Sentenza 4 novembre 2008
Massime • 1
Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicchè possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso. (In motivazione la Corte ha precisato che, in sede di confisca, prevale, invece, la tutela del diritto di proprietà del terzo incolpevole).
Commentario • 1
- 1. Sequestro: può essere esteso alle quote societarie appartenenti a persona estranea al reato?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 marzo 2022
La massima Il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato è legittimo qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni ed il reato contestato ed il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629 Fatto 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2008, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 04/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1141
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 25020/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE SQ, nato a [...] il [...], quale legale rappresentante della cooperativa "Nuova San Michele";
avverso la ordinanza resa il 18.6.2008 dal Tribunale per il riesame di Foggia.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal consigliere Onorato Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato, avv. Treggiari Giulio, che ha insistito nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 - Con ordinanza del 18.6.2008, il Tribunale collegiale di Foggia, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del 27.5.2008, con cui il g.i.p. dello stesso tribunale aveva disposto il sequestro preventivo - tra gli altri - di quattro autocarri intestati che erano nella disponibilità della cooperativa "Nuova San Michele" e che erano stati utilizzati dalla s.p.a. A.Ge.Co.S. per esercitare attività di gestione non autorizzata di rifiuti (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256) e trasporto di rifiuti pericolosi con formulari di identificazione mancanti o falsi (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4). Tre dei soci della s.p.a. A.Ge.Co.S. erano indagati in ordine ai reati suddetti per aver ripetutamente trasportato con gli autocarri poi sequestrati notevoli quantità di terriccio inquinato e inquinante e per averle sversate nell'alveo del fiume Cervaro. Prendendo in considerazione i motivi di censura proposti nell'istanza di riesame, il Tribunale ha in sostanza rilevato e osservato quanto segue:
- sussisteva il fumus dei reati contestati, peraltro neppure confutato nella istanza di riesame;
- non era decisiva la prospettazione di estraneità ai fatti e di buona fede formulata nella istanza di riesame dal legale rappresentante della cooperativa "Nuova San Michele" sul rilievo che gli automezzi de quibus erano stati concessi in uso alla società A.Ge.Co.S. per attività di movimento terra nei cantieri di Foggia, Deliceto, Segezia e Troia, ed erano stati invece usati, al di fuori dei patti contrattuali e all'insaputa del concedente, in località Castelluccio dei Sauri, per sversare il terriccio nell'alveo del fiume Cervaro: e ciò perché - secondo il Giudice - le finalità sottese al sequestro sono assolutamente preponderanti rispetto alla circostanza che i mezzi sequestrati siano nella formale titolarità di un terzo estraneo, la cui buona fede, quindi, deve cedere rispetto all'esigenza di prevenire la reiterazione della condotta criminosa;
- sussisteva altresì il periculum in mora, perché il carattere sistematico della condotta criminosa faceva ragionevolmente prevedere che la restituzione degli automezzi in sequestro avrebbe consentito il riutilizzo degli stessi per commettere analoghi reati;
- infine, il sequestro preventivo era legittimo non solo ex art. 321 c.p.p., comma 1, ma anche ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2,
trattandosi di cose soggette a confisca obbligatoria. Infatti, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2, che è norma speciale rispetto a quella dell'art. 240 c.p., prevede la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto usati per commettere i reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 e art. 258, comma 4, anche se appartenenti a persone estranee al reato stesso, atteso che non contiene la clausola di esclusione per i terzi prevista invece dell'art. 240 c.p., comma 3. 2 - Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del legale rappresentante della cooperativa "Nuova San Michele", Pepe SQ, deducendo due motivi di annullamento. In particolare denuncia:
2.1 - violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, per motivazione apparente e inesistente, giacché il Giudice del riesame ha sostanzialmente eluso le analitiche doglianze formulate dall'istante in ordine alla estraneità e alla buona fede del titolare degli automezzi, il quale concedendoli alla società A.Ge.Co.S. attraverso un contratto di c.d. noleggio a caldo si era spogliato della disponibilità degli stessi;
2.2 - erronea applicazione dell'art. 240 c.p., e art. 321 c.p.p., comma 2, e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2. Rileva che il g.i.p. aveva correttamente distinto, disponendo il sequestro con finalità specialpreventive ex art. 321 c.p.p., comma 1, degli automezzi appartenenti a soggetti non indagati, e il sequestro con finalità di confisca ex art. 321 c.p.p., comma 2, degli automezzi appartenenti agli indagati. E sostiene che, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la confisca obbligatoria di beni non intrinsecamente pericolosi è vietata quando tali beni appartengano a terzi estranei al reato che siano in buona fede e non ne abbiano tratto profitto.
3 - Il ricorso non merita accoglimento.
In ordine al primo motivo (2.1), l'argomentazione del Giudice del riesame è sostanzialmente corretta, sicché non si può ravvisare la inesistenza o apparenza di motivazione dedotta dal difensore. Nel caso di specie, il difensore non ha contestato ne' il fumus commissi delicti ne' il nesso di pertinenzialità tra gli automezzi sequestrati e i reati ipotizzati;
ha solo dedotto la buona fede del titolare degli automezzi rispetto all'uso criminoso fattone da terzi. Ma questa impostazione difensiva ignora il carattere reale e non personale della misura cautelare in esame. Per legittimare il sequestro preventivo, invero, occorre un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata e non tra il reato e una persona, giacché a norma dell'art. 321 c.p.p.: a) non è indispensabile per adottare la misura che sia individuato il responsabile del reato stesso;
b) la misura può colpire anche cose di proprietà di terzi estranei al reato, purché la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato.
Secondo il legislatore, quindi, in sede cautelare, l'esigenza di prevenire la commissione dei reati prevale sulla tutela del diritto di proprietà del terzo incolpevole. Al contrario, in sede di misura di sicurezza patrimoniale, prevale la tutela del diritto di proprietà del terzo incolpevole, posto che l'art. 240 c.p., comma 3, esclude la confisca facoltativa e quella obbligatoria delle cose che costituiscano il prezzo del reato quando le cose appartengono a persona estranea al reato (per un'applicazione del principio in tema di trasporto abusivo di rifiuti v. da ultimo Cass. Sez. 3^, n. 26529 del 20.5.2008, Torre, mass. 240551). Con tutta evidenza, la misura di sicurezza, anche quando ha per oggetto una res patrimoniale, come nel caso della confisca, conserva una finalità specialpreventiva che intende colpire la persona che in qualche modo è colpevole del reato.
In questo senso va rettificata la motivazione formulata sul punto dal giudice del riesame. Ma la relativa censura del difensore ricorrente, di cui al n. 2.2, è irrilevante, giacché a giustificare il sequestro preventivo de quo è sufficiente il disposto di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, con la conseguenza che è superflua la giustificazione adottata dall'ordinanza impugnata ai sensi dell'art.321 c.p.p., comma 2.
4 - Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in cancelleria il 19 gennaio 2009