Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2007, n. 5649
CASS
Sentenza 11 gennaio 2007

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Il sequestro preventivo ha ad oggetto cose, appartenenti anche a persona estranea al reato, che sono strumentalmente dirette ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o, ancora, ad agevolare la commissione di altri reati, e non può essere disposto per fini diversi, in particolare per surrogare altri istituti propri del diritto civile, proposti alla tutela degli interessi di una parte in pregiudizio di altre parti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro preventivo di alcune autovetture, acquistate da terzi di buona fede, nell'ambito di un procedimento penale per una serie continuata di reati di truffa consumati ai danni di un soggetto, che, per effetto di artifici e raggiri, aveva ceduto all'indagato, ottenendo quale corrispettivo dei falsi assegni bancari, dette autovetture, poi vendute ai terzi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2007, n. 5649
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5649
    Data del deposito : 11 gennaio 2007

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