Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 2
Oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.
Il sequestro preventivo può avere ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al procedimento penale, incombendo, in tale caso, sul giudice un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato stesso.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale sez. III, 02/12/2022, (ud. 02/12/2022, dep. 23/01/2023), n.2627Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 luglio 2022, e depositata il 16 agosto 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto l'appello presentato da M.L. avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato l'istanza dal medesimo presentata per la revoca del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di M.F., ed avente ad oggetto il tratto di litorale prospiciente lo stabilimento balneare "Lido Orsetta" sito in località (Omissis) del Comune di Melendugno, gestito dalla società "L'Orsetta di M.L. s.a.s." di cui lo stesso era divenuto socio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2010, n. 11287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11287 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/01/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 90
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 35896/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO TA, N. IL 17/09/1984;
avverso l'ordinanza n. 185/2009 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 13/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Racanelli.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione ON TA avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bah in data 13 giugno 2009 con la quale è stato confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip il 21 maggio 2009, a seguito di convalida di quello adottato in via di urgenza dal PM.
La misura cautelare reale era stata riferita alla contestazione provvisoria riguardante il padre del ricorrente, ON HE, il quale, in concorso con altri soggetti (diversi dal ON TA) è stato ritenuto, già in sede cautelare personale, raggiunto da gravi indizi in ordine a tre fattispecie delittuose:
- capo A), promozione e organizzazione di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di bancarotte fraudolente, truffe ed estorsioni, reati fine essenzialmente realizzati costituendo, anche grazie a prestanome, una serie di società che poi venivano utilizzate per distrarre i beni di altre società del medesimo gruppo di fatto - beni mobili e immobili - cosicché ne veniva realizzato il sistematico svuotamento patrimoniale e l'inevitabile fallimento;
- capo 13) bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della s.r.l. ON, dichiarato il 14 dicembre 2004, condotta realizzata nella forma della distrazione di tre beni immobili costituenti altrettanti rami di azienda dalla fallenda società, che venivano affittati sostanzialmente senza introito del corrispettivo, ad altra società, la Due SR gestita dal coindagato ON ZO ma riconducibile allo stesso ON HE;
- capo 14) bancarotta fraudolenta documentale riferita alla stessa SR ON di cui sopra;
- capo 15) causazione dolosa del fallimento della SR ON mediante le operazioni consistite nell'affitto di rami di azienda sopra menzionate, oltre ad ulteriori rappresentate dal mancato pagamento di debiti verso fornitori, enti previdenziali, erario. Il decreto di sequestro aveva avuto ad oggetto le quote per intero della SR TR C, nonché, secondo quanto è dato comprendere dalla lettura del provvedimento impugnato a pag. 4, un immobile di proprietà di tale società e/o porzioni di un complesso immobiliare ubicato in via Nisio.
Il Tribunale riteneva in primo luogo inammissibili talune censure mosse dal ricorrente avverso il provvedimento di urgenza del PM, presupposto, nel caso di specie, di quello poi confermato ex art. 324 c.p.p., essendo il primo reputato non soggetto a riesame.
Quanto al merito rilevava lo stesso Tribunale che il provvedimento doveva ritenersi fondato poiché era emerso che la SR ON, titolare del contratto di leasing di un immobile in relazione al quale aveva regolarmente corrisposto le rate fino al settembre 2000, risultava avere, in seguito (18 settembre 2000, come si evince dal ricorso), ceduto tale contratto ad altra società, la TR C SR costituita pochi mesi prima, senza ricevere alcun corrispettivo. La TR C aveva avuto agio così di pagare le residue rate (solo 15 a fronte delle 96 pagate dalla cedente) oltre al riscatto, divenendo proprietaria dell'immobile per la incongrua somma di poco più di Euro 128 mila.
Ad avviso del Tribunale, poi, la Procura aveva offerto elementi per ritenere che la soc. TR C fosse riconducibile e fosse di fatto nella disponibilità di ON HE, essendo stata apprezzata la piena condivisione della gestione delle attività descritte tra AR HE e AR TA e ZO, soggetti che il Tribunale qualificava come coindagati entrambi e che comunque erano figlio e fratello di HE. Rinviava per gli argomenti a sostegno di tale tesi alla ordinanza cautelare personale, depositata in atti. Aggiungeva il Tribunale di non ritenere rilevante la mancata contestazione della operazione sopra descritta essendo latamente rapportabile alla contestazione del reato ex art. 416 c.p.; giudicava altresì non necessaria, nella specie, la motivazione sul periculum trattandosi di bene soggetto a confisca quale corpo del reato (profitto e mezzo per la esecuzione).
Deduce il ricorrente i seguenti vizi.
1) Premettendo che il sequestro ha colpito le quote della SR TRC e un immobile costituito da porzioni ossia da sette autonome palazzine, con l'ubicazione in via Nisio 1, segnala in primo luogo l'anomalia derivante dal fatto che il sequestro aveva riguardato beni del ricorrente, pur essendo stato concepito in relazione a ipotesi di reato contestate ad altri soggetti ed in particolare a ON HE.
2) Deduce poi la violazione dell'art. 580 c.p.p. e dell'art. 407 c.p.p.. Egli aveva dedotto dinanzi al Tribunale del riesame che il sequestro era stato disposto di urgenza dal PM nel 2009 nonostante che il termine per le indagini preliminari, di due anni dalla iscrizione della notizia di reato, del 2006, fosse ampiamente decorso. I giudici del Tribunale, che avevano ritenuto non valutabile la questione perché afferente a provvedimenti non soggetti a riesame, avrebbero dovuto ritenere l'impugnazione come ricorso per Cassazione e poi convertirla in impugnazione dinanzi a al proprio Ufficio ex art. 580 c.p.p., trattandola nel merito. 3) la violazione dell'art. 321 c.p.p.. Difetterebbe il "nesso di causalità" tra i delitti contestati e i beni oggetto del sequestro. Nella specie il reato di riferimento mancherebbe di enunciazione quanto a fattispecie concreta, non essendo consentito al giudice far discendere effetti pregiudizievoli all'imputato neppure da una diversa qualificazione giuridica del fatto operata ex officio (Cass. Sez. 6, 12 novembre 2008, rv. 241754). Nella specie, oltre a segnalarsi la assenza di tale contestazione, si nota che la operazione consistita nella cessione del contratto di leasing senza corrispettivo non è stata pregiudizievole per gli interessi della cedente ma favorevole in quanto è servita a evitare il pagamento delle imposte elevate al momento del riscatto del bene. Inoltre, rispetto a tale operazione la condotta del ricorrente era stata irreprensibile, dovendosi anche tenere conto che alla data di conclusione del contratto di cessione il bilancio della ON SR era in attivo ed era da escludersi qualsiasi rapporto di causalità tra la detta cessione e il fallimento intervenuto almeno quattro anni dopo;
4) ancora la violazione dell'art. 321 c.p.p. essendo caduto, il sequestro, su beni appartenenti a terzi estranei al reato, evenienza non consentita dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sequestro di quote sociali (Sez. 5, 13 aprile 2004, Aiello;
Sez. 6, 21 febbraio 1994, Gentilizi); sarebbe stata d'altra parte indispensabile la dimostrazione della disponibilità dei beni sequestrati da parte dell'indagato ON HE (rv 240573); in terzo luogo erroneamente sarebbe stata attribuita ai detti beni la qualità di "profitto" del reato.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. Occorre in primo luogo sgomberare il campo dal secondo motivo, manifestamente infondato.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi del codice di rito (art. 322 c.p.p.) e di quelli elaborati dalla giurisprudenza rilevando che il riesame è il mezzo di impugnazione previsto dal codice in riferimento al solo decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice.
L'ordinanza di convalida, per la quale parte della giurisprudenza di legittimità ammetteva la appellabilità ex art. 322 bis c.p.p. (prima dell'intervento delle Sezioni unite eh invece l'ha escluso del tutto (rv 231055)), rimaneva tuttavia, anche per tale orientamento, sottratta alla impugnazione - con la quale interessato intendeva censurare la ritenuta urgenza nel decidere - quando questi avesse optato per il riesame (v. rv Rv. 216300). Infatti restava indimostrato l'interesse alla impugnazione della convalida quando il titolo del sequestro fosse stato costituito non più da tale provvedimento (che conferma la sussistenza del presupposto dell'urgenza) ma dal decreto susseguente del Gip il quale è l'atto che contiene la disamina del fumus e del periculum in mora. Infine è da notare come la richiesta di applicazione alla materia de qua dell'art. 580 c.p.p., sia totalmente eccentrica, considerando che tale norma regola la modalità di trattazione di una pluralità di impugnazioni avverso "la stessa sentenza" e non avverso "un decreto e una ordinanza" come nella specie.
Fondato solo parzialmente si rivela il terzo e centrale motivo di ricorso e cioè relativamente al complesso immobiliare di via Nisio, oggetto del sequestro che ha dato origine alla procedura in esame.
È noto che la giurisprudenza di legittimità, nella materia, osserva che a giustificare il sequestro preventivo è sufficiente il "fumus" della sussistenza degli estremi del reato ipotizzato e la verifica dell'antigiuridicità penale del fatto va compiuta su un piano di astrattezza, nel senso che essa non può investire la sussistenza in concreto e la valenza del materiale indiziario ma deve essere limitata alla configurabilità del fatto, nei termini rappresentati dalla accusa, come reato, tenendo altresì conto delle contrarie deduzioni della difesa. Peraltro ad integrare il requisito "minimo" di cui sopra non può bastare la enunciazione del semplice titolo del reato, essendo viceversa necessario che sia indicato, sia pure, nei termini essenziali, un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro (vedi rv 190425; rv. 241511). Nella specie il ragionamento seguito dal Tribunale rende evidente la sussistenza di tale requisito solo con riferimento al sequestro delle quote sociali della SR TRC. Dalla lettura del provvedimento impugnato si ricava la formale esistenza della contestazione del titolo di reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro di tali quote.
Si tratta infatti della ipotesi sopra descritta di "associazione per delinquere finalizzata alle bancarotte", escluse, in tale prospettiva, le contestazioni dei reati fine e segnatamente quelle di bancarotta fraudolenta concernente il fallimento della ON s.r.l., premesse alla disamina della impugnazione e riguardanti ipotesi di distrazione che coinvolgono persone fisiche e giuridiche in parte inconferenti. Invero il Tribunale correttamente pone in evidenza che, sebbene la operazione della dolosa cessione del contratto di leasing sopra descritta non sia stata contestata in fatto nella misura cautelare reale ma solo nel provvedimento di urgenza del PM, la misura del Gip trova comunque giustificazione in relazione alla ipotesi associativa ex art. 416 c.p. e cioè nell'ottica di sottrarre alla disponibilità del ricorrente uno strumento operativo (la soc. TRC) che la accusa sostiene essere stato concepito e utilizzato per la realizzazione, appunto, della condotta delittuosa associativa appena ricordata. In altri termini la società, e nella specie le sue quote, è stata sequestrata in quanto mezzo predisposto dal ON HE, con la collaborazione dei familiari intestatari delle quote, per garantire al sodalizio criminale di cui era a capo l'apparato necessario alla futura commissione dei reati fine, consistenti in un numero imprecisato di bancarotte fraudolente ossia di dolose spoliazioni dei patrimoni di altrettante società in frode ai creditori, spoliazioni da eseguire appunto attraverso la costituzione di società controllate, destinate a stipulare contratti capaci di rendere operative operazioni di sostanziale acquisizione di beni senza corrispettivo o con corrispettivo assolutamente inadeguato. Una simile rappresentazione del fumus del reato e del nesso di pertinenzialità del bene sequestrato rispetto alla notizia criminis è del tutto corretta e legittima e si sottrae alla denuncia di violazione di legge (la sola consentita dall'art. 325 c.p.p.), non essendovi oltretutto ragione per escludere la configurabilità del corpo del reato, inteso come "cosa destinata a commettere il reato", in relazione al reato associativo, come desumibile anche dalla norma dell'art. 416 bis c.p., u.c. che, sia pure con riferimento alla speciale ipotesi associativa ivi regolata, lo disciplina, prevedendone la confiscabilità.
È da escludere peraltro che il Tribunale sia incorso, nella individuazione del reato di riferimento per il sequestro, in una indebita "riqualificazione giuridica del fatto" come denunciato nel terzo motivo di ricorso.
È vero invece che il Tribunale ha mantenuto il costrutto accreditato dal PM e dal Gip secondo cui la soc. TRC sarebbe stata uno strumento di realizzazione del programma associativo ed ha citato la operazione di indebita cessione del contratto di leasing in favore della stessa società soltanto per colorire il fumus del reato ex art. 416 c.p., già oggetto di provvisoria contestazione.
Nè appaiono cogliere nel segno le censure del ricorrente che riguardano 1) la appartenenza del bene a soggetto diverso dall'indagato, 2) la speciale natura del bene rappresentato da quote sociali e 3) la mancata dimostrazione della riconducibilità del bene a HE ON, principale destinatario delle contestazioni penali.
Sul primo punto vai al pena ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, oggetto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Rv. 244797;
Massime precedenti Conformi: N. 2296 del 1992 Rv. 190789, N. 156 del 1993 Rv. 193692, N. 1565 del 1997 Rv. 208463, N. 4496 del 1999 Rv. 214033, N. 29797 del 2001 Rv. 219855, N. 1246 del 2003 Rv. 228224, N. 38728 del 2004 Rv. 229610, N. 24685 del 2005 Rv. 231977, N. 27340 del 2008 Rv. 240573, N. 1806 del 2009 Rv. 242262, N. 17865 del 2009 Rv. 243751).
Si è persino rilevato che il sequestro preventivo non implica nemmeno la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicché, alle condizioni sopra evidenziate, non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede (Rv. 244689). L'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non è dunque di per sè elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, mentre è vero che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato (Rv. 240573; Massime precedenti Conformi:
N. 2296 del 1992 Rv. 190789, N. 156 del 1993 Rv. 193692, N. 1565 del 1997 Rv. 208463, N. 4496 del 1999 Rv. 214033, N. 29797 del 2001 Rv. 219855, N. 1246 del 2003 Rv. 228224, N. 38728 del 2004 Rv. 229610, N. 37033 del 2006 Rv. 235283, N. 2887 del 2008 Rv. 238592). E su tale punto (che la parte ha denunciato come immotivato, con riferimento, cioè, alla riconducibilità della soc. TRC a ON HE) la ordinanza impugnata contiene invece una adeguata argomentazione, immune da censure, soprattutto ove si consideri che la motivazione è stata resa sulla condivisione delle attività di gestione tra stretti parenti (gruppo familiare ON, costituito da HE, ZO e TA, di cui peraltro si afferma essere tutti coindagati, v. pag. 9), e che la eventuale incompletezza della motivazione non sarebbe deducibile con ricorso poiché non vale ad integrare il vizio di "violazione di legge", questa ricorrendo soltanto in presenza di motivazione graficamente assente o apparente. D'altra parte, sul punto integrante la attestazione di una situazione di fatto proveniente dal giudice del merito, la censura del ricorrente è del tutto generica e consiste in una mera negatoria della circostanza stessa sicché è comunque da escluderne, anche per tale ragione, la ammissibilità.
Infine, circa la censura che attiene specificamente alla natura del bene sequestrato (quote sociali), è appena il caso di rievocare la giurisprudenza di legittimità ed in particolare proprio la sentenza Aiello citata nel ricorso che ha rilevato come sia legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva in questi casi non è la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione, supposta illecita, e si può, d'altra parte, riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci del diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori), spettano al custode designato in sede penale (Rv. 228101). Massime precedenti Conformi: N. 2853 del 1995 Rv. 202642 Per quanto concerne le residue doglianze sul fumus del reato (per la correttezza della operazione di cessione del contratto di leasing) e sulla impossibilità di individuare nel bene il "profitto del reato" si osserva che si tratta di questioni afferenti al sequestro del diverso bene costituito dall'immobile di proprietà della SR TRC e quindi vengono affrontate nella sede ritenuta propria. Come anticipato, il provvedimento impugnato non appare rispettoso di tutti ì principi sopra enunciati , per la parte che riguarda la conferma del sequestro preventivo di tale bene (o beni) immobile (i). La misura cautelare reale infatti viene legittimata come riferita a "profitto" del reati di bancarotta fraudolenta compiuti mediante la spoliazione, in particolare, della soc. ON SR con la cessione senza corrispettivo alla TRC, del contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile medesimo.
Una simile motivazione, però, presuppone il nesso di pertinenzialità del bene con un fatto-reato (la distrazione fraudolenta, in danno dei creditori della ON SR, realizzata mediante cessione del contratto di leasing alla soc. TRC) che non risulta formalmente contestato nella misura cautelare, come ammesso dal giudice del merito e che nel caso di specie era indispensabile che lo fosse poiché, a differenza che nella fattispecie precedente costituiva il termine di comparazione per la verifica, da parte del giudice ed anche della difesa interessata, che il bene di cui si discute fosse stato sequestrato quale corpo del reato o cosa pertinente ad un reato la cui notitia criminis fosse già acquisita agli atti del processo ed apprezzata come tale dal titolare della azione penale (si veda, tra le molte, Rv. 222395). In alternativa, al di là delle affermazioni che più direttamente riguardano il sequestro delle quote sociali, non risulta in concreto utilizzata, dal giudice del merito, come ipotesi di reato di riferimento, quella del delitto associativo posto che è nella motivazione stessa del Tribunale la chiara e ineludibile affermazione che il bene immobile in questione non aveva natura strumentale ma costituiva il frutto di una tipica operazione di bancarotta fraudolenta, formalmente non enunciata. Anche rovesciando la prospettiva, cioè, non ci si può esimere dal rilevare che in riferimento alla contestazione di associazione per delinquere, il provvedimento impugnato risulta del tutto privo della motivazione che ne illustri il rapporto di pertinenzialità col bene immobile sottratto alla disponibilità della parte, quale profitto del reato stesso, reato che, va ricordato, è rappresentato dalla predisposizione di una organizzazione volta alla realizzazione di condotte delittuose e indipendentemente dalla concretizzazione delle stesse: quindi è in riferimento a tale condotta di rilievo penale che va ripetuta la disamina sul se ed in quali termini, anche alla luce di elementi diversi da quelli illustrati nel provvedimento annullato, il bene immobile appartenente alla TRC possa atteggiarsi quale "profitto" ovvero quale altra rappresentazione del corpo del reato o di cosa pertinente al reato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dell'immobile di proprietà della SR TRC, con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010