Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6897 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
IN068 97 02 AULA "B" 520/2002 oggetto O ITALIANO LAVORO LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Luciano VIGOLO Consigliere R.G.n. 00174/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron.19470 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 27.03.2002 da MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Bari, in persona del Direttore p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, legalmente domicilia,
- ricorrente -
contro
VI LI
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Giudice di Pace di Stigliano n. 001/1999 del 15.04.1996/08.01.1999, R.G. n. 003/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
367 1 Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso e per il rigetto degli altri motivi del medesimo ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Giudice di Pace di Stigliano, accoglieva l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 156/95 del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Bari (in appresso solo Ministero) proposta da NZ AR e la revocava, annullandola, dichiarava, quindi, il diritto del AR a vedersi applicata la compensazione, con conseguente diritto al beneficio comunitario, delle particelle di terreno non idonee erroneamente indicate in domande con altre aventi la medesime natura aventi i requisiti richiesti appartenenti allo stesso AR, così corretto il mero errore materiale di trascrizione della domanda di aiuto, e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Osservava il giudice di pace che l'ordinanza ingiunzione era illegittima per carenza di motivazione, non sussistendo, quest'ultima, neanche nel verbale di accertamento n. 15 del 26 marzo 1994, perché, comunque, non si era dato sfogo alla istruttoria della pratica a seguito dei ricorsi in via amministrativa, perché dalla documentazione in atti era risultato mero errore materiale di trascrizione nella indicazione delle particelle di terreno messe a riposo in luogo di altre, e anche più consistenti, effettivamente esistenti nella disponibilità del AR stesso, delle quali l'amministrazione avrebbe dovuto tener conto, con le opportune sostituzioni, ai fini del conseguimento da parte dell'istante del mantenimento del beneficio comunitario annuale. Ricorre per l'annullamento della predetta sentenza il Ministero per le Politiche Agricole Ispettorato Centrale Repressioni Frodi di Bari affidandosi a tre motivi di - censura. 2 Il AR non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione ed erronea applicazione dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nonché motivazione erronea e contraddittoria, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, nel quale il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento, non avevano rilievo i vizi di motivazione anche con riferimento alla mancata valutazione delle deduzioni difensive opposte;
l'obbligo di motivazione dell'ordinanza ingiunzione doveva ritenersi soddisfatto anche per relationem e cioé con riferimento al rapporto di denuncia. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata si esprime nel senso della omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione sia perché essa risultava espressa in forma precostituita e frasi stereotipe, sia per mancata istruzione della pratica (recte, mancato supplemento di sopralluogo) a seguito del ricorso del AR. L'una e l'altra osservazione, nel caso di specie, sono irrilevanti. Lo è la prima, atteso che, come ri rileva dalla stessa sentenza, il motivo della decisione in sede amministrativa non solo risultava per tabulas, ammesso e riportato dallo stesso AR nel ricorso proposto in via amministrativa e finanche sottinteso nella richiesta e disattesa compensazione dei terreni, ma si riferiva proprio alle ipotesi di cui alle espressioni precostituite e alle frasi cd. stereotipe, sicché non è dato rilevare quale altra motivazione doveva essere aggiunta. E lo è altrettanto irrilevante la seconda, atteso che i dati erano pacifici e su di essi aveva fondato il ricorso in via amministrativa il AR. In realtà, assolutamente tranciante su tale punto è la circostanza che in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione è stata fatto valere un errore di trascrizione dei terreni, che, evidentemente, presuppone la conosciuta indicazione erronea dei dati e la corretta lettura di essi da parte dell'amministrazione. Con il secondo motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione ed erronea applicazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, nonché motivazione erronea e 3 contraddittoria, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: nessuna prova era stata addotta dall'opponente avverso l'accertamento della inidoneità dei terreni indicati nella domanda di aiuto comunitario per il ritiro di essi dalla semina, aldilà della mera affermazione che ve ne fossero altri e di maggiore estensione non indicati;
nella stessa sentenza impugnata tale accertamento era soltanto ipotizzato, e comunque suscettibile di accertamento con supplemento di sopralluogo richiesto in via amministrativa;
in realtà, tale supplemento istruttorio non era stato richiesto in sede giudiziaria;
non risultava, pertanto, smentita l'avvenuta percezione di contributi comunitari non spettanti. Con il terzo motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione ed erronea applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 898 del 1986 e successive modificazioni, e 23 della legge n. 689 del 1981, nonché motivazione erronea e contraddittoria, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: anche se fosse stata provata la possidenza dei terreni idonei e con i requisiti richiesti, rimaneva pur sempre che essi non erano stati indicati nella domanda ed erano stati indicati in luogo di essi terreni inidonei;
era irrilevante che detta domanda fosse stata redatta dal patronato, non incidendo la circostanza sulla indebita percezione dei contributi e sulla incolpevolezza per la mancata inclusione. I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione, sono fondati in relazione a quanto innanzi. La sentenza impugnata, nel ritenere illegittima l'ordinanza ingiunzione di recupero del beneficio comunitario annuale, non dovuto perché inidonee le particelle di terreno non messe a coltura indicate nella domanda, non supporta la decisione con motivazione giuridicamente rilevante. Assume il giudice di merito che dagli atti di causa risultava evidente l'errore materiale di trascrizione di particelle di terreno tenute a riposo in luogo di altre, ma se ben si intende tale evidenza si desumerebbe solo dalle circostanze che altre particelle di terreno, e di estensione finanche superiore a quelle in effetti indicate nella domanda di aiuto, regolarmente sottratte alla coltivazione, si apparterrebbero al compendio terriero dello stesso AR, e che il richiedente sarebbe stato connotato di insufficiente livello culturale, tanto da far ricorso ad organismi sindacali disponibili per la compilazione della 4 pratica, il che avrebbe giustificato, come pur era avvenuto in altri casi curati da Ispettorati diversi, per effetto di incolpevole e mero disguido amministrativo, una qual certa cd. compensazione delle particelle di terreno indicate con quelle, ulteriori, non indicate. In realtà, di tutto quanto - con esclusione, forse, ma neanche esaurientemente, della disponibilità da parte del Gargano di altre idonee particelle di terreno - a titolo meramente ipotetico, senza cioè il minimo riferimento al caso concreto e ad elementi probatori, con richiamo invece a prassi e circolari, il cui valore giudiridico è tutto da dimostrare. La statuizione impugnata merita sul punto le censure ad essa opposte in questa sede, in relazione ad esse il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio ad altro giudice di merito, che si designa nel giudice di pace di Matera, il quale provvederà al riesame della controversia nel rispetto delle osservazioni sopra indicate, nonché al regolamento, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., anche delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al giudice di pace di Matera. Così deciso in Roma il 27 marzo 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giuseppe tanfpiruberto Giovanni Margrillaугонаний : D ! IL CANCELLIERE , S . O S 1 Depositato in Cancelleri L . A L T T , O ogg 1.3 MAG 2002 R B A A ' S I N E L D P L 3 S E A I 7 D T - E N S E IL CANCELLIERE I R 8 G - S P O U 1 O P N 1 E M A I S N O T D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N S I I E R A I S G L E E D L R E O D 5