Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2002, n. 3005
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Sentenza 1 marzo 2002

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La pensione privilegiata ordinaria militare tabellare concorre alla determinazione del reddito ostativo (o limitativo) del diritto alla pensione sociale - e quindi alla pensione di inabilità o all'assegno mensile di invalidità in favore dei mutilati e degli invalidi civili- a norma dell'art. 26, comma terzo, della legge n. 153 del 1969 (come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974, la cui operatività è stata fatta salva dal secondo comma dell'art. 77 del d.P.R. n. 915 del 1978), anche successivamente alla modifica del primo comma di questo articolo compiuta dall'art. 5 della legge n. 261 del 1991, che ha esplicitato il carattere risarcitorio delle pensioni di guerra e delle altre provvidenze di cui allo stesso testo normativo ed ha escluso che le stesse costituiscano, in linea generale, reddito; ne' può dubitarsi della legittimità costituzionale di tale disciplina, in quanto come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 143 del 2001, essa è frutto di un non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2002, n. 3005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3005
    Data del deposito : 1 marzo 2002

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