Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/03/2002, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
040 9 3 /02 REPUBBLICA ITALI IN NOM A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE reader pin te Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: contrati di vendite, Scott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 18595/99 - Rel. Consigliere Cron.9558 Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 19/12/01 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ALBERTO, nella qualità di titolare della Ditta individuale LAMAR, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato LORETTA FIORETTI CARMAGNOLA, difeso dall'avvocato ANTONINO PARISI, giusta delega in atti;
- ricorrente . t contro u h QUARTARONE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA c u E VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, difesa dall'avvocato PIETRO 2001 INTILISANO, giusta delega in atti;
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- controricorrente -
-1- avverso la sentenza n. 199/99 del Giudice di pace di MESSINA, depositata il 27/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso, in subordine . . per l'accoglimento del 2° motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Maria QU, con atto di citazione notificato il 28 ottobre 1998, convenne innanzi al Giudice di Pace di Messina Alberto TT, in Messina, titolare della ditta LAMAR, corrente per sentir dichiarare che il contratto di compravendita dei mobili di arredamento di una cucina concluso dalle parti 1'8 novembre 1997 si era risolto di diritto e, per l'effetto, condannare il convenuto a restituirle la somma di L. 300.000, oltre agli interessi legali, da lei versata senza impegno ed a titolo di preacconto". Sebbene la prima udienza indicata nell'atto di citazione cadesse il 4 dicembre 1998, il Giudice di causaPace procedé alla trattazione della all'udienza del 1° dicembre 1998 senza che il fosse costituito, poiché la convenuto si т и costituzione avvenne alla successiva udienza del 24 в и gennaio 1999, nella quale il convenuto si difese л ч nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea e proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'attrice al risarcimento dei danni, ammontanti a L. 500.000, da lui subiti a causa dell'inadempimento contrattuale in cui l'attrice era incorsa. 3 Con ricorso depositato il giorno successivo lo stesso convenuto, rilevando l'illegittima anticipazione della trattazione della causa, eccepì la nullità del procedimento. Ma l'adito Giudice di Pace, con sentenza resa in data 27 marzo 1999, in accoglimento della domanda principale. condannato il TT а restituire alla QU la somma di L. 300.000 con gli interessi legali a far tempo dall'8 novembre 1997. На Osservato il Giudice di Pace, con riferimento all'eccezione di nullità sollevata dal convenuto col ricorso del 25 gennaio 1999, che, poiché il convenuto era stato dichiarato contumace e tale sua condizione rispetto al giudizio si era т protratta sino alla data della costituzione, ne и conseguiva che in tale momento egli doveva в е л ч accettare la causa nello stato in cui si trovava. Peraltro, non essendo stata dedotta con la comparsa di risposta, la nullità poteva essere solo discrezionalmente rilevata d'ufficio dal giudice. Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale, il Giudice di Pace ne ha rilevata l'inammissibilità, non essendo stata proposta alla prima udienza. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il TT, affidandosi a dieci motivi, 4 La QU resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, poiché entrambi pongono, sotto diverso profilo, la questione della nullità della sentenza per violazione del contraddittorio. laCol primo motivo il ricorrente censura sentenza impugnata per violazione degli artt. 153, 163, 164, 180 e sgg. cod. proc. civ., in relazione all'art. 24 Cost., e per violazione del diritto di difesa, adducendo che erroneamente il Giudice di Pace non ha rilevata la nullità del giudizio e, conseguentemente, della sentenza a causa dell'anticipata trattazione della causa, che ha impedito lo svolgimento delle attività preparatorie эт e di quelle di vera e propria trattazione, disciplinate dall'art. 320 cod.proc.civ.. ут ь Ad avviso del ricorrente, trattasi di nullità che non può essere sanata né ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., che non la contemplata, né in giudizio del dall'avvenuta costituzione costituendosi, l'aveva convenuto, che, comunque, più volte eccepita. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di 5 diritto nonché illogicità manifesta ed omessa pronuncia, osservando che il pensiero del Giudice di Pace rivela manifesta illogicità quando, da un conto, riconduce l'irrilevanza della nullità alla contumacia del convenuto e, dall'altro, la fa derivare dalla discrezionalità del potere del giudice di rilevarla d'ufficio, senza, peraltro, spiegare perché, comunque, la nullità non è stata rilevata. Le censure sono fondate. E' pacifico che l'udienza di trattazione della causa, che con l'atto di citazione era stata fissata al 4 dicembre 1998, sia stata tenuta, per ragioni che si ignorano, ma che, comunque, non rilevano, il 1° dicembre 1998. E', altresì, pacifico che all'udienza del 1° т dicembre 1998 il convenuto non comparve, essendosi е в costituito solo all'udienza del 24 gennaio 1999, и quando, ormai, era stata espletata l'istruttoria ж della causa. Ciò premesso, non v'è dubbio che l'attività processuale svoltasi all'udienza del 1° dicembre 1998 ed all'udienza del 14 gennaio 1998 sia nulla principio del contraddittorio per violazione del 101 cod. proc. civ., perché sancito dall'art. 6 Voltasi senza che il convenuto fosse stato posto in grado di parteciparvi. Si è trattato di attività decisive, perché attinenti si-a alla fase preparatoria del giudizio gia alla fase di vera e propria trattazione sia alla fase istruttoria, dalle quali il convenuto state escluso, senza la possibilità, tra l'altro, riconvenzionali e mezzidi proporre domande istruttori. E', dunque, evidente che, contrariamente а quanto sostiene la controricorrente, la all'udienza del 24costituzione del convenuto gennaio 1999, quando dette attività processuali si erano svolte, non può avere avuto effetto sanante, essendo avvenuta quando ormai gli effetti della nullità, determinata dall'illegittima anticipazione della trattazione della causa e della conseguente . т е л l 1 illegittima dichiarazione della contumacia del u convenuto, si erano verificati. E E' agevole, poi, rilevare la manifesta illogicità della motivazione data dal Giudice di Pace per superare l'eccezione, essendo evidente, da un canto, che la contumacia era stata dichiarata illegittimamente, poiché dell'udienza in cui la causa fu trattata il convenuto non ebbe legale 7 conoscenza, e, dall'altro, che, comunque, il Giudice di Pace aveva il dovere di rilevare d'ufficio la nullità, soprattutto, in considerazione del fatto che all'uopo era stato sollecitato dal ricorso proposto dal convenuto. Ovviamente la nullità verificatasi, attenendo alla regolarità del contraddittorio, si è estesa all'intero procedimento svoltosi ed alla sentenza impugnata. L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso consente di ritenere assorbito l'esame degli altri otto motivi, attinenti al merito. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, in relazione ai motivi accolti, con conseguente rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice т che dell'ufficio del Giudice di Pace di Messina, и deciderà sulle domande proposte dalle parti. в е
P.Q.M.
ч La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice dell'Ufficio del Giudice di Pace di Messina. 8 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Il Corrighiere e RO NA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 21. MAR. 2002. IL CANCELLIERE addì 19 dicembre 2001, della 2^ Sezione Civile. че OUR GORd 9