CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2023, n. 9057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9057 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PEDULLA' CA nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 13/10/2022 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13 ottobre 2022 il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto da CA LL (quale terzo interessato nel procedimento penale a carico di OR TI MA LÀ, indagata per il reato di appropriazione indebita) contro l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di restituzione di dodici quadri d'epoca dei quali rivendicava la proprietà, sottoposti a sequestro preventivo, con revoca della misura cautelare. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9057 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 02/02/2023 2. Ha proposto ricorso CA LL, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, in ragione di tre motivi. 2.1. Violazione di legge (artt. 321, 322-bis, 310 e 324, comma 8, cod. proc. pen.) in relazione alla irrilevanza, ai fini della decisione sulla richiesta di restituzione, della controversia sulla proprietà dei quadri, ritenuta la quale il Tribunale aveva in precedenza trasmesso gli atti ex art. 324, comma 8, cod. proc. pen., al Tribunale civile, che aveva poi dichiarato improcedibile il giudizio in assenza di un impulso di parte. 2.2. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla omessa considerazione dell'acquisto in buona fede dei quadri da parte del ricorrente in data antecedente al sequestro, circostanza ostativa alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. 2.3. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione per la omessa valutazione delle prove dichiarative e documentali offerte dalla difesa a sostegno della buona fede del ricorrente e della "genuinità delle ricostruzioni in bonam partem dei diritti allo stesso spettanti". 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato (il primo) e motivi non consentiti (gli altri). 2. Non sussiste la denunciata violazione di legge, in quanto solo in premessa il Tribunale ha ricordato la pregressa vicenda processuale, con la trasmissione degli atti al Tribunale civile ex art. 324, comma 8, cod. proc. pen., disposizione in forza della quale ha poi escluso di poter affrontare la questione inerente alla controversia sulla proprietà dei quadri, esaminando invece quella della buona fede dell'acquisto, devoluta con l'appello. 2 Ha ricordato il Tribunale il principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il sequestro preventivo di tipo impeditivo «implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso» (così Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando, Rv. 248741; Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246358; Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, dep. 2009, Pepe, Rv. 242262; da ultimo v. Sez. 1, n. 31906 del 03/06/2022, Miraglia, non mass.). Nel contempo, l'ordinanza impugnata ha anche richiamato alcune pronunce di questa Corte che hanno dato rilevanza alla buona fede del terzo nel caso in cui il trasferimento del bene sia avvenuto ai sensi dell'art. 1376 cod. civ., escludendo la sussistenza del periculum in mora anche sotto il profilo dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze dannose del reato (v. Sez. 2, n. 47411 del 30/11/2011, Renerco, Rv. 252049; Sez. 2, n. 5649 del 11/01/2007, Ferri, Rv. 236122; Sez. 2, n. 2810 del 14/12/2005, dep. 2006, Panebarca, Rv. 233334; nello stesso senso, da ultimo, Sez. 2, n. 27895 del 23/06/2022, Mennella, Rv. 283635). 3. L'ordinanza impugnata, dunque, sulla scorta di detto indirizzo giurisprudenziale, ha espressamente esaminato in concreto il profilo della buona fede nell'acquisto dei quadri dedotto dal ricorrente, escludendone tuttavia la sussistenza in relazione alle "circostanze in cui l'acquisto è avvenuto, prima fra tutte la sproporzione fra il valore dei beni ed il prezzo d'acquisto". Tale conclusione è stata censurata dalla difesa per un vizio motivazionale, con una deduzione inammissibile in questa sede. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, non mass. sul punto;
successivamente, in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; 3 Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13 ottobre 2022 il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto da CA LL (quale terzo interessato nel procedimento penale a carico di OR TI MA LÀ, indagata per il reato di appropriazione indebita) contro l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di restituzione di dodici quadri d'epoca dei quali rivendicava la proprietà, sottoposti a sequestro preventivo, con revoca della misura cautelare. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9057 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 02/02/2023 2. Ha proposto ricorso CA LL, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, in ragione di tre motivi. 2.1. Violazione di legge (artt. 321, 322-bis, 310 e 324, comma 8, cod. proc. pen.) in relazione alla irrilevanza, ai fini della decisione sulla richiesta di restituzione, della controversia sulla proprietà dei quadri, ritenuta la quale il Tribunale aveva in precedenza trasmesso gli atti ex art. 324, comma 8, cod. proc. pen., al Tribunale civile, che aveva poi dichiarato improcedibile il giudizio in assenza di un impulso di parte. 2.2. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla omessa considerazione dell'acquisto in buona fede dei quadri da parte del ricorrente in data antecedente al sequestro, circostanza ostativa alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. 2.3. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione per la omessa valutazione delle prove dichiarative e documentali offerte dalla difesa a sostegno della buona fede del ricorrente e della "genuinità delle ricostruzioni in bonam partem dei diritti allo stesso spettanti". 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato (il primo) e motivi non consentiti (gli altri). 2. Non sussiste la denunciata violazione di legge, in quanto solo in premessa il Tribunale ha ricordato la pregressa vicenda processuale, con la trasmissione degli atti al Tribunale civile ex art. 324, comma 8, cod. proc. pen., disposizione in forza della quale ha poi escluso di poter affrontare la questione inerente alla controversia sulla proprietà dei quadri, esaminando invece quella della buona fede dell'acquisto, devoluta con l'appello. 2 Ha ricordato il Tribunale il principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il sequestro preventivo di tipo impeditivo «implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso» (così Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando, Rv. 248741; Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246358; Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, dep. 2009, Pepe, Rv. 242262; da ultimo v. Sez. 1, n. 31906 del 03/06/2022, Miraglia, non mass.). Nel contempo, l'ordinanza impugnata ha anche richiamato alcune pronunce di questa Corte che hanno dato rilevanza alla buona fede del terzo nel caso in cui il trasferimento del bene sia avvenuto ai sensi dell'art. 1376 cod. civ., escludendo la sussistenza del periculum in mora anche sotto il profilo dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze dannose del reato (v. Sez. 2, n. 47411 del 30/11/2011, Renerco, Rv. 252049; Sez. 2, n. 5649 del 11/01/2007, Ferri, Rv. 236122; Sez. 2, n. 2810 del 14/12/2005, dep. 2006, Panebarca, Rv. 233334; nello stesso senso, da ultimo, Sez. 2, n. 27895 del 23/06/2022, Mennella, Rv. 283635). 3. L'ordinanza impugnata, dunque, sulla scorta di detto indirizzo giurisprudenziale, ha espressamente esaminato in concreto il profilo della buona fede nell'acquisto dei quadri dedotto dal ricorrente, escludendone tuttavia la sussistenza in relazione alle "circostanze in cui l'acquisto è avvenuto, prima fra tutte la sproporzione fra il valore dei beni ed il prezzo d'acquisto". Tale conclusione è stata censurata dalla difesa per un vizio motivazionale, con una deduzione inammissibile in questa sede. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, non mass. sul punto;
successivamente, in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; 3 Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023.