Sentenza 1 febbraio 2001
Massime • 1
Il testo del secondo comma dell'art. 77 d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), che, confermando la disposizione dell'art. 26, terzo comma, legge 30 aprile 1969 n. 153 (istitutiva della pensione sociale), nel testo sostituito dall'art. 3 decreto - legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, sancisce il divieto di cumulo tra pensione sociale e pensione di guerra, con il correttivo della riducibilità della pensione sociale nei casi previsti nei commi quarto e quinto del predetto art. 26, non è stato interessato dalla modifica introdotta dall'art. 5 legge 8 agosto 1991 n. 261 (recante norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra), che, nel riformulare il primo comma del citato art. 77 d.P.R. n. 915 del 1978, ha esplicitato il carattere risarcitorio delle pensioni di guerra e previsto in linea generale la loro non computabilità ai fini fiscali, previdenziali, sanitari e assistenziali; di conseguenza, resta fermo il divieto di cumulo delle pensioni sociali con le pensioni di guerra, nonché con rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, previste nel n. 1 del citato art. 26 legge n. 153 del 1969, in relazione alle quali, pertanto, non si pone, propriamente, una questione di reddito, ossia del loro computo ai fini del raggiungimento della soglia reddituale oltre la quale la prestazione sociale non è fruibile, dal momento che la norma stabilisce in modo espresso la regola della non cumulabilità di una di tali rendite, prestazioni o pensioni con la prestazione sociale, indipendentemente da ogni limite reddituale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2001, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - rel. Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. STEFANO M. EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del Presidente legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto
- ricorrente -
contro
RO GI, elett.te dom.ta in Roma alla via Alberico II n. 33 presso l'avv. Paolo Boer che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Chieti n.^ 24 in data 5 febbraio/6 marzo 1998 (R.G. 370/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2000 dal Cons. Dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito l'avv. Giuseppe Li Marzi per conto dell'avv. Paolo Boer;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. AR GI resiste con controricorso illustrato anche da memoria.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 26 L. 30 aprile 1969 n. 153, come sostituito dall'art. 3 d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito, con modificazioni, in L. 16 aprile 1974 n. 114; dell'art. 77, secondo comma, d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915; dell'art. 5 L. 8 agosto 1991 n. 261; tutti in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc.civ. - l'INPS critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che l'art. 5 l. n. 261 del 1991, nello stabilire la non computabilità delle pensioni di guerra ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali e in ogni altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza, ha inciso soltanto sul primo comma dell'art. 77 del d.p.r. n. 915 del 1978, lasciando inalterato il secondo comma, il quale reca eccezione a tale regola con riguardo alla pensione sociale, la cui corresponsione resta condizionata al mancato godimento di una pensione di guerra. Il motivo è fondato. La legge 30 aprile 1969 n. 153, nell'istituire la pensione sociale, stabilisce, all'art. 26, comma 3, n. 2, nel testo sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974 n. 114, che non hanno diritto ad essa coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione per i reduci della guerra 1915-18.
L'art. 77, primo comma, d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) stabilisce (vecchio testo) che le pensioni di guerra non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito "nè ai fini fiscali ne' previdenziali o assistenziali ne' in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza".
Il secondo comma prescrive che "Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974 n.114", in base alle quali - come già detto - non hanno diritto alla pensione sociale coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. Il primo comma dell'art. 77 cit. è stato sostituito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 261 (Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra) che con formula più incisiva stabilisce che "Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari e assistenziali ed in nessun caso possono essere computate ... nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali".
Il testo del secondo comma dell'art. 77 cit., che, confermando le disposizioni dell'art. 3 d.l. n. 30 del 1974, sancisce il divieto di cumulo tra pensione sociale e pensione di guerra (con il correttivo della riducibilità della prima ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 26 l. n. 153 del 1969), non è stato interessato dalla modifica introdotta dall'art. 5 l. n. 261 del 1991, che ha appunto riguardato il solo primo comma. Di conseguenza, resta fermo il divieto di cumulo della pensione sociale con la pensione di guerra (nonché con rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, previste nel n. 1 dello stesso art. 26) stabilito, in principio, con la inequivoca dizione non hanno diritto contenuta nel terzo comma dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito nella l. 16 aprile 1974 n. 114,
che, nel modificare i primi tre commi dell'art. 26 l. n. 153 del 1969, ha ribadito un divieto già espresso nell'originaria formulazione di questa norma.
D'altra parte, la giuridica rilevanza delle pensioni di guerra non è limitata alla pensione sociale. Esse, ad esempio, hanno effetto preclusivo (o riduttivo), oltre che nei casi indicati nei nn. 1 e 2 del terzo comma del ripetuto art. 26, anche riguardo allo speciale assegno continuativo mensile spettante ai superstiti di grandi invalidi deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale (art. 3 della legge 21 ottobre 1978 n. 641). Pertanto, con riguardo alle rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali e alle pensioni di guerra, indicate nei numeri 1 e 2 del terzo comma dell'art. 26 l. n. 153 del 1969, delle quali sia titolare l'aspirante alla pensione o assegno sociale (come avviene nella specie, nella quale la AR è titolare della pensione di guerra), non si pone, propriamente, una questione di reddito, ossia del loro computo ai fini del raggiungimento della soglia reddituale oltre la quale la prestazione sociale non è fruibile, dal momento che la norma stabilisce in modo espresso la regola della non cumulabilità d'una di tali rendite, prestazioni o pensioni, con la pensione sociale, indipendentemente da ogni limite reddituale, con il solo correttivo di cui ai commi quarto e quinto dello stesso art. 26. Questione di reddito in senso proprio si pone invece in tutti gli altri casi, secondo la regola dettata dal primo comma dell'art. 26 citato, e in particolare nell'ipotesi, che non ricorre nella specie, della pensione di guerra goduta dal coniuge dell'aspirante alla pensione sociale, questione peraltro risolta nel senso della inclusione di detta pensione nel computo del reddito complessivo (Cass. 17 febbraio 1994 n. 1552; 4 aprile 2000 n. 4131). Sulla cumulabilità della pensione di guerra con la pensione sociale la Corte, a parte le argomentazioni svolte nelle pronunce da ultimo citate, si è già espressa negativamente anche con le sentenze n. 13218 del 26 novembre 1999 e n. 14578 del 27 dicembre 1999; mentre è relativa alla diversa fattispecie della computabilità o no della pensione di guerra goduta dal coniuge dell'aspirante alla pensione sociale la sentenza n. 9047 del 26 agosto 1993, peraltro contraddetta dalle citate pronunce n. 1552 del 1994 e n. 4131 del 2000. In ogni caso è opportuno osservare che - tenuto conto del secondo comma dell'art. 77 del d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915, che fa salve le disposizioni sulla pensione sociale che ne escludono la cumulabilità con le pensioni di guerra, secondo una previsione ritenuta pienamente legittima dalla Corte Costituzionale, malgrado il carattere risarcitorio delle pensioni di guerra (v. sent. 15 dicembre 1980 n. 157; ord. 25 maggio 1985 n. 174) non può condividersi l'affermazione del Tribunale secondo cui la norma di cui all'art. 3 d.l. n. 30 del 1974 (che ha modificato l'art. 26 l. n. 153 del 1969) "deve ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 5 l. n. 261 del 1991".
Infatti, l'art. 5 espressamente sostituisce il solo primo comma dell'art. 77 T.U. cit, non il secondo. L'art. 3 d.l. n. 30 del 1974 (convertito in l. n. 114 del 1974) ha modificato l'art. 26 l. n. 153 del 1969 che detta le regole per l'attribuzione della pensione sociale. Non può ravvisarsi abrogazione tacita, ad opera dell'art. 5, dell'art. 26 nella parte in cui questa norma stabilisce la non cumulabilità delle due pensioni, perché tra le due norme non c'è contraddizione logica tale da rendere impossibile l'applicazione con temporanea di entrambe. L'una - l'art. 5 (nuovo testo del primo comma dell'art. 77) - estende l'ambito delle possibilità di fruizione delle varie forme assistenziali che l'ordinamento appresta a tutela dei cittadini in stato di bisogno (tra le quali è da ricomprendere la pensione sociale); l'altra - l'art. 26, come modificato dall'art. 3 d.l. n. 30 del 1974 - pone un limite a tale estensione, stabilendo,
in via di eccezione, il divieto di cumulo dei due benefici (e la regola secondo cui l'importo della pensione di guerra deve concorrere a formare il limite reddituale rilevante ai fini di escludere il diritto alla pensione sociale). Come, invero, ha osservato la Corte Costituzionale, nonostante il suo carattere risarcitorio, "la pensione di guerra ... non cessa di costituire, per chi la percepisce, un elemento di quel reddito complessivo minimo che costituisce la soglia (progressivamente aumentata con le leggi successive a quella del 1969) al di là della quale viene meno l'intervento assistenziale della collettività che si esprime nella pensione sociale".
Non pertinente alla questione qui dibattuta è l'art. 14 septies della legge 29 febbraio 1980 n. 33 (di conversione del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663), che concerne l'aumento dell'ammontare di talune prestazioni assistenziali e i limiti di reddito richiesti per beneficiarne, nonché meccanismi di rivalutazione automatica di detti limiti.
Il ricorso va quindi accolto, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Ai sensi del primo comma dell'art. 384 c.p.c, come sostituito dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990 n. 353, applicabile al presente giudizio a norma dell'art. 90, comma primo, della stessa legge e successive modificazioni, la Corte, nell'accogliere il ricorso, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, ne' nuovi apprezzamenti di fatti già acquisiti, decide la causa nel merito, rigettando la domanda della AR.
Nulla per le spese dell'intero processo, stante il disposto dell'art. 192, disp. att, cod.proc.civ..
P.Q M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta da AR GI. Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001