Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2014, n. 32710
CASS
Sentenza 16 luglio 2014

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Massime1

Non rientra nell'ambito della disciplina di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. la previsione della possibile diversità del termine di prescrizione del reato, conseguente alla diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto contestato operata nella sentenza di appello rispetto a quella data dal giudice di primo grado. (In motivazione la Corte ha precisato che il divieto di "reformatio in pejus" riguarda il solo trattamento sanzionatorio, in senso stretto, stabilito in concreto dal giudice).

Commentario1

  • 1Riqualificazione giuridica del fatto e aggravamento dei termini prescrizionali: Cass. 23410/2020
    Julia Sarno · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Cass. pen., sez. II, 30 luglio 2020, n. 23410 Considerazioni preliminari. L'istituto della prescrizione, disciplinato dagli artt. 157 e ss c.p., ricollega effetti giuridici al decorso del tempo. <>: ciò è la diretta conseguenza del venire meno delle esigenze di prevenzione generale, le quali, come dimostra l'esperienza penalistica, a poco a poco si affievoliscono: a tale esperienza si adegua anche l'ordinamento, il quale stabilisce dei termini di prescrizione che variano in base alla gravità dei reati. In generale, la disciplina della prescrizione è stata radicalmente innovata con una riforma del 2005, la quale ha voluto soddisfare l'esigenza di assicurare una certezza maggiore nel calcolo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2014, n. 32710
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32710
Data del deposito : 16 luglio 2014

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