Sentenza 27 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' I NOMI DEL POOLO ALIA0 11 7 2 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 10367/98 Consigliere Cron2493 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 28/11/00 Rel. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE + sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 persona del legale rappresentante pro tempore, 27 GEN. 2001 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, LIRE 3000 rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, CANCELLERIA FABIANI GIUSEPPE, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
CG575652 - ricorrente
contro
CIRRONE IGNAZIO;
2000 intimato 4932 avversO la sentenza n. 185/97 del Tribunale di -1- CALTAGIRONE, depositata il 10/06/97 R.G.N. 172/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato GORGA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 20367/98 Svolgimento del processo L'INPS ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, dolendosi che il Tribunale di Caltagirone (esclusa, in adesione alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 6491 del 1996, la decadenza ex artt. 47 d.p.r. 1970/n.639 e 6 d.l. 1991/n.103, convertito con legge 1991/n.166) abbia riconosciuto a IR IO (appellante) la rivalutazione, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.497 del 1988, dell'indennità di disoccupazione (anche) per ventotto giornate per l'anno 1988, settantantotto giornate per l'anno 1989, ventidue giornate per l'anno 1990 e ventotto giornate per l'anno 1991, oltre interessi. тем L'intimato (cui il ricorso è stato ritualmente notificato) non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS -denunciando, ai 1. sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 2697 cod. civ., e vizio di motivazione- lamenta che il Tribunale non abbia verificato la sussistenza del presupposto di détta rivalutazione, e cioè la effettiva percezione, da parte dell'assicurato, dell'indennità da rivalutare (in quanto erogata nella misura di lire ottocento giornaliere). 3 Deduce, in estrema sintesi, che l'onere di provare tale presupposto gravava sulla parte richiedente la rivalutazione e che il Tribunale ha erroneamente ritenuto pacifica, in quanto non contestata dall'Istituto in primo grado, l'anzidetta percezione, la quale -indipendentemente dalle deduzioni dell'Istituto medesimo in risposta all'appello avversario- avrebbe invece dovuto essere verificata d'ufficio, con eventuale esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421 cod. proc. civ.. 2. Il ricorso non merita accoglimento. Va anzitutto precisato che l'affermazione dell'INPS secondo gleey l'effettiva percezione dell'indennità di disoccupazione cui nella somma di lire ottocento giornaliere costituisce fatto costitutivo della domanda di rivalutazione ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.497 del 1988 non corretta e che fatto costitutivo di tale domanda va ritenuto, invece, il diritto a percepire l'indennità da rivalutare, spettando détta rivalutazione anche all'avente diritto all'indennità di disoccupazione al quale tale indennità in тич concreto tale indennità. pur spettante, non sia stata in concreto corrisposta neppure nell'esiguo importo originario. Cionondimeno, intendendo l'assunto dell'INPS come indicativo della necessità di verificare la sussistenza del diritto 厶 all'indennità di disoccupazione, ed il riferimento all'effettiva percezione della somma di lire otto cento giornaliere come - riferimento a circostanza dimostrativa della sussistenza di tale diritto, è sufficiente, per disattendere il ricorso dell'Istituto, richiamare il principio -pacifico nella giurisprudenza della Corte (v. Cass. 13 febbraio 1999 n.1213, 6 marzo 1986 n.1488, marzo 1982 n. 1435, 22 marzo 1979 n.1664)- che l'onere gravante sull'attore non si estende ai fatti probatorio costitutivi della domanda che siano stati esplicitamente 0 implicitamente ammessi dal convenuto ed osservare che la circostanza, riferita nella sentenza impugnata, fly dell'ammissione, da parte dell'INPS in primo grado, dell'avvenuta erogazione dell'indennità da rivalutare non è contestata dall'Istituto ricorrente;
il quale, inoltre, in • violazione del principio di autosufficienza del ricorso (v. Cass. 13 settembre 1999 n.9734, 23 febbraio 2000 n.2048) non precisa né l'atto né i termini in cui nel giudizio di appello si sarebbe concretizzata la contestazione (cui la narrativa della sentenza accenna in termini estremamente generici) dell'effettiva percezione, da parte dell'assicurato, della stessa indennità.
3. Il rigetto dell'impugnazione non comporta alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità, 5 non essendovi stata costituzione dell'intimato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 28 novembre 2000 Il Cons. Est. Florters leficrichielle Il Presidente Лишко Ravaquani IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 27 GEN. 2001 A M E 0 _ABORATORE R P CANCELLERIA U S E T R O C I D A 0 , S 1 3 S O 3 . L A 5 T L T , R O . A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 A I - D T I 8 N S - S G 1 O N O 1 P E A S M I E D I G E A A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G S L D E E L R E O D 6