressivi di un interesse pubblico della collettività, come definiti dal Legislatore in quello che ha inteso come statuto del contribuente ed attuazione dei principi costituzionali ed euro-unitari (cfr. art. 1, comma 1, l. n. 212/2000).
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello, nonché della novità e complessità della questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, annulla l'atto impugnato meglio indicato in epigrafe e ordina all'Agenzia delle Entrate di procedere ad una nuova valutazione dell'istanza presentata da Ricorrente_1.
Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
GI CI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6473/2020 depositato il 20/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 555/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 30/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01D5014422016 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore delll'appellante dichiara che le sentenze prodotte agli atti non sono state impugnate e si riporta alle conclusioni formulate in atti.
L'Ufficio si riporta e chiede il rigetto dell'appello.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il diniego espresso di autotutela consistente nella richiesta di ritiro dell'avviso di accertamento relativo all'IRPEF, IRAP, IVA dell'anno 2012
e compensava fra le parti le spese del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che il provvedimento di diniego non fosse altro che una mera riedizione del potere di accertamento già espresso con l'atto del quale era stato chiesto il ritiro e, per questa ragione, fosse soggetto al medesimo termine di impugnazione ormai scaduto, con conseguente definitività dell'atto da ritirare e tardività della sua impugnazione anche perché, diversamente opinando, si sarebbe consentita l'elusione del termine decadenziale posto dall'art. 21 d.lgs.
n. 546/1992.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente per i seguenti motivi:
1.- ammissibilità dell'istanza di autotutela, in quanto rientrante nei casi previsti dall'art. 2 d.MEF n.
37/1997.
2. riproposizione del motivo proposto in primo grado relativo alla necessità di provvedere alla luce dei principi di diritto affermati dal giudice tributario in relazione alla medesima fattispecie per 4 annualità precedenti, tali da superare la definitività del provvedimento, come sancito peraltro dallo stesso art. 2 d.
MEF n. 37/1997.
3. decisione conforme alle precedenti anche per l'anno successivo sopravvenuta alla sentenza impugnata ad ulteriore supporto dell'istanza di autotutela e della necessità di conformare l'accertamento per l'anno
2011 agli accertamenti relativi alle altre annualità.
La posizione del contribuente veniva illustrata con memoria depositata in vista dell'odierna udienza, con cui si insisteva sull'illegittimità del provvedimento di diniego emesso dall'Ufficio finanziario e, comunque, sulla possibilità di rimettere in discussione l'accertamento non tempestivamente impugnato in presenza di elementi sopravvenuti, come nel caso di specie per le sentenze emesse in relazione alle altre annualità.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, richiamando il principio consolidato per cui il diniego di autotutela è sindacabile solo per vizi propri e non relativi al merito della pretesa tributaria ed osservando che, nel caso di specie, il preteso vizio proprio del provvedimento impugnato sarebbe stato solo ed esclusivamente l'omessa considerazione del merito della pretesa tributaria. Rilevava, quindi, che l'ingiustizia della pretesa tributaria affermata con sentenze passate in giudicato sugli analoghi accertamenti frutto della stessa attività di controllo avrebbe dovuto farsi valere anche in questo caso per il tramite di un ricorso tempestivamente proposto contro l'atto impugnato, diversamente risolvendosi l'istanza di autotutela in un
“aggiramento dei termini rigorosi termini decadenziali, posti a presidio della certezza impositiva e della parità fra i contribuenti” (così testualmente le controdeduzioni a p. 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato nei termini di seguito precisati.
Il giudice di prime cure non si è attenuto al seguente principio di diritto affermato ormai costantemente affermato dalla Corte di Nomofilachia:
“Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso;
ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.”
(Cass. Sez. 5, 03/01/2024, n. 161, Rv. 670207)
In motivazione di questo arresto è contenuta un'ampia rassegna dei precedenti che hanno portato a questa affermazione ed alla puntuale analisi di tutti i suoi significati, alla quale si rinvia.
Per quanto rileva più specificamente in questo giudizio, la Corte ha ricordato che:
- la definitività del provvedimento di cui si chiede il ritiro non è ostativa alla richiesta, come prevede lo stesso art. 2 d.MEF n. 37/1997;
- nella ricorrenza dei casi previsti dal citato art. 2 (nel caso affrontato dalla cassazione era un'ipotesi di doppia imposizione) l'Amministrazione finanziaria deve motivare le ragioni per le quali non intende ritirare il provvedimento, eventualmente facendo leva su ragioni anche diverse al merito, ma sempre collegate all'esistenza di un interesse pubblico.
Il Collegio rileva che:
- la recente riforma prevede l'autotutela obbligatoria sostanzialmente negli stessi casi previsti dall'art. 2 cit. e la consente espressamente anche rispetto ai provvedimenti definitivi, purché non sia trascorso più di un anno dalla definitività, restando in questo caso il rimedio dell'autotutela facoltativa. Pur essendo una normativa non applicabile al caso di specie, mette in luce la centralità dell'elemento cronologico ai fini della ponderazione del valore della certezza dei rapporti giuridici, correttamente evidenziato dall'Ufficio finanziario appellato, trattandosi di un valore di matrice costituzionale ed euro-unitaria;
- le ragioni di interesse generale diverse dal merito (che deve essere evidentemente fondato perché si possa dare luogo al ritiro totale o parziale dell'atto) per giungere alla decisione sul ritiro o meno dell'atto che si possono evincere dall'art. 3 sono le fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso, con quanto ne segue in punto di valutazione di economicità circa i rischi del contenzioso valorizzata dagli successivi artt. 7 e 8. Si tratta, comunque, di un elenco non esaustivo, dovendo sussistere un "interesse pubblico" diverso dal mero rispetto della "legalità";
- l'obbligo di buona fede e a quello di affidamento, quali prescritti dall'art. 10 l. n. 212/2000, anche alla luce dei valori costituzionali espressi dall'art. 53 Cost., possono configurare tale interesse pubblico specifico;
- la presenza di un giudicato tributario sulla questione deve essere attentamente considerata. L'art. 2, comma 2, d.MEF cit., come la recente riforma, contempla espressamente solo il caso del giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria, che esclude la necessità di provvedere. La stessa Amministrazione nella sua circolare interpretativa ha comunque precisato che il limite possa concretamente non operare se lo stesso non riguardi le questioni agitate nell'istanza di autotutela. Non è, invece, previsto il caso del giudicato favorevole al contribuente, che però è già stato valorizzato come motivo di nullità del provvedimento di diniego del ritiro da Cass. n. 18241/23 proprio in un caso di diverse annualità relative alla medesima imposta (in quel caso l'IRAP);
- nella stessa sentenza si evidenzia come l'esistenza di un giudicato e, quindi, della regola di diritto per il caso concreto deve assumere un valore prevalente nei rapporti fra le parti ai sensi dell'art. 2909 c.c., superando l'intangibilità della situazione per il maturarsi della decadenza;
- l'intangibilità delle situazioni giuridiche non è un valore assoluto, ma è subvalente rispetto al giudicato, anche nel caso di altro giudicato (purché precedente) come dimostra anche l'art. 395, n. 4, c.p.c.;
- la sentenza si spinge ad affermare la nullità di un provvedimento che sia contrario al giudicato, ma il
Collegio ritiene che sia sempre necessario valutare quanto meno il tempo trascorso dall'irretrattabilità dell'atto alla luce delle indicazioni provenienti dalla riforma ed in assenza di una disposizione in tal senso a differenza di quanto accade nel diritto amministrativo;
- lo stesso è a dirsi per l'ambito del potere giurisdizionale che, secondo la giurisprudenza consolidata precedente alla riforma e quello che sembra potersi evincere dalla riforma stessa, si risolve nell'ordine all'Amministrazione finanziaria di provvedere sull'istanza, eventualmente precisando quali siano i canoni di legittimità da seguire e ferma la valutazione di merito che verrà condotta.
Tanto premesso in punto di diritto, in punto di fatto si deve rammentare quanto segue.
L'atto di accertamento oggetto della richiesta di ritiro è stato notificato il 10/06/2016.
Le sentenze di primo grado relativo alle annualità precedenti sono state depositate una il 29/12/2016 e tre il 4/09/2017 e sono ormai passate in giudicato, come pacificamente riconosciuto dalle parti.
L'istanza di autotutela è stata depositata all'Ufficio finanziario il 16/11/2018.
Tutte le sentenze, compresa quella relativa all'annualità successiva, hanno ritenuto che l'Ufficio finanziario non avesse tenuto conto della documentazione presentata dal contribuente e delle ragioni esposte in sede di accertamento di adesione per giustificare lo sconto applicato allo stocchista (ovvero l'operatore economico che a fine anno acquista la merce rimasta invenduta da vari anni ad un prezzo di favore), confermando pertanto l'accertamento di ricavi non dichiarati in applicazione del ricarico usuale ai clienti al dettaglio sulla merce così ceduta. Veniva valorizzata anche la sostanziale coerenza dei ricavi dichiarati con gli studi di settore.
Orbene, alla luce di queste premesse, il Collegio ritiene doveroso che l'Ufficio finanziario riesamini alla luce dei principi affermati dalle sentenze in atti anche l'accertamento effettuato nell'anno 2012, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato.
I giudicati favorevoli al contribuente hanno messo in luce l'evidente errore commesso dall'Ufficio finanziario nel non considerare gli elementi offerti dal contribuente, che in modo più logico e coerente ha spiegato le ragioni dello sconto applicato allo stocchista rispetto ai prezzi usualmente praticati al dettaglio.
È trascorso un tempo assolutamente ragionevole fra l'irretrattabilità dell'atto di cui si invoca il ritiro e la presentazione della relativa istanza (poco più di un anno), sicché può affermarsi che non si era ancora consolidata la posizione giuridica di favore dell'Amministrazione finanziaria e, quindi, non è stato violato il principio della certezza dei rapporti giuridici. Sussiste l'interesse generale alla riedizione del potere amministrativo, nel caso di specie consacrato da ben 4 giudicati, che rappresentano la regola iuris di casi assolutamente analoghi che non è stata rispettata nel caso di specie, dal momento che la verifica aveva abbracciato tutte queste annualità con le medesime premesse di diritto, ferma restando la valutazione del merito della ripresa a tassazione da parte dell'Ufficio finanziario alla luce della rimeditazione complessiva della vicenda (e, quindi, tenuto conto degli elementi valorizzati nel caso di specie, dello studio di settore del 2012 e di quanto altro l'Amministrazione finanziaria ritenga opportuno valorizzare, sul punto si veda anche quanto affermato da
Cass. Sez. Un. n. 30051/24).
Operare diversamente comporterebbe una lesione del valore della "buona fede", risultando contraddittoria una condotta dell'Amministrazione finanziaria che risolva col pretendere dal contribuente ciò che manifestamente non è da lui dovuto. Sicché onere - anzi, dovere istituzionale - dell'Ufficio era quello di considerare se tale contraddizione sussistesse o meno. Come dell' "affidamento", poiché
l'Amministrazione finanziaria non porrebbe rimedio ad un trattamento diverso a situazioni analoghe. Non si tratta, quindi, del mero "mero rispetto della legalità", ma dell'inveramento di principi dell'ordinamento tributario espressivi di un interesse pubblico della collettività, come definiti dal Legislatore in quello che ha inteso come statuto del contribuente ed attuazione dei principi costituzionali ed euro-unitari (cfr. art. 1, comma 1, l. n. 212/2000).
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello, nonché della novità e complessità della questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, annulla l'atto impugnato meglio indicato in epigrafe e ordina all'Agenzia delle Entrate di procedere ad una nuova valutazione dell'istanza presentata da Ricorrente_1.
Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
GI CI