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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/09/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3295/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Pasquale Gentile
-OPPONENTE-
E
(c.f. , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t., e per essa quale mandataria (c.f.: Controparte_2
), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi P.IVA_2
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 694/2021 – n. 1910/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Catanzaro il 15.06.2021
Conclusioni delle parti: all'udienza del 01.07.2025 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter-
c.p.c., hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, e rispettivamente in qualità di Parte_1 Parte_2 debitore principale e di coobbligata, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 694/2021 - n. 1910/2021 R.G., emesso dall'intestato Tribunale in data
15/06/2021 su ricorso di in qualità di cessionaria di Controparte_1
con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € Parte_3
16.409,48 a titolo di rimborso delle rate relative al contratto di finanziamento n.
004954129200 del 04.07.2012, oltre interessi di mora al tasso legale, spese e competenze del monitorio.
A sostegno della spiegata opposizione, riservandosi di meglio verificare e contestare gli importi e i tassi di interesse applicati in contratto hanno, preliminarmente, eccepito, limitatamente alla posizione della SI.ra , la Pt_2 decadenza dell'azione del creditore verso il fideiussore, ai sensi dell'art. 1957 c.c. e cioè sul presupposto che il creditore non abbia, entro sei mesi dalla scadenza del debito, attivato azioni giudiziali di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale, così decadendo dal diritto di agire nei confronti del fideiussore.
Inoltre, hanno dedotto la non operatività della garanzia prestata dalla
[...]
in virtù della sottoscrizione di un accordo transattivo novativo cui ella non ha Pt_2 preso parte, così da estinguere la garanzia originariamente prestata.
Infine, dopo aver eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria sul presupposto dell'avvenuto pagamento di molte rate previste dalla richiamata transazione hanno, altresì, eccepito l'inidoneità della documentazione prodotta in fase monitoria a dare dimostrazione dell'esistenza del credito ingiunto ed in genere l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento opposto rassegnando, all'uopo, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti nel presente atto, nonché per gli altri che ci si riserva di
Pagina 2 di 11 esporre in corso di causa all'esito della costituzione della convenuta: 1) in via preliminare, ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta, ex adverso, di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta;
2) in via preliminare, in ordine alla posizione della IG.ra
[...]
, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare Parte_2 la decadenza dell'azione del creditore nei confronti della stessa ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per come sopra evidenziato;
3) in via preliminare, in ordine alla posizione della IG.ra , in accoglimento della spiegata opposizione, Parte_2 accertate e dichiarare altresì la non operatività della originaria garanzia prestata dalla stessa stante l'intervenuta transazione novativa;
4) sempre in via preliminare, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza della prova del credito ingiunto nonché la inidoneità probatoria dei documenti allegati in fase monitoria e per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare nullo ed inefficace
l'opposto decreto ingiuntivo n°694/2021 - R.G. 1910/2021, emesso dal Tribunale
Civile di Catanzaro in data 15.06.2021, depositato in Cancelleria in data 16.06.2021
e notificato in data 05.07.2021 – 09.07.2021, accertando l'infondatezza della pretesa creditoria, sulla base delle esposte motivazioni;
5) nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza del credito vantato da parte opposta e per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n°694/2021 - R.G. 1910/2021, emesso dal Tribunale Civile di Catanzaro in data 15.06.2021, depositato in Cancelleria in data 16.06.2021 e notificato in data 05.07.2021 – 09.07.2021accertando
l'infondatezza della pretesa creditoria, sulla base delle esposte motivazioni;
6) con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione proposta, di cui ha chiesto il rigetto anche alla luce della mancata contestazione di una serie di circostanze, quali la stipula del contratto di finanziamento e l'avvenuta cessione del credito, nonché dell'avvenuto riconoscimento di debito, giusta missive a firma del debitore, con le quali chiedeva di posticipare il pagamento delle rate.
Pagina 3 di 11 Ha, inoltre, smentito l'esistenza del dedotto accordo transattivo novativo inter partes deducendo, comunque, l'erronea qualificazione della garanzia prestata dalla come fideiussoria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. Pt_2 ex adverso invocato.
Sulla scorta di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2.
Successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione;
Nel merito:
3. Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti di e CP_1 Parte_1 Parte_2 della somma di € 16.409,486 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
4. Con vittoria di spese
e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali
15%”.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, concesso il termine per l'esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 01.07.2025 previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. nelle forme di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni
20 per il deposito delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata da parte opponente con riguardo alla posizione della SI.ra
[...]
, sull'assunto che la fattispecie sarebbe da inquadrare nell'ambito Parte_2 della prestazione di garanzia/fideiussione con conseguente applicazione della disciplina codicistica in materia di fideiussione e, segnatamente, della norma testè citata in punto di decadenza dell'azione del creditore verso il fideiussore.
Pagina 4 di 11 Dalla lettura del contratto di finanziamento (cfr. all. 3 fascicolo monitorio - all. D comparsa costituzione) emerge, con evidente chiarezza, che la posizione della non è assimilabile a quella di un garante di firma, né a quella di colui che Pt_2 assume il debito altrui ai sensi dell'art.1272 c.c., essendo la stessa qualificata quale coobbligata.
A tale conclusione si perviene dall'interpretazione di molteplici elementi rispetto ai quali l'opponente non ha neppure fornito una diversa possibile concludenza:
- ha sottoscritto insieme a il Parte_2 Parte_1 proprio impegno contrattuale nel medesimo contratto di finanziamento;
- ha sottoscritto tale contratto in qualità di coobbligato/garante ed in particolare come coniuge;
- il finanziamento è pertinente, in termini causali dell'operazione contrattuale, alla sfera familiare (e non strettamente personale del ), risultando Pt_1 effettuato per l'acquisto di un impianto fotovoltaico, di talché l'atto negoziale oggetto di analisi si rivela in linea con la disciplina codicistica dell'obbligazione solidale che presuppone la pluralità di soggetti debitori, l'identità della prestazione da eseguire e l'identità della fonte.
Non appare, dunque, pertinente il richiamo di parte opponente alla normativa codicistica in materia di fideiussione, anche alla luce di un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, a mente del quale l'art. 1292 c.c. identifica l'obbligazione solidale nell'esistenza di più soggetti obbligati alla
“medesima prestazione”, cosicché l'adempimento dell'uno libera gli altri, essendo essenziale che tutti i debitori siano obbligati ad un'unica prestazione (Cass. civ.,
16391/2010).
Vieppiù, recente giurisprudenza di merito, condivisa da questo giudice
(sentenza Trib. Catania, sez. IV del 18/08/2023) ha affermato che “sebbene in materia civilistica non esista una vera e propria definizione di co-obbligato al finanziamento, alcune pronunce giurisprudenziali hanno – di fatto – aperto alla possibilità di prevedere questa figura. Il riferimento è principalmente ad una recente sentenza (n.
Pagina 5 di 11 1201/2022) del Tribunale di Reggio Calabria, che ha confermato la possibilità di contemplare, nei contratti di credito al consumo, la figura del coobbligato in solido e non solo quella del fideiussore”.
Con la già menzionata pronuncia, il Tribunale reggino, anche valorizzando la manifestazione di volontà del contraente che, come nella fattispecie al vaglio di questo Giudice, ha espressamente sottoscritto l'accordo qualificandosi come coobbligato, ha riconosciuto l'esistenza della figura del coobbligato in materia di contratti di finanziamento, la cui disciplina si rinviene nell'art. 1292 c.c.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'eccezione dell'opponente di nulla dovere relativamente alle pretese creditorie azionate in monitorio sul Pt_2 presupposto che la società finanziaria non abbia attivato gli strumenti di recupero del credito entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., cosi decadendo dal diritto di pretendere l'adempimento, si rivela infondata anche alla luce della mancata allegazione e prova di circostanze fattuali in virtù delle quali la sua espressa qualificazione di coobbligato ex art. 1292 c.c. dovrebbe degradare a quella di fideiussore.
Per completezza occorre, altresì, rilevare che, anche ove si volesse qualificare la posizione della come quella di fideiussore, non troverebbe, Pt_2 comunque, applicazione la norma invocata, atteso che all'art. 11 delle condizioni generali di finanziamento è espressamente previsto che “Il garante dispensa la BA dall'agire verso il Cliente inadempiente nei temini di cui all'art. 1957 c.c.” (cfr. all. 3 fascicolo monitorio pag. 9 condizioni generali d finanziamento – all. D fascicolo comparsa di costituzione).
Ciò detto, deve ritenersi che gli opponenti hanno assunto in solido, quali condebitori principali, la medesima obbligazione, avente ad oggetto l'unica prestazione di restituzione della somma finanziata, con le scadenze e gli interessi contrattualmente previsti.
3. Sempre con riferimento alla posizione della coobbligata
[...]
, non può trovare accoglimento neppure l'ulteriore eccezione di estinzione Parte_2
Pagina 6 di 11 della garanzia prestata per intervenuto accordo transattivo novativo, rispetto al quale la stessa sarebbe rimasta estranea.
Tanto poiché, alla lettera raccomandata datata 26.01.2018 (all. 3 fascicolo opponente), contenente proposta transattiva del debitore, risulta aver fatto seguito accettazione del destinatario del 31.01.2018 (cfr. all. memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. II termine parte opponente) nella quale espressamente è smentito l'effetto novativo dell'accordo, con conseguente reviviscenza delle primitive obbligazioni
(“Resta inteso che l'accordo non ha effetto novativo e che il mancato pagamento di quanto stabilito alle date stabilite, darà diritto alla banca di agire immediatamente per i recupero dall'intero credito di cui al finanziamento in oggetto”).
L'eccezione, pertanto, è infondata, considerando che, a mente dell'art. 1230
c.c., affinché possa configurarsi una novazione oggettiva, è necessario che le parti sostituiscano l'originaria obbligazione con una nuova avente oggetto o titolo diverso e che la loro volontà di estinguere l'obbligazione precedente sia espressa in modo chiaro ed inequivocabile.
4. Nel merito, l'opposizione si rivela solo parzialmente fondata e, come tale, viene accolta per le ragioni e nei limiti che seguono.
Vale preliminarmente la pena osservare, come del resto pure evidenziato dalla stessa parte opponente nel proprio libello introduttivo, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario processo di cognizione di primo grado, ove il creditore che ha richiesto l'ingiunzione riveste sul piano sostanziale, la qualità di attore, cui, in base agli ordinari principi che governano il regime probatorio, spetta l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, mentre al debitore opponente spetta fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi (Tribunale Milano, sez.
VII, 17/01/2022, n. 231).
Vieppiù, al giudice dell'opposizione non spetta più la sola valutazione delle condizioni di emissione del decreto ingiuntivo, ma la verifica della fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero compendio probatorio acquisito in corso di causa (Cass. civ., sent. n. 22253 del 14.07.2022).
Pagina 7 di 11 Inoltre, in materia di responsabilità contrattuale, il contraente che agisce lamentando l'inadempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempiente. In questo caso, sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza del proprio adempimento. A tal riguardo, è utile rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., n. 9351 del 19.04.2007;
Cass. civ., Sez. Un., n. 13533 del 30.10.2001).
I principi testè richiamati, vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115
c.p.c., che impone al convenuto – in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale – di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Tanto chiarito in diritto, nella vicenda in esame, l'opposta Controparte_1 ha fornito adeguata dimostrazione della sua pretesa creditoria, versando in atti il
[...] contratto di finanziamento n. 004954129200 del 04.07.2012 (cfr. all. 3 fascicolo monitorio – all. D comparsa di costituzione) con relativo estratto conto (cfr. all. 7 fascicolo monitorio – all. D comparsa di costituzione), la documentazione attestante l'avvenuta erogazione dell'importo finanziato (cfr. all. 7 comparsa di costituzione) nonché quella relativa alla cessione del credito (cfr. all.ti 4, 5 e 6 fascicolo monitorio
– all. D comparsa di costituzione), circostanze non specificamente contestate dalla parte opponente, la quale, dal canto suo, si è limitata a generiche allegazioni rimaste prive di riscontro.
Pagina 8 di 11 Invero, l'opponente ha contestato la valenza probatoria dell'estratto conto ex art. 50 TUB rilevando come esso sia “privo di attestazione di verità e liquidità del credito” (cfr. pag. 7 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Al riguardo, si osserva come l'art. 50 TUB prevede che la BA d'IA e le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione, previsto dall'art. 633 c.p.c., anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido, siccome avvenuto nella fattispecie in esame, giusta documentazione in atti
(cfr. all. 7 fascicolo monitorio – all. D comparsa di costituzione).
Per tale ragione, può affermarsi che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla scorta di idonea documentazione.
Quanto alla incertezza del credito azionato, che secondo parte opponente sarebbe stato inspiegabilmente quantificato nella somma di € 16.409,48, non tenendo conto della stipula dell'accordo transattivo novativo e dei numerosi pagamenti effettuati a seguito di esso (cfr. pag. 6 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), basta qui evidenziare, in disparte alla impossibilità di riconoscere a tale accordo valore novativo per le ragioni già esposte, che la pretesa creditoria azionata dal creditore opposto non è stata contestata nel suo ammontare, se non nelle forme e nei limiti che appresso si diranno.
Ed infatti, posto il carattere non novativo della transazione, a fronte dell'importo oggetto del contratto di finanziamento, erogato nella misura di complessivi € 30.997,37, l'opponente ha prodotto esclusivamente due ricevute bancarie da € 550,00 ciascuna e due ricevute da € 180,00 ciascuna (cfr. all. ti 4 e 5 fascicolo opponente) che, a dire di parte opposta, sarebbero già state detratte dall'importo richiesto con il provvedimento monitorio oggetto dell'odierna opposizione (si veda pag. 1 memoria ex art. 183,6 comma c.p.c. n. 3 parte opposta).
Epperò, v'è da dire che quanto dedotto da parte opposta per la prima volta in sede di memoria istruttoria di replica, confligge con la documentazione precedentemente versata in atti, con particolare riferimento agli estratti conto dai quali,
Pagina 9 di 11 invece, non risulta tale annotazione (cfr. all. 7 fascicolo monitorio – all. D comparsa di costituzione e all. 8 comparsa di costituzione).
Di talché si palesa necessario procedere alla detrazione, dall'importo oggetto di ingiunzione di pagamento (€ 16.409,48), della complessiva somma di €
1.460,00 corrispondente all'ammontare dei versamenti di cui l'opponente ha dato evidenza nel presente giudizio di opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo non comporta un'ipotesi di soccombenza reciproca considerabile ai fini della condanna alle spese, atteso che anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., tale valutazione dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434; Cass.,
Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587).
Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in base ai valori minimi in ragione del valore e della non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e : Parte_1 Parte_2
- revoca il decreto ingiuntivo n. 694/2021 – n. 1910/2021 R.G. emesso dal
Tribunale di Catanzaro in data 15.06.2021 e condanna parte opponente al pagamento,
Pagina 10 di 11 in favore di in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., della somma di € 14.949,48, a titolo di rimborso delle rate di finanziamento, oltre interessi per come richiesti nel ricorso monitorio;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
145,50 per esborsi della fase monitoria ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 15/09/2025 Il Giudice
Stefano Costarella
Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3295/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Pasquale Gentile
-OPPONENTE-
E
(c.f. , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t., e per essa quale mandataria (c.f.: Controparte_2
), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi P.IVA_2
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 694/2021 – n. 1910/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Catanzaro il 15.06.2021
Conclusioni delle parti: all'udienza del 01.07.2025 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter-
c.p.c., hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, e rispettivamente in qualità di Parte_1 Parte_2 debitore principale e di coobbligata, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 694/2021 - n. 1910/2021 R.G., emesso dall'intestato Tribunale in data
15/06/2021 su ricorso di in qualità di cessionaria di Controparte_1
con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € Parte_3
16.409,48 a titolo di rimborso delle rate relative al contratto di finanziamento n.
004954129200 del 04.07.2012, oltre interessi di mora al tasso legale, spese e competenze del monitorio.
A sostegno della spiegata opposizione, riservandosi di meglio verificare e contestare gli importi e i tassi di interesse applicati in contratto hanno, preliminarmente, eccepito, limitatamente alla posizione della SI.ra , la Pt_2 decadenza dell'azione del creditore verso il fideiussore, ai sensi dell'art. 1957 c.c. e cioè sul presupposto che il creditore non abbia, entro sei mesi dalla scadenza del debito, attivato azioni giudiziali di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale, così decadendo dal diritto di agire nei confronti del fideiussore.
Inoltre, hanno dedotto la non operatività della garanzia prestata dalla
[...]
in virtù della sottoscrizione di un accordo transattivo novativo cui ella non ha Pt_2 preso parte, così da estinguere la garanzia originariamente prestata.
Infine, dopo aver eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria sul presupposto dell'avvenuto pagamento di molte rate previste dalla richiamata transazione hanno, altresì, eccepito l'inidoneità della documentazione prodotta in fase monitoria a dare dimostrazione dell'esistenza del credito ingiunto ed in genere l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento opposto rassegnando, all'uopo, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti nel presente atto, nonché per gli altri che ci si riserva di
Pagina 2 di 11 esporre in corso di causa all'esito della costituzione della convenuta: 1) in via preliminare, ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta, ex adverso, di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta;
2) in via preliminare, in ordine alla posizione della IG.ra
[...]
, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare Parte_2 la decadenza dell'azione del creditore nei confronti della stessa ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per come sopra evidenziato;
3) in via preliminare, in ordine alla posizione della IG.ra , in accoglimento della spiegata opposizione, Parte_2 accertate e dichiarare altresì la non operatività della originaria garanzia prestata dalla stessa stante l'intervenuta transazione novativa;
4) sempre in via preliminare, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza della prova del credito ingiunto nonché la inidoneità probatoria dei documenti allegati in fase monitoria e per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare nullo ed inefficace
l'opposto decreto ingiuntivo n°694/2021 - R.G. 1910/2021, emesso dal Tribunale
Civile di Catanzaro in data 15.06.2021, depositato in Cancelleria in data 16.06.2021
e notificato in data 05.07.2021 – 09.07.2021, accertando l'infondatezza della pretesa creditoria, sulla base delle esposte motivazioni;
5) nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza del credito vantato da parte opposta e per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n°694/2021 - R.G. 1910/2021, emesso dal Tribunale Civile di Catanzaro in data 15.06.2021, depositato in Cancelleria in data 16.06.2021 e notificato in data 05.07.2021 – 09.07.2021accertando
l'infondatezza della pretesa creditoria, sulla base delle esposte motivazioni;
6) con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione proposta, di cui ha chiesto il rigetto anche alla luce della mancata contestazione di una serie di circostanze, quali la stipula del contratto di finanziamento e l'avvenuta cessione del credito, nonché dell'avvenuto riconoscimento di debito, giusta missive a firma del debitore, con le quali chiedeva di posticipare il pagamento delle rate.
Pagina 3 di 11 Ha, inoltre, smentito l'esistenza del dedotto accordo transattivo novativo inter partes deducendo, comunque, l'erronea qualificazione della garanzia prestata dalla come fideiussoria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. Pt_2 ex adverso invocato.
Sulla scorta di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2.
Successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione;
Nel merito:
3. Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti di e CP_1 Parte_1 Parte_2 della somma di € 16.409,486 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
4. Con vittoria di spese
e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali
15%”.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, concesso il termine per l'esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 01.07.2025 previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. nelle forme di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni
20 per il deposito delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata da parte opponente con riguardo alla posizione della SI.ra
[...]
, sull'assunto che la fattispecie sarebbe da inquadrare nell'ambito Parte_2 della prestazione di garanzia/fideiussione con conseguente applicazione della disciplina codicistica in materia di fideiussione e, segnatamente, della norma testè citata in punto di decadenza dell'azione del creditore verso il fideiussore.
Pagina 4 di 11 Dalla lettura del contratto di finanziamento (cfr. all. 3 fascicolo monitorio - all. D comparsa costituzione) emerge, con evidente chiarezza, che la posizione della non è assimilabile a quella di un garante di firma, né a quella di colui che Pt_2 assume il debito altrui ai sensi dell'art.1272 c.c., essendo la stessa qualificata quale coobbligata.
A tale conclusione si perviene dall'interpretazione di molteplici elementi rispetto ai quali l'opponente non ha neppure fornito una diversa possibile concludenza:
- ha sottoscritto insieme a il Parte_2 Parte_1 proprio impegno contrattuale nel medesimo contratto di finanziamento;
- ha sottoscritto tale contratto in qualità di coobbligato/garante ed in particolare come coniuge;
- il finanziamento è pertinente, in termini causali dell'operazione contrattuale, alla sfera familiare (e non strettamente personale del ), risultando Pt_1 effettuato per l'acquisto di un impianto fotovoltaico, di talché l'atto negoziale oggetto di analisi si rivela in linea con la disciplina codicistica dell'obbligazione solidale che presuppone la pluralità di soggetti debitori, l'identità della prestazione da eseguire e l'identità della fonte.
Non appare, dunque, pertinente il richiamo di parte opponente alla normativa codicistica in materia di fideiussione, anche alla luce di un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, a mente del quale l'art. 1292 c.c. identifica l'obbligazione solidale nell'esistenza di più soggetti obbligati alla
“medesima prestazione”, cosicché l'adempimento dell'uno libera gli altri, essendo essenziale che tutti i debitori siano obbligati ad un'unica prestazione (Cass. civ.,
16391/2010).
Vieppiù, recente giurisprudenza di merito, condivisa da questo giudice
(sentenza Trib. Catania, sez. IV del 18/08/2023) ha affermato che “sebbene in materia civilistica non esista una vera e propria definizione di co-obbligato al finanziamento, alcune pronunce giurisprudenziali hanno – di fatto – aperto alla possibilità di prevedere questa figura. Il riferimento è principalmente ad una recente sentenza (n.
Pagina 5 di 11 1201/2022) del Tribunale di Reggio Calabria, che ha confermato la possibilità di contemplare, nei contratti di credito al consumo, la figura del coobbligato in solido e non solo quella del fideiussore”.
Con la già menzionata pronuncia, il Tribunale reggino, anche valorizzando la manifestazione di volontà del contraente che, come nella fattispecie al vaglio di questo Giudice, ha espressamente sottoscritto l'accordo qualificandosi come coobbligato, ha riconosciuto l'esistenza della figura del coobbligato in materia di contratti di finanziamento, la cui disciplina si rinviene nell'art. 1292 c.c.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'eccezione dell'opponente di nulla dovere relativamente alle pretese creditorie azionate in monitorio sul Pt_2 presupposto che la società finanziaria non abbia attivato gli strumenti di recupero del credito entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., cosi decadendo dal diritto di pretendere l'adempimento, si rivela infondata anche alla luce della mancata allegazione e prova di circostanze fattuali in virtù delle quali la sua espressa qualificazione di coobbligato ex art. 1292 c.c. dovrebbe degradare a quella di fideiussore.
Per completezza occorre, altresì, rilevare che, anche ove si volesse qualificare la posizione della come quella di fideiussore, non troverebbe, Pt_2 comunque, applicazione la norma invocata, atteso che all'art. 11 delle condizioni generali di finanziamento è espressamente previsto che “Il garante dispensa la BA dall'agire verso il Cliente inadempiente nei temini di cui all'art. 1957 c.c.” (cfr. all. 3 fascicolo monitorio pag. 9 condizioni generali d finanziamento – all. D fascicolo comparsa di costituzione).
Ciò detto, deve ritenersi che gli opponenti hanno assunto in solido, quali condebitori principali, la medesima obbligazione, avente ad oggetto l'unica prestazione di restituzione della somma finanziata, con le scadenze e gli interessi contrattualmente previsti.
3. Sempre con riferimento alla posizione della coobbligata
[...]
, non può trovare accoglimento neppure l'ulteriore eccezione di estinzione Parte_2
Pagina 6 di 11 della garanzia prestata per intervenuto accordo transattivo novativo, rispetto al quale la stessa sarebbe rimasta estranea.
Tanto poiché, alla lettera raccomandata datata 26.01.2018 (all. 3 fascicolo opponente), contenente proposta transattiva del debitore, risulta aver fatto seguito accettazione del destinatario del 31.01.2018 (cfr. all. memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. II termine parte opponente) nella quale espressamente è smentito l'effetto novativo dell'accordo, con conseguente reviviscenza delle primitive obbligazioni
(“Resta inteso che l'accordo non ha effetto novativo e che il mancato pagamento di quanto stabilito alle date stabilite, darà diritto alla banca di agire immediatamente per i recupero dall'intero credito di cui al finanziamento in oggetto”).
L'eccezione, pertanto, è infondata, considerando che, a mente dell'art. 1230
c.c., affinché possa configurarsi una novazione oggettiva, è necessario che le parti sostituiscano l'originaria obbligazione con una nuova avente oggetto o titolo diverso e che la loro volontà di estinguere l'obbligazione precedente sia espressa in modo chiaro ed inequivocabile.
4. Nel merito, l'opposizione si rivela solo parzialmente fondata e, come tale, viene accolta per le ragioni e nei limiti che seguono.
Vale preliminarmente la pena osservare, come del resto pure evidenziato dalla stessa parte opponente nel proprio libello introduttivo, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario processo di cognizione di primo grado, ove il creditore che ha richiesto l'ingiunzione riveste sul piano sostanziale, la qualità di attore, cui, in base agli ordinari principi che governano il regime probatorio, spetta l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, mentre al debitore opponente spetta fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi (Tribunale Milano, sez.
VII, 17/01/2022, n. 231).
Vieppiù, al giudice dell'opposizione non spetta più la sola valutazione delle condizioni di emissione del decreto ingiuntivo, ma la verifica della fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero compendio probatorio acquisito in corso di causa (Cass. civ., sent. n. 22253 del 14.07.2022).
Pagina 7 di 11 Inoltre, in materia di responsabilità contrattuale, il contraente che agisce lamentando l'inadempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempiente. In questo caso, sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza del proprio adempimento. A tal riguardo, è utile rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., n. 9351 del 19.04.2007;
Cass. civ., Sez. Un., n. 13533 del 30.10.2001).
I principi testè richiamati, vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115
c.p.c., che impone al convenuto – in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale – di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Tanto chiarito in diritto, nella vicenda in esame, l'opposta Controparte_1 ha fornito adeguata dimostrazione della sua pretesa creditoria, versando in atti il
[...] contratto di finanziamento n. 004954129200 del 04.07.2012 (cfr. all. 3 fascicolo monitorio – all. D comparsa di costituzione) con relativo estratto conto (cfr. all. 7 fascicolo monitorio – all. D comparsa di costituzione), la documentazione attestante l'avvenuta erogazione dell'importo finanziato (cfr. all. 7 comparsa di costituzione) nonché quella relativa alla cessione del credito (cfr. all.ti 4, 5 e 6 fascicolo monitorio
– all. D comparsa di costituzione), circostanze non specificamente contestate dalla parte opponente, la quale, dal canto suo, si è limitata a generiche allegazioni rimaste prive di riscontro.
Pagina 8 di 11 Invero, l'opponente ha contestato la valenza probatoria dell'estratto conto ex art. 50 TUB rilevando come esso sia “privo di attestazione di verità e liquidità del credito” (cfr. pag. 7 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Al riguardo, si osserva come l'art. 50 TUB prevede che la BA d'IA e le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione, previsto dall'art. 633 c.p.c., anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido, siccome avvenuto nella fattispecie in esame, giusta documentazione in atti
(cfr. all. 7 fascicolo monitorio – all. D comparsa di costituzione).
Per tale ragione, può affermarsi che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla scorta di idonea documentazione.
Quanto alla incertezza del credito azionato, che secondo parte opponente sarebbe stato inspiegabilmente quantificato nella somma di € 16.409,48, non tenendo conto della stipula dell'accordo transattivo novativo e dei numerosi pagamenti effettuati a seguito di esso (cfr. pag. 6 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), basta qui evidenziare, in disparte alla impossibilità di riconoscere a tale accordo valore novativo per le ragioni già esposte, che la pretesa creditoria azionata dal creditore opposto non è stata contestata nel suo ammontare, se non nelle forme e nei limiti che appresso si diranno.
Ed infatti, posto il carattere non novativo della transazione, a fronte dell'importo oggetto del contratto di finanziamento, erogato nella misura di complessivi € 30.997,37, l'opponente ha prodotto esclusivamente due ricevute bancarie da € 550,00 ciascuna e due ricevute da € 180,00 ciascuna (cfr. all. ti 4 e 5 fascicolo opponente) che, a dire di parte opposta, sarebbero già state detratte dall'importo richiesto con il provvedimento monitorio oggetto dell'odierna opposizione (si veda pag. 1 memoria ex art. 183,6 comma c.p.c. n. 3 parte opposta).
Epperò, v'è da dire che quanto dedotto da parte opposta per la prima volta in sede di memoria istruttoria di replica, confligge con la documentazione precedentemente versata in atti, con particolare riferimento agli estratti conto dai quali,
Pagina 9 di 11 invece, non risulta tale annotazione (cfr. all. 7 fascicolo monitorio – all. D comparsa di costituzione e all. 8 comparsa di costituzione).
Di talché si palesa necessario procedere alla detrazione, dall'importo oggetto di ingiunzione di pagamento (€ 16.409,48), della complessiva somma di €
1.460,00 corrispondente all'ammontare dei versamenti di cui l'opponente ha dato evidenza nel presente giudizio di opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo non comporta un'ipotesi di soccombenza reciproca considerabile ai fini della condanna alle spese, atteso che anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., tale valutazione dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434; Cass.,
Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587).
Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in base ai valori minimi in ragione del valore e della non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e : Parte_1 Parte_2
- revoca il decreto ingiuntivo n. 694/2021 – n. 1910/2021 R.G. emesso dal
Tribunale di Catanzaro in data 15.06.2021 e condanna parte opponente al pagamento,
Pagina 10 di 11 in favore di in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., della somma di € 14.949,48, a titolo di rimborso delle rate di finanziamento, oltre interessi per come richiesti nel ricorso monitorio;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
145,50 per esborsi della fase monitoria ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 15/09/2025 Il Giudice
Stefano Costarella
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