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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4077 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3435/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3435/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 ottobre 2025 chiamata la causa alle ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. NO SA , Parte_1
Per Controparte_1
L'avv. Genova insiste nelle domande formulate e nella richiesta di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio. Il G.I. alle ore 18,10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3435/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NO SA , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REGIONE,
7 90044 CARINI presso il difensore avv. NO SA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.07.2024 citava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo e, premesso di essere proprietaria Controparte_1 dell'appartamento sito in Carini (PA) alla via Don Luigi Sturzo n. 26, primo piano, dedotto che l'immobile era stato oggetto di infiltrazioni d'acqua a causa della rottura dell'impianto idrico dell'immobile posto al piano superiore di proprietà di CP_1
pagina 2 di 6 che tali infiltrazioni avevano riguardato i vani cucina, stanza da letto, CP_1 stanzetta e corridoio, che, inoltre, era stata diffidata dai Vigili del Fuoco a non utilizzare il balcone, poiché a causa della mancata manutenzione del balcone del piano di sopra vi era un pericolo di crollo, che gli interventi di riparazione sia nei vani dell'immobile che nel balcone erano pari ad € 17.690,00, che vane erano rimaste le richieste di porre in essere le necessarie lavorazioni per l'eliminazione dei danni, chiedeva di - accertare e dichiarare che i danni da infiltrazione di acqua presenti nell'appartamento dell'odierna attrice (precisamente nella cucina, nella stanza da letto, nella stanzetta e nel corridoio) erano stati causati dalla rottura dell'impianto idrico dell'appartamento dell'odierno convenuto, nonché i danni presenti nel balcone erano stati causati dall'incuria nella manutenzione dei balconi dell'odierno convenuto e, per l'effetto, di condannare al risarcimento del danno in favore dell'odierna attrice della somma Controparte_1 di € 17.690,00 così come quantificata e documentata o nella diversa somma accertata in corso di causa, e/o ritenuta equa e/o di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al dì dell'effettivo soddisfo, oltre alle eventuali spese di C.T.U, con vittoria di spese di causa.
Nessuno si costituiva per il convenuto.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di regolarmente citato Controparte_1 in giudizio e non costituitosi.
Nel merito le domande di parte attrice vanno disattese.
Invero, parte attrice chiede la condanna del convenuto al risarcimento del danno pari ad
€ 17690,00, ossia ad un importo pari ai costi necessari per eliminare i danni presenti nei vani e nel balcone del proprio immobile, provocati dalla rottura dell'impianto idrico dell'immobile di proprietà posto al piano superiore, pur non avendo CP_1 sostenuto tale spesa.
A sostegno della domanda parte attrice ha, infatti, allegato un preventivo di spesa della società Elettrica One Impianti srl ove sono indicate anche le relative lavorazioni, senza allegare di aver effettuato le riparazioni e di averne effettivamente sopportato i costi. pagina 3 di 6 E' pacifico che parte attrice non ha effettuato le lavorazioni indicate nel preventivo, tant'è che anche le prove articolate sono volte a dimostrare che tali lavorazioni sono necessarie per l'eliminazione dei danni all'interno dell'immobile.
Non ha dunque sostenuto alcun costo, proprio perché non ha effettuato le riparazioni indicate nel preventivo.
In tal senso, anche la richiesta di disporre la “consulenza tecnica di ufficio sull'appartamento dell'odierno convenuto, in particolare accertare la corrispondenza dei danni lamentati sul balcone del sig. così come documentati ed all'esito CP_1 determinare l'entità economica dei lavori di ripristino;
accertare la corrispondenza dei danni da infiltrazioni, all'interno dell'abitazione dell'attrice, come da documentazione fotografica allegata e determinare i costi occorrenti per il ripristino delle condizioni precedenti l'infiltrazione”.
Ciò detto, va ricordato che in tema di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. il danneggiato deve fornire la prova del danno del nesso causale alla condotta imputabile al soggetto contro cui agisce.
Nel caso di specie, parte attrice non ha eseguito le lavorazioni necessarie per eliminare i danni presenti nel proprio appartamento e quantificate secondo il preventivo di spesa in
€ 17690,00, non sostenendo il relativo costo.
Ne consegue che il patrimonio di parte attrice non ha subito alcun decremento, non avendo di fatto effettuato i lavori per eliminare i danni.
Non può, dunque, essere risarcita dell'importo di € 17690,00, in quanto non ha subito la diminuzione patrimoniale di cui invoca il risarcimento.
Né possono avere rilevanza le prove volte a determinare i lavori necessari al ripristino dell'immobile, in assenza di una specifica domanda volta ad ottenere la condanna del convenuto ad effettuare tali lavorazioni.
Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così pagina 4 di 6 dispone:
dichiara la contumacia di Controparte_1
rigetta le domande di parte attrice;
spese irripetibili.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 20 ottobre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3435/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 ottobre 2025 chiamata la causa alle ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. NO SA , Parte_1
Per Controparte_1
L'avv. Genova insiste nelle domande formulate e nella richiesta di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio. Il G.I. alle ore 18,10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3435/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NO SA , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REGIONE,
7 90044 CARINI presso il difensore avv. NO SA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.07.2024 citava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo e, premesso di essere proprietaria Controparte_1 dell'appartamento sito in Carini (PA) alla via Don Luigi Sturzo n. 26, primo piano, dedotto che l'immobile era stato oggetto di infiltrazioni d'acqua a causa della rottura dell'impianto idrico dell'immobile posto al piano superiore di proprietà di CP_1
pagina 2 di 6 che tali infiltrazioni avevano riguardato i vani cucina, stanza da letto, CP_1 stanzetta e corridoio, che, inoltre, era stata diffidata dai Vigili del Fuoco a non utilizzare il balcone, poiché a causa della mancata manutenzione del balcone del piano di sopra vi era un pericolo di crollo, che gli interventi di riparazione sia nei vani dell'immobile che nel balcone erano pari ad € 17.690,00, che vane erano rimaste le richieste di porre in essere le necessarie lavorazioni per l'eliminazione dei danni, chiedeva di - accertare e dichiarare che i danni da infiltrazione di acqua presenti nell'appartamento dell'odierna attrice (precisamente nella cucina, nella stanza da letto, nella stanzetta e nel corridoio) erano stati causati dalla rottura dell'impianto idrico dell'appartamento dell'odierno convenuto, nonché i danni presenti nel balcone erano stati causati dall'incuria nella manutenzione dei balconi dell'odierno convenuto e, per l'effetto, di condannare al risarcimento del danno in favore dell'odierna attrice della somma Controparte_1 di € 17.690,00 così come quantificata e documentata o nella diversa somma accertata in corso di causa, e/o ritenuta equa e/o di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al dì dell'effettivo soddisfo, oltre alle eventuali spese di C.T.U, con vittoria di spese di causa.
Nessuno si costituiva per il convenuto.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di regolarmente citato Controparte_1 in giudizio e non costituitosi.
Nel merito le domande di parte attrice vanno disattese.
Invero, parte attrice chiede la condanna del convenuto al risarcimento del danno pari ad
€ 17690,00, ossia ad un importo pari ai costi necessari per eliminare i danni presenti nei vani e nel balcone del proprio immobile, provocati dalla rottura dell'impianto idrico dell'immobile di proprietà posto al piano superiore, pur non avendo CP_1 sostenuto tale spesa.
A sostegno della domanda parte attrice ha, infatti, allegato un preventivo di spesa della società Elettrica One Impianti srl ove sono indicate anche le relative lavorazioni, senza allegare di aver effettuato le riparazioni e di averne effettivamente sopportato i costi. pagina 3 di 6 E' pacifico che parte attrice non ha effettuato le lavorazioni indicate nel preventivo, tant'è che anche le prove articolate sono volte a dimostrare che tali lavorazioni sono necessarie per l'eliminazione dei danni all'interno dell'immobile.
Non ha dunque sostenuto alcun costo, proprio perché non ha effettuato le riparazioni indicate nel preventivo.
In tal senso, anche la richiesta di disporre la “consulenza tecnica di ufficio sull'appartamento dell'odierno convenuto, in particolare accertare la corrispondenza dei danni lamentati sul balcone del sig. così come documentati ed all'esito CP_1 determinare l'entità economica dei lavori di ripristino;
accertare la corrispondenza dei danni da infiltrazioni, all'interno dell'abitazione dell'attrice, come da documentazione fotografica allegata e determinare i costi occorrenti per il ripristino delle condizioni precedenti l'infiltrazione”.
Ciò detto, va ricordato che in tema di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. il danneggiato deve fornire la prova del danno del nesso causale alla condotta imputabile al soggetto contro cui agisce.
Nel caso di specie, parte attrice non ha eseguito le lavorazioni necessarie per eliminare i danni presenti nel proprio appartamento e quantificate secondo il preventivo di spesa in
€ 17690,00, non sostenendo il relativo costo.
Ne consegue che il patrimonio di parte attrice non ha subito alcun decremento, non avendo di fatto effettuato i lavori per eliminare i danni.
Non può, dunque, essere risarcita dell'importo di € 17690,00, in quanto non ha subito la diminuzione patrimoniale di cui invoca il risarcimento.
Né possono avere rilevanza le prove volte a determinare i lavori necessari al ripristino dell'immobile, in assenza di una specifica domanda volta ad ottenere la condanna del convenuto ad effettuare tali lavorazioni.
Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così pagina 4 di 6 dispone:
dichiara la contumacia di Controparte_1
rigetta le domande di parte attrice;
spese irripetibili.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 20 ottobre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6