Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
L'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ. (a norma del quale hanno privilegio sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione) va interpretato nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio.
Commentario • 1
- 1. Prestatore d'opera intellettualehttps://www.brocardi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLONTALAO0 28 38 /0 1 LA CORT Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente R.G.N. 11811/99 Cron. 5896 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep. 306 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere - Dott. Sergio DI AMATO Consigliere - Ud. 06/11/00 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S E NT ENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. ILSQLE 24 ORE 6000 per diritti ACONE MODESTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ¡¡27 FEB. 2001 IL CANCELLIERE BUCCARI 3, presso l'avvocato ACONE M. I., rappresentato e difeso da se medesimo;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. contro per diritti L. 000 127 FEB. 2001. CURATELA DEL FALLIMENTO ADIMAR SUD SPPA;
IL CANCELLIERE
- intimato -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 252/98 del Tribunale di UFFICIO COPIE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, depositata il 26/05/98; Richiesta copia studio не dal Sig. udita la relazione della causa svolta nella pubblica 6000 per diritti L. dal Consigliere Dott. Ugo 127 FEB. 2001. - 2000 udienza del 06/11/2000 IL CANCELLIERE DIRITTI 2017 Riccardo PANEBIANCO;
-1- udito l'Avvocato Acone, che ha chiesto l'accoglimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE del ricorso;
Richiesta copia studio dal Sig.
5.24.04 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per diritti L. 6000 28.02.1 Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per IL CANCELLIERE l'accoglimento del primo motivo nella sua totalità, l'ccoglimento del secondo motivo per quanto di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ragione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio dal Sig. ARC. CIV UFFICIO COPIE per diritti L. 6000 Richiesta copia studio dal Sig. EBN A 11-28-02-01 6000 IL CANCELLIERE per diritti ✓✓ 19 GIU. 2001. IL CANCELLIERE LIRE 3000 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale LIRE 2000 al Sig. Ac e NCELLERIA 6000+41 CG681563 per diritti LIRE 1000 23 MAG 2001 CANCELLERIA LIRE 3000 AL CANCELLIERE CANCELLERIA AW925375 AW325374 LIRE 2000 C368331 BB902569 CANCELLERIA CG681570 CG681564 AY716598 BC611073 LIRE 3000 CANCELLERIA A0524955 SCHETTIME LIRE 3000 CANCELLER CG681565 C0632796 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato in data 17.7.1997 l'Avv. Modestino Acone, premesso che non era stata accolta, in quanto non corredata dalle relative parcelle con il visto del competente Consiglio dell'Ordine, la domanda di ammissione allo stato passivo relativa a crediti per prestazioni professionali da lui svolte in favore della Adimar Sud s.p.a., successivamente fallita, proponeva opposizione, avanti al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, allo stato passivo dichiarato esecutivo il 27.5.1997, depositando le relative parcelle e chiedendo l'ammissione del credito in privilegio. La curatela rimaneva contumace. Con sentenza del 12-26.5.1998 il Tribunale ammetteva il credito relativamente all'importo di £ 25.829.930, oltre IVA e CPA, in via chirografaria. Dopo aver precisato che correttamente la domanda di ammissione al passivo fallimentare era stata respinta, non essendo stata corredata da alcuna documentazione sull'attività professionale svolta e non essendo state le parcelle vistate dal competente Consiglio dell'Ordine, rilevava i l Tribunale in linea di principio che incombeva al ricorrente l'onere di provare le singole 3 prestazioni professionali per le quali chiedeva il pagamento e che nessuna efficacia vincolante potevano assumere nel presente giudizio le parcelle con il visto di congruità del Consiglio dell'Ordine nè in relazione all'effettivo svolgimento delle prestazioni nè in relazione agli onorari applicati. Esaminando quindi i singoli procedimenti Osservava: quanto al giudizio Adimar Sud-Somma del valore di £ 35.000.000, che risultava documentata solo la redazione dell'atto introduttivo, la sua notificazione, la formazione del fascicolo di della causa e laparte, l'iscrizione а ruolo costituzione in giudizio, con la conseguenza che poteva essere riconosciuto, in considerazione del grado di difficoltà della causa, un credito complessivo di £ 1.811.030, di cui £ 320.000 per diritti, £ 249.030 per esborsi e £ 1.100.000 per onorari;
quanto al giudizio Adimar Sud-Termopiù s.n.c. del valore di £ 66.000.000 circa, che risultava documentata la stessa attività sopra indicata in relazione alla precedente causa, con la conseguenza che poteva essere riconosciuto un credito complessivo di £ 3.525.870, di cui £ 4 384.000 per diritti, £ 243.470 per esborsi e £ 2.600.000 per onorari;
quanto al Sud-giudizio Adimar Ministero Industria avanti al TAR di Salerno per il valore di circa tremiliardi di lire, che risultava documentata solo l'attività relativa alla redazione cd alla notifica del ricorso, con la conseguenza che poteva essere riconosciuto un credito 600.000 per complessivo di £ £9.856.030, di cui e £ 8.000.000 per 4 diritti, £ 396.030 per esborsi onorari;
quanto al giudizio Adimar Sud-Ministero Finanze, riguardante un'opposizione ad ingiunzione del valore di circa tremiliardi di lire, che risultavano documentate solo le attività indicate in relazione ai primi due precedenti giudizi, con la con seguenza che poteva essere riconosciuto solo credito complessivo di £ 10.637.000, di cui £ un 1.400.000 per diritti £ 8.000.000 per onorari e £ 583.000 per esborsi. Osse vava infine che non poteva essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751 bis n.2 C.C. in quanto esso è dovuto solo per le prestazioni relative agli ultimi due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento e non risultavano 5 prestazioni effettuate dal 30.9.1994 al 30.9.1996, data, quest'ultima, del fallimento. Avverso tale sentenza propone ricorso per noncassazione, trattandosi di controversia eccedente la competenza del RE (art.99 u.c. L.F.), l'Avv. Modestino Acone, deducendo due motivi di censura. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso l'Avv. Modestino Acone denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2751 bis n.2 e 2234 C.C., dei principi di diritto in tema di inscindibilità delle prestazioni di avvocato e degli artt. 93 e scgg. L.F. in relazione all'art 360 n.3 C.P.C.. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che il privilegio di cui all'art. 2751 bis n.2 C.C. riguardi solo le prestazioni professionali relative ai due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento e che lo abbia quindi escluso nel caso in esame per non aver rilevato prestazioni svolte in tale periodo, senza considerare che ai fini dell'applicazione della norma in questione il biennio non è quello decorrente a ritroso dalla 6 data della dichiarazione di fallimento ma quello riguardante gli ultimi due anni di prestazioni professionali, ancorchè anteriori al biennio precedente l'apertura della procedura concorsuale, come più volte affermato in giurisprudenza, emergendo il carattere unitario ed inscindibile delle prestazioni dell'avvocato dalle disposizioni generali in tema di contratto d'opera professionale e dalla normativa speciale propria dell'esercizio della professione legale (art.2234 C.C. ed art. 28 della Legge n.794/92) ed essendo l'onorario dell'avvocato determinato in base alla tariffa . vigente al momento della cessazione dell'incarico per le prestazioni giudiziali, della conclusione di ogni grado di giudizio. La censura è fondata. L'art. 2751 bis n.2 C.C., introdotto dall'art. 2 della Legge 29.7.1975 n.426, nel prevedere il privilegio generale sui mobili per "le retribuzioni del professionista e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale", fa riferimento agli ultimi due anni di prestazione, a differenza della precedente previsione (art. 2751 n.5 C.C.) che collocava in privilegio "le retribuzioni...... dovute per l'ultimo anno". 7 E' evidente quindi da tale modifica, al di là del diverso lasso temporale previsto, che, difformemente dalla lettura data alla prece dente caso didisposizione ritenuta limitata, in fallimento, ai crediti dovuti per l'ultimo anno precedente alla relativa dichiarazione, la nuova disposizione debba intendersi riferita agli ultimi due anni di prestazione, ancorchè anteriori al biennio precedente l'apertura della procedura concorsuale. L'espresso collegamento della limitazione temporale alla prestazione impone infatti un'interpretazione che faccia riferimento unicamente agli ultimi due anni della prestazione medesima, indipendentemente dalla sua collocazione temporale rispetto alla dichiarazione di fallimento (in tal senso, del resto✓ Cass. 3611/89). E' certamente errata pertanto l'affermazione del Tribunale che ha negato il richiesto privilegio in ordine al compenso dovuto al ricorrente per le sue prestazioni professionali di avvocato in quanto non risultano effettuate negli ultimi due anni prima del fallimento. Le esposte considerazioni non esauriscono però il problema dell'interpretazione della norma in 8 esame, dovendosi prendere posizione in ordine ai due orientamenti sorti sotto un diverso profilo. E' necessario valutare cioè se sia sufficiente che nel biennio sia ultimata la prestazione, da considerarsi poi unitariamente anche se svolta in parte in precedenza (così Cass . 10515/94; Cass. 569/99) ovvero se sia necessario far riferimento solo alle prestazioni effet tuate nell'ultimo biennio (Cass. 748/99). Il Collegio ritiene di dover dare continuità alla prima delle due soluzioni. Il carattere unitario ed inscindibile della prestazione dell'avvocato e la mancanza di liquidità e di esigibilità del diritto al compen so, per l'impossibilità di determinarlox prima del completo espletamento del mandato professionale della sua definizione per altre ragioni non consentono infatti di ritenere "dovute" in un momento precedente le retribuzioni del professionista, il cui onorario peraltro non può prescindere da una valutazione globale dell'attività svolta ed al quale pos sono essere rionosciuti quindi solo anticipi sulle spese ed acconti sul compenso. Né a tali conclusioni osta la prevista 9 parcellizzazione dell'attività professionale, articolata in distinti atti, costituendo questa solo una regola per la determinazione del compenso che conserva comunque il suo carattere unitario al pari della stessa attività. Il diverso orientamento pone l'accento sul termine "prestazione" previsto dall'art. 2751 bis n.2 C.C. e sottolinea la mancanza di riferimenti normativi che consentano di dare rilevanza в al momento successivo della determinazione definitiva del credito, trascurando però in tal modo la peculiarità e ladell'attività di avvocato necessità di coordinare la norma sul privilegio con le disposizioni che disciplinano la determinazione del compenso e fissano il momento genetico del relativo diritto, rendendolo esigibile. Del resto, assistito dal privilegio pur sempre il credito, senza il quale ogni considerazione al riguardo risulta astratta e della cui insorgenza non può quindi prescindersi nel determinare le prestazioni da collocare nell'ambito temporale previsto dalla norma, prestazioni che conseguentemente non possono assumere, qualora siano espressioni dello stesso mandato, una loro autonomia indipendentemente dalla definizione 10 dell'attività. La decisione sul punto deve essere quindi cassata ed il giudice di rinvio, ai fini del riconoscimento del privilegio, dovrà tener conto delle prestazioni ultimate negli ultimi due anni, ancorchè anteriori al biennio precedente l'apertura della procedura concorsuale ed ancorchè svolte in parte in precedenza, purchè collegate tra loro quali espressioni dello stesso о degli stessi в incarichi professionali. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2751 bis n.2, 2234, 2697 e 2727 C.C. nonchè dell'art. 24 bis L.F. e 4 D.M.
5.10.1994 n.585 in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto di dover riconoscere solo l'attività comprovata dagli atti prodotti, senza tener conto dei diritti e degli onorari consequenziali alla costituzione in giudizio ed allo svolgimento del processo che ben potevano presumersi. Sostiene al riguardo che: le spese relative alla corrispondenza informativa con il cliente ed il riconoscimento del connesSO diritto di procuratore sono assistiti da una vera e propria presunzione;
11 lo stesso principio è applicabile in relazione alle consultazioni con il cliente;
per quanto riguarda le altre voci (esame difese avverse, deduzioni di udienze, esame documenti avversi, esame documenti emessi in corso richiesta copie, ritiro atti notificati,di causa, partecipazioni alle udienze, precisazioni delle conclusioni) la prova per presunzioni è desumibile dall'esistenza stessa del processo, trattandosi di atti che costituiscono il precedente logico e cronologico di quelli già documentati. Anche tale censura è fondata. In relazione ai singoli procedimenti nei quali il ricorrente aveva svolto il proprio mandato professionale, il Tribunale ha riconosciuto i richiesti compensi per diritti cd onorari, oltre che per le spese, limitatamente agli atti di quelle prodotti in giudizio in sede diprocedure opposizione, senza tener conto però che alcune sono documentabili e"voci" del compenso non possono essere dedotte solo per presunzioni in base all'attività documentata nonché dall'esistenza stessa del processo in quanto costituiscono articolazioni necessarie e comunque consuete dell'attività dell'avvocato. 12 Le singole richieste del ricorrente, dedotte per ciascuna causa, dovranno quindi essere riesaminate dal giudice di rinvio, anche sulla base di mezzi di prova diversi da quelli documentali, come la prova per presunzione, ritenuta dall'ordinamento una prova completa alla pari delle altre. L'impugnata sentenza deve essere quindi 80000 cassata con rinvio, anche per le spese del presente 330000, giudizio di cassazione, al Tribunale di Avellino.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Avellino. Roma, 6.11.2000 Il Consigliere est. Il Presidente до Ricams влиноми вожал вашатаMego IL CANCELLIERE DEPORTATA IN CANCELLERIA AR Di ZZ 27 FEB. 2001 Mane doобного Oggi, UFFI O DALLE ENTRAIE ROMA 2 IL CANCELLIERE AR Di ZZ ain 21405. versate £ 336 0 2.8 MAG. 200 4. 76 дног Regigliato in dat 330000 (lire recont entor al p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa AR ja DI FILIPPO) Il Responsabile Scrip Auf Ciudiziar CHINI Dr. M RACES S 19th A M R T N B