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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA ER presidente
Biagio Politano consigliere
NN MA RC consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2115/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione a un decreto ingiuntivo inerente a un contratto di vendita di beni mobili.
TRA
(C.F. ), difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avvocati Umberto Aleotti e Domenico Valentini
Parte appellante e
(C.F. Controparte_1 Controparte_2
) difesa dall'avvocato Salvatore Francesco Campisi C.F._1
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello in intestazione, contrariis rejectis e previa ogni necessaria e pertinente declaratoria, giudicare: - in riforma integrale della sentenza n. 274/2019 del Tribunale di
Vibo Valentia, annullare il decreto ingiuntivo n. 1520/2011 del Tribunale di
Vibo Valentia;
per l'effetto e, in ogni caso, mandare assolta la
[...]
da ogni pretesa di pagamento da parte della Parte_1 [...]
per i titoli di cui in premessa. Con vittoria di Parte_2
spese e compensi di avvocato dei due gradi.”
Per l'appellata: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così statuire:
1) rigettare l'avverso appello, siccome inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza appellata;
2) condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze del giudizio di appello e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'immobiliare aveva citato in giudizio la ditta Parte_1 [...]
finestre di per opporsi al decreto CP_1 Controparte_2
ingiuntivo n. 1520/2011 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia per la somma di € 19.020,00, quale corrispettivo del contratto di vendita e installazione di porte e serramenti intercorso tra le parti
In via preliminare, l' aveva eccepito -rinunciandovi Parte_1
in seguito- l'incompetenza territoriale del giudice adito;
nel merito, aveva contestato la non debenza della somma richiesta atteso che il corrispettivo
2 previsto ammontava a € 14.700,00 e non al maggiorato prezzo indicato nel decreto ingiuntivo;
aveva poi eccepito l'inadempimento della ditta CP_1
, per aver consegnato dei beni viziati e in ritardo rispetto al termine
[...]
previsto.
L'opposta si era costituita in giudizio, argomentando per il rigetto dell'opposizione.
Aveva dedotto, in particolare, che le parti nell'ambito di un precedente giudizio cautelare avevano raggiunto un accordo transattivo, onorato dalla
, ed evidenziando come la domanda spiegata avesse a oggetto CP_1
proprio le questioni oggetto della transazione, perciò aveva chiesto la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.; aveva, altresì, eccepito la tardività dell'azione spiegata per decorrenza del termine di cui all'art. 641 c.p.c. nonché, in considerazione della definizione della controversia in sede transattiva, la tardività delle censure sollevate in sede di cognizione per gli ulteriori vizi.
Con la sentenza n. 274/2019 resa il 22.3.2019 a definizione del giudizio r.g.n. 5/2012 il Tribunale di Vibo Valentia aveva rigettato l'opposizione, confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo nonché condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione di tardività della denuncia dei vizi, poiché non era stata raggiunta la prova in ordine ai tempi di esecuzione del contratto rispetto alla consegna del materiale e alla contestazione effettiva dei vizi;
inoltre, a seguito di accordo tra le parti,
l'opponente aveva ricevuto beni con riserva di collaudo e verifica, ma, anziché dare seguito a questa attività (accettando di fatto la consegna) aveva agito direttamente e tardivamente col giudizio di opposizione.
3 L' ha impugnato la sentenza, Parte_1
deducendo: a) la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
b) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la decadenza della garanzia ex art. 1495 c.c. sarebbe stata rilevata d'ufficio, non avendo l'opposta sollevato la relativa eccezione;
c) il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di risarcimento del danno conseguente alla ritardata consegna dei beni;
d) la mancanza di prova dell'esatto adempimento relativamente alle opere di ripristino pattuite, dell'intervenuto accordo sul prezzo della fornitura transatta;
in ogni caso, dal quantum del credito maturato andrebbe sottratto l'ammontare del risarcimento dovuto all'appellante a causa dell'inadempimento nei tempi di consegna.
L'appellata si è costituita, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 3.6.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dichiarare infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, in quanto dal tenore dell'atto è agevole cogliere le censure mosse alla sentenza impugnata.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono, diverse da quelle poste a fondamento della sentenza impugnata.
Per ragioni di connessione, i motivi d'appello verranno trattati congiuntamente.
4 Occorre, innanzitutto, precisare che l'opposizione a decreto ingiuntivo appare tempestivamente proposta, dovendosi considerare quale dies a quo del termine di cui all'art. 641 c.p.c. non già il 16.11.2011, data in cui il decreto è stato portato per la notifica, ma il 22.11.2011, data di ricezione dell'atto da parte dell'opponente.
Occorre, poi, rilevare che la censura mossa alla sentenza in relazione alla mancanza di eccezione di decadenza dell'azione di garanzia è fondata.
L'opposta ha proposto l'eccezione relativamente alle opere la cui consegna si è perfezionata in data 30.3.2011 (vedasi pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado), ma non anche rispetto alle opere precedentemente consegnate.
L'opponente, tuttavia, fonda la propria pretesa – rectius l'infondatezza di quella della controparte – sui beni consegnati nel corso di tutto il rapporto contrattuale, inclusi quelli consegnati nel 2010, in relazione ai quali l'eccezione difetta e la decadenza dell'azione di garanzia non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
La corte ritiene, però, che l'opposizione non potesse comunque essere accolta, in applicazione degli ordinari principi in materia dell'onere della prova.
L'opponente non ha dato prova dei vizi denunciati nelle missive allegate al suo fascicolo di parte.
Al contrario, l'opposto ha provato di aver effettuato le opere indicate nella scrittura privata del 17 gennaio 2011 (vedansi verbali udienze
17/11/2015 e 20/09/2016).
5 Per quanto concerne la doglianza relativa alla mancanza di prova dell'esatto adempimento relativamente alle opere di ripristino pattuite, occorre precisare che non vi è in atti l'accordo transattivo al quale fanno riferimento entrambe le parti.
Esso, infatti, non è stato prodotto dall'opponente appellante, e non si rinviene in atti, atteso che nel fascicolo non è presente quello di parte dell'opposto appellato, né di primo né di secondo grado.
Non è dato, dunque, evincersi quali siano le opere in esso previste e che sarebbero state eseguite entro marzo 2011, né se tale transazione abbia carattere novativo.
A tal proposito, occorre evidenziare che in atti vi è il “verbale di sopralluogo sottoscritto in data 30.03.2011” (allegato 16 fascicolo dell'opponente), nel quale l'opponente si era riservato di verificare i lavori effettuati entro 7 giorni, senza tuttavia poi eseguire tale attività, o, comunque, contestarne i dedotti vizi.
Per quanto riguarda la questione relativa al prezzo concordato, ritiene la corte che non sia idoneo a provare che il credito fosse pari alla somma di
€ 14.700 il primo preventivo prodotto dall'opponente e allegato al suo fascicolo di parte: la parte opposta ha dedotto un credito pari a € 34.920, dai quali sottrarre € 13.500,00 dell'acconto ricevuto ed € 2.400 di cui alla nota di credito per opere non realizzate.
Se il credito fosse stato di € 14.700, quindi inferiore a quello portato dalle fatture prodotte per ottenere il decreto ingiuntivo, tenuto conto della nota di credito di € 2.400 e dell'acconto – ammesso e considerato nel calcolo
6 da parte dell'appellato – di € 13.500,00, ci sarebbe stato addirittura un saldo a credito dell'opponente, circostanza questa non dedotta dall'appellante.
Deve, infine, dichiararsi infondata la domanda di risarcimento del danno per ritardo nell'adempimento, essendo essa stata formulata in maniera generica.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
7 Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN MA RC VA ER
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA ER presidente
Biagio Politano consigliere
NN MA RC consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2115/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione a un decreto ingiuntivo inerente a un contratto di vendita di beni mobili.
TRA
(C.F. ), difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avvocati Umberto Aleotti e Domenico Valentini
Parte appellante e
(C.F. Controparte_1 Controparte_2
) difesa dall'avvocato Salvatore Francesco Campisi C.F._1
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello in intestazione, contrariis rejectis e previa ogni necessaria e pertinente declaratoria, giudicare: - in riforma integrale della sentenza n. 274/2019 del Tribunale di
Vibo Valentia, annullare il decreto ingiuntivo n. 1520/2011 del Tribunale di
Vibo Valentia;
per l'effetto e, in ogni caso, mandare assolta la
[...]
da ogni pretesa di pagamento da parte della Parte_1 [...]
per i titoli di cui in premessa. Con vittoria di Parte_2
spese e compensi di avvocato dei due gradi.”
Per l'appellata: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così statuire:
1) rigettare l'avverso appello, siccome inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza appellata;
2) condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze del giudizio di appello e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'immobiliare aveva citato in giudizio la ditta Parte_1 [...]
finestre di per opporsi al decreto CP_1 Controparte_2
ingiuntivo n. 1520/2011 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia per la somma di € 19.020,00, quale corrispettivo del contratto di vendita e installazione di porte e serramenti intercorso tra le parti
In via preliminare, l' aveva eccepito -rinunciandovi Parte_1
in seguito- l'incompetenza territoriale del giudice adito;
nel merito, aveva contestato la non debenza della somma richiesta atteso che il corrispettivo
2 previsto ammontava a € 14.700,00 e non al maggiorato prezzo indicato nel decreto ingiuntivo;
aveva poi eccepito l'inadempimento della ditta CP_1
, per aver consegnato dei beni viziati e in ritardo rispetto al termine
[...]
previsto.
L'opposta si era costituita in giudizio, argomentando per il rigetto dell'opposizione.
Aveva dedotto, in particolare, che le parti nell'ambito di un precedente giudizio cautelare avevano raggiunto un accordo transattivo, onorato dalla
, ed evidenziando come la domanda spiegata avesse a oggetto CP_1
proprio le questioni oggetto della transazione, perciò aveva chiesto la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.; aveva, altresì, eccepito la tardività dell'azione spiegata per decorrenza del termine di cui all'art. 641 c.p.c. nonché, in considerazione della definizione della controversia in sede transattiva, la tardività delle censure sollevate in sede di cognizione per gli ulteriori vizi.
Con la sentenza n. 274/2019 resa il 22.3.2019 a definizione del giudizio r.g.n. 5/2012 il Tribunale di Vibo Valentia aveva rigettato l'opposizione, confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo nonché condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione di tardività della denuncia dei vizi, poiché non era stata raggiunta la prova in ordine ai tempi di esecuzione del contratto rispetto alla consegna del materiale e alla contestazione effettiva dei vizi;
inoltre, a seguito di accordo tra le parti,
l'opponente aveva ricevuto beni con riserva di collaudo e verifica, ma, anziché dare seguito a questa attività (accettando di fatto la consegna) aveva agito direttamente e tardivamente col giudizio di opposizione.
3 L' ha impugnato la sentenza, Parte_1
deducendo: a) la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
b) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la decadenza della garanzia ex art. 1495 c.c. sarebbe stata rilevata d'ufficio, non avendo l'opposta sollevato la relativa eccezione;
c) il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di risarcimento del danno conseguente alla ritardata consegna dei beni;
d) la mancanza di prova dell'esatto adempimento relativamente alle opere di ripristino pattuite, dell'intervenuto accordo sul prezzo della fornitura transatta;
in ogni caso, dal quantum del credito maturato andrebbe sottratto l'ammontare del risarcimento dovuto all'appellante a causa dell'inadempimento nei tempi di consegna.
L'appellata si è costituita, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 3.6.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dichiarare infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, in quanto dal tenore dell'atto è agevole cogliere le censure mosse alla sentenza impugnata.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono, diverse da quelle poste a fondamento della sentenza impugnata.
Per ragioni di connessione, i motivi d'appello verranno trattati congiuntamente.
4 Occorre, innanzitutto, precisare che l'opposizione a decreto ingiuntivo appare tempestivamente proposta, dovendosi considerare quale dies a quo del termine di cui all'art. 641 c.p.c. non già il 16.11.2011, data in cui il decreto è stato portato per la notifica, ma il 22.11.2011, data di ricezione dell'atto da parte dell'opponente.
Occorre, poi, rilevare che la censura mossa alla sentenza in relazione alla mancanza di eccezione di decadenza dell'azione di garanzia è fondata.
L'opposta ha proposto l'eccezione relativamente alle opere la cui consegna si è perfezionata in data 30.3.2011 (vedasi pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado), ma non anche rispetto alle opere precedentemente consegnate.
L'opponente, tuttavia, fonda la propria pretesa – rectius l'infondatezza di quella della controparte – sui beni consegnati nel corso di tutto il rapporto contrattuale, inclusi quelli consegnati nel 2010, in relazione ai quali l'eccezione difetta e la decadenza dell'azione di garanzia non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
La corte ritiene, però, che l'opposizione non potesse comunque essere accolta, in applicazione degli ordinari principi in materia dell'onere della prova.
L'opponente non ha dato prova dei vizi denunciati nelle missive allegate al suo fascicolo di parte.
Al contrario, l'opposto ha provato di aver effettuato le opere indicate nella scrittura privata del 17 gennaio 2011 (vedansi verbali udienze
17/11/2015 e 20/09/2016).
5 Per quanto concerne la doglianza relativa alla mancanza di prova dell'esatto adempimento relativamente alle opere di ripristino pattuite, occorre precisare che non vi è in atti l'accordo transattivo al quale fanno riferimento entrambe le parti.
Esso, infatti, non è stato prodotto dall'opponente appellante, e non si rinviene in atti, atteso che nel fascicolo non è presente quello di parte dell'opposto appellato, né di primo né di secondo grado.
Non è dato, dunque, evincersi quali siano le opere in esso previste e che sarebbero state eseguite entro marzo 2011, né se tale transazione abbia carattere novativo.
A tal proposito, occorre evidenziare che in atti vi è il “verbale di sopralluogo sottoscritto in data 30.03.2011” (allegato 16 fascicolo dell'opponente), nel quale l'opponente si era riservato di verificare i lavori effettuati entro 7 giorni, senza tuttavia poi eseguire tale attività, o, comunque, contestarne i dedotti vizi.
Per quanto riguarda la questione relativa al prezzo concordato, ritiene la corte che non sia idoneo a provare che il credito fosse pari alla somma di
€ 14.700 il primo preventivo prodotto dall'opponente e allegato al suo fascicolo di parte: la parte opposta ha dedotto un credito pari a € 34.920, dai quali sottrarre € 13.500,00 dell'acconto ricevuto ed € 2.400 di cui alla nota di credito per opere non realizzate.
Se il credito fosse stato di € 14.700, quindi inferiore a quello portato dalle fatture prodotte per ottenere il decreto ingiuntivo, tenuto conto della nota di credito di € 2.400 e dell'acconto – ammesso e considerato nel calcolo
6 da parte dell'appellato – di € 13.500,00, ci sarebbe stato addirittura un saldo a credito dell'opponente, circostanza questa non dedotta dall'appellante.
Deve, infine, dichiararsi infondata la domanda di risarcimento del danno per ritardo nell'adempimento, essendo essa stata formulata in maniera generica.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
7 Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN MA RC VA ER
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