Articolo 4 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 maggio 1950
Art. 4.
Il locatore puo' far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilita' dell'immobile, nei seguenti casi:
1) quando dimostra la urgente ed improrogabile necessita', verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria o dei propri figli o dei propri genitori, ovvero di esercitare nell'immobile, se non sia adibito ad uso di abitazione, la propria normale attivita' di professionista, di artigiano o di commerciante. Qualora si tratti della stessa, attivita' commerciale gia' esercitata dal conduttore, il locatore deve corrispondere un congruo compenso al conduttore che provi l'avviamento di cui il locatore si avvantaggia per effetto dell'opera del conduttore;
2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria o dei propri parenti in linea retta, oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile, e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti infondata, questi potra' essere esonerato dalle spese di trasloco. Il nuovo contratto e' assoggettato al vincolo della proroga.
Ai fini dell'esercizio della facolta' contemplata nel precedente n. 2) il locatore, che sia a sua volta conduttore di un immobile adibito ad uso di abitazione e soggetto al vincolo della proroga, puo' cedere al conduttore, nei cui confronti esercita la facolta' medesima, il contratto di locazione relativo a tale immobile e il locatore di questo non puo' opporsi a tale cessione, salvo che comprovi un giusto motivo.
Entrata in vigore il 27 maggio 1950
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