Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
In tema di obbligo di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica solo a condizione che il fatto storico addebitato rimanga identico, in riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la possibilità di riqualificazione, versandosi quindi in ipotesi di diversità del fatto, in un caso nel quale gli imputati, tratti a giudizio per rispondere del reato di tentata violenza privata, in quanto avevano costretto la persona offesa a salire a bordo di un'auto e l'avevano poi minacciata per indurla a spogliarsi, erano stati condannati per il reato di tentata violenza sessuale di gruppo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2008, n. 19118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19118 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
REPUBBLICA ITALIANA
19 1 18 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
ACR DEL 18/03/2008
SENTENZA
N. 00729/2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ONORATO PIERLUIGI PRESIDENTE
1.Dott. TERESI ALFREDO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA N. 020599/2007
3. Dott. GRILLO CARLO IT
4.Dott. AMORESANO SILVIO "
5.Dott.SENSINI MARIA SILVIA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) D.S.F. N. IL (omissis)
avverso SENTENZA del 04/04/2007
CORTE APP.SEZ.MINORENNI di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SENSINI MARIA SILVIA
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. O S C U R A T A
Svolgimento del Processo
1- Con sentenza in data 4/4/2007 la Corte di Appello di Roma Sezione per i
-
Minorenni confermava, previa qualificazione quale tentata violenza sessuale di
-
gruppo (artt. 56/609 octies c.p.) del reato, in origine contestato, di violenza privata ex art. 610 c.p., la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma del 7/11/2005, con la quale era stato condannato alla pena di mesi cinque diD.S.F.
reclusione, con i doppi benefici di legge, in quanto ritenuto responsabile: a) del reato di cui agli artt. 110, 610 c.p. per avere, in concorso con il fratello maggiorenne D.S.R.
mediante violenza consistita nell'afferrare T.R. per le braccia,
costretto il predetto a salire a bordo dell'auto di essi D.S. e per avere,
per indurlo a successivamente, all'interno dell'auto, minacciato il ridetto T. della liberte E
spogliarsi; b) del delitto di cui agli artt. 110, 605 c.p. per aver privato il TA,
trattenendolo a bordo della sua auto, per un tempo imprecisato, ma comunque significativo. In Sora, il 6/3/2002.
2- Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p., in quanto era stato impedito al D.S.F.
, agli arresti domiciliari per altra causa,
di intervenire nel procedimento a suo carico dinanzi alla Corte di Appello di
Roma, pur avendo egli comunicato tempestivamente, prima dell'udienza,
all'Autorità Giudiziaria procedente il suo stato di detenzione;
2) violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata, in quanto la Corte territoriale non avrebbe potuto procedere alla riqualificazione O S C U RA TA
giuridica del reato di violenza privata in quello di tentata violenza sessuale di gruppo, senza ledere il principio di cui all'art. 521 c.p.p.;
3) difetto del requisito della univocità degli atti in relazione al reato di violenza sessuale, anche per l'assenza di certificazione medica.
Motivi della Decisione
3- Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1- Preliminare ed assorbente è la fondatezza della prima censura, relativa alla illegittimità della dichiarazione di contumacia del prevenuto, impossibilitato a comparire dinanzi alla Corte di Appello in quanto ristretto agli arresti domiciliari per altra causa. I Giudici del merito respingevano l'istanza di rinvio del dibattimento, 2
avanzata dal difensore, sul presupposto che siffatto impedimento fosse stato tardivamente comunicato (solo nel tardo pomeriggio del giorno precedente l'udienza,
vale a dire il 3 aprile 2007), laddove il prevenuto si trovava ristretto agli arresti domiciliari quanto meno a far data dal precedente 7 febbraio, allorché gli era stato notificato l'avviso per una precedente udienza. Respingevano, conseguentemente,
l'istanza di rinvio e procedevano nella dichiarata contumacia dell'appellante.
La doglianza è, per contro, fondata.
Questa Corte ha esplicitamente affermato (cfr. Sez. Un. 26/9/2006 n. 37483, Arena)
che: a) la conoscenza da parte del Giudice di un legittimo impedimento preclude la dichiarazione di contumacia e solo ove l'imputato impedito esplicitamente consenta 1
che l'udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l'istituto dell'assenza, ai sensi dell'art. 420 quinquies c.p.p.;
3 O S C U R A T A
b) costituisce legittimo impedimento la detenzione dell'imputato per altra causa,
anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al Giudice la sua condizione in tempo utile per consentirne la traduzione. Pertanto, la accertata
-
presenza di un legittimo impedimento del quale il Giudice sia comunque venuto a conoscenza- in difetto di qualsivoglia dichiarazione di rinuncia da parte dell'interessato, rende illegittima la dichiarazione di contumacia. In tale ottica, è errato l'assunto della Corte territoriale, secondo cui l'impedimento tardivamente dedotto, sarebbe per ciò stesso ininfluente.
Nel contesto normativo di riferimento non è ravvisabile alcun onere di previa
-da parte dell'imputato del suo legittimo impedimento: ciò che comunicazione giuridicamente rileva, infatti, è solo la sua sussistenza, che tale impedimento sia dal Giudicante conosciuto e che manchi una manifestazione di volontà abdicativa di quel diritto da parte del suo titolare. D'altronde, l'art. 420 quater, comma 4,
c.p.p. prevede espressamente che l'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla 66se al momento della pronuncia" risulti l'impossibilità dell'imputato di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. Un onere di comunicare "prontamente" il proprio impedimento è imposto solo al difensore (art. 420 ter c.p.p., comma 5), ma è di tutta evidenza come la norma riguardi tutt'altra materia, quale quella della difesa tecnica nel processo.
3.2 Nel caso di specie, tra l'altro, lo stesso decreto di citazione per il giudizio di appello emesso in data 23 ottobre 2006 già dava atto dello stato di detenzione
-
del D.S.F. espressamente evidenziando attualmente detenuto per altro Casa Circondariale Cassino" (cfr. fol. 7).
4- L'accoglimento del primo motivo renderebbe ultronea la trattazione della seconda censura, relativa alla violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza. Tuttavia, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio O S C U RATA
ad altra Corte di Appello nella specie, quella di Perugia, essendo unica la Sezione
per i Minorenni presso la Corte di Appello - impone una precisazione.
E' costante l'indirizzo di questa Corte secondo cui il Giudice può dare al fatto una
-
diversa qualificazione giuridica, senza incorrere nella violazione dell'obbligo della correlazione tra sentenza ed accusa contestata, solo a condizione che il fatto storico addebitato rimanga identico, in riferimento al triplice elemento della
condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore. In altri termini,
poiché la nozione strutturale di “fatto”, contenuta nella disposizione di cui all'art. 521 c.p.p., va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del Pubblico Ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del Giudice) risponde alla esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana,
rispetto al quale non abbia potuto adeguatamente difendersi (cfr. Cass. Sez. 4,
25/10/2005, n. 41663).
4.1- Nel caso in disamina, era stato originariamente contestato al D.S.F. come 66violenza privata - di avere, in concorso con il maggiorenne D.S.R.
per le braccia, T.R. mediante violenza costituta dall'afferrare costretto il predetto a salire a bordo dell'auto di essi D.S.F. e per avere successivamente, nell'interno di tale auto, minacciato detto T. per indurlo a spogliarsi". Per contro, il delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art. 609 octies c.p., richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto ed alla loro simultanea presenza nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, senza, ovviamente, la necessità che ciascun
compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, l'inequivoco rapporto causale tra le varie condotte criminose. Tale indagine fattuale dovrà essere O S C U R AT A
tanto più penetrante ed incisiva allorché, come ritenuto dalla Corte di merito, :
l'azione delittuosa si arresti alla fase del tentativo.
Il fatto storico contestato al ricorrente non può, ad avviso del Collegio, essere immediatamente e semplicemente sussunto nell'ambito di operatività degli artt. 56
e 609 octies c.p., essendo mancata qualsivoglia indagine sotto il profilo della finalità perseguita dal prevenuto e dal suo complice e non risultando,
conseguentemente, né accertato né contestato se l'induzione a spogliarsi, esercitata sul T. fosse preordinata al soddisfacimento di desideri sessuali o fosse, per contro, come ritenuto dai primi Giudici, un semplice strumento di pressione sulla vittima per coartarne, in modo significativo, la libertà di determinazione ed in tal modo asservirla alla superiorità (anche fisica) dei fratelli D.S.
5- I Giudici del rinvio dovranno, pertanto, valutare compiutamente le acquisizioni processuali e, segnatamente, se gli atti posti in essere dal prevenuto possano
か
ritenersi univocamente ed inequivocabilmente finalizzati all'appagamento dei propri istinti sessuali e, solo all'esito di tale esame, potranno ritenere integrato il delitto di cui agli artt. 56/609 octies c.p. ovvero quello, in origine contestato, di cui all'art. 610 c.p., imponendosi, tuttavia, nella prima ipotesi, il ricorso alla procedura di cui al comma secondo dell'art. 521 c.p.p. in quanto, in relazione al tentativo di violenza sessuale di gruppo, come si è detto, il fatto storico non risulta esattamente e compiutamente contestato.
6- L'accoglimento delle prime due censure assorbe la trattazione della terza
P.Q.M.
ང O S C U R A T A
La Corte Suprema di Cassazione annulla
Corte di Appello di Perugia.
Roma, 18/3/2008 j
DEPOSITATA IN CANCELLO
1 2 MAG. 2008
IL CANCELLIERE C1 Pack Mensurat
K
la sentenza impugnata con rinvio alla
Il Presidente
Quan
Il cons. est.
17. Silvic Semin