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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/05/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 663/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, dottoressa Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 663-2024 R.G.L., promossa da:
nato il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
in Caserta (CE) codice fiscale , rappresentato e difeso, C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. GIALLAURIA Francesca (codice fiscale
– Domicilio digitale PEC: CodiceFiscale_2 Email_1
con studio in Caserta, al Corso Trieste 273, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, e dall'avv.D'Onofrio Carmine con studio in Caserta, Via Boito n.81 del Forto di Santa Maria
pagina 1 di 10 Capua Vetere ( domicilio digitale Pec: come da procura su Email_2
separato foglio allegato al ricorso depositato il 12.11.2024
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli
Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e Raimund Bauer C.F._3
( in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del C.F._4
22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede Persona_1
di Bolzano, Piazza Domenicani 30
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., e per Egli dal Dott. in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_3
Giudizio Campania, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
– Roma, Repertorio n.181515 -Raccolta n.12772 del 25.07.2024,con Persona_2
sede legale in Roma alla Via G. Grezar n.14, elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Lecce alla Via Leuca n.105, presso lo studio ed il domicilio digitale PEC
dell'Avv. Giuseppa Bascià del Foro di Lecce Email_3
( ), che La rappresentata e difende giusta procura in allegato alla CodiceFiscale_5
pagina 2 di 10 comparsa di costituzione, da intendersi apposta in calce al presente atto, ai sensi dell'art.83
c.p.c.
convenuti
In punto: opposizione a intimazione di pagamento causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.05.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
IN VIA PRELIMINARE
si chiede che l'On.le Giudice, Voglia disporre la sospensione dell'esecutività
dell'intimazione di pagamento n. 071 2024 90339754 26/000 e degli avvisi di addebito
37120190002654429000 e 37120190013732749000 e di ogni sanzione accessoria impugnati con il presente ricorso poiché sussistono gravi motivi, consistente nel grave danno che verrebbe a subire il ricorrente dall'esecuzione, anche in ragione del fumus boni juris che prima facie e innegabilmente sorregge il libello introduttivo;
si fa comunque istanza di fissare l'udienza di trattazione nel più breve tempo possibile.
IN VIA PRINCIPALE
1.Si dichiari la illegittimità della notifica degli avvisi di addebito 37120190002654429000
e 37120190013732749000 poiché mai regolarmente notificati al ricorrente, con conseguente declaratoria di nullità delgli stessi, per i motivi esposti in narrativa, nonchè
della dell'intimazione di pagamento n. 071 2024 903397546/000 ;
pagina 3 di 10 2.In via subordinata, si accerti e dichiari l'intervenuta prescrizione del diritto dell' di CP_1
procedere alla riscossione delle somme richieste con gli Avvisi di Addebito predetti, con conseguente annullamento degli stessi e per l'effetto, condannare l' Controparte_2
e l' sede di Bolzano alla cancellazione dagli estratti di ruolo del debito
[...] CP_1
prescritto;
3.Si condanni L' alla rifusione delle spese di giudizio;
CP_1
Per parte convenuta CP_1
Contraiis rejectis, per i sopra esposti motivi
In via preliminare
A. Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 444 c.p.c., essendo competente il Tribunale di Caserta ovvero quello di Napoli
B. Con riferimento all'ente previdenziale, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità della presente azione giudiziale, anche per carenza di interesse ad agire nei
CP_ CP_ confronti dell' nonché il difetto di legittimazione passiva dell'
C. Accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità degli AVA elencati in ricorso ex art. 24 d.lgs.
46/99, nonché, in subordine, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza ed inammissibilità del ricorso in partis quibus, ai sensi degli art. 29 D. Lvo 46/99 ed artt.617-
618 bis c.p.c., essendo stato il ricorso depositato oltre il 20.mo giorno dalla notifica dei titoli esecutivi
In via principale subordinata pagina 4 di 10 D. Rigettarsi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto
E. Rifusione di spese e competenze, a carico del ricorrente ovvero del concessionario per la riscossione CP_2 Controparte_4
[... Qualora nel presente giudizio emerga e venga accertata la responsabilità del
CP_ concessionario per prescrizione dei crediti, l' dovrà esserne tenuto indenne anche per le spese del giudizio
Per parte convenuta Controparte_5
in via cautelare rigettare l'istanza cautelare per carenza dei presupposti di legge, come meglio esplicitato in narrativa nel merito
1) Accertata e dichiarata l'inammissibilità, l'infondatezza e la pretestuosità
dell'opposizione, la legittimità dell'operato e degli atti dell'Agente della Riscossione,
rigettare l'avversa opposizione per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
2) In subordine, nella denegata ipotesi in cui la S.V. Ill.ma dovesse ritenere ammissibili le contestazioni riguardanti gli avvisi di addebito, in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , Voglia porre ogni conseguenza sfavorevole in CP_6
capo all'Ente impositore, cui l'attività in contestazione è riconducibile in via esclusiva;
3) Con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 5 di 10 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.11.2024 conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 [...]
, proponendo opposizione avverso l'atto di intimazione di pagamento numero CP_2
071 2024 9033975426/000, notificatogli a mezzo A/R n. 67404741272-2 da cui risultava che non era stato eseguito il pagamento degli atti in esso riportati e da cui egli affermava di aver per la prima volta preso conoscenza degli avvisi di addebito n.37120190002654429000 per contributi previdenziali, ritenuti dovuti dall' sede di CP_1
Bolzano alla data del anno 2018 per complessivi € 1.400,96 e Avviso di Addebito
n.37120190013732749000 per contributi previdenziali, ritenuti dovuti dall' sede di CP_1
Bolzano alla data del anno 2018 e 2019 per complessivi € 2.738,37.
Il ricorrente impugnava i sopraindicati atti per mancata notifica degli avvisi di addebito ed eccepiva la prescrizione dei crediti . CP_1
Si costituiva tempestivamente in giudizio rappresentando di aver correttamente CP_1
provveduto alla notifica degli AVA, che non erano invece stati opposti nel termine di decadenza da parte ricorrente. In via preliminare eccepiva l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Bolzano a favore del Tribunale di Caserta ex art. 444 co.1 c.p.c., vertendosi in fattispecie avente ad oggetto i cotributi commercianti e quindi in forza del criterio della residenza dell'attore; nel merito eccepiva il difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente nei confronti dell' ; il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione a tutte le CP_1 CP_1
deduzioni svolte dal ricorrente in quanto riferite all'intimazione di pagamento anche con riferimento all'eventuale prescrizione dei crediti, successiva alla formazione e notifica degli
AVA; l'intervenuta decadenza di parte ricorrente rispetto all'opposizione agli AVA e contestava infine che i crediti si fossero prescritti. Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 6 di 10 Si costituiva in giudizio anche eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per CP_6
intervenuta decadenza ex art. 617 c.p.c., la legittimità dell'intimazione di pagamento, il proprio difetto di legittimazione in relazione alla notifica degli AVA e contestando l'intervenuta prescrizione dei crediti. Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
L'udienza del 28.01.2025 veniva rinviata su istanza di parte ricorrente al 25.02.2025.
All'udienza del 25.02.2025 il Giudice concedeva su istanza di parte ricorrente un ulteriore rinvio all'11.03.2025.
All'udienza dell'11.03.2025, sentiti i procuratori delle parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 30.05.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 30.04.2025.
Parte depositava note conclusionali il 29.04.2025. CP_6
Parte ricorrente deositava note conclusionali il 30.04.2025.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
In primo luogo, occorre rilevare come risulti meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte (chi ha aderito , alla quale va CP_1 CP_6
riconosciuto carattere pregiudiziale rispetto alle questioni di merito prospettate negli scritti difensivi daLle parti.
Eccezione di difetto di competenza per territorio
L'art. 444 c.p.c. al 1° comma prevede : “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del Tribunale, in
funzione di Giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore [432 c.c.].
Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del
pagina 7 di 10 lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza. “ e al coma 3: “per le controversie relative agli obblighi dei datori di Lavoro e all'applicazione delle sanzionicivili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Orbene, nella specie, è pacifico che i contributi portati dall'ava qui impugnato sono contributi IVS – in quanto tali rientranti nella previsione di cui al primo comma dell'art. 444 cpcp – ed è incontestato che l'odierno ricorrente risieda IN VIA Tazzoli n.77 in
Caserta (CE).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile,
dovendo questo Giudice declinare la propria competenza in favore del Tribunale di Caserta
(quale “Giudice nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”).
Dai documenti depositati da parte risulta peraltro che gli AVA opposti (sottesi CP_1
all'intimazione di pagamento) riportano (evidentemente per errore) nell'intestazione
CP_ l'indicazione della “Sede di Bolzano” (quale Ufficio emittente) e nella parte relativa a
“quando e come presentare ricorso” recitano: “il contribuente può proporre opposizione avverso l'Avviso di addebito entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addenito (…). Il ricorso va presentato al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede che ha emesso l'avviso. L'opposizione va CP_1
proposta contro l' (ente impositore) e, per i crediti oggetto di cessione, contro la CP_1
giudizio di opposizione è regolato dagli art. 442 e seguenti del codice di CP_7
procedura civile.”.
pagina 8 di 10 Ciononostante, come correttamente eccepito in comparsa di costituzione da , la CP_1
competenza territoriale non è del Tribunale di Bolzano, bensì di quello di Caserta, stante il fatto che il ricorrente risiede in via Tazzoli 77 in Caserta (CE).
Vertendosi nel caso in oggetto in tema di contributi commercianti, e non di contributi lavoratori dipendenti, va applicato il criterio generale che stabilisce la competenza territoriale sulla base della residenza dell'attore (art. 444, comma 1, c.p.c.); tale criterio è inderogabile.
In tal senso, da ultimo, Cass. civ. sez. VI, 04.09.2020, n. 18373, in cui si legge: “costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui "la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al comma 1 (Cass. n. 21317 del 2004, Cass. n. 23141 del 2011 e 9382 del 2013)”.
Spese
Nel caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio, le spese del giudizio vanno liquidate dal giudice incompetente e non dal giudice avanti il quale le parti riassumono il processo (Cass. 3122/2017).
pagina 9 di 10 Tenuto conto che l'instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano può essere frutto delle erronee idicazioni contenute negli ava opposti, si ritiene sussistano le ragioni per poter compensare le spese di giudizio.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 663-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 12.11.2024 da contro e così provvede: Parte_1 CP_1 CP_6
accerta e dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bolzano, per essere competente il Tribunale di
Caserta in funzione di giudice del lavoro;
dichiara la compensazione delle spese di lite;
stabilisce il termine perentorio di trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice territorialmente competente.
Così deciso, Bolzano 30.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, dottoressa Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 663-2024 R.G.L., promossa da:
nato il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
in Caserta (CE) codice fiscale , rappresentato e difeso, C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. GIALLAURIA Francesca (codice fiscale
– Domicilio digitale PEC: CodiceFiscale_2 Email_1
con studio in Caserta, al Corso Trieste 273, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, e dall'avv.D'Onofrio Carmine con studio in Caserta, Via Boito n.81 del Forto di Santa Maria
pagina 1 di 10 Capua Vetere ( domicilio digitale Pec: come da procura su Email_2
separato foglio allegato al ricorso depositato il 12.11.2024
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli
Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e Raimund Bauer C.F._3
( in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del C.F._4
22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede Persona_1
di Bolzano, Piazza Domenicani 30
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., e per Egli dal Dott. in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_3
Giudizio Campania, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
– Roma, Repertorio n.181515 -Raccolta n.12772 del 25.07.2024,con Persona_2
sede legale in Roma alla Via G. Grezar n.14, elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Lecce alla Via Leuca n.105, presso lo studio ed il domicilio digitale PEC
dell'Avv. Giuseppa Bascià del Foro di Lecce Email_3
( ), che La rappresentata e difende giusta procura in allegato alla CodiceFiscale_5
pagina 2 di 10 comparsa di costituzione, da intendersi apposta in calce al presente atto, ai sensi dell'art.83
c.p.c.
convenuti
In punto: opposizione a intimazione di pagamento causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.05.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
IN VIA PRELIMINARE
si chiede che l'On.le Giudice, Voglia disporre la sospensione dell'esecutività
dell'intimazione di pagamento n. 071 2024 90339754 26/000 e degli avvisi di addebito
37120190002654429000 e 37120190013732749000 e di ogni sanzione accessoria impugnati con il presente ricorso poiché sussistono gravi motivi, consistente nel grave danno che verrebbe a subire il ricorrente dall'esecuzione, anche in ragione del fumus boni juris che prima facie e innegabilmente sorregge il libello introduttivo;
si fa comunque istanza di fissare l'udienza di trattazione nel più breve tempo possibile.
IN VIA PRINCIPALE
1.Si dichiari la illegittimità della notifica degli avvisi di addebito 37120190002654429000
e 37120190013732749000 poiché mai regolarmente notificati al ricorrente, con conseguente declaratoria di nullità delgli stessi, per i motivi esposti in narrativa, nonchè
della dell'intimazione di pagamento n. 071 2024 903397546/000 ;
pagina 3 di 10 2.In via subordinata, si accerti e dichiari l'intervenuta prescrizione del diritto dell' di CP_1
procedere alla riscossione delle somme richieste con gli Avvisi di Addebito predetti, con conseguente annullamento degli stessi e per l'effetto, condannare l' Controparte_2
e l' sede di Bolzano alla cancellazione dagli estratti di ruolo del debito
[...] CP_1
prescritto;
3.Si condanni L' alla rifusione delle spese di giudizio;
CP_1
Per parte convenuta CP_1
Contraiis rejectis, per i sopra esposti motivi
In via preliminare
A. Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 444 c.p.c., essendo competente il Tribunale di Caserta ovvero quello di Napoli
B. Con riferimento all'ente previdenziale, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità della presente azione giudiziale, anche per carenza di interesse ad agire nei
CP_ CP_ confronti dell' nonché il difetto di legittimazione passiva dell'
C. Accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità degli AVA elencati in ricorso ex art. 24 d.lgs.
46/99, nonché, in subordine, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza ed inammissibilità del ricorso in partis quibus, ai sensi degli art. 29 D. Lvo 46/99 ed artt.617-
618 bis c.p.c., essendo stato il ricorso depositato oltre il 20.mo giorno dalla notifica dei titoli esecutivi
In via principale subordinata pagina 4 di 10 D. Rigettarsi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto
E. Rifusione di spese e competenze, a carico del ricorrente ovvero del concessionario per la riscossione CP_2 Controparte_4
[... Qualora nel presente giudizio emerga e venga accertata la responsabilità del
CP_ concessionario per prescrizione dei crediti, l' dovrà esserne tenuto indenne anche per le spese del giudizio
Per parte convenuta Controparte_5
in via cautelare rigettare l'istanza cautelare per carenza dei presupposti di legge, come meglio esplicitato in narrativa nel merito
1) Accertata e dichiarata l'inammissibilità, l'infondatezza e la pretestuosità
dell'opposizione, la legittimità dell'operato e degli atti dell'Agente della Riscossione,
rigettare l'avversa opposizione per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
2) In subordine, nella denegata ipotesi in cui la S.V. Ill.ma dovesse ritenere ammissibili le contestazioni riguardanti gli avvisi di addebito, in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , Voglia porre ogni conseguenza sfavorevole in CP_6
capo all'Ente impositore, cui l'attività in contestazione è riconducibile in via esclusiva;
3) Con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 5 di 10 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.11.2024 conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 [...]
, proponendo opposizione avverso l'atto di intimazione di pagamento numero CP_2
071 2024 9033975426/000, notificatogli a mezzo A/R n. 67404741272-2 da cui risultava che non era stato eseguito il pagamento degli atti in esso riportati e da cui egli affermava di aver per la prima volta preso conoscenza degli avvisi di addebito n.37120190002654429000 per contributi previdenziali, ritenuti dovuti dall' sede di CP_1
Bolzano alla data del anno 2018 per complessivi € 1.400,96 e Avviso di Addebito
n.37120190013732749000 per contributi previdenziali, ritenuti dovuti dall' sede di CP_1
Bolzano alla data del anno 2018 e 2019 per complessivi € 2.738,37.
Il ricorrente impugnava i sopraindicati atti per mancata notifica degli avvisi di addebito ed eccepiva la prescrizione dei crediti . CP_1
Si costituiva tempestivamente in giudizio rappresentando di aver correttamente CP_1
provveduto alla notifica degli AVA, che non erano invece stati opposti nel termine di decadenza da parte ricorrente. In via preliminare eccepiva l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Bolzano a favore del Tribunale di Caserta ex art. 444 co.1 c.p.c., vertendosi in fattispecie avente ad oggetto i cotributi commercianti e quindi in forza del criterio della residenza dell'attore; nel merito eccepiva il difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente nei confronti dell' ; il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione a tutte le CP_1 CP_1
deduzioni svolte dal ricorrente in quanto riferite all'intimazione di pagamento anche con riferimento all'eventuale prescrizione dei crediti, successiva alla formazione e notifica degli
AVA; l'intervenuta decadenza di parte ricorrente rispetto all'opposizione agli AVA e contestava infine che i crediti si fossero prescritti. Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 6 di 10 Si costituiva in giudizio anche eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per CP_6
intervenuta decadenza ex art. 617 c.p.c., la legittimità dell'intimazione di pagamento, il proprio difetto di legittimazione in relazione alla notifica degli AVA e contestando l'intervenuta prescrizione dei crediti. Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
L'udienza del 28.01.2025 veniva rinviata su istanza di parte ricorrente al 25.02.2025.
All'udienza del 25.02.2025 il Giudice concedeva su istanza di parte ricorrente un ulteriore rinvio all'11.03.2025.
All'udienza dell'11.03.2025, sentiti i procuratori delle parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 30.05.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 30.04.2025.
Parte depositava note conclusionali il 29.04.2025. CP_6
Parte ricorrente deositava note conclusionali il 30.04.2025.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
In primo luogo, occorre rilevare come risulti meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte (chi ha aderito , alla quale va CP_1 CP_6
riconosciuto carattere pregiudiziale rispetto alle questioni di merito prospettate negli scritti difensivi daLle parti.
Eccezione di difetto di competenza per territorio
L'art. 444 c.p.c. al 1° comma prevede : “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del Tribunale, in
funzione di Giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore [432 c.c.].
Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del
pagina 7 di 10 lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza. “ e al coma 3: “per le controversie relative agli obblighi dei datori di Lavoro e all'applicazione delle sanzionicivili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Orbene, nella specie, è pacifico che i contributi portati dall'ava qui impugnato sono contributi IVS – in quanto tali rientranti nella previsione di cui al primo comma dell'art. 444 cpcp – ed è incontestato che l'odierno ricorrente risieda IN VIA Tazzoli n.77 in
Caserta (CE).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile,
dovendo questo Giudice declinare la propria competenza in favore del Tribunale di Caserta
(quale “Giudice nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”).
Dai documenti depositati da parte risulta peraltro che gli AVA opposti (sottesi CP_1
all'intimazione di pagamento) riportano (evidentemente per errore) nell'intestazione
CP_ l'indicazione della “Sede di Bolzano” (quale Ufficio emittente) e nella parte relativa a
“quando e come presentare ricorso” recitano: “il contribuente può proporre opposizione avverso l'Avviso di addebito entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addenito (…). Il ricorso va presentato al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede che ha emesso l'avviso. L'opposizione va CP_1
proposta contro l' (ente impositore) e, per i crediti oggetto di cessione, contro la CP_1
giudizio di opposizione è regolato dagli art. 442 e seguenti del codice di CP_7
procedura civile.”.
pagina 8 di 10 Ciononostante, come correttamente eccepito in comparsa di costituzione da , la CP_1
competenza territoriale non è del Tribunale di Bolzano, bensì di quello di Caserta, stante il fatto che il ricorrente risiede in via Tazzoli 77 in Caserta (CE).
Vertendosi nel caso in oggetto in tema di contributi commercianti, e non di contributi lavoratori dipendenti, va applicato il criterio generale che stabilisce la competenza territoriale sulla base della residenza dell'attore (art. 444, comma 1, c.p.c.); tale criterio è inderogabile.
In tal senso, da ultimo, Cass. civ. sez. VI, 04.09.2020, n. 18373, in cui si legge: “costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui "la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al comma 1 (Cass. n. 21317 del 2004, Cass. n. 23141 del 2011 e 9382 del 2013)”.
Spese
Nel caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio, le spese del giudizio vanno liquidate dal giudice incompetente e non dal giudice avanti il quale le parti riassumono il processo (Cass. 3122/2017).
pagina 9 di 10 Tenuto conto che l'instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano può essere frutto delle erronee idicazioni contenute negli ava opposti, si ritiene sussistano le ragioni per poter compensare le spese di giudizio.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 663-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 12.11.2024 da contro e così provvede: Parte_1 CP_1 CP_6
accerta e dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bolzano, per essere competente il Tribunale di
Caserta in funzione di giudice del lavoro;
dichiara la compensazione delle spese di lite;
stabilisce il termine perentorio di trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice territorialmente competente.
Così deciso, Bolzano 30.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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