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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 390/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a D.I., promossa 2
DA
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 protempore, , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Miriam Dell'Ali, giusta determinazione n. 221 del 05.02.2024, e per procura alle liti, che si allega in copia all'opposizione, domiciliato presso Palazzo S.
Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17 Modica (RG)
OPPONENTE
CONTRO
, Controparte_1 con sede in Palermo Viale E. Ferruzza n.5, cap. 90124, in persona del legale rappresentante protempore, dott. n.q di rappresentante Controparte_2 legale dell' Controparte_3
(P. IVA: , C. F.: ), ed elettivamente domiciliato in P.IVA_2 P.IVA_3
Messina Via XXIV n.61, presso e nello studio dell'Avv. Alessia Giorgianni, che la rappresenta e difende giusta procura separata che si intende apposta in calce alla comparsa costitutiva, e determina di conferimento incarico
OPPOSTO 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1483/23, del 28.12.2023 (r.g. n. 3629/2023), emesso dal Tribunale di Ragusa in data 27.12.2023, su istanza dell'
[...]
, con il quale era Controparte_1 stato intimato allo stesso di pagare la somma di € 121.447,88, oltre ad interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., chiedendone la revoca, per i motivi ivi meglio illustrati.
Si costituiva l il quale chiedeva rigettarsi la proposta CP_1 opposizione poiché inammissibile in fatto ed infondata in diritto, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, in virtù delle considerazioni di cui alla relativa comparsa responsiva.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto non appare suscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, l'unico motivo di opposizione proposto dal Parte_1 riguarda l'omessa presentazione del DURC da parte dell , e quindi il CP_1 difetto di regolarità contributiva in capo a quest'ultimo Ente, con conseguente impossibilità per la P.A. di procedere ad effettuare un pagamento delle fatture richieste a causa dell'esistenza di un DURC irregolare, che non consentirebbe al soggetto pubblico di emettere il relativo provvedimento di liquidazione, stante l'irregolarità contributiva e previdenziale del creditore. Nessun'altra contestazione, di contro, l'opponente ha avanzato in ordine alla gestione del servizio o al quantum richiesto.
Ciò posto, occorre preliminarmente precisare che il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva è indispensabile per la partecipazione di aziende, imprese e società alle gare di appalto o subappalto di lavori pubblici, per la stipula di questi ultimi, per attestare la regolarità dei pagamenti delle fatture della Pubblica Amministrazione e per i benefici contributivi CP_4 4
All'interno dei contratti pubblici, il DURC deve essere richiesto dall'Appaltatore e dalle imprese esecutrici per lavorare con la Pubblica Amministrazione.
Per regolarità contributiva si intende l'assenza di qualsiasi inadempienza agli obblighi previdenziali.
A tal proposito il legislatore è intervenuto cercando di regolamentare i rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese, escludendo da ogni tipo di contrattazione tutte le imprese che siano inadempienti agli obblighi previdenziali.
La Pubblica Amministrazione committente o, per essa, il responsabile dei lavori, deve chiedere un certificato di regolarità contributiva (DURC) all'impresa cui intende affidare l'appalto.
Tale certificato può essere rilasciato dall e dall'Inail, ovvero dalle Casse CP_4
Edili, per quanto di rispettiva competenza, e deve essere trasmesso all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori o al momento della presentazione della denuncia di inizio attività.
In sostanza il DURC è il certificato che attesta la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti Inail e Cassa Edile. CP_4
Con il termine operatore economico si fa riferimento all'imprenditore, al fornitore e al prestatore di servizi, ovvero ad un raggruppamento o consorzio di essi.
Pertanto è tenuto alla presentazione del DURC qualunque soggetto, sia persona fisica che persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, e che sia tenuto all'obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali e delle Casse Edili.
Fra i casi più frequenti in cui vi è l'obbligo di presentare il Durc si riscontrano l'aggiudicazione definitiva del contratto, la stipula del contratto, il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a 5
servizi e forniture, il rilascio di attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale.
La circolare ministeriale n. 35/2010 ha stabilito che deve essere acquisito un
DURC per ogni singolo contratto pubblico, e, all'interno di questo, un DURC per ciascuna delle fasi sopra riportate.
Nel parere espresso dal Servizio affari istituzionali e locali - consiglio autonomie locali ed elettorale, si legge che il rapporto convenzionale tra l'UTI, che agisce quale centrale di committenza, e i Comuni che fruiscono del servizio erogato dalla controparte contrattuale dell' medesima, non si ritiene annoverabile tra le tipologie di accordo tra pubbliche amministrazioni che ricadono nell'ambito oggettivo di applicazione del DURC. Ed invero, i rapporti tra l'Unione e i Comuni sono disciplinati da specifica convenzione, ai sensi della quale l'Unione medesima provvede mensilmente a liquidare le fatture emesse dall'appaltatore, richiedendo poi ai Comuni il pagamento della quota di loro spettanza.
Ai fini di cui si discute, la principale disposizione di riferimento è costituita dall'art. 2, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, i quali dispongono, rispettivamente, che «Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento», e che la medesima certificazione «deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa».
Per quanto attiene l'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, occorre anche richiamare, in particolare, l'art. 31 del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, il cui comma 4 dispone che il DURC deve essere acquisito da amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti in determinate fasi della procedura di gara e del rapporto contrattuale, inclusa quella del “pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture”. 6
Ne deriva, pertanto, che l' (controparte contrattuale del fornitore del servizio) deve necessariamente acquisire il dell'appaltatore per poter CP_5 procedere ai pagamenti in suo favore.
Va segnalato che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sulla scorta dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria – ha ritenuto che anche gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ove non ricorrano determinate condizioni, devono ritenersi assoggettabili alla normativa sui contratti pubblici.
Nel caso di specie, l'IRSAP è un Ente Pubblico regionale che, sulla base delle determinazioni richiamate in atti, provvede a ripartire un canone che lo stesso, subentrato all'ASI, è tenuto a pagare, secondo le quote riportate nei quadri riepilogativi di ripartizione dei costi tra i Comuni di , e Pt_4 Pt_1
l'ASI - ora . CP_1
Dalla documentazione posta a fondamento delle determinazioni di ripartizione dei costi, prodotte già nel monitorio, si rileva che unitamente alle determinazioni dei costi ripartiti sono anche riportate le fatture, che l' paga ai fornitori che effettuano il servizio, e che sono i soggetti CP_1
tenuti a produrre all'Ente citato il DURC, prima di ottenerne il pagamento.
Dette fatture, alle quali vanno aggiunti i costi di energia e gli ulteriori costi sostenuti nel comune interesse, costituiscono il canone che poi l'IRSAP provvede a suddividere tra di essa e le altre parti, ovvero il Parte_1
e quello di .
[...] Pt_4
Ne consegue che il non ha alcun obbligo, in base alla Parte_1 vigente normativa, di richiedere il DURC all'IRSAP.
Di contro, il avrebbe potuto e dovuto essere richiesto soltanto qualora CP_5
l' avesse acquisito la gestione del servizio, partecipando ad una CP_1 procedura ad evidenza pubblica, mentre nel caso concreto trattasi di una mera ripartizione di un canone che anche l' , subentrata all'ASI, è CP_1 tenuta a pagare. 7
Si ritiene dunque l'inconfigurabilità di un obbligo in capo al di Pt_1 richiedere il all'IRSAP, prima di procedere al pagamento delle CP_5 spettanze dovute, non essendo l il soggetto aggiudicatario di una gara CP_1 pubblica di appalto, bensì soltanto un soggetto che ha assunto in gestione il servizio relativo all'impianto di depurazione, in concreto esercitato da un terzo soggetto appaltatore del servizio, al quale l'organo citato è tenuto a liquidare le relative fatture, previa richiesta del per poi ripartire tra lo CP_5 stesso, il e quello di le quote rispettivamente Parte_1 Pt_4 dovute da ciascuno di essi.
Ne consegue che l'opposizione in esame andrà rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 390/2024 R.G.
Rigetta l'opposizione proposta dal avverso il D.I. n. Parte_1
1483/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 27.12.2023, depositato il 28.12.2023 (proc.n. 3629/2023 r.g.), e per l'effetto conferma il decreto citato. Condanna il alla rifusione, in favore dell' delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in €. 4.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge. Così deciso, in Ragusa il 21/02/2025.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo 8