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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1392/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1392/2021
Oggi 06/02/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. D'AURIA LARA, la quale si riporta ai propri Parte_1 scritti difensivi e chiede che la causa sia decisa con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
per , per delega dell'avv. BISOGNO GIUSEPPE, l'avv. Controparte_1
, la quale si riporta alla comparsa di costituzione in Controparte_2 appello e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento;
insiste nel rigetto del proposto gravame e per la conferma della sentenza;
per per delega dell'avv. CICCONE Controparte_3
ROMANO, l'avv. OTERI GIUSEPPE, il quale si riporta alla propria costituzione in appello e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gra zia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1392/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'AURIA LARA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
[...]
[...]
(C.F. , con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 dell'avv. ROMANO CICCONE
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29.05.2018 conveniva Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella le società di assicurazioni e al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_5 riportati al veicolo di sua proprietà nell'ambito di un incidente stradale.
A fondamento della propria domanda deduceva:
- che in data 24.01.2018, alle ore 19:30 circa, in Montecorvino Rovella
(SA), alla via Volta delle Vigne (all'incirca all'altezza dell'autorimessa Santese), il veicolo tipo Hyundai tg. BV (assicurato per la dalla CP_6 [...]
), procedendo a velocità sostenuta, direzione monti -mare, Controparte_3 pagina 2 di 8 perdeva il controllo, andando dapprima ad impattare il veicolo tipo PS tg.
C9 (assicurato per la R.C. auto con la ), che, Controparte_1 provenendo dalla direzione opposta, effettuava una manovra di svolta sulla sua sinistra per immettersi in una proprietà privata e, poi, contro la vettura tipo
Audi A3 tg. CW301VY, di proprietà dell'istante, che procedeva direttrice
Battipaglia-Montecorvino, assicurata p er la dalla CP_6 Controparte_7
polizza n. 525922204;
[...]
- che, sul posto, intervenivano i C.C. di Battipaglia e Montecorvino Rovella nonché i vigili del Fuoco di Giffoni Valle Piana, i quali redigevano regolare rapporto dell'accaduto;
- che, a seguito dell'impatto, il veicolo Audi A3 targato CW301VY riportava ingenti danni alla parte anteriore e laterale sinistra, sia alla carrozzeria che alla meccanica, per la cui riparazione veniva preventivata la somma di euro
4.763,85, oltre oneri;
- che assolveva l'obbligo di cui all'art.148 D.lgs. 07/09/2005 n.209 e del
D.P.R. n. 254/2006 (trattandosi di sinistri con più di due veicoli) con lett. racc.ta inviata il 02.02.2018 alla , che assicura per la Controparte_3 la vettura Hyundai tg. BV;
CP_8
- che la comunicava di non poter formulare Controparte_3
alcuna offerta in quanto dal «verbale delle autorità intervenute sul luogo dell'evento CC BATTIPAGLIA risulta la seguente dinamica: veicolo tg.
C9 che nell'effettuare manovra di s volta a sinistra, non concedeva la dovuta precedenza al veicolo garantito che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia»;
- che, pertanto, la parte attorea assolveva l'obbligo di cui all'art. 148 D.lgs.
07/09/2005 n.209 e del D.P.R. n. 254/2006 con lett. r acc.ta inviata a mezzo pec il 02.03.2018 e regolarmente consegnata nella casella di destinazione della che assicura per la R.C.A. la vettura PS tg. Controparte_1
C9;
- che, a seguito dell'esame della documentazione in loro possesso, con lettera dell'11.04.2018, la le liquidava l'importo di Controparte_1 euro 3.950,00, di cui € 450,00 a titolo di competenze professionali, ritenendo il proprio assicurato responsabile del sinistro de quo esclusivamente pagina 3 di 8 nella misura del 70%;
- che il suddetto importo veniva trattenuto in conto del maggior avere e comunicato pec il 17.04.2018;
- che, in data 18.04.2018, veniva inoltrata istanza per l'avvio di proposta di
- negoziazione assistita alla e alla Controparte_1 Controparte_3
che si concludeva con esito negativo per mancata adesione delle
[...]
Compagnie.
Si costituiva in giudizio la eccependo: CP_9
- in via preliminare la riunione del giudizio con l'altro giudizio intentato da , conducente dell'auto Audi A3 tg CW301VY; Parte_2
- la congruità dell'offerta formulata dalla stessa rispetto ai danni riportati dal veicolo attoreo nel sinistro per cui è causa in ragione della percentuale di responsabilità del proprio assicurato veicolo tg. C9 nella causazione del sinistro de quo;
- nel merito, contestava la pretesa ritenendo che essa dovesse essere avanzata esclusivamente nei confronti della quale Controparte_10 compagnia che assicurava per la RCA la vettura tipo Hyundai tg. BV, in quanto – come accertato dai Carabini eri intervenuti – viaggiava a velocità sostenuta ed essa stessa impattava la vettura dell'odierna appellante.
Quindi, concludeva per l'estromissione dal giudizio della CP_1
Si costituiva anche la deducendo: Controparte_10
- l'improponibilità della domanda introduttiva di lite per violazione degli artt. 145 e ss. del D. Lgs. 209/2005;
- la nullità dell'atto introduttivo per la violazione di cui all'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163 c.p.c., per assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda;
- con riferimento al quantum debeatur, riteneva le richieste esorbitanti e sproporzionate, chiedendo il rigetto del la domanda.
Con sentenza n. 581/2020, depositata il 22.07.2020, il Giudice di Pace di
Montecorvino Rovella così provvedeva: «Rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di causa che si liquidano, con attribuzione ai difensori delle parti convenute, in complessivi € 700,00, in ragione della metà per ognuna di esse, oltre il 15% rimborso spese generali sul compenso, Iva e
pagina 4 di 8 CpA come per legge».
Con atto di citazione del 19.02.2021 ha proposto appello Parte_1 avverso la sopracitata sentenza chiedendo la riforma della stessa.
In particolare, la parte appellante ha ritenuto che il Giudice di Pace non abbia considerato che dagli atti di causa, il quantum debeatur non è stato mai oggetto di contestazione;
oggetto del giudizio, infatti, era “solo” la richiesta di pagamento del restante 30% del danno, così come quantificato dall'impresa assicuratrice.
Pertanto, ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «I. In via preliminare, accertare e dichiarare l'ammissibilità del presente giudizio di appello avverso la Sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montecorvino
Rovella n. 581/2020, in quanto conforme alla novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012 e, per
l'effetto, in accoglimento della presente impugnazione così statuire: II.
Condannare in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_1 risarcimento in favore dell'appellante dell'ulteriore importo di € 1.500,00 pari al 30% del danno quantificato dalla e non Controparte_11 contestato, riportato in occasione ed a causa del sinistro verificatosi in
Montecorvino Rovella in data 24.01.2018, o quello minore che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia liquidare, oltre interessi dal dì al soddisfo e rivalut azione monetaria come per legge;
III. In via subordinata, condannare i convenuti
, in persona del legale rapp.te p.t. e la Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., in solido, al risarcimento in
[...] favore dell'appellante dell'ulteriore importo di € 1.500,00 pari al 30% del danno quantificato dalla e non contestato riportato in Controparte_1 occasione ed a causa del sinistro verificatosi in Montecorvino Rovella in data
24.01.2018, o quello minore che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia liquidare, oltre interessi dal dì al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;
IV.
Condannare i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese di giudizio e compensi professionali per il doppio grado di giud izio al sottoscritto procuratore antistatario».
Si è costituita tardivamente la deducendo: CP_12 Controparte_10
- l'inammissibilità del proposto gravame per la inosservanza delle pagina 5 di 8 disposizioni ex artt. 342 ss. C.p.c.;
- la conferma totale della sentenza impugnata avendo il Giudice di prime cure correttamente argomentato il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dall'odierna parte appellante.
Pertanto, ha concluso: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare e provvedere: 1) Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
, giacché infondato, inammissibile, improcedibile sia in fatto che Parte_1 in diritto e, per l'effetto, 2) confermare integralmente la sentenza n.
581/2020, depositata e pubblicata in data 22.0 7.2020, resa dal Giudice di
Pace di Montecorvino Rovella , nella persona della Dott.ssa Loredana
Palcera; 3) Condannare la sig.ra , al pagamento delle spese Parte_1
del doppio grado di giudizio».
La sebbene risulti da llo storico del fascicolo Controparte_13 essere costituita in data 22.06.2021 agli atti non risulta depositata la comparsa di costituzione e risposta;
in luogo di questa, il difensore della
[...]
ha depositato la nota di trattazione scritta oggetto, inoltre, Controparte_13 anche di altro e successivo deposito del 23.06.2021.
Nella suddetta nota, parte appellata, nel riportarsi al contenuto della comparsa di costituzione e risposta ha dedotto:
- l'inammissibilità e improcedibilità del gravame poiché proposto su una sentenza nulla, in quanto vertendosi in tema di risarcimento danni da incidente stradale e sussistendo, quindi, il litisconsorzio necessario, sin dal primo grado di giudizio, andavano necessariamente evocati nel processo anche i presunti responsabili del sinistro.
All'udienza del 04.07.2024 la Giudice ha rinviato alla data odierna concedendo alle parti termine per il deposito di una nota conclusiva fino a 10 gg prima dell'udienza indicata.
***
1. Preliminarmente deve ritenersi che la sia regola rmente Controparte_1 costituita a mezzo della nota di trattazione scritta depositata in data
22/6/2021 (e ridepositata il giorno successivo), in quanto in detta nota sono contenuti tutti gli elementi necessari per la costituzione di cui all'art. 167
c.p.c., applicabile anche al giudizio d'appello in forza del rinvio di cui all'art.
pagina 6 di 8 311 c.p.c. Deve considerare che il codice fiscale della Compagnia è indicato già nell'atto di citazione in appello e nella nota di iscrizione a ruolo, che risultano rassegnate le conclusioni e presa posizione sui motivi di gravame e che la procura alle liti in favore del difensore è presente in originale a margine della comparsa di costituzione in primo grado (v. fascicolo) e contiene l'espresso conferimento dei poteri di rappresentanza process uale al medesimo procuratore costituitosi in appello, anche per i successivi gradi di giudizio.
2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per difetto del contraddittorio sollevata dalla Controparte_1
2.1. Occorre soggiungere che detta questione non era stata posta al giudice di prime cure, né era stata da questi rilevata d'ufficio. Ad ogni modo «in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali» [Cass. n.
19372/2015] e «L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., ha lo scopo di evitare le decisioni c.d. "a sorpresa" o "della terza via"; tale obbligo, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalle parti e non vale, invece, per le questioni che - pur rilevabili d'ufficio - siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. "in senso lato", in quanto tali questioni fanno già parte del "thema decidendum"» (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 29098 del 05 /12/2017); pertanto, la questione era già stata posta dalla e, comunque, era rilevabile d'ufficio. Controparte_1
2.2. L'art. 144, c. 3, d.lgs. n. 209/2005 espressamente stabilisce che «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno»; dunque nel caso di specie l'attrice, odierna appellante, avrebbe dovuto citare in giudizio assicurat o della CP_14
e assicurato della Controparte_15 Controparte_16
Controparte_1
pagina 7 di 8 3. Sussiste il litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., con rimessione della causa dinanzi al primo giudice.
4. Quanto alle spese di lite, visto che la questione è stata sì, sollevata dalla ma che la stessa non ha nemmeno provveduto a reiterarla Controparte_1 nella nota conclusiva autorizzata, e che l'altra appellata neanche ha preso posizione, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, vista la condotta processuale assunta dalle parti “vittoriose”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dichiara la nullità della sentenza n. 581/2020 dep. il 22/7/2020 del
G.d.P. di Montecorvino Rovella ex art. 354 c.p.c. e rimette la causa dinanzi al
G.d.P. di Montecorvino Rovella, in diversa composizione;
B) Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
6 febbraio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1392/2021
Oggi 06/02/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. D'AURIA LARA, la quale si riporta ai propri Parte_1 scritti difensivi e chiede che la causa sia decisa con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
per , per delega dell'avv. BISOGNO GIUSEPPE, l'avv. Controparte_1
, la quale si riporta alla comparsa di costituzione in Controparte_2 appello e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento;
insiste nel rigetto del proposto gravame e per la conferma della sentenza;
per per delega dell'avv. CICCONE Controparte_3
ROMANO, l'avv. OTERI GIUSEPPE, il quale si riporta alla propria costituzione in appello e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gra zia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1392/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'AURIA LARA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
[...]
[...]
(C.F. , con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 dell'avv. ROMANO CICCONE
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29.05.2018 conveniva Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella le società di assicurazioni e al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_5 riportati al veicolo di sua proprietà nell'ambito di un incidente stradale.
A fondamento della propria domanda deduceva:
- che in data 24.01.2018, alle ore 19:30 circa, in Montecorvino Rovella
(SA), alla via Volta delle Vigne (all'incirca all'altezza dell'autorimessa Santese), il veicolo tipo Hyundai tg. BV (assicurato per la dalla CP_6 [...]
), procedendo a velocità sostenuta, direzione monti -mare, Controparte_3 pagina 2 di 8 perdeva il controllo, andando dapprima ad impattare il veicolo tipo PS tg.
C9 (assicurato per la R.C. auto con la ), che, Controparte_1 provenendo dalla direzione opposta, effettuava una manovra di svolta sulla sua sinistra per immettersi in una proprietà privata e, poi, contro la vettura tipo
Audi A3 tg. CW301VY, di proprietà dell'istante, che procedeva direttrice
Battipaglia-Montecorvino, assicurata p er la dalla CP_6 Controparte_7
polizza n. 525922204;
[...]
- che, sul posto, intervenivano i C.C. di Battipaglia e Montecorvino Rovella nonché i vigili del Fuoco di Giffoni Valle Piana, i quali redigevano regolare rapporto dell'accaduto;
- che, a seguito dell'impatto, il veicolo Audi A3 targato CW301VY riportava ingenti danni alla parte anteriore e laterale sinistra, sia alla carrozzeria che alla meccanica, per la cui riparazione veniva preventivata la somma di euro
4.763,85, oltre oneri;
- che assolveva l'obbligo di cui all'art.148 D.lgs. 07/09/2005 n.209 e del
D.P.R. n. 254/2006 (trattandosi di sinistri con più di due veicoli) con lett. racc.ta inviata il 02.02.2018 alla , che assicura per la Controparte_3 la vettura Hyundai tg. BV;
CP_8
- che la comunicava di non poter formulare Controparte_3
alcuna offerta in quanto dal «verbale delle autorità intervenute sul luogo dell'evento CC BATTIPAGLIA risulta la seguente dinamica: veicolo tg.
C9 che nell'effettuare manovra di s volta a sinistra, non concedeva la dovuta precedenza al veicolo garantito che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia»;
- che, pertanto, la parte attorea assolveva l'obbligo di cui all'art. 148 D.lgs.
07/09/2005 n.209 e del D.P.R. n. 254/2006 con lett. r acc.ta inviata a mezzo pec il 02.03.2018 e regolarmente consegnata nella casella di destinazione della che assicura per la R.C.A. la vettura PS tg. Controparte_1
C9;
- che, a seguito dell'esame della documentazione in loro possesso, con lettera dell'11.04.2018, la le liquidava l'importo di Controparte_1 euro 3.950,00, di cui € 450,00 a titolo di competenze professionali, ritenendo il proprio assicurato responsabile del sinistro de quo esclusivamente pagina 3 di 8 nella misura del 70%;
- che il suddetto importo veniva trattenuto in conto del maggior avere e comunicato pec il 17.04.2018;
- che, in data 18.04.2018, veniva inoltrata istanza per l'avvio di proposta di
- negoziazione assistita alla e alla Controparte_1 Controparte_3
che si concludeva con esito negativo per mancata adesione delle
[...]
Compagnie.
Si costituiva in giudizio la eccependo: CP_9
- in via preliminare la riunione del giudizio con l'altro giudizio intentato da , conducente dell'auto Audi A3 tg CW301VY; Parte_2
- la congruità dell'offerta formulata dalla stessa rispetto ai danni riportati dal veicolo attoreo nel sinistro per cui è causa in ragione della percentuale di responsabilità del proprio assicurato veicolo tg. C9 nella causazione del sinistro de quo;
- nel merito, contestava la pretesa ritenendo che essa dovesse essere avanzata esclusivamente nei confronti della quale Controparte_10 compagnia che assicurava per la RCA la vettura tipo Hyundai tg. BV, in quanto – come accertato dai Carabini eri intervenuti – viaggiava a velocità sostenuta ed essa stessa impattava la vettura dell'odierna appellante.
Quindi, concludeva per l'estromissione dal giudizio della CP_1
Si costituiva anche la deducendo: Controparte_10
- l'improponibilità della domanda introduttiva di lite per violazione degli artt. 145 e ss. del D. Lgs. 209/2005;
- la nullità dell'atto introduttivo per la violazione di cui all'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163 c.p.c., per assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda;
- con riferimento al quantum debeatur, riteneva le richieste esorbitanti e sproporzionate, chiedendo il rigetto del la domanda.
Con sentenza n. 581/2020, depositata il 22.07.2020, il Giudice di Pace di
Montecorvino Rovella così provvedeva: «Rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di causa che si liquidano, con attribuzione ai difensori delle parti convenute, in complessivi € 700,00, in ragione della metà per ognuna di esse, oltre il 15% rimborso spese generali sul compenso, Iva e
pagina 4 di 8 CpA come per legge».
Con atto di citazione del 19.02.2021 ha proposto appello Parte_1 avverso la sopracitata sentenza chiedendo la riforma della stessa.
In particolare, la parte appellante ha ritenuto che il Giudice di Pace non abbia considerato che dagli atti di causa, il quantum debeatur non è stato mai oggetto di contestazione;
oggetto del giudizio, infatti, era “solo” la richiesta di pagamento del restante 30% del danno, così come quantificato dall'impresa assicuratrice.
Pertanto, ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «I. In via preliminare, accertare e dichiarare l'ammissibilità del presente giudizio di appello avverso la Sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montecorvino
Rovella n. 581/2020, in quanto conforme alla novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012 e, per
l'effetto, in accoglimento della presente impugnazione così statuire: II.
Condannare in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_1 risarcimento in favore dell'appellante dell'ulteriore importo di € 1.500,00 pari al 30% del danno quantificato dalla e non Controparte_11 contestato, riportato in occasione ed a causa del sinistro verificatosi in
Montecorvino Rovella in data 24.01.2018, o quello minore che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia liquidare, oltre interessi dal dì al soddisfo e rivalut azione monetaria come per legge;
III. In via subordinata, condannare i convenuti
, in persona del legale rapp.te p.t. e la Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., in solido, al risarcimento in
[...] favore dell'appellante dell'ulteriore importo di € 1.500,00 pari al 30% del danno quantificato dalla e non contestato riportato in Controparte_1 occasione ed a causa del sinistro verificatosi in Montecorvino Rovella in data
24.01.2018, o quello minore che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia liquidare, oltre interessi dal dì al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;
IV.
Condannare i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese di giudizio e compensi professionali per il doppio grado di giud izio al sottoscritto procuratore antistatario».
Si è costituita tardivamente la deducendo: CP_12 Controparte_10
- l'inammissibilità del proposto gravame per la inosservanza delle pagina 5 di 8 disposizioni ex artt. 342 ss. C.p.c.;
- la conferma totale della sentenza impugnata avendo il Giudice di prime cure correttamente argomentato il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dall'odierna parte appellante.
Pertanto, ha concluso: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare e provvedere: 1) Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
, giacché infondato, inammissibile, improcedibile sia in fatto che Parte_1 in diritto e, per l'effetto, 2) confermare integralmente la sentenza n.
581/2020, depositata e pubblicata in data 22.0 7.2020, resa dal Giudice di
Pace di Montecorvino Rovella , nella persona della Dott.ssa Loredana
Palcera; 3) Condannare la sig.ra , al pagamento delle spese Parte_1
del doppio grado di giudizio».
La sebbene risulti da llo storico del fascicolo Controparte_13 essere costituita in data 22.06.2021 agli atti non risulta depositata la comparsa di costituzione e risposta;
in luogo di questa, il difensore della
[...]
ha depositato la nota di trattazione scritta oggetto, inoltre, Controparte_13 anche di altro e successivo deposito del 23.06.2021.
Nella suddetta nota, parte appellata, nel riportarsi al contenuto della comparsa di costituzione e risposta ha dedotto:
- l'inammissibilità e improcedibilità del gravame poiché proposto su una sentenza nulla, in quanto vertendosi in tema di risarcimento danni da incidente stradale e sussistendo, quindi, il litisconsorzio necessario, sin dal primo grado di giudizio, andavano necessariamente evocati nel processo anche i presunti responsabili del sinistro.
All'udienza del 04.07.2024 la Giudice ha rinviato alla data odierna concedendo alle parti termine per il deposito di una nota conclusiva fino a 10 gg prima dell'udienza indicata.
***
1. Preliminarmente deve ritenersi che la sia regola rmente Controparte_1 costituita a mezzo della nota di trattazione scritta depositata in data
22/6/2021 (e ridepositata il giorno successivo), in quanto in detta nota sono contenuti tutti gli elementi necessari per la costituzione di cui all'art. 167
c.p.c., applicabile anche al giudizio d'appello in forza del rinvio di cui all'art.
pagina 6 di 8 311 c.p.c. Deve considerare che il codice fiscale della Compagnia è indicato già nell'atto di citazione in appello e nella nota di iscrizione a ruolo, che risultano rassegnate le conclusioni e presa posizione sui motivi di gravame e che la procura alle liti in favore del difensore è presente in originale a margine della comparsa di costituzione in primo grado (v. fascicolo) e contiene l'espresso conferimento dei poteri di rappresentanza process uale al medesimo procuratore costituitosi in appello, anche per i successivi gradi di giudizio.
2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per difetto del contraddittorio sollevata dalla Controparte_1
2.1. Occorre soggiungere che detta questione non era stata posta al giudice di prime cure, né era stata da questi rilevata d'ufficio. Ad ogni modo «in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali» [Cass. n.
19372/2015] e «L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., ha lo scopo di evitare le decisioni c.d. "a sorpresa" o "della terza via"; tale obbligo, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalle parti e non vale, invece, per le questioni che - pur rilevabili d'ufficio - siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. "in senso lato", in quanto tali questioni fanno già parte del "thema decidendum"» (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 29098 del 05 /12/2017); pertanto, la questione era già stata posta dalla e, comunque, era rilevabile d'ufficio. Controparte_1
2.2. L'art. 144, c. 3, d.lgs. n. 209/2005 espressamente stabilisce che «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno»; dunque nel caso di specie l'attrice, odierna appellante, avrebbe dovuto citare in giudizio assicurat o della CP_14
e assicurato della Controparte_15 Controparte_16
Controparte_1
pagina 7 di 8 3. Sussiste il litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., con rimessione della causa dinanzi al primo giudice.
4. Quanto alle spese di lite, visto che la questione è stata sì, sollevata dalla ma che la stessa non ha nemmeno provveduto a reiterarla Controparte_1 nella nota conclusiva autorizzata, e che l'altra appellata neanche ha preso posizione, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, vista la condotta processuale assunta dalle parti “vittoriose”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dichiara la nullità della sentenza n. 581/2020 dep. il 22/7/2020 del
G.d.P. di Montecorvino Rovella ex art. 354 c.p.c. e rimette la causa dinanzi al
G.d.P. di Montecorvino Rovella, in diversa composizione;
B) Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
6 febbraio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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