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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1073/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3434/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Autodifesa - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3496/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 721 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2166/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 29.6.2020, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 721 del 29.10.2019, con cui il Comune di Belpasso ha chiesto il pagamento della somma di € 2.548,00 per rettifica IMU relativa all'anno 2014. Il Comune di Belpasso si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del reclamo.
Affermava la Corte adita:
“La ricorrente sostiene di non essere tenuta al pagamento dell'IMU, in quanto il fabbricato gravato ha carattere rurale, nonostante al catasto risulti diversamente, è un magazzino per il deposito degli attrezzi. Inoltre , la ricorrente ha dedotto di essere titolare di azienda agricola, regolarmente iscritta presso la Camera di
Commercio di Ragusa e che, comunque, il Comune di Belpasso rientra nell'elenco dei comuni omtani, per cui ricorrerebbero i presupposti per l'esenzione dal pagamento dell'IMU. Il Comune di Belpasso ha eccepito che , per usufruire dell'agevolazione fiscale invocata, non sia sufficiente essere imprenditore agricolo professionale, né la circostanza che il terreno si trovi in un comune montano, essendo necessaria l'iscrizione alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
L'art. 2 D. MEF, e del 28.11.2014 prevede, infatti, che, per usufruire dell'esenzione IMU è necessario che il terreno agricolo sia situato in un comune “totalmente montano” (e il Comune di Belpasso non rientra in tale categoria) o è necessaria l'iscrizione all'apposita gestione previdenziale e assistenziale e la ricorrente non
è in possesso di tale requisito, essendo cancellata dall'1.1.2004.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato e, in applicazione delle regole sulla soccombenza, la ricorrente va condannato a rifondere a controparte le spese del giudizio.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ricorrente_1 Ausilia con atto del 8 Luglio 2024 deducendo i seguenti motivi.
- Carenza di motivazione e travisamento dei fatti.
Il Giudice di prime cure, adagiandosi sull'errata eccezione del Comune resistente, ha ignorando totalmente la sentenza di codesta Ecc.ma Corte n. 7119/13/19. Ha ignorato, inoltre, che l'esenzione dell'IMU era stata disposta dallo stesso Comune di Belpasso col proprio regolamento, versato in atti, e che, con la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, il Ministero delle Finanze aveva dichiarato monta no tutto il territorio del
Comune di Belpasso. Con la citata sentenza tra le stesse parti, era stata definitivamente accertata la ruralità del terreno e del fabbricato, nonché la qualità di piccola imprenditrice agricola della ricorrente e non era tenuta a provare null'altro. Ma, come è notorio, i Regolamenti comunali, all'interno del proprio territorio, hanno valore di leggi speciali (che possono essere anche ultra legem) ed il Comune di Belpasso, all'art. 10 del proprio Regolamento, approvato con Delibera del C.C. n. 83 del 23-7-2012 (doc. 8, fasc. 1° grado) ha, infatti, stabilito che “sono esenti dal'imposta: g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984. Il Comune di Belpasso è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993" ed all'art. 22 del proprio Regolamento, approvato con Delibera del C.C. n. 69 del 04/09/2014 è espressamente detto: " 1. ai fini dell'imposta, si considerano rurali gli immobili strumentali alle attività agricole...indipendentemente dalla categoria catastale che è loro attribuita. Per i fabbricati accatastati in una categoria diversa dal D/10 è sufficiente l'annotazione negli atti catastali della dicitura "fabbricato con requisiti di ruralità".
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3496/2024 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania sez. 01 e depositata il 30 aprile
2024.
Si costituisce nel giudizio di appello Comune di Belpasso che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In merito alla qualifica di imprenditore agricolo che a, a dire della ricorrente, le darebbe diritto all'esenzione del tributo si evidenzia come il D.l. n. 4 del 2015 detta la disciplina delle esenzioni e delle agevolazioni per i terreni montani e parzialmente montani da applicare a decorrere 2015. L'esenzione in questione si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. Nel caso di specie come si evince dalla visura catastale l'annotazione di ruralità è stata effettuata in data
08.02.2016 e, dunque, non può valere per gli anni 2014 e 2015. Per quanto concerne la qualifica di imprenditore agricolo ai fini dello stesso è richiesta l'iscrizione alla previdenza agricola ed il versamento dei contributi previdenziali. Nel caso di specie, come documentato dalla stessa ricorrente, la signora Ricorrente_1 risulta cancellata dalla previdenza agricola dal 01.01.2004. L'art. 78 bis del D.l. n. 104/2020 il quale, con efficacia retroattiva, chiarisce che la condizione di pensionato non costituisce di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola… costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali”.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'Udienza del 28 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'atto di appello, pur notificato e depositato secondo le forme di rito, difetta di specificità e concretezza delle censure necessarie per sovvertire l'impianto logico-giuridico della sentenza appellata. La giurisprudenza costante delle Corti superiori ribadisce che i motivi d'appello devono indicare in modo espresso e puntuale, con riferimento alle singole statuizioni adottate, gli errori che si intendono far valere (vizio di motivazione, error in iudicando, travisamento della prova, violazione di legge), non essendo sufficiente una mera riproposizione delle ragioni svolte in primo grado, già oggetto di analisi e di motivato rigetto. Nel caso di specie, può rilevarsi come le argomentazioni fornite dall'appellante rappresentino una replica delle difese già presentate in primo grado, senza portare elementi fattuali nuovi, evidenze documentali aggiuntive, né una specifica contestazione di errori giuridici nella sentenza impugnata. Tale impostazione difensiva limita e circoscrive il sindacato della Corte, che non può che prendere atto dell'assenza di innovazione o di approfondimento nelle censure rispetto al giudizio di prime cure.
L'IMU (Imposta Municipale Propria) è disciplinata dal D. Lgs. n.504/1992 e successive modifiche, nonché dalla normativa sopravvenuta in materia di definizione dei terreni agricoli, fabbricati rurali e delle relative esenzioni o agevolazioni, tra cui si richiamano specificatamente: D. Lgs. n.504/1992, art.7, comma 1, lett.
h): Prevede l'esenzione da IMU per i terreni agricoli situati nei comuni classificati come “montani o di collina” secondo i criteri ISTAT. D. M. Economia e Finanze 28 novembre 2014: Diversifica il regime di esenzione per i terreni agricoli tra comuni “totalmente montani” e “parzialmente montani”, disponendo che, per questi ultimi,
l'agevolazione sia subordinata alla qualificazione soggettiva di coltivatore diretto (CD) e imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritti alla previdenza agricola. D. L. n.4/2015, convertito con modificazioni: Rafforza il principio secondo il quale, a decorrere dal 2015, l'esenzione compete esclusivamente a coloro che risultano iscritti alla previdenza agricola INPS. Si tratta di norma di interpretazione autentica e innovativa che ha trovato costante applicazione anche in sede amministrativa e giurisprudenziale. Art.78-bis, D. L.104/2020:
Conferma ed interpreta in via autentica la necessità della iscrizione attiva alla gestione previdenziale agricola, retroagendo l'applicazione della norma anche ai periodi d'imposta precedenti al 2015. Inquadrando la fattispecie generale relativa all'anno 2014, l'esenzione, sia per i terreni sia per i fabbricati con requisiti di ruralità, compete solo qualora sussistano congiuntamente nell'annualità d'imposta: qualifica soggettiva di coltivatore diretto o IAP;
iscrizione alla previdenza agricola nel periodo d'imposta di riferimento;
utilizzazione del fabbricato o del terreno come strumentale all'attività agricola. L'assenza anche di uno soltanto di tali presupposti determina l'inapplicabilità dell'esenzione.
L'istruttoria condotta in primo grado, pienamente ripresa e condivisa da questo Collegio, ha accertato quanto segue: l'appellante risultava cancellata dagli elenchi degli iscritti alla previdenza agricola con decorrenza
01/01/2004, dato non contestato e documentalmente comprovato;
la ruralità catastale del fabbricato è stata riconosciuta con decorrenza successiva al periodo di imposta (2016), impedendo così l'applicazione retroattiva del regime agevolato all'annualità 2014 oggetto di accertamento;
la sola iscrizione come “piccolo imprenditore agricolo” presso la Camera di Commercio, in assenza di iscrizione previdenziale attiva, non è sufficiente ai fini dell'esonero previsto dalla normativa IMU;
non risulta dimostrata, né allegata, l'esistenza di attività di coltivazione o conduzione diretta del fondo nell'anno di riferimento, mancando elementi sostanziali
(libri paga, SCRI, autorizzazioni, contratti di affitto agrario in corso) che possano in qualche modo supportare la pretesa di sussistenza di una prestazione lavorativa agricola continuativa e rilevante. Si rileva, inoltre, che la normativa sopravvenuta, anche in ottica retroattiva e di interpretazione autentica (art.78-bis D.
L.104/2020), ha definitivamente chiarito che per godere dell'esenzione IMU è imprescindibile la permanenza dell'iscrizione previdenziale nel periodo d'imposta in contestazione, a nulla rilevando eventuali successive modifiche catastali o la mera qualità di proprietario agricolo non iscritto.
La giurisprudenza tributaria, sia di merito che di legittimità (Cassazione e Corti di giustizia tributaria), ha stabilmente affermato che: l'esenzione IMU richiede prova rigorosa della coesistenza della qualificazione soggettiva e dell'iscrizione previdenziale attiva nel periodo d'imposta, la ruralità catastale produce effetti dal periodo d'imposta in cui viene riconosciuta e non può essere retroattivamente fatta valere salvo esplicita disposizione normativa, la concessione di benefici fiscali in materia di IMU non può essere ancorata a presunzioni o a documentazioni prive di valore probante diretto rispetto ai presupposti normativi. Tali principi, derivanti anche da sistematiche e ripetute pronunce del giudice di legittimità e di merito impongono una interpretazione rigorosa e restrittiva della disciplina derogatoria e agevolativa.
Nel contesto dell'appello proposto: l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione aggiuntiva idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi nel periodo di imposta contestato;
la richiesta di riconoscimento, in deroga alla normativa e alla giurisprudenza consolidata, della ruralità del fabbricato e della qualifica di coltivatore diretto, appare priva di fondamento, poiché non corredata da strumenti probatori efficaci ai sensi di legge;
il tentativo di sostenere una interpretazione estensiva dell'agevolazione si pone in evidente contrasto con la ratio legis e con il consolidato orientamento restrittivo del legislatore e delle Corti;
Pertanto, l'intera prospettazione difensiva, alla luce delle scrutinate risultanze istruttorie e degli orientamenti consolidati, non è idonea a superare il razionale motivazionale e probatorio alla base della sentenza appellata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di Legge se dovuti in favore del Comune di Belpasso. Così deciso in Catania, nella Camera di
Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 28
Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro
Vasta)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3434/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Autodifesa - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3496/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 721 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2166/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 29.6.2020, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 721 del 29.10.2019, con cui il Comune di Belpasso ha chiesto il pagamento della somma di € 2.548,00 per rettifica IMU relativa all'anno 2014. Il Comune di Belpasso si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del reclamo.
Affermava la Corte adita:
“La ricorrente sostiene di non essere tenuta al pagamento dell'IMU, in quanto il fabbricato gravato ha carattere rurale, nonostante al catasto risulti diversamente, è un magazzino per il deposito degli attrezzi. Inoltre , la ricorrente ha dedotto di essere titolare di azienda agricola, regolarmente iscritta presso la Camera di
Commercio di Ragusa e che, comunque, il Comune di Belpasso rientra nell'elenco dei comuni omtani, per cui ricorrerebbero i presupposti per l'esenzione dal pagamento dell'IMU. Il Comune di Belpasso ha eccepito che , per usufruire dell'agevolazione fiscale invocata, non sia sufficiente essere imprenditore agricolo professionale, né la circostanza che il terreno si trovi in un comune montano, essendo necessaria l'iscrizione alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
L'art. 2 D. MEF, e del 28.11.2014 prevede, infatti, che, per usufruire dell'esenzione IMU è necessario che il terreno agricolo sia situato in un comune “totalmente montano” (e il Comune di Belpasso non rientra in tale categoria) o è necessaria l'iscrizione all'apposita gestione previdenziale e assistenziale e la ricorrente non
è in possesso di tale requisito, essendo cancellata dall'1.1.2004.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato e, in applicazione delle regole sulla soccombenza, la ricorrente va condannato a rifondere a controparte le spese del giudizio.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ricorrente_1 Ausilia con atto del 8 Luglio 2024 deducendo i seguenti motivi.
- Carenza di motivazione e travisamento dei fatti.
Il Giudice di prime cure, adagiandosi sull'errata eccezione del Comune resistente, ha ignorando totalmente la sentenza di codesta Ecc.ma Corte n. 7119/13/19. Ha ignorato, inoltre, che l'esenzione dell'IMU era stata disposta dallo stesso Comune di Belpasso col proprio regolamento, versato in atti, e che, con la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, il Ministero delle Finanze aveva dichiarato monta no tutto il territorio del
Comune di Belpasso. Con la citata sentenza tra le stesse parti, era stata definitivamente accertata la ruralità del terreno e del fabbricato, nonché la qualità di piccola imprenditrice agricola della ricorrente e non era tenuta a provare null'altro. Ma, come è notorio, i Regolamenti comunali, all'interno del proprio territorio, hanno valore di leggi speciali (che possono essere anche ultra legem) ed il Comune di Belpasso, all'art. 10 del proprio Regolamento, approvato con Delibera del C.C. n. 83 del 23-7-2012 (doc. 8, fasc. 1° grado) ha, infatti, stabilito che “sono esenti dal'imposta: g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984. Il Comune di Belpasso è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993" ed all'art. 22 del proprio Regolamento, approvato con Delibera del C.C. n. 69 del 04/09/2014 è espressamente detto: " 1. ai fini dell'imposta, si considerano rurali gli immobili strumentali alle attività agricole...indipendentemente dalla categoria catastale che è loro attribuita. Per i fabbricati accatastati in una categoria diversa dal D/10 è sufficiente l'annotazione negli atti catastali della dicitura "fabbricato con requisiti di ruralità".
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3496/2024 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania sez. 01 e depositata il 30 aprile
2024.
Si costituisce nel giudizio di appello Comune di Belpasso che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In merito alla qualifica di imprenditore agricolo che a, a dire della ricorrente, le darebbe diritto all'esenzione del tributo si evidenzia come il D.l. n. 4 del 2015 detta la disciplina delle esenzioni e delle agevolazioni per i terreni montani e parzialmente montani da applicare a decorrere 2015. L'esenzione in questione si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. Nel caso di specie come si evince dalla visura catastale l'annotazione di ruralità è stata effettuata in data
08.02.2016 e, dunque, non può valere per gli anni 2014 e 2015. Per quanto concerne la qualifica di imprenditore agricolo ai fini dello stesso è richiesta l'iscrizione alla previdenza agricola ed il versamento dei contributi previdenziali. Nel caso di specie, come documentato dalla stessa ricorrente, la signora Ricorrente_1 risulta cancellata dalla previdenza agricola dal 01.01.2004. L'art. 78 bis del D.l. n. 104/2020 il quale, con efficacia retroattiva, chiarisce che la condizione di pensionato non costituisce di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola… costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali”.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'Udienza del 28 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'atto di appello, pur notificato e depositato secondo le forme di rito, difetta di specificità e concretezza delle censure necessarie per sovvertire l'impianto logico-giuridico della sentenza appellata. La giurisprudenza costante delle Corti superiori ribadisce che i motivi d'appello devono indicare in modo espresso e puntuale, con riferimento alle singole statuizioni adottate, gli errori che si intendono far valere (vizio di motivazione, error in iudicando, travisamento della prova, violazione di legge), non essendo sufficiente una mera riproposizione delle ragioni svolte in primo grado, già oggetto di analisi e di motivato rigetto. Nel caso di specie, può rilevarsi come le argomentazioni fornite dall'appellante rappresentino una replica delle difese già presentate in primo grado, senza portare elementi fattuali nuovi, evidenze documentali aggiuntive, né una specifica contestazione di errori giuridici nella sentenza impugnata. Tale impostazione difensiva limita e circoscrive il sindacato della Corte, che non può che prendere atto dell'assenza di innovazione o di approfondimento nelle censure rispetto al giudizio di prime cure.
L'IMU (Imposta Municipale Propria) è disciplinata dal D. Lgs. n.504/1992 e successive modifiche, nonché dalla normativa sopravvenuta in materia di definizione dei terreni agricoli, fabbricati rurali e delle relative esenzioni o agevolazioni, tra cui si richiamano specificatamente: D. Lgs. n.504/1992, art.7, comma 1, lett.
h): Prevede l'esenzione da IMU per i terreni agricoli situati nei comuni classificati come “montani o di collina” secondo i criteri ISTAT. D. M. Economia e Finanze 28 novembre 2014: Diversifica il regime di esenzione per i terreni agricoli tra comuni “totalmente montani” e “parzialmente montani”, disponendo che, per questi ultimi,
l'agevolazione sia subordinata alla qualificazione soggettiva di coltivatore diretto (CD) e imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritti alla previdenza agricola. D. L. n.4/2015, convertito con modificazioni: Rafforza il principio secondo il quale, a decorrere dal 2015, l'esenzione compete esclusivamente a coloro che risultano iscritti alla previdenza agricola INPS. Si tratta di norma di interpretazione autentica e innovativa che ha trovato costante applicazione anche in sede amministrativa e giurisprudenziale. Art.78-bis, D. L.104/2020:
Conferma ed interpreta in via autentica la necessità della iscrizione attiva alla gestione previdenziale agricola, retroagendo l'applicazione della norma anche ai periodi d'imposta precedenti al 2015. Inquadrando la fattispecie generale relativa all'anno 2014, l'esenzione, sia per i terreni sia per i fabbricati con requisiti di ruralità, compete solo qualora sussistano congiuntamente nell'annualità d'imposta: qualifica soggettiva di coltivatore diretto o IAP;
iscrizione alla previdenza agricola nel periodo d'imposta di riferimento;
utilizzazione del fabbricato o del terreno come strumentale all'attività agricola. L'assenza anche di uno soltanto di tali presupposti determina l'inapplicabilità dell'esenzione.
L'istruttoria condotta in primo grado, pienamente ripresa e condivisa da questo Collegio, ha accertato quanto segue: l'appellante risultava cancellata dagli elenchi degli iscritti alla previdenza agricola con decorrenza
01/01/2004, dato non contestato e documentalmente comprovato;
la ruralità catastale del fabbricato è stata riconosciuta con decorrenza successiva al periodo di imposta (2016), impedendo così l'applicazione retroattiva del regime agevolato all'annualità 2014 oggetto di accertamento;
la sola iscrizione come “piccolo imprenditore agricolo” presso la Camera di Commercio, in assenza di iscrizione previdenziale attiva, non è sufficiente ai fini dell'esonero previsto dalla normativa IMU;
non risulta dimostrata, né allegata, l'esistenza di attività di coltivazione o conduzione diretta del fondo nell'anno di riferimento, mancando elementi sostanziali
(libri paga, SCRI, autorizzazioni, contratti di affitto agrario in corso) che possano in qualche modo supportare la pretesa di sussistenza di una prestazione lavorativa agricola continuativa e rilevante. Si rileva, inoltre, che la normativa sopravvenuta, anche in ottica retroattiva e di interpretazione autentica (art.78-bis D.
L.104/2020), ha definitivamente chiarito che per godere dell'esenzione IMU è imprescindibile la permanenza dell'iscrizione previdenziale nel periodo d'imposta in contestazione, a nulla rilevando eventuali successive modifiche catastali o la mera qualità di proprietario agricolo non iscritto.
La giurisprudenza tributaria, sia di merito che di legittimità (Cassazione e Corti di giustizia tributaria), ha stabilmente affermato che: l'esenzione IMU richiede prova rigorosa della coesistenza della qualificazione soggettiva e dell'iscrizione previdenziale attiva nel periodo d'imposta, la ruralità catastale produce effetti dal periodo d'imposta in cui viene riconosciuta e non può essere retroattivamente fatta valere salvo esplicita disposizione normativa, la concessione di benefici fiscali in materia di IMU non può essere ancorata a presunzioni o a documentazioni prive di valore probante diretto rispetto ai presupposti normativi. Tali principi, derivanti anche da sistematiche e ripetute pronunce del giudice di legittimità e di merito impongono una interpretazione rigorosa e restrittiva della disciplina derogatoria e agevolativa.
Nel contesto dell'appello proposto: l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione aggiuntiva idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi nel periodo di imposta contestato;
la richiesta di riconoscimento, in deroga alla normativa e alla giurisprudenza consolidata, della ruralità del fabbricato e della qualifica di coltivatore diretto, appare priva di fondamento, poiché non corredata da strumenti probatori efficaci ai sensi di legge;
il tentativo di sostenere una interpretazione estensiva dell'agevolazione si pone in evidente contrasto con la ratio legis e con il consolidato orientamento restrittivo del legislatore e delle Corti;
Pertanto, l'intera prospettazione difensiva, alla luce delle scrutinate risultanze istruttorie e degli orientamenti consolidati, non è idonea a superare il razionale motivazionale e probatorio alla base della sentenza appellata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di Legge se dovuti in favore del Comune di Belpasso. Così deciso in Catania, nella Camera di
Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 28
Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro
Vasta)