Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 1
Il sequestro preventivo ha ad oggetto cose, appartenenti anche a persona estranea al reato, che sono strumentalmente dirette ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o, ancora, ad agevolare la commissione di altri reati, e non può essere disposto per fini diversi, in particolare per surrogare altri istituti propri del diritto civile, proposti alla tutela degli interessi di una parte in pregiudizio di altre parti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro preventivo di alcune autovetture, acquistate da terzi di buona fede, nell'ambito di un procedimento penale per una serie continuata di reati di truffa consumati ai danni di un soggetto, che, per effetto di artifici e raggiri, aveva ceduto all'indagato, ottenendo quale corrispettivo dei falsi assegni bancari, dette autovetture, poi vendute ai terzi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2007, n. 5649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5649 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 11/01/2007
Dott. ESPOSITO ON - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 23
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 029532/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR IG N. IL 27/03/1971;
2) RR IL N. IL 12/02/1973;
3) ES IC N. IL 22/04/1979;
avverso ORDINANZA del 24/05/2006 TRIB. LIBERTÀ di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la restituzione delle cose sequestrate agli aventi diritto. OSSERVA
In data 5.5.06 Ufficiali di P.G. presso la Procura della Repubblica del tribunale di Lucera eseguivano il sequestro preventivo delle autovetture MICRO COMPACT CAR SMART;
TGR. CD100ZB, in esecuzione del provvedimento di sequestro emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di LUCERA in data 5.5.06, nell'ambito del procedimento penale
contro
TE MI. Il P.M. ipotizzava a carico di costui la realizzazione, fra l'altro, di una serie continuata di reati di truffa perpetrati ai danni di CC ON, reati che vedevano quali cose pertinenti del reato - precisamente quali beni che sono stati ceduti dalla p.o. a seguito della realizzazione degli artifici e dei raggiri e che costituivano il profitto nonché l'essenza del danno patrimoniale integrante i reati de quo - le autovetture sequestrate e di cui FE UI e RR IL assumevano di essere proprietari per averle in buona fedei e delle quali chiedevano la restituzione. Il Tribunale di Foggia con ordinanza del 24.5.2005 rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo. Avverso tale provvedimento ricorrono per Cassazione con distinti atti il FE e la RR deducendo che le autovetture oggetto di sequestro erano state acquistate con regolare atto di acquisto, da essi RO e RR, terzi estranei all'ipotesi delittuosa configurata dalla procura della Repubblica. In virtù di tale atto, essi avevano provvedevano ad effettuare le formalità relative al trasferimento di proprietà presso il competente P.R.A..
Era, pertanto, essere evidente che il sequestro operato nei confronti dei ricorrenti, terzi acquirenti in buona fede, risultava essere ingiusto e suscettibile di revoca. Infatti - essendo l'autovettura oggetto di sequestro un bene mobile e considerata la completa buona fede degli istanti, i quali avevano già provveduto a corrispondere, a fronte dell'acquisto delle autovetture loro sequestrate, l'intero prezzo - in base al principio consensualistico (artt. 1321 1326 cod. civ.), erano divenuti i legittimi proprietari dei beni, oltre ad avere provveduto a farli formalmente intestare a loro favore. Ne derivava che, essendosi verificato l'effetto traslativo della proprietà del bene, e considerato che le autovetture si trovavano in possesso dei terzi acquirenti in buona fede (v. anche art. 1153 c.c.) non potevano essere assoggettate a sequestro per fatto concernente i precedenti detentori (cfr. Cass. Pen. Sez. 3^, 24 novembre 1994, in Giust. Penale, 1995, 3^, 602). Infine, il ricorrente rileva come il sequestro "de quo" fosse stato disposto su beni privi di rilevanza probatoria, di talché l'interesse della Giustizia ad escludere la disponibilità del bene da parte del terzo doveva essere correlato all'assenza di un titolo definitivamente acquisito in buona fede da parte di quest'ultimo sul bene stesso (cfr. Cass. Pen. Sez. 1^, 7.3.96 n. 1427, in Giust. Penale 1997, 3^ 343). Da ciò derivava, che - essendo i ricorrenti persone estranee all'ipotesi di reato di truffa indicata nel decreto di sequestro, in quanto commesso dai precedenti acquirenti ai danni della persona offesa, (nè si poteva astrattamente contestare all'istante diversa ipotesi delittuosa, quale la ricettazione o il riciclaggio, stante la piena ed assoluta buona fede e soprattutto la mancanza assoluta di finalità di profitto) - ogni provvedimento di sequestro era in contrasto con quanto innanzi indicato (buona fede ed assenza di finalità di profitto), in quanto il bene stesso aveva oramai perso, in relazione al titolo della legittima detenzione da parte dell'istante, il nesso che lo collegava ai potenziali indagati della vicenda delittuosa ai danni della presunta parte offesa. Chiedono, pertanto, i ricorrenti che si provveda alla restituzione delle autovetture in favore di RR IL.
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento. Il tribunale che riesamina ha così motivato:
"In relazione all'affermato acquisto in buonafede da parte degli odierni istanti della autovetture BMW Mini Cooper da parte del FE, della Mercedes classe A da parte del Montavano e della Smart da parte della RR, rileva il collegio come trattasi di circostanza irrilevante ai fini della validità del provvedimento di sequestro emesso dal G.I.P.. La circostanza che trattasi di beni mobili registrati che seguono le regole collegate alla trascrizione degli acquisti nel registro relativo e non invece quelle del "possesso di buonafede vale titolo" ex art. 1153 c.c., unitamente a quella secondo cui risultano ipotizzati a carico del TE reati di falso aventi ad oggetto proprio la documentazione riguardante la proprietà dei beni,esclude che possa dirsi che le suddette vetture appartengano ai terzi interessati".
"In ogni caso, anche il trasferimento dei beni in oggetto ai terzi interessati non esclude la sussistenza del periculum giustificante l'emissione del decreto impugnato. Come sopra evidenziato, le tre autovetture rappresentano i beni materiali che costituiscono oggetto dell'atto di trasferimento posto in essere dalla persona offesa e ricollegabile alla condotta illecita realizzata da TE MI. Tali atti di trasferimento hanno determinato a loro volta l'essenza del danno elemento costitutivo dei reati di truffa ipotizzato a carico del TE MI".
"Ritenuto allora che funzione del sequestro preventivo è, tra l'altro, quello di impedire che siano aggravate o protratte le conseguente del reato, anche a prescindere dall'avvenuta consumazione del reato, nel caso di specie proprio la indubbia natura di cose pertinenti del nato delle vetture in sequestro e la connessa necessità di impedire che possano essere posti in essere ulteriori trasferimenti delle stesse ovvero che siano utilizzate con conseguente loro deterioramento, evidenziano la sussistenza del periculum fondante l'emissione della misura ablatoria". Osserva questa corte l'illegittimità che le argomentazioni del tribunale con le quali si esclude che le suddette autovetture appartengano ai terzi interessati sono del tutto erronee in punto di diritto, mentre quelle relative alla funzione del sequestro preventivo sono meramente assertive e apodittiche. Com'è noto, la proprietà degli autoveicoli può essere trasferita anche con scrittura privata, come per altri beni mobili, non costituendo la trascrizione nel P.R.A. requisito di validità ed efficacia dell'alienazione, ma soltanto un mezzo di pubblicità per risolvere gli eventuali conflitti tra più aventi causa da un medesimo venditore ( 96/59 54; 94/ 4315, 92/ 4565). Ed, invero, i contratti di compravendita di autoveicoli non necessitano, per il loro perfezionamento, della adozione di forme particolari, potendo essere validamente conclusi anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, con la conseguenza che l'effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all'atto dell'incontro del consensus in idem placitum legittimamente manifestato dai contraenti, a nulla rilevando, ai fini della validità ed efficacia del trasferimento, la mancata trascrizione presso gli appositi registri, la quale, come tutte le forme di pubblicità previste dal nostro ordinamento, ha natura e funzione meramente dichiarativa ( 97/52 70; 00/ 2989). In proposito va ricordato che questa corte di legittimità, addirittura in tema di sequestro probatorio, ha affermato che: "Nel sistema tavolare la fattispecie risultante dal titolo e dalla intavolazione conferisce presunzione di legittimità e di efficacia erga omnes del diritto intavolato, ma non incide sugli effetti obbligatori dell'acquisto tra le parti.
L'intavolazione, istituto assimilabile alla trascrizione, incide in tema di pubblicità, nel senso che il diritto intavolato è opponibile ai terzi, che non abbiano un diritto intavolato, ma non ha rilevanza sulla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo all'acquirente, tra i quali rientra anche la situazione di possesso. Ne deriva che, qualora sia stato stipulato il contratto di compravendita, l'effetto obbligatorio tra le parti si è verificato e il bene passato in possesso del terzo di buona fede non può essere assoggettato a sequestro per fatto concernente il venditore". (Nella specie il G.I.P. aveva dichiarato inammissibile la richiesta di dissequestro e restituzione di un'autorimessa, acquistata da un terzo con contratto carente di intavolazione. La Corte di Cassazione aveva annullato il provvedimento, ritenendo ininfluente nella fattispecie la mancanza dell'intavolazione). Tale principio, (applicabile al similare istituto della trascrizione), è a maggior ragione valido per l'ipotesi di sequestro preventivo.
Invero, la peculiarità della funzione del sequestro preventivo prescinde dalla liceità o meno delle cose, oggettivamente - valorizzando - invece, la destinazione, sia pure indiretta, delle stesse a fungere da mezzo di comunione di altri reati. Ne consegue che il requisito della "pertinenza delle cose al reato" deve essere legittimamente valutato in ragione della strumentalità del bene alla condotta criminosa o del pericolo di protrazione della stessa derivante dalla libera disponibilità del bene sottoposto a sequestro. Pertanto, se è vero che oggetto di sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - è altrettanto vero che è sempre necessario che il tale oggetto sia collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, sia idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti finalmente rilevanti (ciò vuoi dire che la "cosa pertinente al reato" è, ai fini del sequestro preventivo, quella che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa). Ciò posto, va osservato che l'istituto del sequestro preventivo non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dalla norma ovvero surrogare altri istituti propri del diritto civile. In particolare, in un procedimento penale per il reato di truffa - (quale quello di specie: acquisto di autovetture con assegni falsi (firme) da parte dell'indagato, con successiva rivendita dei veicoli da parte di quest'ultimo a terzi acquirenti) - il sequestro preventivo non può essere utilizzato per tutelare interessi di una parte in pregiudizio di altre parti - (questioni prevalentemente economiche cui si può porre rimedio con mezzi civilistici) - non essendo, neanche in astratto, ipotizzabile, dopo la successiva vendita dei veicoli da parte dell'indagato ai terzi acquirenti, il pericolo di protrazione da parte dell'indagato della condotta criminosa di agevolazione delle commissioni di ulteriori fatti penalmente rilevanti, derivante dalla libera disponibilità del bene sottoposto a sequestro, sequestro che, invece, finisce con il ledere i diritti dei terzi acquirenti in buona fede.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, limitatamente al decreto di sequestro del 4.5.2006 del G.I.P. ha Tribunale di Lucera con restituzione dei beni sequestrati gli aventi diritto.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, sezione seconda penale, annulla, senza rinvio, l'impugnata ordinanza nonché il decreto di sequestro 4.5.2006 del G.I.P. del Tribunale di Lucera e dispone la restituzione delle cose in sequestro agli aventi diritto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2007