Sentenza 16 luglio 2014
Massime • 1
Non rientra nell'ambito della disciplina di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. la previsione della possibile diversità del termine di prescrizione del reato, conseguente alla diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto contestato operata nella sentenza di appello rispetto a quella data dal giudice di primo grado. (In motivazione la Corte ha precisato che il divieto di "reformatio in pejus" riguarda il solo trattamento sanzionatorio, in senso stretto, stabilito in concreto dal giudice).
Commentario • 1
- 1. Riqualificazione giuridica del fatto e aggravamento dei termini prescrizionali: Cass. 23410/2020Julia Sarno · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Cass. pen., sez. II, 30 luglio 2020, n. 23410 Considerazioni preliminari. L'istituto della prescrizione, disciplinato dagli artt. 157 e ss c.p., ricollega effetti giuridici al decorso del tempo. <>: ciò è la diretta conseguenza del venire meno delle esigenze di prevenzione generale, le quali, come dimostra l'esperienza penalistica, a poco a poco si affievoliscono: a tale esperienza si adegua anche l'ordinamento, il quale stabilisce dei termini di prescrizione che variano in base alla gravità dei reati. In generale, la disciplina della prescrizione è stata radicalmente innovata con una riforma del 2005, la quale ha voluto soddisfare l'esigenza di assicurare una certezza maggiore nel calcolo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2014, n. 32710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32710 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 16/07/2014
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 1380
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 12221/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EP NN N. IL 19/12/1966;
EP IO N. IL 24/12/1961;
avverso la sentenza n. 1615/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del 07/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Policastro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 7.10.2013 la Corte di appello di Messina, a seguito di appello proposto dal P.M. e dagli imputati EP IO e EP LI avverso la sentenza emessa il 13.3.3009 dal Tribunale di Messina, dichiarando l'inammissibilità del ricorso del P.M., ha confermato detta sentenza, con la quale gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 56 e 393 c.p., e condannati a pena di giustizia, riqualificando il fatto quale tentata estorsione.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, che deducono:
2.1. violazione del divieto della reformatio in pejus ex art. 597 c.p.p., comma 3, in ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso del P.M., e con riferimento alla più grave qualificazione del fatto quale tentativo di estorsione;
2.2. violazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 6 CEDU e art. 111 Cost., in ordine alla riqualificazione del fatto, non essendo stata la difesa degli imputati preventivamente invitata ad interloquire sul punto.
2.3. violazione degli artt. 629 e 393 c.p., carenza, contraddittorietà della motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo concretizzatosi nel fine "di conseguire un profitto, pur sapendo di non avere alcun diritto", posto che lo EP aveva pagato, per l'acquisto dell'immobile, una somma più alta in virtù di un errore nella determinazione del prezzo, costituendo il diritto alla restituzione della somma pagata in eccedenza idoneo a configurare la fattispecie di cui all'art. 393 c.p.. 3. I ricorsi sono infondati.
4. Il primo motivo è infondato.
5. Il divieto di reformatio in peius riguarda unicamente la pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione. Conseguentemente, se la nuova definizione giuridica del fatto operato dal giudice di appello non consente, a differenza di quella originaria, di applicare una causa estintiva del reato, deve escludersi tale applicazione. La limitazione ai poteri del giudice non è, infatti, diretta garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli nel precedente grado, ma solo ad impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio più gravè rispetto a quello inflitto dal primo giudice (Cass. Sez. 6, n. 1122 del 10/12/1996, Fusco, Rv. 207508; da ultimo, Cass. Sez. 2, n. 26729 del 05/03/2013, Fadda, Rv. 256649;
Sez. 1, n. 474 del 17/12/2012, Presti, Rv. 254207), essendosi chiarito da Sez. 3, n. 28815 del 09/05/2008, B., che "l'art. 597 c.p.p., comma 3, con elencazione tassativa, specifica che, in caso di appello del solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, ne' revocare benefici. Il divieto della reformatio in peius quindi impedisce un trattamento più grave (nei termini indicati), ma non garantisce all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello a lui riservato in primo grado. Questa Corte ha già enunciato il principio che se la nuova definizione giuridica più grave non consente, a differenza di quella originaria, l'applicazione di una causa estintiva del reato, il giudice deve escludere tale applicazione - e la conseguente estinzione del reato-essendo egli legittimato ad attribuire al fatto un diverso e più grave nomen iuris. Il limite alla reformatio in peius non è infatti diretto ad attribuire all'imputato un trattamento sotto ogni profilo più favorevole rispetto a quello derivante dal precedente grado, ma ha il solo scopo di impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio più severo di quello riservatogli dal primo giudice (Cass. Pen. sez. 6^ n. 4075 del 17.2.1998). E, più specificamente, in relazione alla applicabilità di benefici futuri si è affermato che il divieto di revocare i benefici già concessi ...non può implicare anche un divieto a peggiorare le condizioni per l'applicazione di altri benefici stante la specifica definizione legislativa del divieto stesso, inteso come limite ai normali poteri di cognizione del giudice penale (Cass. Pen. sez. 3^ n. 2686 del 13.12.1991). Nè sussiste alcuna irragionevolezza della previsione normativa così interpretata. Il legislatore si è preoccupato, invero, di consentire, in presenza di un errore del primo giudice in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, al giudice di appello di porvi rimedio e ciò al fine di garantire una corretta applicazione della legge penale. È evidente che da una diversa e più grave qualificazione possono derivare effetti negativi per l'imputato (in termini di impossibilità di applicare cause estintive o benefici, ed anche sotto il profilo morale), ma questa è una conseguenza necessaria ed inevitabile della facoltà concessa al giudice di appello di qualificare diversamente il fatto. Il legislatore quindi, nel prevedere tale possibilità, ha ritenuto preminente l'interesse a che la pronuncia emanata sia conforme a diritto".
6. Così, in conformità al richiamato insegnamento, la Corte territoriale, fermo restando il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, non ha violato il divieto di reformatio in pejus, allorché, dichiarando inammissibile il ricorso del P.M. e pertanto in presenza della sola valida impugnazione degli imputati, ha riqualificato il fatto nell'ambito della diversa e più grave ipotesi estorsiva originariamente contestata dall'Accusa, escludendo la decorrenza del più breve termine prescrizionale previsto per la più lieve qualificazione operata dal primo giudice.
7. Anche il secondo motivo è infondato.
8. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111 Cost., comma 2, integrato dall'art. 6 Convenzione Europea, come interpretato dalla Corte EDU - impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa" e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521 c.p.p., qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (nella specie proposta avverso la sentenza di primo grado contenente la diversa qualificazione giuridica del fatto) (Cass. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Jovanovic e altro, Rv. 254649).
9. Nella specie non può, quindi, dirsi in alcun modo violato il diritto al contraddittorio sulla qualificazione giuridica del fatto essendo quella più grave contestata originariamente dal P.M. ed oggetto dell'appello del P.M., ancorché, all'esito del giudizio dichiarato inammissibile.
10. Quanto al terzo motivo, esso è inammissibile in quanto ripropositivo di questione di fatto - relativa al presunto errore di calcolo nella determinazione del prezzo - in ordine al quale l'esame condotto dalla sentenza gravata deve ritenersi esente da vizi allorquando ne esclude ogni consistenza e ravvisandosi, invece, la pretestuosità del tema agitato solo per la esigenza dello EP di procurarsi urgentemente liquidità approfittando della debolezza della persona offesa.
11. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014