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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10370/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FANCIULLO SILVIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. LEZZI ROBERTA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
***
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase di ATP, anche in considerazione di un aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha infatti risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: “Allo stato la perizianda, disorientata, logorroica, ad importante compromissione della mnesi, deambulante ma con alterata stabilità e tendenza a caduta (già fratture di omero sx e polso dx) in poliartrosi, non appare in condizioni di poter provvedere in autonomia alla propria cura, igiene, sostentamento e mansioni quotidiane e conseguentemente necessita di essere assistita in modo assiduo e costante per il compimento di detti ordinari atti della vita, quindi dell'indennità di accompagnamento.
Relativamente poi all'epoca di decorrenza del predetto beneficio, valutata l'obiettività di visita,
l'iter clinico, le prove documentali disponibili secondo cronologia e in particolar modo quelle relativa al viraggio di grado, si reputa opportuno indicare un periodo non inferiore a tre mesi ante visita neurologica del settembre '23, quindi giugno '23. Quanto sopra quindi, a parere di questo CTU, è da ritenersi inficiante in misura severa e utile il grado di autonoma gestione quotidiana del soggetto sia in ambito domestico che all'esterno per le IADL in genere, risultando gravemente ridotta la capacità individuale di gestione per status patologico datato ed evoluto in modo negativo. Relativamente poi ai benefici previsti dalla Legge 104/92, considerato che 'e' persona con handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà……..e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione',
e ancora 'qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale….., la situazione assume connotazione di gravità', si reputa che per la perizianda, sulla scorta di quanto sopra e del grave quadro, ricorra anche la condizione di handicap in situazione di gravità sec. art.
3. co. 3 e che la stessa possa conseguentemente usufruire dei benefici previsti dalla Legge 104/92 per sé e per gli aventi diritto. Relativamente, quindi, all'epoca di decorrenza di entrambi, stante l'obiettività clinica attuale ma soprattutto, come osservato, valutate tutte le prove documentali disponibili e per le motivazioni esposte, si reputa opportuno indicare giugno '23.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna dell' al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi CP_1 alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti extra- sanitari deve essere quindi demandato all' e il pagamento della prestazione è subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva alla domanda amministrativa e al ricorso giudiziario, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
22.09.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 da GIUGNO 2023 e condanna l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento, previa verifica a cura dell'Istituto dei CP_1 requisiti extra-sanitari.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 13.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo