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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10770 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27035/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
NZ ( ), in virtù di procura in atti C.F._2 opponente
CONTRO
, C.F. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t dott. , (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Controparte_2 C.F._3
SS (C.F. , in virtù di procura in atti C.F._4 opposto
NONCHE'
Controparte_3
C.F. , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'avv. Luciano Scafidi e dalla dott.ssa Rossella Santoro, in virtù di procura in atti opposto
NONCHE'
Controparte_1 opposto contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Premesso che, a seguito di accesso ispettivo da parte della Guardia di Finanza di Nola avvenuto il
21.11.2014 presso la struttura alberghiera denominata “Hotel I Gigli” sita in Nola e gestita dalla “In.Ge.In. S.p.a.”, veniva riscontrato l'impiego irregolare di personale sul luogo di lavoro e, in data
16.02., veniva redatto nei confronti dell'odierna opponente, , il Verbale unico con il Parte_1 quale si contestavano violazioni in materia di Lavoro e comminata una sanzione amministrativa pari ad euro 24.310,00. Successivamente, veniva notificata alla stessa , in data 15.11.2018, Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 1148/18, emessa dall' per il Controparte_3 pagamento della somma di complessivi euro 8.970,00. Avverso la medesima, Parte_1 spiegava opposizione innanzi al Tribunale di Nola.
Nelle more del suddetto giudizio ed in ragione dell'omesso pagamento dell'ordinanza-ingiunzione sopra menzionata, in data 1.11.2022, veniva notificata a la cartella esattoriale n. 071 Parte_1
2022 0103859613000.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.11.2022, la spiegava opposizione Parte_1 avverso la suddetta cartella esattoriale, reiterando le doglianze già sollevate innanzi al Tribunale di
Nola nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 1148/18, eccependo, in particolare, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'illecito commesso;
l'erronea individuazione dell'autore dello stesso, atteso che all'epoca dei fatti l'opponente non era legale rappresentate della società, ma rivestiva solo la qualifica di procuratrice speciale della medesima;
la nullità e/o inesistenza del Verbale Unico e l'inesistenza della violazione contestata. Eccepiva, inoltre,
l'illegittimità delle maggiorazioni applicate e del calcolo degli interessi utilizzato. Pertanto, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, della cartella di pagamento e del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e concludeva per l'annullamento della cartella esattoriale opposta nonché, in via subordinata, per la riduzione dell'importo al minimo edittale, con vittoria di spese di lite e competenze di causa, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione della prova orale per testi.
Si costituiva l' , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza Controparte_4 del Giudice adito in favore del Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex artt. 409 e 413 c.p.c. e la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle censure spiegate da parte opponente relative alla sussistenza della violazione ed alla sua imputabilità alla stessa attrice. Inoltre, contestava l'infondatezza delle eccezioni di illegittimità della cartella per vizi propri. Pertanto, chiedeva di accertate il difetto del rito prescelto con conseguente declaratoria di incompetenza del giudice adito e, in via subordinata, di accertare l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Nola, presso il quale risulta ancora pendente l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta ai sensi dell'art 6 comma 2 del D.lgs 150/2011; l'inammissibilità della citazione nei confronti dello stesso ed il proprio CP_3 difetto di legittimazione passiva. Nel merito, contestava l'infondatezza delle doglianze spiegate dal ricorrente e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
In sede di memorie ex art. 183, VI co., I termine, parte opponente reiterava le proprie doglianze ed eccepiva la tardività della costituzione in giudizio dell' Controparte_3
Con ordinanza del 18.04.2024, questo Giudice rigettava le istanze istruttorie e riconosceva la propria competenza a trattare la controversia in esame. Ritenendo, tuttavia, non derogabile il rito speciale dell'opposizione disciplinato dall'art. 6 del D.lgs. 150/2011, disponeva il mutamento di rito da ordinario in rito del lavoro.
La causa veniva discussa all'udienza del 18/11/2025 mediante trattazione scritta.
MOTIVI DI DIRITTO
3. Premesso che il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1148/18 innanzi al
Tribunale di Nola instaurato ad istanza dell'odierna ricorrente ed iscritto al RGn. 7144/2018 è stato definito con la sentenza n. 2584/2025 di rigetto del ricorso, l'opposizione de qua è in parte inammissibile ed in parte infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va evidenziato che l' si è costituito Controparte_3 tardivamente il 28.02.2023, in sede di prima udienza, decadendo così ai sensi dell'art. 167 c.p.c. dal potere di sollevare eventuali domande riconvenzionali, eccezioni di merito e processuali che non siano rilevabili d'ufficio, nonché deduzioni probatorie. La costituzione tardiva, tuttavia, non inficia la contestazione dei fatti affermati dall'attore, né impedisce la valutazione del contenuto complessivo delle deduzioni ed argomentazioni opposte. (vd. C. Cass. sent. 11679/2014; C. Cass. sent. n.
8134/2008; C. Cass. sent. 8183/1987).
4. Sempre in via preliminare, è priva di pregio l'eccezione di incompetenza spiegata dall'
[...]
in quanto la controversia in esame non rientra tra quelle indicate dagli Controparte_4 artt. 409 e 442 c.p.c. La Suprema Corte, con orientamento giurisprudenziale costante, richiamato altresì nella sentenza n. 2145/2021, ha chiarito che “Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs.
150/2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nell'omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell'art. 3 della L. n. 742/1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.”. Pertanto, la competenza a trattare il presente giudizio appartiene alle sezioni ordinarie e non già alla sezione lavoro.
Tuttavia, non si può però ritenere derogato il rito speciale dell'opposizione, disciplinato dall'art. 6
d.lgs. 150/2011 e, per tali ragioni, questo Giudice con ordinanza del 18.04.2024, disponeva il mutamento di rito da ordinario in rito del lavoro.
5. La domanda è inammissibile per quel che concerne le doglianze spiegate dalla ricorrente relative alla propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'illecito commesso, l'erronea individuazione dell'autore dello stesso e la nullità del Verbale Unico.
Va sottolineato che, in relazione alle cartelle esattoriali emesse per riscuotere sanzioni amministrative, le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 22080/2017, hanno indicato quali rimedi esperibili: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23, L.
24.11.1981, n. 689, nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. civ, sent. n. 4018/2007; Cass. civ., sent. n. 2217/2007; Cass. civ., sent. n. 2214/2007; Cass. civ, sent.
n. 4891/2006; Cass. civ, sent. n. 2819/2006; Cass. civ, sent. n. 15149/2005).
Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione a cartella esattoriale ex art. 6 D.lgs. 150/2011 è ammissibile nell'ipotesi in cui la stessa sia stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Invero, alla luce della documentazione depositata in atti, la ricorrente ha affermato, sia in questa sede che in sede di opposizione all'ordinanza stessa, di avere ricevuto la notifica di quest'ultima in data 15.11.2018. Invece, per quel che concerne gli ulteriori profili di doglianza sopra menzionati, la Suprema Corte è pacifica nel chiarire che “Il soggetto al quale sia stata notificata ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa non può, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale per la riscossione dell'importo di quella sanzione, contestare la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, né sotto il profilo della sua estraneità alla condotta sanzionata, né sotto quello della non sanzionabilità della condotta medesima, ma può solo contestare la legittimità della azione esecutiva intrapresa dall'esattore” (C. Cass. sez.lav. 11926/2003; C. Cass. sent. n. 15168/2015).
Pertanto, le contestazioni relative alla nullità del Verbale Unico e al merito della pretesa sono state correttamente sollevate nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 1148/18 e non possono essere vagliate in questa sede, comportando conseguentemente l'inammissibilità della domanda.
6. Ciò detto, passando ai motivi di opposizione relativi all'illegittimità delle maggiorazioni applicate e del calcolo degli interessi utilizzato, l'azione è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed è tempestiva. La domanda va, però, rigettata per le ragioni che seguono.
Tali eccezioni, oltre ad essere viziate da eccessiva genericità, sono altresì infondate. Sul punto, l'art. 27, co. 6, L. 689/1981, afferma che "Salvo quanto previsto dall'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti". Nella specie,
a fronte della sanzione amministrativa emessa per euro 8.970,00 a cui è stata condannata la parte opponente, risulta correttamente determinata a titolo di maggiorazioni la somma di euro 6.279,00.
Più precisamente, l'importo iscritto in cartella risulta dal seguente calcolo: € 897 (pari alla decima parte della sanzione amministrativa) moltiplicato per 7 semestri, avendo riguardo al periodo temporale intercorrente dalla data di notifica dell'ordinanza-ingiunzione (15.11.2018) alla data di notifica della presente cartella (01.11.2022).
Quanto alle modalità di calcolo degli interessi, come correttamente sostenuto dall'agente della riscossione, queste sono a disposizione del contribuente sul sito ufficiale dell' Controparte_4
, ove è pubblicata la tabella degli interessi come annualmente fissati dal Direttore
[...] dell'Agenzia delle Entrate sulla base della media dei tassi bancari attivi. Inoltre la cartella è conforme al modello ministeriale.
7. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, esse vengono poste a carico di Parte_1 in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in euro 2540,00 (di cui euro 460,00 fase studio, euro 389,00 fase introduttiva, euro 840,00 fase istruttoria, euro 851,00 fase decisionale) in favore di ciascuna parte opposta costituita. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M.
147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, ridotti al minimo sia in considerazione della semplicità e del numero delle questioni trattate.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè, posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
a) dichiara l'opposizione in parte inammissibile come in parte motiva;
b) rigetta per il resto l'opposizione;
c) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.540,00, oltre IVA e Parte_1
CPA come per legge, in favore di ciascuna parte opposta, Controparte_1
e .
[...] Controparte_3
Così deciso in Napoli il 20.11.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27035/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
NZ ( ), in virtù di procura in atti C.F._2 opponente
CONTRO
, C.F. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t dott. , (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Controparte_2 C.F._3
SS (C.F. , in virtù di procura in atti C.F._4 opposto
NONCHE'
Controparte_3
C.F. , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'avv. Luciano Scafidi e dalla dott.ssa Rossella Santoro, in virtù di procura in atti opposto
NONCHE'
Controparte_1 opposto contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Premesso che, a seguito di accesso ispettivo da parte della Guardia di Finanza di Nola avvenuto il
21.11.2014 presso la struttura alberghiera denominata “Hotel I Gigli” sita in Nola e gestita dalla “In.Ge.In. S.p.a.”, veniva riscontrato l'impiego irregolare di personale sul luogo di lavoro e, in data
16.02., veniva redatto nei confronti dell'odierna opponente, , il Verbale unico con il Parte_1 quale si contestavano violazioni in materia di Lavoro e comminata una sanzione amministrativa pari ad euro 24.310,00. Successivamente, veniva notificata alla stessa , in data 15.11.2018, Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 1148/18, emessa dall' per il Controparte_3 pagamento della somma di complessivi euro 8.970,00. Avverso la medesima, Parte_1 spiegava opposizione innanzi al Tribunale di Nola.
Nelle more del suddetto giudizio ed in ragione dell'omesso pagamento dell'ordinanza-ingiunzione sopra menzionata, in data 1.11.2022, veniva notificata a la cartella esattoriale n. 071 Parte_1
2022 0103859613000.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.11.2022, la spiegava opposizione Parte_1 avverso la suddetta cartella esattoriale, reiterando le doglianze già sollevate innanzi al Tribunale di
Nola nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 1148/18, eccependo, in particolare, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'illecito commesso;
l'erronea individuazione dell'autore dello stesso, atteso che all'epoca dei fatti l'opponente non era legale rappresentate della società, ma rivestiva solo la qualifica di procuratrice speciale della medesima;
la nullità e/o inesistenza del Verbale Unico e l'inesistenza della violazione contestata. Eccepiva, inoltre,
l'illegittimità delle maggiorazioni applicate e del calcolo degli interessi utilizzato. Pertanto, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, della cartella di pagamento e del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e concludeva per l'annullamento della cartella esattoriale opposta nonché, in via subordinata, per la riduzione dell'importo al minimo edittale, con vittoria di spese di lite e competenze di causa, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione della prova orale per testi.
Si costituiva l' , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza Controparte_4 del Giudice adito in favore del Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex artt. 409 e 413 c.p.c. e la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle censure spiegate da parte opponente relative alla sussistenza della violazione ed alla sua imputabilità alla stessa attrice. Inoltre, contestava l'infondatezza delle eccezioni di illegittimità della cartella per vizi propri. Pertanto, chiedeva di accertate il difetto del rito prescelto con conseguente declaratoria di incompetenza del giudice adito e, in via subordinata, di accertare l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Nola, presso il quale risulta ancora pendente l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta ai sensi dell'art 6 comma 2 del D.lgs 150/2011; l'inammissibilità della citazione nei confronti dello stesso ed il proprio CP_3 difetto di legittimazione passiva. Nel merito, contestava l'infondatezza delle doglianze spiegate dal ricorrente e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
In sede di memorie ex art. 183, VI co., I termine, parte opponente reiterava le proprie doglianze ed eccepiva la tardività della costituzione in giudizio dell' Controparte_3
Con ordinanza del 18.04.2024, questo Giudice rigettava le istanze istruttorie e riconosceva la propria competenza a trattare la controversia in esame. Ritenendo, tuttavia, non derogabile il rito speciale dell'opposizione disciplinato dall'art. 6 del D.lgs. 150/2011, disponeva il mutamento di rito da ordinario in rito del lavoro.
La causa veniva discussa all'udienza del 18/11/2025 mediante trattazione scritta.
MOTIVI DI DIRITTO
3. Premesso che il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1148/18 innanzi al
Tribunale di Nola instaurato ad istanza dell'odierna ricorrente ed iscritto al RGn. 7144/2018 è stato definito con la sentenza n. 2584/2025 di rigetto del ricorso, l'opposizione de qua è in parte inammissibile ed in parte infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va evidenziato che l' si è costituito Controparte_3 tardivamente il 28.02.2023, in sede di prima udienza, decadendo così ai sensi dell'art. 167 c.p.c. dal potere di sollevare eventuali domande riconvenzionali, eccezioni di merito e processuali che non siano rilevabili d'ufficio, nonché deduzioni probatorie. La costituzione tardiva, tuttavia, non inficia la contestazione dei fatti affermati dall'attore, né impedisce la valutazione del contenuto complessivo delle deduzioni ed argomentazioni opposte. (vd. C. Cass. sent. 11679/2014; C. Cass. sent. n.
8134/2008; C. Cass. sent. 8183/1987).
4. Sempre in via preliminare, è priva di pregio l'eccezione di incompetenza spiegata dall'
[...]
in quanto la controversia in esame non rientra tra quelle indicate dagli Controparte_4 artt. 409 e 442 c.p.c. La Suprema Corte, con orientamento giurisprudenziale costante, richiamato altresì nella sentenza n. 2145/2021, ha chiarito che “Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs.
150/2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nell'omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell'art. 3 della L. n. 742/1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.”. Pertanto, la competenza a trattare il presente giudizio appartiene alle sezioni ordinarie e non già alla sezione lavoro.
Tuttavia, non si può però ritenere derogato il rito speciale dell'opposizione, disciplinato dall'art. 6
d.lgs. 150/2011 e, per tali ragioni, questo Giudice con ordinanza del 18.04.2024, disponeva il mutamento di rito da ordinario in rito del lavoro.
5. La domanda è inammissibile per quel che concerne le doglianze spiegate dalla ricorrente relative alla propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'illecito commesso, l'erronea individuazione dell'autore dello stesso e la nullità del Verbale Unico.
Va sottolineato che, in relazione alle cartelle esattoriali emesse per riscuotere sanzioni amministrative, le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 22080/2017, hanno indicato quali rimedi esperibili: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23, L.
24.11.1981, n. 689, nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. civ, sent. n. 4018/2007; Cass. civ., sent. n. 2217/2007; Cass. civ., sent. n. 2214/2007; Cass. civ, sent.
n. 4891/2006; Cass. civ, sent. n. 2819/2006; Cass. civ, sent. n. 15149/2005).
Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione a cartella esattoriale ex art. 6 D.lgs. 150/2011 è ammissibile nell'ipotesi in cui la stessa sia stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Invero, alla luce della documentazione depositata in atti, la ricorrente ha affermato, sia in questa sede che in sede di opposizione all'ordinanza stessa, di avere ricevuto la notifica di quest'ultima in data 15.11.2018. Invece, per quel che concerne gli ulteriori profili di doglianza sopra menzionati, la Suprema Corte è pacifica nel chiarire che “Il soggetto al quale sia stata notificata ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa non può, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale per la riscossione dell'importo di quella sanzione, contestare la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, né sotto il profilo della sua estraneità alla condotta sanzionata, né sotto quello della non sanzionabilità della condotta medesima, ma può solo contestare la legittimità della azione esecutiva intrapresa dall'esattore” (C. Cass. sez.lav. 11926/2003; C. Cass. sent. n. 15168/2015).
Pertanto, le contestazioni relative alla nullità del Verbale Unico e al merito della pretesa sono state correttamente sollevate nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 1148/18 e non possono essere vagliate in questa sede, comportando conseguentemente l'inammissibilità della domanda.
6. Ciò detto, passando ai motivi di opposizione relativi all'illegittimità delle maggiorazioni applicate e del calcolo degli interessi utilizzato, l'azione è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed è tempestiva. La domanda va, però, rigettata per le ragioni che seguono.
Tali eccezioni, oltre ad essere viziate da eccessiva genericità, sono altresì infondate. Sul punto, l'art. 27, co. 6, L. 689/1981, afferma che "Salvo quanto previsto dall'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti". Nella specie,
a fronte della sanzione amministrativa emessa per euro 8.970,00 a cui è stata condannata la parte opponente, risulta correttamente determinata a titolo di maggiorazioni la somma di euro 6.279,00.
Più precisamente, l'importo iscritto in cartella risulta dal seguente calcolo: € 897 (pari alla decima parte della sanzione amministrativa) moltiplicato per 7 semestri, avendo riguardo al periodo temporale intercorrente dalla data di notifica dell'ordinanza-ingiunzione (15.11.2018) alla data di notifica della presente cartella (01.11.2022).
Quanto alle modalità di calcolo degli interessi, come correttamente sostenuto dall'agente della riscossione, queste sono a disposizione del contribuente sul sito ufficiale dell' Controparte_4
, ove è pubblicata la tabella degli interessi come annualmente fissati dal Direttore
[...] dell'Agenzia delle Entrate sulla base della media dei tassi bancari attivi. Inoltre la cartella è conforme al modello ministeriale.
7. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, esse vengono poste a carico di Parte_1 in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in euro 2540,00 (di cui euro 460,00 fase studio, euro 389,00 fase introduttiva, euro 840,00 fase istruttoria, euro 851,00 fase decisionale) in favore di ciascuna parte opposta costituita. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M.
147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, ridotti al minimo sia in considerazione della semplicità e del numero delle questioni trattate.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè, posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
a) dichiara l'opposizione in parte inammissibile come in parte motiva;
b) rigetta per il resto l'opposizione;
c) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.540,00, oltre IVA e Parte_1
CPA come per legge, in favore di ciascuna parte opposta, Controparte_1
e .
[...] Controparte_3
Così deciso in Napoli il 20.11.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono