Art. 3.
Qualora gli uffici e i servizi di cui ai precedenti articoli 1, lettera b), e 2 siano allogati in locali o stabili presi in affitto dalle Provincie, lo Stato subentra a queste nei relativi contratti con effetto dalle date rispettiva mente previste nei precedenti articoli 1 e 2. Nel caso invece di locali o stabili di proprieta' delle Provincie, ferma restando la loro attuale destinazione fino a quando non sia diversamente provveduto d'intesa fra le parti, lo Stato corrisponde alle Provincie stesse, dalle rispettive date predette, un congruo canone di affitto.
Qualora gli uffici e i servizi di cui ai precedenti articoli 1, lettera b), e 2 siano allogati in locali o stabili presi in affitto dalle Provincie, lo Stato subentra a queste nei relativi contratti con effetto dalle date rispettiva mente previste nei precedenti articoli 1 e 2. Nel caso invece di locali o stabili di proprieta' delle Provincie, ferma restando la loro attuale destinazione fino a quando non sia diversamente provveduto d'intesa fra le parti, lo Stato corrisponde alle Provincie stesse, dalle rispettive date predette, un congruo canone di affitto.