Sentenza 30 novembre 2011
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora non può pregiudicare l'eventuale diritto del terzo in buona fede. (La Suprema Corte ha precisato che il giudice di merito deve conseguentemente verificare la sussistenza sia del vantato titolo di proprietà che della buona fede del terzo, ed in caso contrario sussiste carenza assoluta di motivazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2011, n. 47411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47411 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 30/11/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 2073
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 32959/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER RENEWABLE ENERGY CONCEPTS AG;
nel procedimento iniziato a seguito di denuncia-querela da:
EG SO SR;
avverso l'ordinanza n. 70/2011 TRIB. LIBERTÀ di VERONA, del 23/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. VOLPE Giuseppe che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 23 giugno 2011, il Tribunale di Verona, sezione penale, confermava l'ordinanza del GIP in sede, con la quale era stata disposto il sequestro preventivo di moduli fotovoltaici. Il Tribunale riteneva la sussistenza del fumus del delitto di cui allo art. 640 c.p. in quanto dalle risultanze desumibili dalla querela sporta dalla persona offesa e dalla documentazione risultava verosimile l'ipotesi investigativa secondo la quale la ditta "US BA", legalmente rappresentata dall'imputata, aveva ingenerato nel querelante la falsa convinzione di essere legittimata a cedere i moduli fotovoltaici stoccati presso il deposito FERCAM di Veronella, inducendolo in tal modo a versare l'ingente corrispettivo. Il periculum in mora, era individuato nella circostanza che la libera disponibilità della merce rendeva concreto il rischio della vendita a terzi con definitiva perdita dei beni acquistati.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso la società ER, a mezzo del difensore, che, premessa l'estraneità ai rapporti intercorrenti tra l'indagata (quale legale rappresentante della società US BA) e la querelante EG LA AN CE, ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 per violazione dell'obbligo di motivazione con riguardo alla sussistenza del periculum in mora, perché la giustificazione sul punto addotta dal Tribunale è definibile, nella migliore delle ipotesi, come solo apparente perché, attesa l'appartenenza dei beni in sequestro a soggetto terzo estraneo, si sarebbero dovuti indicare gli elementi in base ai quali individuare l'effettiva loro disponbilità da parte del soggetto indagato;
- violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 1376, 1478 e 1479 cod. civ. con riferimento al mancato trasferimento del diritto di proprietà dei beni sequestrati al querelante, perché l'ordinanza impugnata sembra lasciare intendere che la restituzione è negata per non far correre il rischio che la merce acquistata dalla EG LA possa esser venduta ad altri, così lasciANo intendere che tale ultima società abbia legittimamente acquistato la merce. Ma il venditore è il soggetto indagato del delitto di truffa, perché non proprietario della merce, sicché la proprietà è rimasta in capo al soggetto estraneo cioè alla società ricorrente, per tale motivo legittimata alla restituzione;
- violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 321 e 324 c.p.p. per insussistenza dei requisiti di legge previsti per la sussistenza del periculum in mora perché l'US BA non è proprietaria dei beni e non ne ha neppure la disponibilità che è di pertinenza esclusiva dell'odierno ricorrente per conto del quale sono stoccati presso il magazzino FERCAM di Veronella. Con memoria del 28.11.2011, il difensore della persona offesa, EG SO & IC SR ha chiesto il rigetto del ricorso, al rilievo che a norma dell'art. 325 c.p.p. l'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame è ricorribile solo per violazione di legge e non anche per incompletezza e illogicità della motivazione e che ER non ha comunque fornito la prova di essere proprietaria dei beni di cui chiede la restituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata ha omesso di motivare in ordine alle doglianze mosse dal terzo che vanta un diritto di proprietà esclusivo sui beni in sequestro.
La sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora non può pregiudicare l'eventuale diritto del terzo in buona fede, sicché è compito del giudice di merito procedere alla verifica della sussistenza del titolo di proprietà e quindi (eventualmente, ove accertato il titolo di proprietà) della buona fede della ricorrente Soc. ER AG.
A tanto il Tribunale non ha provveduto, incorrendo in tal modo nella denunciata violazione dell'art. 125 c.p.p., che sussiste allorché vi sia carenza assoluta di motivazione (Cass. SU, 28.5.2008 n. 25932). Si impone quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Verona perché, nella pienezza dei poteri di valutazione propri del giudice di merito, proceda a nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011