Sentenza 9 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini della verifica delle condizioni di reddito degli aventi diritto alla pensione sociale cosiddetta sostitutiva, spettante agli invalidi civili al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non è computabile la pensione di guerra, di cui risulti titolare l'invalido ultrasessantacinquenne, con la conseguenza che i due trattamenti pensionistici (diversamente da quanto previsto per la pensione sociale non sostitutiva, ex art. 26 legge n. 153 del 1969) sono cumulabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9958 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GA IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA DEL ROSSO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 390/99 del Tribunale di FIRENZE, emessa il 13/10/99 - R.G.N. 74/99; dep. il 3/11/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 12-12-1997 RA DA adiva il Pretore di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere invalida al 100% e di essere stata, in tale qualità, titolare di pensione di inabilità civile dal 1^ gennaio 1988, di avere percepito, a decorrere dal 1^ settembre 1990, avendo compiuto il 65^ anno di età, in sostituzione della pensione di inabilità civile, la pensione sociale ex art. 19 della legge n. 118 del 1971; che, con comunicazione del 5 aprile 1997, la corresponsione della pensione sociale le era stata revocata a far tempo dal 1^ settembre 1990 per superamento dei limiti di reddito in quanto essa ricorrente era percettrice, tra l'altro, di pensione di guerra: che illegittimamente l'I.N.P.S. aveva proceduto alla revoca stante che i limiti di reddito per il diritto alla pensione sociale sostitutiva della pensione di inabilità civile dovevano essere computati in base alla normativa relativa alla pensione di inabilità civile senza tenere conto della pensione di guerra non computabile ai fini IRPEF.
Tanto premesso, chiedeva la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento della pensione sociale con decorrenza dal 1^ settembre 1990, oltre interessi di legge.
Instauratosi il contraddittorio, l'ente convenuto contestava la fondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto. Con sentenza del 25 novembre 1988/4 gennaio 1999 il Pretore accoglieva il ricorso.
2. Avverso tale decisione - con atto depositato il 19 febbraio 1999 - proponeva appello l'I.N.P.S. che ne invocava la riforma sulla base di un unico articolato motivo, fondato ancora sulla tesi della commutabilità della pensione di guerra al fine dell'integrazione del presupposto reddituale per la spettanza della pensione sociale sostitutiva.
Resisteva l'appellata, costituitasi con memoria depositata il 14 maggio 1999, e chiedeva il rigetto dell'appello.
Il Tribunale, con sentenza n. 390/99 del 13 ottobre 1999, notificata il 15 dicembre 1999. rigettava l'appello dell'Inps, condannandolo alle spese del grado.
Il Tribunale osservava in particolare nella motivazione della sentenza che l'art.19 legge n. 118 dispone l'ammissione degli invalidi civili al godimento della pensione sociale al compimento del 65^ anno di età prescindendo completamente dall'accertamento da parte dell'I.N.P.S. della rivalutazione della situazione patrimoniale della persona che fino al 65^ anno era titolare della pensione d'inabilità; la norma, in altri termini, collega in modo diretto il compimento del 65^ anno di età, da parte del titolare della pensione di invalidità civile, e l'ammissione al godimento della pensione sociale. D'altra parte, il 2^ comma della norma dispone nel senso della permanenza della somma corrispondente al trattamento economico di invalidità se superiore alla pensione sociale e ciò si spiega con la diversità tra i trattamenti su indicati (art. 2 l.n. 156 del 1969; art. 12 l. n. 118 del 1971) e con l'esigenza di evitare una diversità di trattamento nei confronti di una stessa persona, affetta da invalidità, per il solo fatto del compimento del 65^ anno di età. L'ammissione al godimento della pensione sociale risponde. invero, non tanto ad un'esigenza di riesame della posizione pensionistica d'invalidità, quanto all'opportunità di risolvere un problema di imputazione di spesa, come conseguenza della distribuzione dell'onere finanziario connesso alla pensione di inabilità ed a quella sociale, rispettivamente a carico del Ministero dell'Interno e dell'I.N.P.S. Il Tribunale concludeva affermando che risultava, pertanto, compatibile con il beneficio della pensione sociale sostitutiva la percezione della pensione di guerra - della quale non era contestabile la natura risarcitoria.
3. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps con un unico motivo.
Resiste con controricorso l'intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 legge n. 118/1971 e art. 26, 31 comma, legge n. 153/1969, entrambi in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
La difesa dell'INPS ripropone la tesi della computabilità della pensione di guerra nel requisito reddituale rilevante al fine della spettanza della pensione sociale in favore dell'intimata, già titolare di pensione di inabilità, al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. Il ricorso non è fondato.
3. Giova premettere il quadro della normativa rilevante quanto innanzi tutto alla computabilità della pensione di guerra ai fini della spettanza della pensione sociale.
Inizialmente l'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153 (sia nella formulazione originaria che in quella emendata dall'art. 3 d.l. 2 marzo 1974, n.30, conv. in l. 16 aprile 1974 n. 114), nel definire il reddito computabile al fine del riscontro del presupposto reddituale, includeva in generale le prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari, od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, ad eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. In realtà il meccanismo era quello dell'incompatibilità (o non cumulabilità) della pensione di guerra, ma risultava essere sostanzialmente analogo (seppur concettualmente non assimilabile) alla mera computabilità nel reddito rilevante. L'art. 26 cit. infatti prevedeva che "non hanno diritto alla pensione sociale: (...) coloro che percepiscono pensioni di guerra. fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti". L'assimilabilità sostanziale di questi due concetti (di computabilità nella soglia reddituale e di incompatibilità di prestazioni) risulta anche dalla giurisprudenza (infra cit.) che di solito ha posto il problema in termini di computabilità, o meno, nella pensione di guerra nel reddito rilevante ai fini della pensione sociale. piuttosto che il termini di incompatibilità o incumulabilità delle due pensioni. L'art. 77 d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, nel riordinare la disciplina delle pensioni di guerra, ha previsto in generale (al primo comma) l'irrilevanza dei redditi pensionistici (oltre che ai fini fiscali, anche) ai fini previdenziali ed assistenziali. Però (al secondo comma) ha espressamente lasciato ferme le disposizioni dettate dall'art. 3 d.l. 2 marzo 1974, n.30, conv. in l. 16 aprile 1974 n. 30, cit., che - come già detto - prevedeva la computabilità
(nel senso sopra precisato) delle pensioni di guerra al fine dell'integrazione del requisito reddituale della pensione sociale. Successivamente l'art. 5 l. 8 agosto 1991 n. 261, nel modificare i trattamenti pensionistici di guerra. ha sostituito il primo comma del cit. art. 77 d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915. Alla specifica previsione dell'irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziale si è sostituita una formulazione più ampia che da una parte enuncia la natura risarcitoria di tali trattamenti, d'altra parte pone la regola generale della non computabilità degli stessi là dove sia prescritto un requisito reddituale per trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali. È segnatamente ribadita l'irrilevanza dei trattamenti di guerra ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali, e - si aggiunge - anche ai fini sanitari.
Non viene però modificato il secondo comma dell'art. 77 cit. che continua a prevedere la computabilità delle pensioni di guerra al fine dell'integrazione del requisito reddituale della pensione sociale.
Da ultimo l'art. 3 l. 8 agosto 1995 n. 335, nel contesto della riforma pensionistica, sostituisce (a partire dal 1^ gennaio 1996) alla pensione sociale l'assegno sociale. Per quanto riguarda in particolare il requisito reddituale l'art. 3 da una parte allarga la base di calcolo del reddito computabile. In esso infatti concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta od imposta sostitutiva, il reddito del coniuge, gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non sono invece computati, oltre ai trattamenti di fine rapporto comunque denominati, anche le competenze arretrate soggette a tassazione separata, il reddito (ovviamente catastale) della casa di abitazione, il proprio assegno (mentre a contrario è computabile l'assegno sociale del coniuge). Per la pensione liquidata con il sistema contributivo è poi dettato un criterio specifico (non concorre nel reddito in misura corrispondente ad un terzo e comunque non oltre il terzo dell'assegno sociale). Con una disposizione di chiusura il cit. art. 3 prevede poi (al settimo comma) che per quanto non diversamente disposto si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge n. 153 del 1969 cit., il cui art. 26 - come gaì ricordato - prevede la computabilità delle pensioni di guerra nel reddito ai fini della pensione sociale.
4. Tale computabilità delle pensioni di guerra nel reddito rilevante ai fini della spettanza della pensione sociale ha superato. da ultimo, il vaglio di costituzionalità (C. cost. ord. n. 143 del 2001). In particolare la Corte ha affermato che - se da una parte l'intervento assistenziale della collettività, espresso nella pensione sociale, persegue il fine di soccorrere coloro che, sprovvisti di mezzi necessari per vivere, versano in uno stato di bisogno, necessariamente da emendare in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale della collettività, sanciti dagli artt. 2 e 38 Cost. - d'altra parte rientra nella discrezionalità del legislatore individuare la soglia reddituale al di sotto della quale sussiste siffatta situazione di bisogno. Pertanto possono rilevare anche i trattamenti pensionistici di guerra, i quali, pur avendo natura dichiaratamente risarcitoria. rappresentano pur sempre un'attribuzione patrimoniale valida a differenziare non irragionevolmente la posizione di chi ne sia titolare rispetto a quella di chi, non beneficiandone, risulti maggiormente bisognevole, se indigente ed a parità di altre condizioni, dell'intervento assistenziale dello Stato. Quindi - ha affermato la Corte nella cit. pronuncia - anche il trattamento pensionistico di guerra, nello specifico contesto normativo della pensione sociale, può concorrere nella valutazione della soglia reddituale rilevante quale presupposto per il diritto alla pensione stessa, senza che siano violati i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di necessaria protezione sociale (art. 38 Cost.).
In sintonia con tale pronuncia questa Corte (da ultimo Cass. 1 marzo 2002 n. 3005; ma in precedenza, in senso conforme v. anche Cass. 1 febbraio 2001 n. 1407) ha ritenuto che la pensione privilegiata ordinaria militare tabellare concorre alla determinazione del reddito ostativo (o limitativo) del diritto alla pensione sociale - e quindi alla pensione di inabilità o all'assegno mensile di invalidità in favore dei mutilati e degli invalidi civili- a norma dell'art. 26, comma terzo, della legge n. 153 del 1969 (come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974, la cui operatività è stata fatta salva dal secondo comma dell'art. 77 del d.P.R. n. 915 del 1978), anche successivamente alla modifica del primo comma di questo articolo compiuta dall'art. 5 della legge n. 261 del 1991, che ha esplicitato il carattere risarcitorio delle pensioni di guerra e delle altre provvidenze di cui allo stesso testo normativo ed ha escluso che le stesse costituiscano, in linea generale, reddito;
ne' può dubitarsi della legittimità costituzionale di tale disciplina, in quanto come ritenuto dalla Corte costituzionale nella citata ordinanza n. 143 del 2001, essa è frutto di un non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore.
6. Una volta verificato che - come esattamente sostenuto dalla difesa dell'Istituto - la pensione di guerra è computabile nel reddito rilevante ai fini della pensione sociale, occorre ora esaminare se analoga computabilità sussista anche ai fini della pensione sociale c.d. sostitutiva, ossia quella conseguente alla conversione della pensione di inabilità civile in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età del titolare.
A tale fine occorre considerare lo sviluppo della relativa normativa, che, partendo da un'iniziale equiparazione dei presupposti reddituali, ha poi introdotto elementi di differenziazione.
6.1. Inizialmente vi è una piena parificazione quanto ai requisiti reddituali tra pensione sociale e pensione sociale sostitutiva. Infatti l'art. 19 l. n. 118/71 prevede che in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni. su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del Fondo di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il cit. art. 12 fissava le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità con un rinvio a quelle stabilite dall'art. 26 cit. (di cui si è detto sopra sub 3). Anche l'art. 13 cit. richiamava, per l'assegno mensile, le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.
Questa parificazione risulta poi anche dall'art. 8 decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in l. 16 aprile 1974 n. 114,
disposizione questa che - nel disciplinare le condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati ed invalidi civili - prevedeva che le condizioni economiche per la concessione della pensione d'invalidità e per l'assegno mensile di cui al precedente art. 7 ai mutilati ed invalidi civili, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sono quelli previsti nel precedente art. 3 per la concessione della pensione sociale.
L'art. 3 cit. è modificativo dei primi tre commi dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, cit. (che - come già sopra rilevato -
ha confermato l'incompatibilità tra pensione sociale e pensione di guerra).
I limiti di reddito per il conseguimento della pensione sociale sono poi stati modificati dall'art. 3 legge 3 giugno 1975, n. 160, che li ha elevati, fissando contestualmente un meccanismo perequativo ancorato alla dinamica stessa dell'ammontare della pensione sociale. Il successivo art. 7 ha da una parte esteso la perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili nonché dei sordomuti;
d'altra parte ha previsto un aumento dei limiti di reddito di cui agli artt. 6 (per i ciechi) e 8, secondo comma (per gli invalidi minori di età ai fini dell'assegno di accompagnamento). e 10 (per i sordomuti) del cit. decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni. nella legge 16 aprile 1974, n. 114. Di questi limiti è stato previsto l'automatico aumento annuale in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.
6.2. Successivamente i suddetti limiti reddituali iniziano a differenziarsi. dapprima solo per gli invalidi assoluti. Infatti l'art. 1 decreto-legge 23 dicembre 1976. n. 850 conv. in l. 21 febbraio 1977 n. 29 ha previsto che i limiti di reddito di cui agli artt. 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali modificati con il secondo comma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti, per i sordomuti e per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118. da L.
1.560.000 a L. 3.120.000
e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.
Sulla scia di questa introdotta differenziazione viene previsto un ulteriore aumento anche per gli invalidi civili parziali. L'art. 14 - septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, ha previsto che i limiti di redditi di cui agli artt. 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a lire 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
6.3. Questo trend vede però una parziale inversione con ritorno verso la parificazione (inizialmente con il meccanismo dell'assorbimento).
Ed infatti l'art. 9 decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791. conv. in l. 26 febbraio 1982 n. 54, ha previsto che a partire dal 1 gennaio 1982 la perequazione del limite di reddito individuale di cui al sesto comma dell'art. 14 - sepies del decreto-legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 20 febbraio 1980, n. 33, è sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Infine una parificazione piena (con alcune eccezioni) viene sancita dall'art. 12 legge 30 dicembre 1991. n. 412, che prevede che a partire dal 1 gennaio 1992. ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
7. Ciò posto come quadro di riferimento normativo, deve ora rilevarsi che la non computabilità della pensione di guerra nel reddito utile ai fini della pensione sociale sostitutiva è stata ritenuta inizialmente da Cass., sez.lav., 14 luglio 1993, n. 7797, che ha affermato che i trattamenti pensionistici di guerra hanno natura esclusivamente risarcitoria, così come anche espressamente stabilito, con norma di interpretazione autentica, dall'art. 5 l. 8 agosto 1991 n. 261, che ha sostituito il 1^ comma dell'art. 77 d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 (sopra cit.): come tali, essi sono irrilevanti ai fini del calcolo dell'ammontare dei redditi agli effetti dell'IRPEF secondo la previsione del cit. art. 14 - septies decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, per il riconoscimento ed il mantenimento del diritto all'assegno di invalidità civile.
Questo precedente però non è in realtà risolutivo perché predica l'abrogazione implicita del secondo comma dell'art. 77, abrogazione che invece risulta esclusa dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, oltre che dalla giurisprudenza costituzionale, sopra riportate rispettivamente sub 5 e sub 4.
Determinante è invece che successivamente Casus., sez. un., 9 agosto 2001 n. 10972, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha affermato che l'ammissione degli invalidi civili. al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall'INPS in sostituzione della pensione di invalidità corrisposta dal Ministero dell'interno ha, in applicazione dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate, anche per quanto riguarda l'esclusione della rendita INAIL dall'ammontare del reddito massimo compatibile (successivamente in senso conforme v. Cass. 2 novembre 2001 n. 13570). Le Sezioni Unite hanno quindi smentito l'opposto orientamento (Cass., sez. lav., 3 febbraio 1998, n. 1082) secondo cui qualunque provvidenza di cui benefici personalmente l'aspirante alla pensione di inabilità (o alla pensione sociale sostitutiva) e che gli fornisca mezzi per vivere contribuendo al suo sostentamento deve essere valorizzata in sede di accertamento della sussistenza (e persistenza) dei requisiti di carattere economico che condizionano l'attribuzione e la concreta misura del diritto, quale che sia la fonte di queste provvidenze e indipendentemente dalla natura (non reddituale, ma risarcitoria, come nel caso di godimento di rendita Inail) che ad essa si riconosca.
8. Questo orientamento (delle Sezioni Unite) deve essere ulteriormente confermato ed esteso anche con riferimento alla non computabilità delle pensioni di guerra.
È vero che - come si è sopra più ampiamente esaminato - i requisiti reddituali per la pensione sociale e per la c.d. pensione sociale sostitutiva hanno una matrice comune e (salve alcune eccezioni) sono stati equiparati;
come anche è vero che ai fini del conseguimento della pensione sociale rileva la pensione di guerra e che i due benefici non sono cumulabili. Ma questa rilevanza è costruita fin dall'origine (art. 26, terzo comma, l. n. 153/69 cit.) in termini di incompatibilità, che trova la sua ragion d'essere nel fatto che la pensione di guerra. pur avendo natura risarcitoria, costituisce comunque un'attribuzione patrimoniale che incide - secondo la citata giurisprudenza costituzionale e di legittimità - nel valutare il grado di indigenza del soggetto bisognevole dell'intervento assistenziale dello Stato.
Invece per la pensione sociale sostitutiva il presupposto del beneficio va rinvenuto non già nella situazione di bisogno (per definire la quale rileva anche la pensione di guerra), bensì nel precedente godimento della pensione di inabilità, che si fonda sullo stato invalidante del beneficiario, presuntivamente non più emendabile dopo il 65^ anno.
Insomma quando l'art. 26 cit. prevede che "non hanno diritto alla pensione sociale (...)" e richiama, a tal fine, i titolari di rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali e di pensioni di guerra, definisce stricto jure un regime di incompatibilità, non già di computabilità ai fini del requisito reddituale. E l'incompatibilità, avendo natura eccezionale e non essendo pertanto suscettibile di interpretazione estensiva, sussiste solo tra i trattamenti pensionistici specificamente previsti dalla citata disposizione: la pensione sociale da una parte e, per quanto qui interessa, la pensione di guerra dall'altra e non già tra quest'ultima e la pensione sociale c.d. sostitutiva, che all'epoca peraltro non esisteva e che - come appena rilevato - è stata successivamente introdotta sulla base di un presupposto distinto da quello della pensione sociale.
Quindi la parificazione tra pensione sociale e pensione sociale sostitutiva da ultimo prevista dall'art. 12 legge - 30 dicembre 1991, n. 412, riguarda solo il requisito reddituale, mentre nulla è detto del regime delle incompatibilità, sicché le pensioni di guerra. come le rendite INAIL, sono compatibili (e cumulabili) con la pensione sociale sostitutiva.
9. In conclusione può affermarsi il principio secondo cui, ai fini della verifica reddituale degli aventi diritto alla pensione sociale sostitutiva spettante agli invalidi civili al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non è computabile la pensione di guerra, di cui risulti titolare l'invalido ultrasessantacinquenne, e quindi i due trattamenti pensionistici si cumulano. Può infine solo marginalmente aggiungersi che non rileva in questa sede la questione, di cui questa Corte è consapevole, del conseguente trattamento differenziato tra l'invalido che, superato il sessantacinquesimo anno di età, cumula la pensione sociale sostitutiva e la pensione di guerra e il titolare di pensione sociale che divenga invalido dopo il sessantacinquesimo anno di età (talché non possa più richiedere la pensione di inabilità civile), il quale non può cumulare la pensione di guerra con il trattamento in godimento.
10. Il ricorso va pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con l. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n. 134 del 1994) - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto. non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
condanna l'Istituto al pagamento in favore della resistente delle spese di questo giudizio liquidate in euro 12,00, oltre euro 1.500 (millecinquecento) per onorario d'avvocato con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2002