Articolo 9 della Legge 22 maggio 1975, n. 152
Articolo 8Articolo 10
Versione
25 maggio 1975
Art. 9.
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo".
Entrata in vigore il 25 maggio 1975
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