Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2001, n. 7173
CASS
Sentenza 25 maggio 2001

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Nell'interpretazione del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992, è corretto, per quanto riguarda la disposizione che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio e in particolare il problema della sua applicabilità o meno ai fini del computo dell'indennità di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e, quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, in base ai quali non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto.

Gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 al fine di favorirne l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi, venendo in tutto omologati a questi ultimi al fine del conseguente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica; ne consegue che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzione percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso.

La mancata riunione di cause in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, connesse anche soltanto per identità delle questioni, a norma dell'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., non è deducibile, di per sè, in cassazione, sia perché l'inosservanza della disposizione non è prevista dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi, sia perché la decisione relativa alla riunione implica valutazioni discrezionali relativamente alla pretesa esclusione dell'obbligo di riunione nell'ipotesi in cui questa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. Ne consegue che il difetto di espressa e specifica motivazione in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale medesimo non è autonomamente censurabile in sede di legittimità.

L'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato ha natura retributiva, e non previdenziale, e quindi nelle relative controversie non trova applicazione l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sull'esonero dell'assicurato dalla condanna alla rifusione delle spese del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2001, n. 7173
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7173
    Data del deposito : 25 maggio 2001

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