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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7019/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7019/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_4 C.F._4
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_5 C.F._5
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_6 C.F._6
tutti con il patrocinio dell'avv. Francesco MARCHESE
RICORRENTI
contro
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
con sede in Aci Castello, via XXI Aprile n.81 (C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Pierfrancesco ALESSI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 29 ottobre 2024 le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e hanno proposto ricorso ex art.281 decies c.p.c. Parte_5 Parte_6
chiedendo
I) ritenere e dichiarare la “ in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, obbligata alla manutenzione della rete di distribuzione idrica a monte dei contatori delle utenze dei ricorrenti;
II) conseguentemente ritenere e dichiarare illegittima la pretesa della “
[...]
di addebitare ai singoli utenti il costo di quantitativi di acqua ulteriori Controparte_1
rispetto a quelli registrati dai rispettivi contatori, anche corrispondenti a perdite della rete di distribuzione, e/o oneri per interventi manutentivi cui è tenuta per legge e per contratto, nonché di ridurre arbitrariamente il quantitativo di acqua erogato, per l'effetto emettendo nei confronti della “ in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, pronuncia inibitoria della reiterazione di tali comportamenti e condanna generica alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, con riserva di quantificazione in separati giudizi, sulla base del ricalcolo dei corrispettivi dovuti per i consumi effettivi a far data dal primo addebito del cd. “altro consumo” di cui in pagina 2 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
narrativa.
La difesa dei ricorrenti premetteva che
- i predetti erano proprietari di immobili siti nel complesso edilizio ubicato in Aci
Castello via Antonello da Messina n.65;
- i rispettivi appartamenti erano serviti da forniture idriche per uso domestico erogate da Controparte_1
- la fornitura idrica raggiungeva le singole unità immobiliari essendovi convogliata da:
o la conduttura generale che corre sulla Via Antonello da Messina, dunque a monte e al di fuori del Nucleo Residenziale;
o una rete di distribuzione in prosecuzione da tale conduttura, dipartentesi dalla pubblica via all'altezza e fuori dell'ingresso del Nucleo Residenziale, che – addentrandosi nello stesso – raggiunge i punti di allacciamento delle singole utenze ove sono installati i contatori individuali, di proprietà della Società;
o i singoli impianti a valle dei contatori individuali, di proprietà dei rispettivi utenti;
e rappresentava che dopo aver evidenziato la sussistenza di Controparte_1
presunte perdite all'interno del complesso edilizio, aveva sostenuto che la manutenzione della rete di distribuzione idrica interna al Nucleo Residenziale in derivazione dalla condotta stradale non fosse di sua competenza ed aveva già in passato aveva posto a carico degli odierni ricorrenti le perdite avvenute su parte delle infrastrutture idriche che precedevano i singoli contatori.
In particolare, secondo la difesa dei ricorrenti, veva operato Controparte_1
nei termini suddetti in quanto aveva introdotto surrettiziamente, nella Carta dei Servizi unilateralmente predisposta, clausole con le quali aveva indicato come di proprietà del compendio immobiliare della porzione di rete fino ai contatori, attribuendo all'utente finale le pagina 3 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
perdite verificatesi nella tubazione di derivazione che va dal contatore generale al contatore dei singoli utenti.
Ciò premesso, la difesa dei ricorrenti contestava la unilaterale attribuzione agli utenti della tubazione in questione e dei conseguenti oneri in caso di perdite, richiamando la disciplina sulla cui base poteva affermarsi che la proprietà dell'impianto, fino ai singoli contatori, era di e, conseguentemente, gli utenti non potevano essere tenuti a Controparte_1
rispondere delle eventuali perdite in quel tratto.
Pertanto, la difesa dei ricorrenti concludeva nei termini sopra riportati.
§§§§§
costituitasi in giudizio, contestava le difese svolte dai Controparte_1
ricorrenti e sosteneva che non fosse di sua pertinenza la manutenzione della rete idrica interna al;
di conseguenza, sosteneva non potessero addebitarsi ad essa i costi relativi alle CP_2
perdite.
La difesa della resistente rappresentava che non era provato che la rete di distribuzione interna al condominio fosse di proprietà del Comune di Aci Castello e che fosse stata ceduta ad evidenziando, anzi, che la rete di distribuzione condominiale Controparte_1
non rientrava fra le opere di urbanizzazione primaria cedute al CP_3
Al contrario, la resistente sosteneva che la rete di distribuzione interna al era di CP_2
proprietà dei condomini, i quali dovevano considerarsi responsabili della sua manutenzione, evidenziando anche che Il regolamento delle utenze prevedeva che l'utente fosse responsabile per guasti e perdite nella parte di presa che era nella sua proprietà.
Nello stesso senso veniva richiamato quanto previsto dalla Carta dei Servizi secondo cui tutte le perdite d'acqua successive al contatore singolo o generale sono a carico dell'utente.
Infine, la difesa della resistente chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti del
, di tutti i condomini e del Comune di Aci Castello, in quanto la questione oggetto CP_2
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del giudizio riguarda va la proprietà della rete idrica e coinvolgeva tutti i predetti soggetti.
In via istruttoria (in via subordinata), veniva chiesto procedersi a C.T.U..
§§§§§
Con ordinanza del 21.01.2024, tenuto conto delle domande svolte da parte ricorrente, veniva rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio.
Indi, le parti depositavano memorie conclusive, ribadendo le rispettive posizioni e, all'udienza del 29.10.2024 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Con il ricorso introduttivo è stato chiesto accertarsi che gli oneri di manutenzione della rete di distribuzione idrica a monte dei contatori delle utenze dei ricorrenti non potevano considerarsi a carico degli utenti ed i costi per le perdite in tale porzione non potevano, conseguentemente, essere posti a carico degli stessi.
§§§§§
Come già sinteticamente anticipato, con ordinanza del 21.01.2024 la richiesta di integrazione del contraddittorio, sollecitata dalla resistente era stata Controparte_1
rigettata.
La difesa della società resistente aveva chiesto la integrazione del contraddittorio sostenendo che 'sostanzialmente alla base della domanda vi è un richiesta di accertamento formulata a codesto Ill.mo Giudice sulla proprietà della rete idrica interna al condominio, richiesta che non può che coinvolgere anche gli altri condomini, il condominio e, naturalmente il
[...]
CP_4
Parte ricorrente, con le note di cd. preverbale, ha interloquito sul punto ed ha contestato di avere formulato domande aventi ad oggetto la proprietà della porzione di rete idrica oggetto del giudizio, specificando che 'oggetto del giudizio è, infatti, la legittimità o meno, sotto il profilo
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contrattuale, della pretesa di di porre a carico dei deducenti consumi Controparte_1
di acqua non effettuati e presumibilmente dovuti a perdite di rete a monte delle prese individuali;
in questa prospettiva l'accertamento in ordine alla titolarità dell'obbligo di manutenzione dell'impianto (sempre a monte delle prese individuali) ha natura meramente incidentale e non investe la proprietà dello stesso' (cfr. note del 22.11.2023).
Ora, va ribadito che nel presente giudizio le domande proposte dai ricorrenti sono le seguenti:
I) ritenere e dichiarare la “ in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, obbligata alla manutenzione della rete di distribuzione idrica a monte dei contatori delle utenze dei ricorrenti;
II) conseguentemente ritenere e dichiarare illegittima la pretesa della “
[...]
di addebitare ai singoli utenti il costo di quantitativi di acqua ulteriori Controparte_1
rispetto a quelli registrati dai rispettivi contatori, anche corrispondenti a perdite della rete di distribuzione, e/o oneri per interventi manutentivi cui è tenuta per legge e per contratto, nonché di ridurre arbitrariamente il quantitativo di acqua erogato, per l'effetto emettendo nei confronti della “ in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, pronuncia inibitoria della reiterazione di tali comportamenti e condanna generica alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, con riserva di quantificazione in separati giudizi, sulla base del ricalcolo dei corrispettivi dovuti per i consumi effettivi a far data dal primo addebito del cd. “altro consumo” di cui in narrativa;
Le questioni relative alla proprietà potrebbero costituire (come in effetti costituiranno), quindi, questione pregiudiziale sulla quale, però né parte ricorrente né parte resistente hanno formulato esplicite domande.
In particolare, nessuna domanda sul punto è stata formulata dai ricorrenti, come risulta dal tenore delle domande e come è stato confermato con le note del 22.11.2023 già richiamate.
Ancora, nessuna domanda è stata proposta dalla resistente che, invero, ha posto le questioni pagina 6 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
legate alla proprietà della rete di distribuzione rilevante nel presente giudizio in via di eccezione.
Sul punto, in diritto, può richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui 'la richiesta del convenuto di accertamento con efficacia di giudicato ex art. 34 cod. proc. civ. di un rapporto pregiudicante deve essere ritualmente formulata con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, mentre, ove egli abbia dedotto la questione solo in via di eccezione, riservandosi la formalizzazione della domanda in caso di contestazione attorea, la domanda è tardiva (e inammissibile) …' (Cass. civ., sez. VI, 24 febbraio 2015 n.3725).
Inoltre, posto che 'ai fini dell'applicazione dell'art. 34 cod. proc. civ., la manifestazione di volontà della parte di ottenere la pronuncia su una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato - così trasformando la questione in causa pregiudiziale - non importa l'uso di formule speciali, ma è sufficiente che si possa dedurre dal comportamento difensivo della parte stessa' e, in particolare, che si possa dedurre 'la precisa volontà di ottenere sulla questione pregiudiziale una pronuncia con carattere definitivo e con efficacia di giudicato (Cass. civ., sez. III, 25 novembre 1988 n.6342), nel caso specifico non risulta domanda esplicita né dei ricorrenti né della resistente, e ancora non risulta nemmeno altrimenti manifestata volontà di risolvere la questione, piuttosto che in via incidentale ed in funzione delle questioni oggetto del presente giudizio, con una 'pronuncia con carattere definitivo e con efficacia di giudicato'.
Pertanto, va confermato il provvedimento con il quale non è stato disposto integrarsi il contraddittorio coinvolgendo 'anche gli altri condomini, il condominio e, naturalmente il
Controparte_4
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto, con specifico riferimento alla posizione dei ricorrenti, proprietari di unità immobiliari site in Acicastello, via Antonello da Messina n.65, nonché utenti in relazione a singoli rapporti di fornitura idrica con la Controparte_1
individuazione pagina 7 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
1) del responsabile della manutenzione della cd. presa
2) delle eventuali perdite della cd. presa.
Risulta incontestato, in punto di fatto, quanto allegato da parte ricorrente secondo cui (cfr. pag.2)
[…] la fornitura idrica raggiunge le singole unità immobiliari essendovi convogliata da:
- la conduttura generale che corre sulla Via Antonello da Messina, dunque a monte e al di fuori del Nucleo Residenziale;
- una rete di distribuzione in prosecuzione da tale conduttura, dipartentesi dalla pubblica via all'altezza e fuori dell'ingresso del Nucleo Residenziale, che – addentrandosi nello stesso – raggiunge i punti di allacciamento delle singole utenze ove sono installati i contatori individuali, di proprietà della
Società;
- i singoli impianti a valle dei contatori individuali, di proprietà dei rispettivi utenti;
Quanto alla 'rete di distribuzione in prosecuzione da tale conduttura' (cioè dalla rete di via
Antonello da Messina), sebbene parte resistente abbia fatto generico riferimento al
' non risulta allegato che il ' abbia una utilità specifica dall'acqua in CP_2 CP_2 transito verso i singoli immobili;
in altri termini non risulta in alcun modo allegato che la 'rete di distribuzione in prosecuzione', in uno o più punti, fornisca acqua per utilità condominiali
(con la ulteriore conseguenza che le argomentazioni svolte dalla difesa della resistente operando un 'parallelo' con la 'illuminazione interna al condominio' risultano irrilevanti e fuorvianti).
§§§§§
Chiarito quanto sopra in punto di fatto, procedendo con la analisi del rapporto di somministrazione che lega ognuno dei ricorrenti alla resistente, i ricorrenti hanno sostenuto che pagina 8 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
i singoli rapporti di somministrazione sono regolati sulla base di contratto redatto e sottoscritto come da modello prodotto quale allegato 21.
a contestato la valenza di tale documento, evidenziando che Controparte_1
non risulta sottoscritto, ed ha sostenuto che i rapporti con gli utenti potrebbero essere regolati, in via ipotetica, sulla base di altre convenzioni contrattuali.
In applicazione dei principi che regolano l'onere della prova, deve ritenersi che i rapporti fra i ricorrenti e siano regolati sulla base di contratto redatto e Controparte_1
sottoscritto come risulta dal documento '21' risultando al riguardo irrilevante la questione relativa alla mancata sottoscrizione e generica la contestazione operata dalla resistente che ben avrebbe potuto, ove esistenti, produrre i diversi contratti regolanti i servizi di fornitura oggetto del presente giudizio.
In particolare, va evidenziato come i ricorrenti abbiano prodotto un modulo di conclusione di contratto predisposto dalla società somministrante ed hanno rappresentato che i singoli rapporti sono ancora in essere.
Nessuna contestazione specifica, nemmeno sulla natura del documento offerto, è stata concretamente svolta dalla resistente.
Posta, pertanto, la rilevanza dello schema di contratto indicato dai ricorrenti, dal documento risulta esplicitamente che 'l'utente si obbliga al corrispettivo pagamento delle rate trimestrali per canoni e consumi […] ed a sottostare alle norme stabilite nel Regolamento Comunale per
l'esercizio dell'Acquedotto, al Regolamento 11 ottobre 1956 depositato a Catania presso il
Not. […] alla Carta dei Servizi e relative tariffe di fornitura, al pagamento dei CP_5 compensi […] relativi alle altre prestazioni…' (cfr. art.2 del contratto di somministrazione di acqua potabile).
Il Regolamento 11 ottobre 1956, prodotto da parte ricorrente quale documento '20', contiene pagina 9 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
disposizioni rilevanti ai fini del presente giudizio che giova riportare testualmente.
Capo 12 – Presa - di derivazione della conduttura principale stradale e relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso costituiscono la “presa”.
Capo 13 - esecuzione della presa - le prese vengono eseguite a cura dell'Istituto, nel luogo e con le norme da esso fissate.
Capo 14 - caratteristiche della presa - le “prese” verranno dimensionate in rapporto alle caratteristiche della richiesta. L'utente collocherà subito dopo il contatore un rubinetto di arresto ed uno di scarico. La tubazione susseguente al regolatore e per un tratto non inferiore ad 1 m dovrà essere dello stesso diametro della condotta di arrivo.
Capo 15 - cambio di presa insufficiente - nel caso che la tubazione di presa ed il misuratore non risultassero sufficienti in relazione al consumo, l'istituto provvederà alla loro sostituzione con altri di maggior diametro, a spese proprie se il consumo e l'impianto corrispondono alla richiesta a suo tempo presentata dall'utente, a spese dell'utente stesso in caso contrario.
Capo 16 - cambio di contatori – [omissis]
Capo 17 - modifiche di presa - l'istituto è libero di compiere in qualsiasi momento le modifiche della presa che riterrà opportune, avvertendo l'utente della interruzione di fornitura. Qualora le modifiche venissero richieste dall'utente, l'Istituto, riconosciutele opportune, provvederà alla loro esecuzione, a carico dell'utente e previo versamento di un adeguato anticipo.
Capo 18 - manutenzione delle prese - l provvederà a suo carico alla Pt_7
manutenzione di quanto è di sua proprietà.
Capo 19 - responsabilità della presa - l'utente è responsabile in caso di eventuali guasti, manomissioni, furti ecc. di quella parte di presa che è nella sua proprietà o, se affittuario, di quella parte che si trova nello stabile a lui locato.
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Nel caso si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere l'utente dovrà darne immediato avviso all per i provvedimenti del caso. Pt_7
L'utente dovrà, altresì, avere le precauzioni necessarie perché nell'eventualità di una rottura di qualsiasi parte della presa non abbiano a verificarsi danni per allagamenti ed altro, danni che, anche se causati a terzi, non potranno mai addebitarsi all'istituto stesso.
Il regolamento offre una chiara indicazione di ciò che debba intendersi come 'presa' e, sulla base della previsione di cui al Capo 12, può senz'altro affermarsi che la rete di distribuzione in prosecuzione da tale conduttura, dipartentesi dalla pubblica via cui hanno fatto riferimento i ricorrenti e che costituisce oggetto del presente giudizio si identifica, esattamente, nella 'presa'.
Ciò posto, il regolamento prevede espressamente che l' provvederà a suo carico alla Pt_7
manutenzione di quanto è di sua proprietà (Capo 18).
Inoltre, al Capo 19, sono contenute le previsioni relative, fra l'altro, alle 'perdite' che si verifichino dalla 'presa'.
Per la individuazione del soggetto obbligato, nel caso specifico, alla manutenzione della presa, risulta quindi che la società somministrante deve operare con spese a proprio carico alla manutenzione di quanto è di sua proprietà.
La questione relativa alla proprietà della presa emerge, quindi, quale questione preliminare alla soluzione della prima delle domande proposte dai ricorrenti.
Con il ricorso è stato sostenuto che la proprietà della presa in capo ad
[...]
eriverebbe dalla interpretazione della normativa urbanistica secondo cui Controparte_1
in caso di edificazione di lottizzazioni […] le opere di urbanizzazione primaria, tra le quali ex art. 4, 1° co., lett. 'd', L. 847/1964, rientra la rete idrica (e – dunque – certamente tutte le condutture di adduzione dell'acqua potabile alle singole utenze fino ai rispettivi contatori),
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passino in proprietà al su cui grava dal momento del loro completamento e collaudo CP_3
ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria (cfr. pagg.
4-5 del ricorso).
Sul punto, la resistente ha contestato l'assunto con specifico riguardo al fatto che non risultava provato che (cfr. pag. 5 della comparsa)
a) le tubazioni in questione (costituenti la presa) fossero di proprietà del Comune di
Acicastello;
b) le stesse fossero state consegnate alla in esito alla stipula Controparte_1
della convenzione del 1997
evidenziando la mancanza in atti dell''atto di cessione delle cd. opere di urbanizzazione al
(cfr. ancora pag.5 della comparsa). CP_3
A fronte di tale specifica (e, come si vedrà, rilevante) contestazione, parte ricorrente si è limitata a ribadire le proprie posizioni.
Pertanto, non può ritenersi positivamente provato che le tubature che vanno dalla via Antonello da Messina ai singoli contatori erano incluse nell'atto di cessione al delle cd. opere di CP_3
urbanizzazione.
Parte ricorrente ha offerto una seconda argomentazione, fondata sulle previsioni di cui all'art.143 comma 1 d.lgs.152/2006, secondo cui
Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
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La difesa di parte resistente ha evidenziato che la norma in questione si limita a prevedere che
tutte le infrastrutture DI PROPRIETÀ PUBBLICA necessarie allo svolgimento del servizio idrico integrato fanno parte del patrimonio indisponibile dello stato. Ossia tutte quelle infrastrutture che sono state realizzate da soggetti pubblici (e quindi con committenze e risorse pubbliche) ovvero cedute agli enti locali per garantire
l'esecuzione del servizio sono inalienabili siccome fanno parte del demanio ai sensi dell'art. 822 cod. civ.
ribadendo che
è infondato (e, comunque, non provato) che le tubazioni erano state cedute al
[...]
quali opere di urbanizzazione primaria così come non è fondato (oltre Controparte_4
che non provato) che le stesse sono state consegnate alla in Controparte_1
esito alla stipula della convenzione del 1997.
Ritiene questo giudice che la interpretazione offerta dalla difesa di parte resistente sia condivisibile.
Ed invero, l'art.143 codice dell'ambiente non opera una attribuzione alla 'proprietà pubblica' di determinate infrastrutture ma opera una qualificazione quali beni demaniali di quelle infrastrutture che, a monte, siano da considerarsi 'di proprietà pubblica'.
In altri termini, la norma non ha operato un 'esproprio' generalizzato (o una previsione futura di attribuzione a proprietà pubblica) di infrastrutture idriche fino al punto di consegna e/o misurazione attribuendola alla proprietà pubblica ma ha inteso qualificare le infrastrutture in questione, in relazione alle quali possa affermarsi che siano in 'proprietà pubblica', quali beni appartenenti al demanio ex art.822 e ss. c.c..
In termini ancora più chiari, la norma non ha disposto che 'gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche […] fino al punto di consegna e/o
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misurazione' sono 'di proprietà pubblica' ma ha qualificato le infrastrutture in questione, ove di proprietà pubblica, quali beni demaniali.
Pertanto, posto il deficit probatorio, a monte, in ordine alla cessione delle tubazioni in questione al Comune di Aci Castello quali opere di urbanizzazione primaria, non può affermarsi che le stesse siano di proprietà pubblica sulla base del disposto dell'art.143 cod. amb. che va interpretato, conformemente alle difese svolte dalla società resistente, quale attribuzione al demanio ex artt.822 e ss. di beni in relazione ai quali possa comunque affermarsi essere in
'proprietà pubblica'.
Anche il terzo degli argomenti offerti da parte ricorrente incontra gli stessi limiti evidenziati con riguardo ai primi due.
Il richiamo alla convenzione stipulata nel 1997 fra Controparte_6 CP_1
con la quale, indubbiamente, è stata posta a carico della società la Controparte_1 gestione, la manutenzione, il potenziamento e l'estensione dell'Acquedotto Comunale, nonché per la distribuzione a mezzo rete in tutto il territorio comunale di acqua potabile non colma il deficit a monte già esaminato e, in particolare, non consente di ritenere superata la originaria eccezione di inclusione nella cessione al quali opere di urbanizzazione Controparte_4
primaria delle tubature che, realizzate da impresa privata su fondo privato (parte comune degli immobili di proprietà degli odierni ricorrenti), vanno dalla via Antonella da Messina ai singoli contatori.
Va detto anche che al Capo 13 del regolamento del 1956 era previsto che le prese vengono eseguite a cura dell'Istituto, nel luogo e con le norme da esso fissate; tuttavia, non solo non è stato allegato che, nel caso specifico, le prese siano state eseguite da CP_1
(o dal Comune di Acicastello o da altri soggetti pubblici) ma è stata
[...]
esplicitamente allegata (cfr. pagg.
4-5 del ricorso) che la realizzazione delle tubazioni in questione era stata eseguita nell'ambito delle opere di urbanizzazione in sede di lottizzazione e,
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quindi, 'passate' poi al . Controparte_6
Con un quarto argomento, la difesa dei ricorrenti ha richiamato il regolamento comunale approvato in data 26.03.2014 dal Consiglio Comunale, evidenziando come fosse regolata la fornitura di acqua potabile in favore dei singoli utenti con previsione di oneri legati alla registrazione dei consumi a partire dai singoli contatori, senza che fossero 'previste ipotesi di oneri a carico degli utenti per consumi diversi da quelli registrati dal singolo rispettivo misuratore'.
Il richiamo è corretto e, tuttavia, resta irrilevante in quanto da un lato non offre elementi ulteriori in ordine alla tematica riguardante la proprietà della presa nella ipotesi specifica delle utenze di via Antonello da Messina n.65, dall'altro è inconducente quanto alla mancata previsione di fonti di obbligazioni ulteriori a carico degli utenti (oltre ai consumi registrati dai singoli misuratori) posto che gli oneri ulteriori a carico dei singoli utenti derivano, in concreto, dalle previsioni di cui all'art. 2 del contratto (sopra richiamato).
Infine, parte ricorrente ha richiamato il contenuto del regolamento del 1956, che tuttavia non contiene indicazioni circa la proprietà delle prese e, come evidenziato nella parte iniziale della presente esposizione, al Capo 18 limita la manutenzione delle prese solo a quanto risulti 'di sua proprietà' (cioè di proprietà del somministrante) senza affermare, al contrario, che la manutenzione spetti al somministrante in quanto le prese sono di sua proprietà (o altra dizione simile).
Infine, parte ricorrente ha richiamato la Carta dei Servizi per contestare la legittimità delle previsioni relative alla indicazione delle prese come di proprietà degli utenti.
Le questioni sulla Carta dei Servizi, come si vedrà, finiranno per rimanere assorbite ed irrilevanti ai fini della decisione del presente giudizio.
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§§§§§
Pertanto, sulla base delle acquisizioni operate nell'ambito del presente giudizio, tenuto conto delle allegazioni e delle contestazioni operate dalle parti e sopra analiticamente esaminate, non risulta che la presa sia di proprietà pubblica mentre risulta che le tubazioni in questione siano state realizzate in sede di lottizzazione, su area privata, senza che risulti documentata la cessione quali opere di urbanizzazione al . Controparte_6
Posto che ai sensi del Capo 18 la manutenzione può essere posta a carico del somministrante solo in relazione a beni di sua proprietà, non può trovare accoglimento la prima domanda con la quale era stato chiesto dichiararsi la “ in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, obbligata alla manutenzione della rete di distribuzione idrica a monte dei contatori delle utenze dei ricorrenti.
§§§§§
Con riguardo alle domande proposte al secondo punto delle conclusioni del ricorso, quelle aventi ad oggetto gli oneri conseguenti a perdite verificatesi lungo la presa (e domande consequenziali e connesse), deve farsi riferimento ancora una volta alle previsioni contrattuali e, segnatamente, all'art.2 del contratto (doc. 21) ed al richiamo ivi contenuto al regolamento del
1956 (prodotto quale documento 20).
Le norme rilevanti sono già state riportate e, per comodità, si ritrascrive il Capo 19:
Capo 19 - responsabilità della presa - l'utente è responsabile in caso di eventuali guasti, manomissioni, furti ecc. di quella parte di presa che è nella sua proprietà o, se affittuario, di quella parte che si trova nello stabile a lui locato.
Nel caso si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere l'utente dovrà darne immediato avviso all'Istituto per i provvedimenti del caso.
L'utente dovrà, altresì, avere le precauzioni necessarie perché nell'eventualità di una rottura di qualsiasi parte della presa non abbiano a verificarsi danni per allagamenti ed pagina 16 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
altro, danni che, anche se causati a terzi, non potranno mai addebitarsi all'istituto stesso.
I ricorrenti hanno fondato le loro difese sostenendo che il Capo 19 in questione regolava una ipotesi di culpa in vigilando dell'utente su beni di competenza del gestore del servizio idrico.
La impostazione difensiva non può essere condivisa.
Ed invero, il Capo 19 in questione risulta netto nel prevedere a carico dell'utente qualsivoglia ipotesi di guasto, manomissione, furto (richiamati solo a titolo esemplificativo con l'inusuale
'eccetera') senza che tali possibili cause generatrici di fuoriuscita di acqua prima delle registrazioni sui singoli contatori o misuratori fossero previste come addebitabili all'utente in ipotesi di culpa in vigilando.
Più specificamente, posto che è evidente che eventuali guasti, manomissioni o furti realizzati dagli utenti sarebbero a carico degli utenti medesimi sulla base dei principi generali in tema di atto illecito, la previsione in esame attribuisce agli utenti le fuoriuscite di acqua prima delle registrazioni sui singoli contatori e ciò a prescindere da qualsivoglia ipotesi di 'colpa'.
Pertanto, solo per esemplificare, le fuoriuscite di acqua derivanti da perdite occulte o da furti ad opera di terzi sono attribuite, quale responsabilità patrimoniale, agli utenti serviti dalla presa.
Il comma 2 del Capo 19 non attribuisce obblighi di natura patrimoniale né oneri specifici a carico di alcuna delle parti e appare, piuttosto, sollecitare gli utenti a prestare attenzione ad possibili fuoriuscite di acqua in funzione della rilevanza ambientale del bene in questione.
Il comma 3, infine, risulta coerente con le previsioni di cui al comma 1 in quanto esplicitamente attribuisce agli utenti ogni responsabilità per danni conseguenti a fuoriuscita di acqua, senza prevedere responsabilità o corresponsabilità del somministrante.
Le previsioni in questione, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non sono limitate ad ipotesi di fuoriuscite conseguenti a culpa in vigilando e la previsione di oneri a carico degli utenti serviti dalla presa che abbia generato perdite per qualsivoglia causa non registrate dai singoli contatori non risulta in alcun modo limitata.
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In conseguenza, la attribuzione di oneri per perdite ai singoli utenti serviti dalla presa per fuoriuscite verificate sulle tubazioni della presa in questione risultano conformi alle previsioni contrattuali.
Pertanto, neanche le domande articolate al secondo punto delle conclusioni del ricorso possono trovare accoglimento.
§§§§§
Va conclusivamente evidenziato che per la definizione del presente giudizio ha assunto rilevanza centrale la mancata prova della proprietà della presa in capo al
[...]
e, poi, alla società somministrante, prova che, ove positivamente offerta, CP_6
avrebbe inciso anche sulla questione relativa agli oneri di cui al Capo 19 che, evidentemente, in caso di proprietà della presa in capo al somministrante, più che essere 'attribuiti' agli utenti serviti dalla presa, avrebbero potuto essere considerati come 'scaricati' agli stessi stante la mancanza (in quel caso) di dominio sulle tubazioni e di colpa in ipotesi di mancato rilevamento di perdite di qualsiasi genere.
§§§§§
I precedenti richiamati a sostegno delle difese svolte nell'interesse dei ricorrenti restano irrilevanti per la soluzione delle questioni sottoposte al vaglio del Tribunale nell'ambito del presente giudizio.
Ed invero, la decisione della controversia fra utenti della stessa Controparte_1
e società somministrante in relazione a diverso immobile (complesso La Scogliera) è
[...]
fondata sulla ritenuta non opponibilità della Carta dei Servizi che, modificata unilateralmente, aveva previsto clausole peggiorative nei confronti degli utenti.
La questione relativa agli obblighi di manutenzione era stata considerata come 'assorbita', senza indicazione di esplicite motivazioni.
La Corte di Appello che si era occupata della impugnazione della detta sentenza del Tribunale
pagina 18 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
aveva ritenuto di confermare la decisione di primo grado in quanto:
la fornitura idrica è stata contrattualmente convenuta in favore dei singoli utenti e non del complesso La Scogliera, sicché la pretesa di addebitare gli ulteriori consumi dovuti
a dispersione all'interno di tale complesso edilizio, si appalesa illegittima, non trovando positivo riscontro in atti
evidenziando come
D'altro canto, non risulta l'esistenza di una rete condominiale di distribuzione che si frappone tra la conduttura generale (dipartentesi dalla via pubblica) ed i punti di allaccio di ciascuna utenza
e confermando la inapplicabilità della Carta dei Servizi con riguardo alle modifiche unilaterali peggiorative per gli utenti.
La Corte, poi, procedendo con l'esame del regolamento del 1956 e, specificamente, del Capo
19, aveva ritenuto, con riguardo a profili squisitamente probatori, che
non v'è prova in atti che la dispersione idrica registrata dal contatore generale installato a monte del complesso La Scogliera si sia verificata nel tratto di presa che è nella proprietà dell'utente sicché anche per tal via deve ritenersi l'illegittimità della pretesa di addebito dei maggiori consumi idrici avanzata da . CP_1 CP_1
La conclusione della Corte era nel senso che
dal contratto di fornitura idrica non risulta alcuna pattuizione che preveda per l'utente
l'accollo di oneri diversi dal pagamento dei consumi registrati dal contatore che gli viene fornito e intestato
Ora, precisato che il presente giudizio va definito sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti, i principi offerti dalle due pronunce sopra richiamate non consentono di pervenire a conclusioni differenti posto che:
1) la decisione del Tribunale è fondata sulla inopponibilità delle clausole peggiorative pagina 19 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
della Carta dei Servizi (relative a proprietà della presa e ad oneri per le perdite) che, nel caso specifico, è rimasta comunque irrilevante (va solo detto, incidentalmente, che la proprietà della presa quale bene comune dei proprietari del complesso di via
Antonella da Messina n.65 e la previsione contrattuale, tramite richiamo al regolamento del 1956, di ulteriori oneri per perdite verificatesi sulla presa, cui si è pervenuti all'esito della analisi condotta nel presente giudizio rendono le clausole della Carta dei Servizi non 'peggiorative' ma 'confermative' dello stato di fatto e delle precedenti previsioni contrattuali);
2) la decisione della Corte è fondata a. sul rilievo secondo cui le previsioni contrattuali non lasciavano spazio per oneri ed obblighi ulteriori a carico dei singoli utenti situazione che, evidentemente, da un lato non può essere verificata da questo giudice (nel senso che non è possibile verificare se il contratto che regolava le somministrazioni oggetto di quel giudizio seguiva lo stesso schema del contratto prodotto quale documento '21' e se, in particolare, conteneva una clausola come quella dell'art.2 con richiamo al regolamento del 1956;
b. sulla constatazione, in fatto, che non risultava una rete condominiale che si frapponeva tra la conduttura generale e le singole utenze, circostanza che nel caso specifico risulta irrilevante posto che le questioni sono legate alla indiscussa sussistenza di una presa che percorre l'area condominiale dalla rete di via Antonello da Messina ai singoli contatori (la cd presa);
c. sul rilievo che non vi fosse prova delle perdite, che nel caso oggetto del presente giudizio, viceversa, non sono state contestate.
§§§§§
Parte ricorrente aveva contestato la legittimità della attribuzione di oneri a carico dei singoli utenti ed aveva riservato a separato giudizio le questioni relative alle quantificazioni (nella pagina 20 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
prospettiva dei ricorrenti, anche in funzione delle domande di restituzione).
Deve evidenziarsi che la contestazione operata all'udienza del 29 ottobre 2024 in sede di discussione conclusiva con riguardo alla insussistenza di criteri per la ripartizione delle perdite fra più clienti deve considerarsi tardiva e, comunque, resta estranea al presente giudizio.
In conclusione, in questa sede, con il rigetto della domanda di accertamento negativo, va dichiarata la legittimità di pretese di nei confronti dei Controparte_1
ricorrenti per perdite derivanti dalla presa, mentre resta fuori dal presente giudizio ogni questione sulla quantificazione delle perdite e, ancora più specificamente, sulla ripartizione fra gli utenti del complesso di via Antonello da Messina n.65.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio, alla complessità ed alla novità delle questioni, alla esistenza di precedenti comunque in senso favorevole alle prospettazioni dei ricorrenti, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Catania, 26 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7019/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_4 C.F._4
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_5 C.F._5
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_6 C.F._6
tutti con il patrocinio dell'avv. Francesco MARCHESE
RICORRENTI
contro
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
con sede in Aci Castello, via XXI Aprile n.81 (C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Pierfrancesco ALESSI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 29 ottobre 2024 le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e hanno proposto ricorso ex art.281 decies c.p.c. Parte_5 Parte_6
chiedendo
I) ritenere e dichiarare la “ in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, obbligata alla manutenzione della rete di distribuzione idrica a monte dei contatori delle utenze dei ricorrenti;
II) conseguentemente ritenere e dichiarare illegittima la pretesa della “
[...]
di addebitare ai singoli utenti il costo di quantitativi di acqua ulteriori Controparte_1
rispetto a quelli registrati dai rispettivi contatori, anche corrispondenti a perdite della rete di distribuzione, e/o oneri per interventi manutentivi cui è tenuta per legge e per contratto, nonché di ridurre arbitrariamente il quantitativo di acqua erogato, per l'effetto emettendo nei confronti della “ in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, pronuncia inibitoria della reiterazione di tali comportamenti e condanna generica alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, con riserva di quantificazione in separati giudizi, sulla base del ricalcolo dei corrispettivi dovuti per i consumi effettivi a far data dal primo addebito del cd. “altro consumo” di cui in pagina 2 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
narrativa.
La difesa dei ricorrenti premetteva che
- i predetti erano proprietari di immobili siti nel complesso edilizio ubicato in Aci
Castello via Antonello da Messina n.65;
- i rispettivi appartamenti erano serviti da forniture idriche per uso domestico erogate da Controparte_1
- la fornitura idrica raggiungeva le singole unità immobiliari essendovi convogliata da:
o la conduttura generale che corre sulla Via Antonello da Messina, dunque a monte e al di fuori del Nucleo Residenziale;
o una rete di distribuzione in prosecuzione da tale conduttura, dipartentesi dalla pubblica via all'altezza e fuori dell'ingresso del Nucleo Residenziale, che – addentrandosi nello stesso – raggiunge i punti di allacciamento delle singole utenze ove sono installati i contatori individuali, di proprietà della Società;
o i singoli impianti a valle dei contatori individuali, di proprietà dei rispettivi utenti;
e rappresentava che dopo aver evidenziato la sussistenza di Controparte_1
presunte perdite all'interno del complesso edilizio, aveva sostenuto che la manutenzione della rete di distribuzione idrica interna al Nucleo Residenziale in derivazione dalla condotta stradale non fosse di sua competenza ed aveva già in passato aveva posto a carico degli odierni ricorrenti le perdite avvenute su parte delle infrastrutture idriche che precedevano i singoli contatori.
In particolare, secondo la difesa dei ricorrenti, veva operato Controparte_1
nei termini suddetti in quanto aveva introdotto surrettiziamente, nella Carta dei Servizi unilateralmente predisposta, clausole con le quali aveva indicato come di proprietà del compendio immobiliare della porzione di rete fino ai contatori, attribuendo all'utente finale le pagina 3 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
perdite verificatesi nella tubazione di derivazione che va dal contatore generale al contatore dei singoli utenti.
Ciò premesso, la difesa dei ricorrenti contestava la unilaterale attribuzione agli utenti della tubazione in questione e dei conseguenti oneri in caso di perdite, richiamando la disciplina sulla cui base poteva affermarsi che la proprietà dell'impianto, fino ai singoli contatori, era di e, conseguentemente, gli utenti non potevano essere tenuti a Controparte_1
rispondere delle eventuali perdite in quel tratto.
Pertanto, la difesa dei ricorrenti concludeva nei termini sopra riportati.
§§§§§
costituitasi in giudizio, contestava le difese svolte dai Controparte_1
ricorrenti e sosteneva che non fosse di sua pertinenza la manutenzione della rete idrica interna al;
di conseguenza, sosteneva non potessero addebitarsi ad essa i costi relativi alle CP_2
perdite.
La difesa della resistente rappresentava che non era provato che la rete di distribuzione interna al condominio fosse di proprietà del Comune di Aci Castello e che fosse stata ceduta ad evidenziando, anzi, che la rete di distribuzione condominiale Controparte_1
non rientrava fra le opere di urbanizzazione primaria cedute al CP_3
Al contrario, la resistente sosteneva che la rete di distribuzione interna al era di CP_2
proprietà dei condomini, i quali dovevano considerarsi responsabili della sua manutenzione, evidenziando anche che Il regolamento delle utenze prevedeva che l'utente fosse responsabile per guasti e perdite nella parte di presa che era nella sua proprietà.
Nello stesso senso veniva richiamato quanto previsto dalla Carta dei Servizi secondo cui tutte le perdite d'acqua successive al contatore singolo o generale sono a carico dell'utente.
Infine, la difesa della resistente chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti del
, di tutti i condomini e del Comune di Aci Castello, in quanto la questione oggetto CP_2
pagina 4 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
del giudizio riguarda va la proprietà della rete idrica e coinvolgeva tutti i predetti soggetti.
In via istruttoria (in via subordinata), veniva chiesto procedersi a C.T.U..
§§§§§
Con ordinanza del 21.01.2024, tenuto conto delle domande svolte da parte ricorrente, veniva rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio.
Indi, le parti depositavano memorie conclusive, ribadendo le rispettive posizioni e, all'udienza del 29.10.2024 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Con il ricorso introduttivo è stato chiesto accertarsi che gli oneri di manutenzione della rete di distribuzione idrica a monte dei contatori delle utenze dei ricorrenti non potevano considerarsi a carico degli utenti ed i costi per le perdite in tale porzione non potevano, conseguentemente, essere posti a carico degli stessi.
§§§§§
Come già sinteticamente anticipato, con ordinanza del 21.01.2024 la richiesta di integrazione del contraddittorio, sollecitata dalla resistente era stata Controparte_1
rigettata.
La difesa della società resistente aveva chiesto la integrazione del contraddittorio sostenendo che 'sostanzialmente alla base della domanda vi è un richiesta di accertamento formulata a codesto Ill.mo Giudice sulla proprietà della rete idrica interna al condominio, richiesta che non può che coinvolgere anche gli altri condomini, il condominio e, naturalmente il
[...]
CP_4
Parte ricorrente, con le note di cd. preverbale, ha interloquito sul punto ed ha contestato di avere formulato domande aventi ad oggetto la proprietà della porzione di rete idrica oggetto del giudizio, specificando che 'oggetto del giudizio è, infatti, la legittimità o meno, sotto il profilo
pagina 5 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
contrattuale, della pretesa di di porre a carico dei deducenti consumi Controparte_1
di acqua non effettuati e presumibilmente dovuti a perdite di rete a monte delle prese individuali;
in questa prospettiva l'accertamento in ordine alla titolarità dell'obbligo di manutenzione dell'impianto (sempre a monte delle prese individuali) ha natura meramente incidentale e non investe la proprietà dello stesso' (cfr. note del 22.11.2023).
Ora, va ribadito che nel presente giudizio le domande proposte dai ricorrenti sono le seguenti:
I) ritenere e dichiarare la “ in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, obbligata alla manutenzione della rete di distribuzione idrica a monte dei contatori delle utenze dei ricorrenti;
II) conseguentemente ritenere e dichiarare illegittima la pretesa della “
[...]
di addebitare ai singoli utenti il costo di quantitativi di acqua ulteriori Controparte_1
rispetto a quelli registrati dai rispettivi contatori, anche corrispondenti a perdite della rete di distribuzione, e/o oneri per interventi manutentivi cui è tenuta per legge e per contratto, nonché di ridurre arbitrariamente il quantitativo di acqua erogato, per l'effetto emettendo nei confronti della “ in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, pronuncia inibitoria della reiterazione di tali comportamenti e condanna generica alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, con riserva di quantificazione in separati giudizi, sulla base del ricalcolo dei corrispettivi dovuti per i consumi effettivi a far data dal primo addebito del cd. “altro consumo” di cui in narrativa;
Le questioni relative alla proprietà potrebbero costituire (come in effetti costituiranno), quindi, questione pregiudiziale sulla quale, però né parte ricorrente né parte resistente hanno formulato esplicite domande.
In particolare, nessuna domanda sul punto è stata formulata dai ricorrenti, come risulta dal tenore delle domande e come è stato confermato con le note del 22.11.2023 già richiamate.
Ancora, nessuna domanda è stata proposta dalla resistente che, invero, ha posto le questioni pagina 6 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
legate alla proprietà della rete di distribuzione rilevante nel presente giudizio in via di eccezione.
Sul punto, in diritto, può richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui 'la richiesta del convenuto di accertamento con efficacia di giudicato ex art. 34 cod. proc. civ. di un rapporto pregiudicante deve essere ritualmente formulata con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, mentre, ove egli abbia dedotto la questione solo in via di eccezione, riservandosi la formalizzazione della domanda in caso di contestazione attorea, la domanda è tardiva (e inammissibile) …' (Cass. civ., sez. VI, 24 febbraio 2015 n.3725).
Inoltre, posto che 'ai fini dell'applicazione dell'art. 34 cod. proc. civ., la manifestazione di volontà della parte di ottenere la pronuncia su una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato - così trasformando la questione in causa pregiudiziale - non importa l'uso di formule speciali, ma è sufficiente che si possa dedurre dal comportamento difensivo della parte stessa' e, in particolare, che si possa dedurre 'la precisa volontà di ottenere sulla questione pregiudiziale una pronuncia con carattere definitivo e con efficacia di giudicato (Cass. civ., sez. III, 25 novembre 1988 n.6342), nel caso specifico non risulta domanda esplicita né dei ricorrenti né della resistente, e ancora non risulta nemmeno altrimenti manifestata volontà di risolvere la questione, piuttosto che in via incidentale ed in funzione delle questioni oggetto del presente giudizio, con una 'pronuncia con carattere definitivo e con efficacia di giudicato'.
Pertanto, va confermato il provvedimento con il quale non è stato disposto integrarsi il contraddittorio coinvolgendo 'anche gli altri condomini, il condominio e, naturalmente il
Controparte_4
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto, con specifico riferimento alla posizione dei ricorrenti, proprietari di unità immobiliari site in Acicastello, via Antonello da Messina n.65, nonché utenti in relazione a singoli rapporti di fornitura idrica con la Controparte_1
individuazione pagina 7 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
1) del responsabile della manutenzione della cd. presa
2) delle eventuali perdite della cd. presa.
Risulta incontestato, in punto di fatto, quanto allegato da parte ricorrente secondo cui (cfr. pag.2)
[…] la fornitura idrica raggiunge le singole unità immobiliari essendovi convogliata da:
- la conduttura generale che corre sulla Via Antonello da Messina, dunque a monte e al di fuori del Nucleo Residenziale;
- una rete di distribuzione in prosecuzione da tale conduttura, dipartentesi dalla pubblica via all'altezza e fuori dell'ingresso del Nucleo Residenziale, che – addentrandosi nello stesso – raggiunge i punti di allacciamento delle singole utenze ove sono installati i contatori individuali, di proprietà della
Società;
- i singoli impianti a valle dei contatori individuali, di proprietà dei rispettivi utenti;
Quanto alla 'rete di distribuzione in prosecuzione da tale conduttura' (cioè dalla rete di via
Antonello da Messina), sebbene parte resistente abbia fatto generico riferimento al
' non risulta allegato che il ' abbia una utilità specifica dall'acqua in CP_2 CP_2 transito verso i singoli immobili;
in altri termini non risulta in alcun modo allegato che la 'rete di distribuzione in prosecuzione', in uno o più punti, fornisca acqua per utilità condominiali
(con la ulteriore conseguenza che le argomentazioni svolte dalla difesa della resistente operando un 'parallelo' con la 'illuminazione interna al condominio' risultano irrilevanti e fuorvianti).
§§§§§
Chiarito quanto sopra in punto di fatto, procedendo con la analisi del rapporto di somministrazione che lega ognuno dei ricorrenti alla resistente, i ricorrenti hanno sostenuto che pagina 8 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
i singoli rapporti di somministrazione sono regolati sulla base di contratto redatto e sottoscritto come da modello prodotto quale allegato 21.
a contestato la valenza di tale documento, evidenziando che Controparte_1
non risulta sottoscritto, ed ha sostenuto che i rapporti con gli utenti potrebbero essere regolati, in via ipotetica, sulla base di altre convenzioni contrattuali.
In applicazione dei principi che regolano l'onere della prova, deve ritenersi che i rapporti fra i ricorrenti e siano regolati sulla base di contratto redatto e Controparte_1
sottoscritto come risulta dal documento '21' risultando al riguardo irrilevante la questione relativa alla mancata sottoscrizione e generica la contestazione operata dalla resistente che ben avrebbe potuto, ove esistenti, produrre i diversi contratti regolanti i servizi di fornitura oggetto del presente giudizio.
In particolare, va evidenziato come i ricorrenti abbiano prodotto un modulo di conclusione di contratto predisposto dalla società somministrante ed hanno rappresentato che i singoli rapporti sono ancora in essere.
Nessuna contestazione specifica, nemmeno sulla natura del documento offerto, è stata concretamente svolta dalla resistente.
Posta, pertanto, la rilevanza dello schema di contratto indicato dai ricorrenti, dal documento risulta esplicitamente che 'l'utente si obbliga al corrispettivo pagamento delle rate trimestrali per canoni e consumi […] ed a sottostare alle norme stabilite nel Regolamento Comunale per
l'esercizio dell'Acquedotto, al Regolamento 11 ottobre 1956 depositato a Catania presso il
Not. […] alla Carta dei Servizi e relative tariffe di fornitura, al pagamento dei CP_5 compensi […] relativi alle altre prestazioni…' (cfr. art.2 del contratto di somministrazione di acqua potabile).
Il Regolamento 11 ottobre 1956, prodotto da parte ricorrente quale documento '20', contiene pagina 9 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
disposizioni rilevanti ai fini del presente giudizio che giova riportare testualmente.
Capo 12 – Presa - di derivazione della conduttura principale stradale e relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso costituiscono la “presa”.
Capo 13 - esecuzione della presa - le prese vengono eseguite a cura dell'Istituto, nel luogo e con le norme da esso fissate.
Capo 14 - caratteristiche della presa - le “prese” verranno dimensionate in rapporto alle caratteristiche della richiesta. L'utente collocherà subito dopo il contatore un rubinetto di arresto ed uno di scarico. La tubazione susseguente al regolatore e per un tratto non inferiore ad 1 m dovrà essere dello stesso diametro della condotta di arrivo.
Capo 15 - cambio di presa insufficiente - nel caso che la tubazione di presa ed il misuratore non risultassero sufficienti in relazione al consumo, l'istituto provvederà alla loro sostituzione con altri di maggior diametro, a spese proprie se il consumo e l'impianto corrispondono alla richiesta a suo tempo presentata dall'utente, a spese dell'utente stesso in caso contrario.
Capo 16 - cambio di contatori – [omissis]
Capo 17 - modifiche di presa - l'istituto è libero di compiere in qualsiasi momento le modifiche della presa che riterrà opportune, avvertendo l'utente della interruzione di fornitura. Qualora le modifiche venissero richieste dall'utente, l'Istituto, riconosciutele opportune, provvederà alla loro esecuzione, a carico dell'utente e previo versamento di un adeguato anticipo.
Capo 18 - manutenzione delle prese - l provvederà a suo carico alla Pt_7
manutenzione di quanto è di sua proprietà.
Capo 19 - responsabilità della presa - l'utente è responsabile in caso di eventuali guasti, manomissioni, furti ecc. di quella parte di presa che è nella sua proprietà o, se affittuario, di quella parte che si trova nello stabile a lui locato.
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Nel caso si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere l'utente dovrà darne immediato avviso all per i provvedimenti del caso. Pt_7
L'utente dovrà, altresì, avere le precauzioni necessarie perché nell'eventualità di una rottura di qualsiasi parte della presa non abbiano a verificarsi danni per allagamenti ed altro, danni che, anche se causati a terzi, non potranno mai addebitarsi all'istituto stesso.
Il regolamento offre una chiara indicazione di ciò che debba intendersi come 'presa' e, sulla base della previsione di cui al Capo 12, può senz'altro affermarsi che la rete di distribuzione in prosecuzione da tale conduttura, dipartentesi dalla pubblica via cui hanno fatto riferimento i ricorrenti e che costituisce oggetto del presente giudizio si identifica, esattamente, nella 'presa'.
Ciò posto, il regolamento prevede espressamente che l' provvederà a suo carico alla Pt_7
manutenzione di quanto è di sua proprietà (Capo 18).
Inoltre, al Capo 19, sono contenute le previsioni relative, fra l'altro, alle 'perdite' che si verifichino dalla 'presa'.
Per la individuazione del soggetto obbligato, nel caso specifico, alla manutenzione della presa, risulta quindi che la società somministrante deve operare con spese a proprio carico alla manutenzione di quanto è di sua proprietà.
La questione relativa alla proprietà della presa emerge, quindi, quale questione preliminare alla soluzione della prima delle domande proposte dai ricorrenti.
Con il ricorso è stato sostenuto che la proprietà della presa in capo ad
[...]
eriverebbe dalla interpretazione della normativa urbanistica secondo cui Controparte_1
in caso di edificazione di lottizzazioni […] le opere di urbanizzazione primaria, tra le quali ex art. 4, 1° co., lett. 'd', L. 847/1964, rientra la rete idrica (e – dunque – certamente tutte le condutture di adduzione dell'acqua potabile alle singole utenze fino ai rispettivi contatori),
pagina 11 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
passino in proprietà al su cui grava dal momento del loro completamento e collaudo CP_3
ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria (cfr. pagg.
4-5 del ricorso).
Sul punto, la resistente ha contestato l'assunto con specifico riguardo al fatto che non risultava provato che (cfr. pag. 5 della comparsa)
a) le tubazioni in questione (costituenti la presa) fossero di proprietà del Comune di
Acicastello;
b) le stesse fossero state consegnate alla in esito alla stipula Controparte_1
della convenzione del 1997
evidenziando la mancanza in atti dell''atto di cessione delle cd. opere di urbanizzazione al
(cfr. ancora pag.5 della comparsa). CP_3
A fronte di tale specifica (e, come si vedrà, rilevante) contestazione, parte ricorrente si è limitata a ribadire le proprie posizioni.
Pertanto, non può ritenersi positivamente provato che le tubature che vanno dalla via Antonello da Messina ai singoli contatori erano incluse nell'atto di cessione al delle cd. opere di CP_3
urbanizzazione.
Parte ricorrente ha offerto una seconda argomentazione, fondata sulle previsioni di cui all'art.143 comma 1 d.lgs.152/2006, secondo cui
Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
pagina 12 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La difesa di parte resistente ha evidenziato che la norma in questione si limita a prevedere che
tutte le infrastrutture DI PROPRIETÀ PUBBLICA necessarie allo svolgimento del servizio idrico integrato fanno parte del patrimonio indisponibile dello stato. Ossia tutte quelle infrastrutture che sono state realizzate da soggetti pubblici (e quindi con committenze e risorse pubbliche) ovvero cedute agli enti locali per garantire
l'esecuzione del servizio sono inalienabili siccome fanno parte del demanio ai sensi dell'art. 822 cod. civ.
ribadendo che
è infondato (e, comunque, non provato) che le tubazioni erano state cedute al
[...]
quali opere di urbanizzazione primaria così come non è fondato (oltre Controparte_4
che non provato) che le stesse sono state consegnate alla in Controparte_1
esito alla stipula della convenzione del 1997.
Ritiene questo giudice che la interpretazione offerta dalla difesa di parte resistente sia condivisibile.
Ed invero, l'art.143 codice dell'ambiente non opera una attribuzione alla 'proprietà pubblica' di determinate infrastrutture ma opera una qualificazione quali beni demaniali di quelle infrastrutture che, a monte, siano da considerarsi 'di proprietà pubblica'.
In altri termini, la norma non ha operato un 'esproprio' generalizzato (o una previsione futura di attribuzione a proprietà pubblica) di infrastrutture idriche fino al punto di consegna e/o misurazione attribuendola alla proprietà pubblica ma ha inteso qualificare le infrastrutture in questione, in relazione alle quali possa affermarsi che siano in 'proprietà pubblica', quali beni appartenenti al demanio ex art.822 e ss. c.c..
In termini ancora più chiari, la norma non ha disposto che 'gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche […] fino al punto di consegna e/o
pagina 13 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
misurazione' sono 'di proprietà pubblica' ma ha qualificato le infrastrutture in questione, ove di proprietà pubblica, quali beni demaniali.
Pertanto, posto il deficit probatorio, a monte, in ordine alla cessione delle tubazioni in questione al Comune di Aci Castello quali opere di urbanizzazione primaria, non può affermarsi che le stesse siano di proprietà pubblica sulla base del disposto dell'art.143 cod. amb. che va interpretato, conformemente alle difese svolte dalla società resistente, quale attribuzione al demanio ex artt.822 e ss. di beni in relazione ai quali possa comunque affermarsi essere in
'proprietà pubblica'.
Anche il terzo degli argomenti offerti da parte ricorrente incontra gli stessi limiti evidenziati con riguardo ai primi due.
Il richiamo alla convenzione stipulata nel 1997 fra Controparte_6 CP_1
con la quale, indubbiamente, è stata posta a carico della società la Controparte_1 gestione, la manutenzione, il potenziamento e l'estensione dell'Acquedotto Comunale, nonché per la distribuzione a mezzo rete in tutto il territorio comunale di acqua potabile non colma il deficit a monte già esaminato e, in particolare, non consente di ritenere superata la originaria eccezione di inclusione nella cessione al quali opere di urbanizzazione Controparte_4
primaria delle tubature che, realizzate da impresa privata su fondo privato (parte comune degli immobili di proprietà degli odierni ricorrenti), vanno dalla via Antonella da Messina ai singoli contatori.
Va detto anche che al Capo 13 del regolamento del 1956 era previsto che le prese vengono eseguite a cura dell'Istituto, nel luogo e con le norme da esso fissate; tuttavia, non solo non è stato allegato che, nel caso specifico, le prese siano state eseguite da CP_1
(o dal Comune di Acicastello o da altri soggetti pubblici) ma è stata
[...]
esplicitamente allegata (cfr. pagg.
4-5 del ricorso) che la realizzazione delle tubazioni in questione era stata eseguita nell'ambito delle opere di urbanizzazione in sede di lottizzazione e,
pagina 14 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
quindi, 'passate' poi al . Controparte_6
Con un quarto argomento, la difesa dei ricorrenti ha richiamato il regolamento comunale approvato in data 26.03.2014 dal Consiglio Comunale, evidenziando come fosse regolata la fornitura di acqua potabile in favore dei singoli utenti con previsione di oneri legati alla registrazione dei consumi a partire dai singoli contatori, senza che fossero 'previste ipotesi di oneri a carico degli utenti per consumi diversi da quelli registrati dal singolo rispettivo misuratore'.
Il richiamo è corretto e, tuttavia, resta irrilevante in quanto da un lato non offre elementi ulteriori in ordine alla tematica riguardante la proprietà della presa nella ipotesi specifica delle utenze di via Antonello da Messina n.65, dall'altro è inconducente quanto alla mancata previsione di fonti di obbligazioni ulteriori a carico degli utenti (oltre ai consumi registrati dai singoli misuratori) posto che gli oneri ulteriori a carico dei singoli utenti derivano, in concreto, dalle previsioni di cui all'art. 2 del contratto (sopra richiamato).
Infine, parte ricorrente ha richiamato il contenuto del regolamento del 1956, che tuttavia non contiene indicazioni circa la proprietà delle prese e, come evidenziato nella parte iniziale della presente esposizione, al Capo 18 limita la manutenzione delle prese solo a quanto risulti 'di sua proprietà' (cioè di proprietà del somministrante) senza affermare, al contrario, che la manutenzione spetti al somministrante in quanto le prese sono di sua proprietà (o altra dizione simile).
Infine, parte ricorrente ha richiamato la Carta dei Servizi per contestare la legittimità delle previsioni relative alla indicazione delle prese come di proprietà degli utenti.
Le questioni sulla Carta dei Servizi, come si vedrà, finiranno per rimanere assorbite ed irrilevanti ai fini della decisione del presente giudizio.
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§§§§§
Pertanto, sulla base delle acquisizioni operate nell'ambito del presente giudizio, tenuto conto delle allegazioni e delle contestazioni operate dalle parti e sopra analiticamente esaminate, non risulta che la presa sia di proprietà pubblica mentre risulta che le tubazioni in questione siano state realizzate in sede di lottizzazione, su area privata, senza che risulti documentata la cessione quali opere di urbanizzazione al . Controparte_6
Posto che ai sensi del Capo 18 la manutenzione può essere posta a carico del somministrante solo in relazione a beni di sua proprietà, non può trovare accoglimento la prima domanda con la quale era stato chiesto dichiararsi la “ in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, obbligata alla manutenzione della rete di distribuzione idrica a monte dei contatori delle utenze dei ricorrenti.
§§§§§
Con riguardo alle domande proposte al secondo punto delle conclusioni del ricorso, quelle aventi ad oggetto gli oneri conseguenti a perdite verificatesi lungo la presa (e domande consequenziali e connesse), deve farsi riferimento ancora una volta alle previsioni contrattuali e, segnatamente, all'art.2 del contratto (doc. 21) ed al richiamo ivi contenuto al regolamento del
1956 (prodotto quale documento 20).
Le norme rilevanti sono già state riportate e, per comodità, si ritrascrive il Capo 19:
Capo 19 - responsabilità della presa - l'utente è responsabile in caso di eventuali guasti, manomissioni, furti ecc. di quella parte di presa che è nella sua proprietà o, se affittuario, di quella parte che si trova nello stabile a lui locato.
Nel caso si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere l'utente dovrà darne immediato avviso all'Istituto per i provvedimenti del caso.
L'utente dovrà, altresì, avere le precauzioni necessarie perché nell'eventualità di una rottura di qualsiasi parte della presa non abbiano a verificarsi danni per allagamenti ed pagina 16 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
altro, danni che, anche se causati a terzi, non potranno mai addebitarsi all'istituto stesso.
I ricorrenti hanno fondato le loro difese sostenendo che il Capo 19 in questione regolava una ipotesi di culpa in vigilando dell'utente su beni di competenza del gestore del servizio idrico.
La impostazione difensiva non può essere condivisa.
Ed invero, il Capo 19 in questione risulta netto nel prevedere a carico dell'utente qualsivoglia ipotesi di guasto, manomissione, furto (richiamati solo a titolo esemplificativo con l'inusuale
'eccetera') senza che tali possibili cause generatrici di fuoriuscita di acqua prima delle registrazioni sui singoli contatori o misuratori fossero previste come addebitabili all'utente in ipotesi di culpa in vigilando.
Più specificamente, posto che è evidente che eventuali guasti, manomissioni o furti realizzati dagli utenti sarebbero a carico degli utenti medesimi sulla base dei principi generali in tema di atto illecito, la previsione in esame attribuisce agli utenti le fuoriuscite di acqua prima delle registrazioni sui singoli contatori e ciò a prescindere da qualsivoglia ipotesi di 'colpa'.
Pertanto, solo per esemplificare, le fuoriuscite di acqua derivanti da perdite occulte o da furti ad opera di terzi sono attribuite, quale responsabilità patrimoniale, agli utenti serviti dalla presa.
Il comma 2 del Capo 19 non attribuisce obblighi di natura patrimoniale né oneri specifici a carico di alcuna delle parti e appare, piuttosto, sollecitare gli utenti a prestare attenzione ad possibili fuoriuscite di acqua in funzione della rilevanza ambientale del bene in questione.
Il comma 3, infine, risulta coerente con le previsioni di cui al comma 1 in quanto esplicitamente attribuisce agli utenti ogni responsabilità per danni conseguenti a fuoriuscita di acqua, senza prevedere responsabilità o corresponsabilità del somministrante.
Le previsioni in questione, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non sono limitate ad ipotesi di fuoriuscite conseguenti a culpa in vigilando e la previsione di oneri a carico degli utenti serviti dalla presa che abbia generato perdite per qualsivoglia causa non registrate dai singoli contatori non risulta in alcun modo limitata.
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In conseguenza, la attribuzione di oneri per perdite ai singoli utenti serviti dalla presa per fuoriuscite verificate sulle tubazioni della presa in questione risultano conformi alle previsioni contrattuali.
Pertanto, neanche le domande articolate al secondo punto delle conclusioni del ricorso possono trovare accoglimento.
§§§§§
Va conclusivamente evidenziato che per la definizione del presente giudizio ha assunto rilevanza centrale la mancata prova della proprietà della presa in capo al
[...]
e, poi, alla società somministrante, prova che, ove positivamente offerta, CP_6
avrebbe inciso anche sulla questione relativa agli oneri di cui al Capo 19 che, evidentemente, in caso di proprietà della presa in capo al somministrante, più che essere 'attribuiti' agli utenti serviti dalla presa, avrebbero potuto essere considerati come 'scaricati' agli stessi stante la mancanza (in quel caso) di dominio sulle tubazioni e di colpa in ipotesi di mancato rilevamento di perdite di qualsiasi genere.
§§§§§
I precedenti richiamati a sostegno delle difese svolte nell'interesse dei ricorrenti restano irrilevanti per la soluzione delle questioni sottoposte al vaglio del Tribunale nell'ambito del presente giudizio.
Ed invero, la decisione della controversia fra utenti della stessa Controparte_1
e società somministrante in relazione a diverso immobile (complesso La Scogliera) è
[...]
fondata sulla ritenuta non opponibilità della Carta dei Servizi che, modificata unilateralmente, aveva previsto clausole peggiorative nei confronti degli utenti.
La questione relativa agli obblighi di manutenzione era stata considerata come 'assorbita', senza indicazione di esplicite motivazioni.
La Corte di Appello che si era occupata della impugnazione della detta sentenza del Tribunale
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aveva ritenuto di confermare la decisione di primo grado in quanto:
la fornitura idrica è stata contrattualmente convenuta in favore dei singoli utenti e non del complesso La Scogliera, sicché la pretesa di addebitare gli ulteriori consumi dovuti
a dispersione all'interno di tale complesso edilizio, si appalesa illegittima, non trovando positivo riscontro in atti
evidenziando come
D'altro canto, non risulta l'esistenza di una rete condominiale di distribuzione che si frappone tra la conduttura generale (dipartentesi dalla via pubblica) ed i punti di allaccio di ciascuna utenza
e confermando la inapplicabilità della Carta dei Servizi con riguardo alle modifiche unilaterali peggiorative per gli utenti.
La Corte, poi, procedendo con l'esame del regolamento del 1956 e, specificamente, del Capo
19, aveva ritenuto, con riguardo a profili squisitamente probatori, che
non v'è prova in atti che la dispersione idrica registrata dal contatore generale installato a monte del complesso La Scogliera si sia verificata nel tratto di presa che è nella proprietà dell'utente sicché anche per tal via deve ritenersi l'illegittimità della pretesa di addebito dei maggiori consumi idrici avanzata da . CP_1 CP_1
La conclusione della Corte era nel senso che
dal contratto di fornitura idrica non risulta alcuna pattuizione che preveda per l'utente
l'accollo di oneri diversi dal pagamento dei consumi registrati dal contatore che gli viene fornito e intestato
Ora, precisato che il presente giudizio va definito sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti, i principi offerti dalle due pronunce sopra richiamate non consentono di pervenire a conclusioni differenti posto che:
1) la decisione del Tribunale è fondata sulla inopponibilità delle clausole peggiorative pagina 19 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
della Carta dei Servizi (relative a proprietà della presa e ad oneri per le perdite) che, nel caso specifico, è rimasta comunque irrilevante (va solo detto, incidentalmente, che la proprietà della presa quale bene comune dei proprietari del complesso di via
Antonella da Messina n.65 e la previsione contrattuale, tramite richiamo al regolamento del 1956, di ulteriori oneri per perdite verificatesi sulla presa, cui si è pervenuti all'esito della analisi condotta nel presente giudizio rendono le clausole della Carta dei Servizi non 'peggiorative' ma 'confermative' dello stato di fatto e delle precedenti previsioni contrattuali);
2) la decisione della Corte è fondata a. sul rilievo secondo cui le previsioni contrattuali non lasciavano spazio per oneri ed obblighi ulteriori a carico dei singoli utenti situazione che, evidentemente, da un lato non può essere verificata da questo giudice (nel senso che non è possibile verificare se il contratto che regolava le somministrazioni oggetto di quel giudizio seguiva lo stesso schema del contratto prodotto quale documento '21' e se, in particolare, conteneva una clausola come quella dell'art.2 con richiamo al regolamento del 1956;
b. sulla constatazione, in fatto, che non risultava una rete condominiale che si frapponeva tra la conduttura generale e le singole utenze, circostanza che nel caso specifico risulta irrilevante posto che le questioni sono legate alla indiscussa sussistenza di una presa che percorre l'area condominiale dalla rete di via Antonello da Messina ai singoli contatori (la cd presa);
c. sul rilievo che non vi fosse prova delle perdite, che nel caso oggetto del presente giudizio, viceversa, non sono state contestate.
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Parte ricorrente aveva contestato la legittimità della attribuzione di oneri a carico dei singoli utenti ed aveva riservato a separato giudizio le questioni relative alle quantificazioni (nella pagina 20 di 21 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
prospettiva dei ricorrenti, anche in funzione delle domande di restituzione).
Deve evidenziarsi che la contestazione operata all'udienza del 29 ottobre 2024 in sede di discussione conclusiva con riguardo alla insussistenza di criteri per la ripartizione delle perdite fra più clienti deve considerarsi tardiva e, comunque, resta estranea al presente giudizio.
In conclusione, in questa sede, con il rigetto della domanda di accertamento negativo, va dichiarata la legittimità di pretese di nei confronti dei Controparte_1
ricorrenti per perdite derivanti dalla presa, mentre resta fuori dal presente giudizio ogni questione sulla quantificazione delle perdite e, ancora più specificamente, sulla ripartizione fra gli utenti del complesso di via Antonello da Messina n.65.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio, alla complessità ed alla novità delle questioni, alla esistenza di precedenti comunque in senso favorevole alle prospettazioni dei ricorrenti, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Catania, 26 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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