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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8842/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8842/2025 R.G. promossa da: nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
) C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (CF: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. NICOLA ALBERTO
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 29.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1) La SI.ra continuerà a risiedere presso l'abitazione coniugale, mentre il SI. Parte_2 trasferirà la sua residenza presso altro immobile di proprietà dei suoi genitori. Parte_1
2) I coniugi, dato atto che allo stato la SI.ra è la parte economicamente più Parte_2 debole, avendo appena avviato una propria attività individuale, al fine di addivenire ad una definitiva sistemazione dei loro rapporti patrimoniali e quale elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, stabiliscono quanto segue: - il SI. , si impegna a trasferire alla SI.ra , senza pretendere Parte_1 Parte_2 alcun corrispettivo, la propria quota di proprietà in ragione di ½ dell'intero, della casa coniugale, attualmente cointestata ad entrambi i coniugi, costituita dalle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Lumezzane (BS), Via Avogadro n. 16/A, e precisamente:
A) Appartamento disposto sui piani rialzato e seminterrato (collegati da scala a chiocciola interna, nonché da altra scala, esterna, entrambe di proprietà esclusiva), composto, al piano rialzato, da cucina, soggiorno, due camere, disimpegno ed un bagno, con annessi un balcone ed una corte di pertinenza esclusiva a livello (graficamente raffigurata nella relativa planimetria catastale); al piano seminterrato, da una cantina ed una lavanderia, con annessa una corte di pertinenza esclusiva a livello (graficamente raffigurata nella relativa planimetria catastale); il tutto per una consistenza catastale complessiva di 5,5 (cinque virgola cinque) vani;
- confinante:
- al piano rialzato, con: passaggio comune identificato con la p.lla 776 sub. 17, vano scala identificato con la p.lla 776 sub.19 (comune alla p.lla 776 subb.7 e sub. 8), abitazione identificata con la p.lla 776 sub. 4, area di prospetto di corte pertinenziale alla p.lla 776 sub. 3 posta al piano seminterrato e abitazione identificata con la p.lla 776 sub. 2;
- al piano seminterrato, con: autorimesse identificate con la p.lla 776 subb. 13 e 14, locali e corte esclusiva della p.lla 776 sub.4, vialetto di accesso comune identificato con la p.lla 776 sub.17, locali e corte esclusiva della p.lla 776 sub. 2; individuato presso l'Agenzia del Territorio di Brescia - Sezione Catasto Fabbricati del Comune di Lumezzane (BS), con i seguenti dati: Sez. NCT, Fol. 15, p.lla 776, sub. 3, Via Amedeo Avogadro snc, piano: T-S1, cat. A/2, cl. 3, vani 5,5, Sup. Cat. Totale 146 metri quadrati, Totale escluse aree scoperte: 137 metri quadrati, R.C. Euro 539,70;
B) autorimessa ubicata al piano seminterrato, per una consistenza catastale di 20 (venti) metri quadrati;
- confinante con: spazio di manovra comune identificato con la p.lla 776 sub.17, autorimessa identificata con la p.lla 776 sub.14, cantina identificata con la p.lla 776 sub.3 ed autorimessa identificata con la p.lla 776 sub. 12; individuata presso l'Agenzia del Territorio di Brescia- Sezione Catasto Fabbricati del Comune di Lumezzane (BS), con i seguenti dati: Sez. NCT, Fol.15, p.lla 776, sub.13, Via Amedeo Avogadro SNC, piano: S1, cat. C/6, cl.5, metri quadrati 20, Sup. Cat. Totale: 22 metri quadrati, R.C. Euro 53,71;
- si precisa che rientra altresì nel trasferimento della proprietà, quale “parte condominiale per destinazione”, in quanto coinvolta ex lege nell'operazione negoziale traslativa e, quindi del tutto priva di un autonomo valore venale, la piena proprietà, in ragione di 1/8 (un ottavo) dell'intero, dell'area urbana individuata all'Ufficio del Territorio di Brescia – Sezione Catasto Fabbricati del Comune di Lumezzane (BS) -, con i seguenti dati: Sez. NCT, Fol. 15, p.lla 752, sub 503, Via Amedeo Avogadro Snc, Piano: T, area urbana, metri quadrati 10.
- confinante con: area di manovra, connessa ad altra proprietà in condominio, identificata con la p.lla 752 sub. 5, area urbana, connessa alla medesima proprietà in condominio, identificata con la p.lla 752 sub. 501, area urbana di cui alla p.lla 776, nonché area di pertinenza della p.lla 751, tutte del Fol. 15, Sez. NCT, del Catasto Fabbricati. Il tutto come meglio specificato nell'atto di compravendita a ministero del Notaio Dott.
[...]
, Rep. n. 9060, Racc. n. 6725 del 20.03.2018 e rappresentato nelle planimetrie catastali, Per_1 conformi alla sopra riportata identificazione catastale ed allo stato di fatto, ad esso allegate sotto le lettere “A”, “B”, “C” e “D”; atto che si allega al presente ricorso e che si indica anche quale titolo di provenienza della proprietà.
- Il trasferimento delle quote di proprietà dell'immobile sopra indicato viene effettuato senza corrispettivo, nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
- Ogni eventuale spesa relativa al trasferimento di proprietà sarà sostenuta dalla SI.ra Parte_2
.
[...]
- I coniugi dichiarano che l'accordo patrimoniale per la cessione delle quote di proprietà dell'immobile sopra descritto, costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che l'accordo medesimo, subordinato all'omologa da parte del Tribunale, vale ad ogni effetto di legge quale titolo per il trasferimento della proprietà delle suddette quote di immobile da parte del SI. a favore della SI.ra , la Parte_1 Parte_2 quale, per l'effetto, ne diverrà proprietaria esclusiva.
3) Il SI. dà atto che tutti gli arredi e suppellettili attualmente presenti nella casa Parte_1 coniugale rimarranno alla SI.ra e provvederà a prelevare i soli suoi effetti Parte_2 personali, avendo i coniugi già definito ogni accordo per la ripartizione dei beni mobili.
4) In SI. , si impegna a trasferire alla SI.ra , la proprietà Parte_1 Parte_2 dell'automobile, attualmente a sé intestata, Toyota Rav 4, targata GM851LL, immatricolata in data 22.02.2023, a fronte del versamento del corrispettivo di € 20.000,00, che la SI.ra Parte_2 corrisponderà contestualmente al passaggio di proprietà dell'autovettura.
5) La SI.ra si impegna a trasferire al SI. , senza pretendere Parte_2 Parte_1 alcun corrispettivo, la proprietà dell'automobile a lei attualmente intestata, Ford Fiesta targata ET771VZ, immatricolata in data 28.01.2014.
[... 6) I coniugi provvederanno alla estinzione del conto corrente bancario cointestato presso la BCC
- Filiale di Lumezzane – (c/c n. 405031) e, contestualmente, suddivideranno fra loro in modo CP_1 paritario le residue somme depositate.
7) Entrambi i coniugi dichiarano di avere regolato secondo separati accordi tutti gli altri rapporti patrimoniali, di avere diviso bonariamente gli oggetti personali e tutto quanto altro di proprietà comune e di non avere, dunque, nulla a pretendere l'uno dall'altra.
8) L'animale di affezione (cane di nome ), rimarrà con la SI.ra . Per_2 Parte_2
9) Per effetto degli accordi raggiunti, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i SIg.ri e rinunciano reciprocamente all'assegno di Parte_1 Parte_2 mantenimento per sé a carico dell'altro, dichiarando di aver regolato ogni altra questione economica tra loro.
10) Le spese di giudizio sono a carico di entrambe le parti in ugual misura.”
PER IL DIVORZIO:
“P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato in data 27.04.2019 in Comune di Lumezzane (BS) e trascritto in data 29.04.2019 negli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al numero 3 - parte II - serie A - anno 2019, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lumezzane (BS), alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) I coniugi riconoscono di aver ciascuno un proprio reddito da lavoro tale da renderli economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé a carico dell'altro.
2) SIg.ri e danno atto che ogni questione economica tra di loro Parte_1 Parte_2
è stata definita in sede di separazione consensuale, alle condizioni esposte nella relativa sentenza, che prevede in particolare:
2.1 – l'impegno da parte del SI. a trasferire alla SI.ra , senza Parte_1 Parte_2 pretendere alcun corrispettivo, la propria quota di proprietà in ragione di ½ dell'intero, della casa coniugale cointestata ad entrambi i coniugi, secondo quanto previsto nelle condizioni di separazione personale fra coniugi;
2.2 - l'impegno del SI. a trasferire alla SI.ra , la proprietà Parte_1 Parte_2 dell'automobile a sé intestata, Toyota Rav 4, targata GM851LL, immatricolata in data 22.02.2023, a fronte del versamento del corrispettivo di € 20.000,00, che la SI.ra si è impegnata a Parte_2 corrispondere contestualmente al passaggio di proprietà dell'autovettura;
2.3 - l'impegno della SI.ra a trasferire al SI. , senza pretendere Parte_2 Parte_1 alcun corrispettivo, la proprietà dell'automobile a lei intestata, Ford Fiesta targata ET771VZ, immatricolata in data 28.01.2014;
2.4 - L'impegno dei coniugi a provvedere alla estinzione del conto corrente bancario cointestato presso la BCC di Brescia - Filiale di Lumezzane – (c/c n. 405031) ed a suddividersi fra loro in modo paritario le residue somme depositate.
3) Con l'esatto adempimento dei trasferimenti di proprietà e di quant'altro previsto in sede di accordo per la separazione consensuale, i SIg.ri e danno atto Parte_1 Parte_2 dell'avvenuta definizione fra loro di ogni questione economica senza null'altro avere a pretendere reciprocamente.
4) Le spese di giudizio sono a carico di entrambe le parti in ugual misura.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 27.04.2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Lumezzane (anno 2019, parte II, serie A, n. 3).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 03.12.2025.
Il Presidente Estensore
OS TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8842/2025 R.G. promossa da: nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
) C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (CF: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. NICOLA ALBERTO
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 29.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1) La SI.ra continuerà a risiedere presso l'abitazione coniugale, mentre il SI. Parte_2 trasferirà la sua residenza presso altro immobile di proprietà dei suoi genitori. Parte_1
2) I coniugi, dato atto che allo stato la SI.ra è la parte economicamente più Parte_2 debole, avendo appena avviato una propria attività individuale, al fine di addivenire ad una definitiva sistemazione dei loro rapporti patrimoniali e quale elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, stabiliscono quanto segue: - il SI. , si impegna a trasferire alla SI.ra , senza pretendere Parte_1 Parte_2 alcun corrispettivo, la propria quota di proprietà in ragione di ½ dell'intero, della casa coniugale, attualmente cointestata ad entrambi i coniugi, costituita dalle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Lumezzane (BS), Via Avogadro n. 16/A, e precisamente:
A) Appartamento disposto sui piani rialzato e seminterrato (collegati da scala a chiocciola interna, nonché da altra scala, esterna, entrambe di proprietà esclusiva), composto, al piano rialzato, da cucina, soggiorno, due camere, disimpegno ed un bagno, con annessi un balcone ed una corte di pertinenza esclusiva a livello (graficamente raffigurata nella relativa planimetria catastale); al piano seminterrato, da una cantina ed una lavanderia, con annessa una corte di pertinenza esclusiva a livello (graficamente raffigurata nella relativa planimetria catastale); il tutto per una consistenza catastale complessiva di 5,5 (cinque virgola cinque) vani;
- confinante:
- al piano rialzato, con: passaggio comune identificato con la p.lla 776 sub. 17, vano scala identificato con la p.lla 776 sub.19 (comune alla p.lla 776 subb.7 e sub. 8), abitazione identificata con la p.lla 776 sub. 4, area di prospetto di corte pertinenziale alla p.lla 776 sub. 3 posta al piano seminterrato e abitazione identificata con la p.lla 776 sub. 2;
- al piano seminterrato, con: autorimesse identificate con la p.lla 776 subb. 13 e 14, locali e corte esclusiva della p.lla 776 sub.4, vialetto di accesso comune identificato con la p.lla 776 sub.17, locali e corte esclusiva della p.lla 776 sub. 2; individuato presso l'Agenzia del Territorio di Brescia - Sezione Catasto Fabbricati del Comune di Lumezzane (BS), con i seguenti dati: Sez. NCT, Fol. 15, p.lla 776, sub. 3, Via Amedeo Avogadro snc, piano: T-S1, cat. A/2, cl. 3, vani 5,5, Sup. Cat. Totale 146 metri quadrati, Totale escluse aree scoperte: 137 metri quadrati, R.C. Euro 539,70;
B) autorimessa ubicata al piano seminterrato, per una consistenza catastale di 20 (venti) metri quadrati;
- confinante con: spazio di manovra comune identificato con la p.lla 776 sub.17, autorimessa identificata con la p.lla 776 sub.14, cantina identificata con la p.lla 776 sub.3 ed autorimessa identificata con la p.lla 776 sub. 12; individuata presso l'Agenzia del Territorio di Brescia- Sezione Catasto Fabbricati del Comune di Lumezzane (BS), con i seguenti dati: Sez. NCT, Fol.15, p.lla 776, sub.13, Via Amedeo Avogadro SNC, piano: S1, cat. C/6, cl.5, metri quadrati 20, Sup. Cat. Totale: 22 metri quadrati, R.C. Euro 53,71;
- si precisa che rientra altresì nel trasferimento della proprietà, quale “parte condominiale per destinazione”, in quanto coinvolta ex lege nell'operazione negoziale traslativa e, quindi del tutto priva di un autonomo valore venale, la piena proprietà, in ragione di 1/8 (un ottavo) dell'intero, dell'area urbana individuata all'Ufficio del Territorio di Brescia – Sezione Catasto Fabbricati del Comune di Lumezzane (BS) -, con i seguenti dati: Sez. NCT, Fol. 15, p.lla 752, sub 503, Via Amedeo Avogadro Snc, Piano: T, area urbana, metri quadrati 10.
- confinante con: area di manovra, connessa ad altra proprietà in condominio, identificata con la p.lla 752 sub. 5, area urbana, connessa alla medesima proprietà in condominio, identificata con la p.lla 752 sub. 501, area urbana di cui alla p.lla 776, nonché area di pertinenza della p.lla 751, tutte del Fol. 15, Sez. NCT, del Catasto Fabbricati. Il tutto come meglio specificato nell'atto di compravendita a ministero del Notaio Dott.
[...]
, Rep. n. 9060, Racc. n. 6725 del 20.03.2018 e rappresentato nelle planimetrie catastali, Per_1 conformi alla sopra riportata identificazione catastale ed allo stato di fatto, ad esso allegate sotto le lettere “A”, “B”, “C” e “D”; atto che si allega al presente ricorso e che si indica anche quale titolo di provenienza della proprietà.
- Il trasferimento delle quote di proprietà dell'immobile sopra indicato viene effettuato senza corrispettivo, nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
- Ogni eventuale spesa relativa al trasferimento di proprietà sarà sostenuta dalla SI.ra Parte_2
.
[...]
- I coniugi dichiarano che l'accordo patrimoniale per la cessione delle quote di proprietà dell'immobile sopra descritto, costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che l'accordo medesimo, subordinato all'omologa da parte del Tribunale, vale ad ogni effetto di legge quale titolo per il trasferimento della proprietà delle suddette quote di immobile da parte del SI. a favore della SI.ra , la Parte_1 Parte_2 quale, per l'effetto, ne diverrà proprietaria esclusiva.
3) Il SI. dà atto che tutti gli arredi e suppellettili attualmente presenti nella casa Parte_1 coniugale rimarranno alla SI.ra e provvederà a prelevare i soli suoi effetti Parte_2 personali, avendo i coniugi già definito ogni accordo per la ripartizione dei beni mobili.
4) In SI. , si impegna a trasferire alla SI.ra , la proprietà Parte_1 Parte_2 dell'automobile, attualmente a sé intestata, Toyota Rav 4, targata GM851LL, immatricolata in data 22.02.2023, a fronte del versamento del corrispettivo di € 20.000,00, che la SI.ra Parte_2 corrisponderà contestualmente al passaggio di proprietà dell'autovettura.
5) La SI.ra si impegna a trasferire al SI. , senza pretendere Parte_2 Parte_1 alcun corrispettivo, la proprietà dell'automobile a lei attualmente intestata, Ford Fiesta targata ET771VZ, immatricolata in data 28.01.2014.
[... 6) I coniugi provvederanno alla estinzione del conto corrente bancario cointestato presso la BCC
- Filiale di Lumezzane – (c/c n. 405031) e, contestualmente, suddivideranno fra loro in modo CP_1 paritario le residue somme depositate.
7) Entrambi i coniugi dichiarano di avere regolato secondo separati accordi tutti gli altri rapporti patrimoniali, di avere diviso bonariamente gli oggetti personali e tutto quanto altro di proprietà comune e di non avere, dunque, nulla a pretendere l'uno dall'altra.
8) L'animale di affezione (cane di nome ), rimarrà con la SI.ra . Per_2 Parte_2
9) Per effetto degli accordi raggiunti, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i SIg.ri e rinunciano reciprocamente all'assegno di Parte_1 Parte_2 mantenimento per sé a carico dell'altro, dichiarando di aver regolato ogni altra questione economica tra loro.
10) Le spese di giudizio sono a carico di entrambe le parti in ugual misura.”
PER IL DIVORZIO:
“P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato in data 27.04.2019 in Comune di Lumezzane (BS) e trascritto in data 29.04.2019 negli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al numero 3 - parte II - serie A - anno 2019, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lumezzane (BS), alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) I coniugi riconoscono di aver ciascuno un proprio reddito da lavoro tale da renderli economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé a carico dell'altro.
2) SIg.ri e danno atto che ogni questione economica tra di loro Parte_1 Parte_2
è stata definita in sede di separazione consensuale, alle condizioni esposte nella relativa sentenza, che prevede in particolare:
2.1 – l'impegno da parte del SI. a trasferire alla SI.ra , senza Parte_1 Parte_2 pretendere alcun corrispettivo, la propria quota di proprietà in ragione di ½ dell'intero, della casa coniugale cointestata ad entrambi i coniugi, secondo quanto previsto nelle condizioni di separazione personale fra coniugi;
2.2 - l'impegno del SI. a trasferire alla SI.ra , la proprietà Parte_1 Parte_2 dell'automobile a sé intestata, Toyota Rav 4, targata GM851LL, immatricolata in data 22.02.2023, a fronte del versamento del corrispettivo di € 20.000,00, che la SI.ra si è impegnata a Parte_2 corrispondere contestualmente al passaggio di proprietà dell'autovettura;
2.3 - l'impegno della SI.ra a trasferire al SI. , senza pretendere Parte_2 Parte_1 alcun corrispettivo, la proprietà dell'automobile a lei intestata, Ford Fiesta targata ET771VZ, immatricolata in data 28.01.2014;
2.4 - L'impegno dei coniugi a provvedere alla estinzione del conto corrente bancario cointestato presso la BCC di Brescia - Filiale di Lumezzane – (c/c n. 405031) ed a suddividersi fra loro in modo paritario le residue somme depositate.
3) Con l'esatto adempimento dei trasferimenti di proprietà e di quant'altro previsto in sede di accordo per la separazione consensuale, i SIg.ri e danno atto Parte_1 Parte_2 dell'avvenuta definizione fra loro di ogni questione economica senza null'altro avere a pretendere reciprocamente.
4) Le spese di giudizio sono a carico di entrambe le parti in ugual misura.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 27.04.2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Lumezzane (anno 2019, parte II, serie A, n. 3).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 03.12.2025.
Il Presidente Estensore
OS TI