Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9958
CASS
Sentenza 9 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della verifica delle condizioni di reddito degli aventi diritto alla pensione sociale cosiddetta sostitutiva, spettante agli invalidi civili al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non è computabile la pensione di guerra, di cui risulti titolare l'invalido ultrasessantacinquenne, con la conseguenza che i due trattamenti pensionistici (diversamente da quanto previsto per la pensione sociale non sostitutiva, ex art. 26 legge n. 153 del 1969) sono cumulabili.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9958
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9958
    Data del deposito : 9 luglio 2002

    Testo completo