Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2002, n. 8371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8371 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBI083 7 1/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6425/99 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente - 8978/99 FAVARA Rel. Consigliere Dott. Ugo Cron.-23142 MALZONE Consigliere Dott. Ennio Rep. 1728 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud.20/12/01 DURANTE - Consigliere - Dott. Bruno ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta cop ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 3110 GAZOMETRI SPA ng incorporante della Società per diritt 610.2002 CAMUZZI IL CANCELLIERENazionale TR Spa, in persona del Presidente zzelli, Ruggiero Jannuzzelli, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in ROMA VI DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato PIERO D'AMELIO, che la difende anche all'avvocato GAETANO GALANTINI, giustadisgiuntamente delega in atti;
- ricorrente
contro
ESKIGEL SRL (già ESKIMESE SRL), con sede in Terni, in 2001 Sig.ra De Santis persona del legale rappresentante 2208 Stefania, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F 1 SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato WALTER PETRUCCI, difeso dall'avvocato CARLO DE GIORGIS, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
COMUNE DI TERNI;
- intimato e sul 2° ricorso n° 08978/99 proposto da: COMUNE DI TERNI, in persona del Commissario straordinario Dott. Giuliano Lalli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, difeso dall'avvocato GUSTAVO ROMANELLI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ESKIMESE SRL, CAMUZZI GAZOMETRI SPA GIA' IND CAMUZZI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 181/98 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 17/6/98 e depositata il 05/09/98 (R.G. 297/92+334/92); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Carlo G.GALANTINI (per delega); udito l'Avvocato Guido ROMANELLI (per delega Avv. Gustavo ROMANELLI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ! Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 2.1.73 la soc. Eskimese conveniva dinanzi il Tribunale di Terni la soc. Nationale Gazome- tri per sentirla dichiarare responsabile dell'incendio sviluppatosi in data 22.7.72 nei locali sottostanti al complesso edilizio dei condomini di via Farina 12 e di via De Santis utilizzati da essa istante per lo svolgi- mento della propria attività con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Assumeva in citazione la parte istante che il sinistro era da at- tribuirsi alla fuoriuscita dalle tubazioni di gas meta- no provocata dalla difettosa posa in opera e dal mate- riale usato non conformi alle norme di sicurezza. Radi- catosi il contraddittorio, la SOC. TR negava ogni sua responsabilità. Nelle more (citazione 8.10.79) veniva convenuto in giudizio anche il Comune di Terni per sentire affermare la sua responsabilità in relazio- ne all'incendio con successiva riunione di entrambi i giudizi. All'esito della fase istruttoria, il Tribunale con sentenza dell'11.5.92 ritenuta la non opponibilità ex art. 654 c.p.p. nuovo testo del giudicato penale de- rivante dalla sentenza della Corte di Appello di Peru- gia n. 309/82, affermava la responsabilità delle due 3 parti convenute nella misura del 30% ciascuna con con- danna delle medesime al pagamento della somma di lire 15.337.637, oltre rivalutazione e spese. Avverso detta sentenza proponeva appello la SOC. UZ TR ed in via incidentale proponevano im- pugnazione sia la soc. Eskimese che il Comune di Terni. Con sentenza del 5.9.98 la Corte di Appello di Perugia rigettava tutte le impugnazioni compensando le spese. Osservava, tra l'altro, la Corte che la responsabi- lità maggiore doveva essere ascritta alla soc. Eskimese per aver lasciato materiale infiammabile in prossimità di punti più suscettibili di pericolo di incendio con corresponsabilità, tuttavia, della società distributrice di gas metano per omessa manutenzione del chiusino di immissione non essendo stata possibile con la chiusura dei rubinetti addutivi del metano una pronta interru- zione della erogazione del gas attesa la copertura con asfalto del chiusino stradale di immissione del gas. Tale irregolare ostruzione del tombino che aveva pro- tratto l'incendio andava ascritta al Comune di Terni. In assenza di specifici elementi di prova non era, poi, possibile una distribuzione del carico di responsabili- tà per le due convenute UZ e Comune di Terni di- verso da quello paritario, come, del resto, il perito aveva già evidenziato nella relazione depositata nel _ giudizio penale. Non era, altresì, invocabile dal Comu- ne la prescrizione quinquennale stante la interruzione della stessa con l'atto di citazione tempestiva del de- bitore solidale UZ ex art. 1310 c.c. Quanto alla opponibilità del giudicato penale, la Corte osservava che la sentenza penale che ha ricostruito la dinamica dei fatti sulla base di una delle perizie di ufficio non esclude che sia consentita una libera valutazione dei fatti materiali coperti dal giudicato penale poiché il giudice penale non ha escluso né il fatto materiale della fuoriuscita di gas, né quello dell'occultamento del tombino ove era posto il rubinetto del gas anche quando ha ritenuto unica causa dell'incendio la combu- stione del materiale della SOC. Eskimese. I secondi giudici consideravano non vincolante ex art. 28 c.p.p. il giudicato penale (ancora, che la esclusione della re- sponsabilità penale operata dalla C.A. per la soc. Ga- zometri e per il Comune di Terni non fosse di impedi- mento al giudice civile di valutare liberamente i fatti coperti dal giudicato penale poiché il fatto, come ri- costruito dalla Corte in sede penale, si compone degli stessi elementi accertati dal giudice civile relativi allo sviluppo ed all'evolversi dell'evento incendio. Il giudice civile di primo grado ben poteva operare, ri- spettando il fatto materiale accertato, una diversa va- 5 lutazione delle singole componenti del fatto stesso raggiungendo il convincimento della sussistenza di più apporti causali nel verificarsi dell'evento. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la soc. UZ TR affidandolo a tre mo- tivi. Hanno resistito con controricorso la SOC. Eskigel Sia Es imese 3-2- √ che ha presentato memoria ed il Comune di Terni, quest'ultimo proponendo anche ricorso incidentale affi- dato a tre motivi sostenuti da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, vanno riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c. trattandosi di impugnazione avverso la stes- sa sentenza. Con il primo mezzo di impugnazione 64soc. UZ censura la sentenza impugnata per omessa motivazione assumendo che la stessa si adagia sulla decisione del Tribunale in modo acritico limitandosi a ripetere quan- to esposto dallo stesso Tribunale (censura prospettata ex art. 360 n. 5 c.p.c.). Il motivo è infondato. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (SS.UU. 5612/98) adempie all'obbligo di motiva- zione il giudice del gravame che si richiami per "relationem" alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni logico-giuridiche purchè dia conto di avere valutato criticamente sia il provvedimento censu- rato che le censure proposte. Nella specie, la sentenza della Corte perugina pur con motivazione sintetica contiene una autonoma valuta- zione delle risultanze di causa ed, in particolare, della perizia posta a base della decisione con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di condan- na al risarcimento dei danni in parti uguali della stessa UZ e del Comune di Terni ritenendo la loro corresponsabilità nell'incendio scoppiato nei locali dell'azienda Eskimese ai cui amministratori il giudice penale aveva ascritto la responsabilità per i danni conseguenti al sinistro. Con il secondo mezzo di annullamento la soc. Camuz- zi, denunciata la violazione degli artt. 28 c.p.p. vec- chio testo e 654 c.p.p. nuovo testo, degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché la insufficiente motivazione decisiv della sentenza su punto asserito con riferimento, ri- spettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello in merito alla opponi- bilità del giudicato penale derivante dalla sentenza 309/82 della Corte di Appello di Perugia si sia erro- neamente limitata ad affermare che "era condivisibile la prospettazione del giudice di primo grado che ri- spettando il fatto materiale accertato ben poteva ope- rare sotto il profilo civilistico una diversa valuta- zione delle singole componenti del fatto stesso rag- giungendo il convincimento della sussistenza di più ap- porti causali per il verificarsi dell'evento. Si osserva in contrario che per costante giurispru- denza di questa Corte (9805/97, 10207/98) l'art. 654 c.p.p. diversamente dall'art. 652 c.p.p. relativo ai giudizi civili di risarcimento dei danni chiaramente esclude che possa avere efficacia in un successivo giu- dizio civile la sentenza penale di condanna o di asso- luzione con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione. Non vi sono, pertanto, le condizioni per potersi applicare l'art. 654 c.p.p. in merito agli effetti del giudicato penale atteso che non sussiste identità delle parti non avendo la UZ ed il Comune di Terni partecipato al giudi- zio penale nel quale risultavano imputati i soli Gia- cobbi e ME della soc. Eskimese. Correttamente e con appagante motivazione la Corte del merito (pag. 9 e 10 della sentenza) ha statuito in ordine alla non vincolabilità del giudicato penale nel giudizio civile stante la non partecipazione alla fase dibattimentale penale delle parti poi presenti in sede 8 civile. Con il terzo mezzo di impugnazione la soc. UZ, denunziata la violazione degli artt. 41 c.p., 2043 c.C., 2697 stesso codice, nonché la insufficiente moti- vazione della sentenza con riferimento, rispettivamen- te, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia affermato la corresponsabili- tà di essa ricorrente senza il benchè minimo accerta- mento dell'apporto causale del gas metano nella produ- zione dei danni lamentati dall'attrice. Si osserva in contrario che la sentenza impugnata nelle pagine 7 ed 8 ha richiamato la ricostruzione del perito in tale modo rendendo non necessaria una motiva- zione ulteriormente dettagliata sul punto. Peraltro, l'accertamento del nesso di causalità fra la condotta illecita e l'evento dannoso è devoluto al giudice del f merito il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esen- te da errori in diritto (cfr. Cass. 3939/96). E sotto tale profilo la Corte distrettuale con ap- pagante motivazione ha ritenuto con insindacabile valu- tazione di merito che alla stregua degli elementi pro- batori in atti non fosse possibile una distribuzione del carico di responsabilità diverso da quello parita- rio dando ampia ragione del perché di detto convinci- mento e tanto è sufficiente per sottrarre la denunziata sentenza alla censura della ricorrente. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Co- mune di Terni, denunziata la violazione degli artt. 1310 e 2947 c.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai nu- meri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto non fondata la eccezione di prescrizione quinquennale proposta da essa ricorrente per esservi stata nei termini rituale cita- zione dell'altro condebitore solidale UZ. Assume il Comune che esso ricorrente e la Soc. UZ non possono considerarsi obbligati in solido al risarcimen- to dei danni patiti dalla soc. Eskimese per essere di- versi i fatti da cui trae origine la asserita responsa- bilità dei convenuti nei confronti della Eskimese. Si osserva in contrario che la Corte perugina ha ritenuto che l'azione giudiziaria proposta nei confron- ti del condebitore solidale determina ex art. 1310 c.c. la interruzione permanente della prescrizione nei con- fronti dell'altro condebitore anche se rimasto estraneo al giudizio quando, come nella specie, non sia negata la configurabilità di una solidarietà tra condebitori. E sotto tale profilo deve ritenersi corretta la de- cisione della Corte del merito che ha ritenuto che il 10 vincolo di solidarietà non presuppone un accertamento in concreto e definitivo sul rapporto, ma solo la sua ipotizzabilità essendo all'uopo sufficiente la ricondu- zione degli atti a distinte serie causali produttive dello stesso illecito. Nella ipotesi in esame, si è verificato quanto pre- cede, attesa la concausalità dei comportamenti ascrivi- bili al Comune di Terni ed agli altri soggetti per cui correttamente la sentenza impugnata ritiene la solida- rietà affermando la "configurabilità" della solidarietà dei condebitori. Con il secondo mezzo di impugnazione il Comune di Terni, denunziata la violazione degli artt. 28 c.p.p. vecchio testo e 654 c.p.p. nuovo testo, degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché la insufficiente motiva- zione della sentenza su punto asserito decisivo con ri- ferimento, rispettivamente;
ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. lamenta che la Corte di Appello abbia tra- scurato di considerare che la sentenza penale debba avere efficacia di giudicato nel giudizio civile per cui avrebbe dovuto tenere nella dovuta considerazione i fatti così come accertati dal giudice penale e da essi avrebbe dovuto trarre la logica conseguenza della ine- sistenza di ogni responsabilità a carico di esso Comune per i danni derivati dall'incendio. 11 La doglianza non ha fondamento. All'uopo, va fatto riferimento a quanto affermatosi a confutazione del secondo motivo del ricorso principa- le ribadendosi che, nel caso in esame, non sussistono le condizioni per l'applicabilità dell'art. 654 c.p.p. non essendovi identità delle parti non avendo in effet- ti la UZ ed il Comune partecipato al giudizio pe- nale (cfr. Cass. 9805/97). Con il terzo motivo di impugnazione il Comune di Terni, denunziata la violazione degli artt. 41 c.p. e 2043 C.C., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Ap- pello abbia erroneamente ritenuto sussistente il nesso di causalità tra condotta ed evento non avendo i giudi- ci di seconde cure dimostrato che l'occlusione dei chiusini con l'asfalto abbia determinato l'incendio ed i danni derivatine. La doglianza non ha pregio. Come si è affermato nel disattendere il terzo moti- vo del ricorso principale, nella specie, la sentenza della Corte territoriale (pag. 7 ed 8) richiama la ri- costruzione del perito, onde la non necessità di una ulteriore dettagliata motivazione sul punto, essendo, peraltro, il convincimento espresso dai secondi giudici 12 del tutto chiaro ed ampiamente motivato nel merito, co- me tale insindacabile in questa sede di legittimità. Conclusivamente, vanno disattesi entrambi i ricorsi con compensazione delle spese del giudizio di cassazio- ne sussistendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
32- La Corte Vriunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate le spese del giudizio di cassa- zione. Così deciso in Roma il 20.12.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Ugo favora IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 12.06.02 109T12941 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 456T 41,32 Mon. 170,43 ΠΟΠ. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in datd 5 LUG. 2092 4 24 versate €. 17.0.43.al n.3/324 (euro ELI SEITANDA 4.3) p. Dirigente Area Serv Dott.ssa Maria Grazia DIF PO) તા #Responsabile Servizio Ap ar Dr. M. RACCIONIN E L D L E 003 A TRATE 13