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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 807/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente
PROVITERA GIUSEPPE, Relatore
ON PA, UD
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5218/2025 depositato il 27/12/2025
proposto da
Consorzio Sinergie Ricorrente_2 - 03191950611
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Per L'Area Di Sviluppo Industriale Della Provincia - 80005370616
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12342500000093 C. CONSORTILI a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 499/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
Resistente//
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Preliminarmente si osserva che non sussiste la giurisdizione di questa Corte a conoscere della controversia, che non rientra tra quelle devolute per legge alle Corti Tributarie;
invero, nell'atto impugnato sono state iscritte somme richieste quali contributi per i servizi erogati per la manutenzione e gestione delle aree di sviluppo industriale, rientranti nel perimetro del Consorzio_1, agglomerato Aversa Nord.
Orbene, è pacifico che tali controversie rientrano per legge nella giurisdizione del UD Ordinario, in quanto la giurisdizione delle Corti Tributarie concerne i rapporti tributari tra i contribuenti e gli enti impositori;
consegue che soltanto le controversie che nascono tra il contribuente e l'ente impositore in relazione ad una pretesa tributaria, azionata nei confronti del contribuente, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Difatti, i contributi consortili per le opere infrastrutturali in aree di sviluppo industriale (ASI) sono oneri posti a carico delle imprese che si insediano in tali aree. Nel caso in cui una azienda proceda all'acquisto diretto delle aree occorrenti per il proprio insediamento, non viene richiesto alcun contributo per le infrastrutture
(che eseguirà il Consorzio); viceversa, ove l'area (il lotto) viene assegnato dal Consorzio, l'impresa sottoscrive la convenzione (per l'agglomerato privo di infrastrutture) e si impegna a corrispondere al Consorzio la quota parte per gli oneri derivanti da opere in futuro realizzate dall'Ente, e di cui potrà usufruire, in relazione all'area posseduta, nonché ad accollarsi i canoni annuali di manutenzione delle opere stesse;
questi contributi, detti anche oneri di infrastrutturazione, sono finalizzati a finanziare le spese per le opere necessarie a consentire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive.
Il contributo consortile rappresenta quindi un costo che l'impresa deve sostenere per utilizzare le infrastrutture dell'ASI; in altri termini, questo onere rappresenta un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, dovuto per la partecipazione alla zona di sviluppo industriale.
Nel caso di specie, vale appena considerare poi (v. atti prodotti) quanto specificato all'art. 6 della Convenzione in data 17.7.2007, stipulata tra la ditta ricorrente ed il Consorzio_1 di Caserta, nonché il fatto che nelle fatture pro-forma per il pagamento delle spese (“quote Gestione e Manutenzione Aree Industriali”) è conteggiato anche l'importo dell'IVA.
Pertanto, i contributi trovano la loro fonte in un rapporto obbligatorio di diritto privato e pertanto rientrano nella competenza del UD Ordinario.
Sul punto difatti si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità ed in particolare, sia pure per altre tipologie di canoni, tra le tante, Cass. SS.UU. n.203/1999; Cass. SS.UU. n.31760/2019; Cass.
n.13899/2024 e da ultimo Cass. SS.UU. n.16842/2024 precisando che la materia rientra nella sfera di giurisdizione del UD Ordinario.
Né certamente vale a spostare la giurisdizione o la competenza la mera circostanza dell'iscrizione a ruolo delle somme da recuperare, posto che la legge sulla riscossione consente appunto l'esazione a mezzo di cartella esattoriale anche di somme che non hanno natura tributaria.
In base alle considerazioni che precedono si deve dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adita Corte, che non consente di valutare le ulteriori questioni proposte.
Vanno dichiarate non ripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario per essere la causa oggetto di giurisdizione del giudice ordinario. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente
PROVITERA GIUSEPPE, Relatore
ON PA, UD
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5218/2025 depositato il 27/12/2025
proposto da
Consorzio Sinergie Ricorrente_2 - 03191950611
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Per L'Area Di Sviluppo Industriale Della Provincia - 80005370616
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12342500000093 C. CONSORTILI a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 499/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
Resistente//
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Preliminarmente si osserva che non sussiste la giurisdizione di questa Corte a conoscere della controversia, che non rientra tra quelle devolute per legge alle Corti Tributarie;
invero, nell'atto impugnato sono state iscritte somme richieste quali contributi per i servizi erogati per la manutenzione e gestione delle aree di sviluppo industriale, rientranti nel perimetro del Consorzio_1, agglomerato Aversa Nord.
Orbene, è pacifico che tali controversie rientrano per legge nella giurisdizione del UD Ordinario, in quanto la giurisdizione delle Corti Tributarie concerne i rapporti tributari tra i contribuenti e gli enti impositori;
consegue che soltanto le controversie che nascono tra il contribuente e l'ente impositore in relazione ad una pretesa tributaria, azionata nei confronti del contribuente, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Difatti, i contributi consortili per le opere infrastrutturali in aree di sviluppo industriale (ASI) sono oneri posti a carico delle imprese che si insediano in tali aree. Nel caso in cui una azienda proceda all'acquisto diretto delle aree occorrenti per il proprio insediamento, non viene richiesto alcun contributo per le infrastrutture
(che eseguirà il Consorzio); viceversa, ove l'area (il lotto) viene assegnato dal Consorzio, l'impresa sottoscrive la convenzione (per l'agglomerato privo di infrastrutture) e si impegna a corrispondere al Consorzio la quota parte per gli oneri derivanti da opere in futuro realizzate dall'Ente, e di cui potrà usufruire, in relazione all'area posseduta, nonché ad accollarsi i canoni annuali di manutenzione delle opere stesse;
questi contributi, detti anche oneri di infrastrutturazione, sono finalizzati a finanziare le spese per le opere necessarie a consentire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive.
Il contributo consortile rappresenta quindi un costo che l'impresa deve sostenere per utilizzare le infrastrutture dell'ASI; in altri termini, questo onere rappresenta un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, dovuto per la partecipazione alla zona di sviluppo industriale.
Nel caso di specie, vale appena considerare poi (v. atti prodotti) quanto specificato all'art. 6 della Convenzione in data 17.7.2007, stipulata tra la ditta ricorrente ed il Consorzio_1 di Caserta, nonché il fatto che nelle fatture pro-forma per il pagamento delle spese (“quote Gestione e Manutenzione Aree Industriali”) è conteggiato anche l'importo dell'IVA.
Pertanto, i contributi trovano la loro fonte in un rapporto obbligatorio di diritto privato e pertanto rientrano nella competenza del UD Ordinario.
Sul punto difatti si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità ed in particolare, sia pure per altre tipologie di canoni, tra le tante, Cass. SS.UU. n.203/1999; Cass. SS.UU. n.31760/2019; Cass.
n.13899/2024 e da ultimo Cass. SS.UU. n.16842/2024 precisando che la materia rientra nella sfera di giurisdizione del UD Ordinario.
Né certamente vale a spostare la giurisdizione o la competenza la mera circostanza dell'iscrizione a ruolo delle somme da recuperare, posto che la legge sulla riscossione consente appunto l'esazione a mezzo di cartella esattoriale anche di somme che non hanno natura tributaria.
In base alle considerazioni che precedono si deve dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adita Corte, che non consente di valutare le ulteriori questioni proposte.
Vanno dichiarate non ripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario per essere la causa oggetto di giurisdizione del giudice ordinario. Spese compensate.