Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 1
La pensione privilegiata ordinaria militare tabellare concorre alla determinazione del reddito ostativo (o limitativo) del diritto alla pensione sociale - e quindi alla pensione di inabilità o all'assegno mensile di invalidità in favore dei mutilati e degli invalidi civili- a norma dell'art. 26, comma terzo, della legge n. 153 del 1969 (come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974, la cui operatività è stata fatta salva dal secondo comma dell'art. 77 del d.P.R. n. 915 del 1978), anche successivamente alla modifica del primo comma di questo articolo compiuta dall'art. 5 della legge n. 261 del 1991, che ha esplicitato il carattere risarcitorio delle pensioni di guerra e delle altre provvidenze di cui allo stesso testo normativo ed ha escluso che le stesse costituiscano, in linea generale, reddito; ne' può dubitarsi della legittimità costituzionale di tale disciplina, in quanto come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 143 del 2001, essa è frutto di un non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2002, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
4. Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
5. Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Ministero dell'Interno, domiciliato in Roma in via dei Portoghesi 12 presso la Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
contro
TI BE, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso, giusta delega a margine de controricorso, dall'avvocato Antonio Leonardi;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania del 13 novembre 1998, depositata il giorno 30 successivo, numero 3711, r.g. 2262/96;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 5 novembre 2001 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con pronuncia del 18 gennaio 1996, il pretore di Catania, recependo le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di ufficio, rigettò la domanda di TI BE di riconoscimento del proprio stato di invalido civile con la conseguente condanna del Ministero dell'interno alla erogazione del relativo assegno. Nel giudizio di appello, il tribunale dispose nuova indagine medico- legale e, aderendo al parere espresso dal secondo consulente, ha ritenuto il IN inabile, per infermità, ad attività lavorativa nella misura del 76% e per l'effetto ha condannato il Ministero a corrispondere allo stesso l'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 10 agosto 1991, escludendo che potesse essere ostativa la circostanza del godimento da parte del soggetto di una pensione privilegiata ordinaria militare in quanto non costituente reddito ai fini fiscali.
Della decisione viene chiesta la cassazione dal ministero con ricorso sostenuto da due motivi. Il TI resiste con controricorso. Motivi della decisione:
Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 della legge numero 118 del 1971, nonché vizi della motivazione - il Ministero ricorrente deduce che il tribunale, nella presenza di due consulenze le cui conclusioni erano diametralmente opposte, avendo quella disposta nel primo grado escluso la ricorrenza di uno stato invalidante del soggetto che è stata viceversa affermata dalla seconda, avrebbe dovuto dare conto delle ragioni che lo inducevano a privilegiare quest'ultima e non limitarsi, come invece si è verificato, ad affidarsi a essa acriticamente. Con il secondo motivo si espone che il tribunale, violando gli articoli 2 e 13 della legge numero 118 del 1971 e con motivazione viziata, ha ritenuto erroneamente che il godimento, da parte del TI, di pensione privilegiata ordinaria militare non fosse di ostacolo al riconoscimento del requisito reddituale richiesto per il diritto all'assegno di invalidità civile.
L'esame di quest'ultima doglianza, benché espressamente svolta "in linea subordinata", si pone come logicamente pregiudiziale rispetto a quella che la precede, prospettandosi con essa l'insussistenza del requisito reddituale, costituente elemento esterno alla fattispecie costitutiva dello stesso diritto al trattamento previdenziale, da ciò derivando che il godimento di redditi che superino l'ammontare fissato dalle disposizioni normative disciplinanti il trattamento assistenziale si configura come condizione ostativa al riconoscimento del relativo diritto, pur nella contestuale presenza di uno stato personale di inabilità al lavoro.
Il giudice di merito ha ritenuto che i proventi derivanti al IN dalla pensione privilegiata ordinaria militare, della quale era titolare, non possano rilevare ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche del soggetto per la concessione della provvidenza assistenziale, in quanto - come risultante dalla certificazione acquisita - non soggetta a imposta sul reddito delle persone fisiche e quindi non costituente reddito. Il Ministero ricorrente oppone invece - con una affermazione svolta in via meramente assertoria, venendo limitata la dimostrazione della sua esattezza a un semplice richiamo a una massima tratta da una decisione di questa Corte circa la computabilità, ai fini della verifica del requisito reddituale per la concessione della pensione di invalidità civile, anche di una rendita per invalidità per infortunio sul lavoro (Cass., n. 7793 del 1995) - che dal trattamento pensionistico in questione non si sarebbe potuto prescindere. La genericità della censura non può peraltro esimere il Collegio, tenuto anche conto della analoga genericità della proposizione contenuta sul punto nella sentenza impugnata, dal doveroso compimento della risposta alla questione di diritto che pur sempre è stata a esso sottoposta, risolvendosi essa nella individuazione dei limiti alla operatività - conseguentemente alla eventuale applicabilità nella specie - della normativa in materia di riconoscimento del diritto al trattamento assistenziale.
A questo proposito occorre rammentare che, per quanto prescritto dal primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1974 numero 30 (convertito nella legge 16 aprile 1974 numero 114), "le condizioni economiche per la concessione della pensione d'invalidità e per l'assegno mensile ... ai mutilati ed invalidi civili ... sono quelle previste ... per la concessione della pensione sociale", e cioè quelle indicate nell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 numero 153, il quale - se al primo comma contiene il riferimento, quale causa ostativa, al possesso dei soli redditi assoggettabili alla imposta sul reddito delle persone fisiche, qualora superino un determinato importo annuale - pur tuttavia, al comma terzo dispone che il diritto non spetti a coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali erogate con carattere di continuatività dallo stato o da altri enti pubblici e a coloro che percepiscono pensioni di guerra. Nè questa deroga è venuta meno per effetto dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991 numero 261, che, modificando il primo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 numero 915,
ha espressamente escluso che le somme corrisposte a titolo di pensioni di guerra e le altre provvidenze di cui allo stesso testo normativo costituiscano reddito. D'altra parte, la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria militare "tabellare", quale evidentemente sembra essere quella goduta dal resistente, venne già affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 387 del 1989, con la quale fu dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica numero 601 del 1973, nella parte in cui non estendeva l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche al trattamento in questione. Nonostante ciò, pur sempre l'introito relativo deve essere considerato nella valutazione delle condizioni economiche del soggetto legittimanti il godimento da parte dello stesso della pensione sociale e, di conseguenza, di quella di invalidità o dell'assegno mensile, in tale senso espressamente disponendo il secondo comma del sopra citato articolo 77, a termini del quale "restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 1974 numero 30, convertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974 numero 114", con riferimento al quale la Corte costituzionale, con la ordinanza numero 143 del 9 maggio 2001, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, osservando che, vertendosi in tema di intervento assistenziale della collettività, espresso nella pensione sociale (o in quella di invalidità), rientra nella discrezionalità del legislatore individuare la misura reddituale al di sotto della quale sussiste la soglia di bisogno, potendo rilevare, a tale limitato fine, anche i trattamenti pensionistici, che, pur avendo natura dichiaratamente risarcitoria, rappresentano in ogni caso una attribuzione patrimoniale valida a differenziare non irragionevolmente la posizione di chi ne sia titolare rispetto a quella di chi, non beneficiandone, risulti maggiormente bisognevole, se indigente e a parità di altre condizioni, dell'intervento assistenziale dello Stato.
In tale senso è, del resto, l'orientamento di questa Corte, espresso tra le altre con le sentenze numeri 14578 del 27 dicembre 1999 e 1082 del 3 febbraio 1998. In particolare, con quest'ultima si è affermato che qualunque provvidenza di cui benefici personalmente l'aspirante alla pensione di inabilità (o alla pensione sociale sostitutiva) e che gli fornisca mezzi per vivere contribuendo al suo sostentamento deve essere valorizzata in sede di accertamento della sussistenza (e persistenza) dei requisiti di carattere economico che condizionano l'attribuzione e la concreta misura del diritto, quale che sia la fonte di queste provvidenze indipendentemente dalla natura (non reddituale ma risarcitoria, come nel caso di godimento di rendita Inail) che a essa si riconosca, con la sola esclusione della indennità di accompagnamento istituita dalla legge numero 18 del 1980, trattandosi di prestazione del tutto peculiare, atteso che l'intervento assistenziale che in essa si esprime non è indirizzato al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale.
Per le ragioni sopra esposte, non ritiene il collegio di potere aderire al contrario indirizzo di cui alla isolata pronuncia numero 10397 del 22 ottobre 1997, che ha distinto tra pensioni di guerra e pensioni privilegiate ordinarie tabellari e ha quindi concluso - senza peraltro operare i necessari approfondimenti - nel senso che le seconde non possano concorrere alla determinazione del requisito reddituale ai fini della pensione di invalidità e di quella sociale sostitutiva.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del secondo motivo del ricorso, nel quale va dichiarato assorbito il primo. Non rendendosi necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto questa Corte deve decidere nel merito, rigettando la domanda formulata dal TI con l'atto introduttivo del giudizio. In applicazione dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non deve pronunciarsi statuizione sulle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da TI BE con l'atto introduttivo del giudizio;
nulla deve quest'ultimo a titolo di rimborso delle spese per l'intero processo.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2002