Sentenza 14 dicembre 2005
Massime • 1
Non è legittimo, per l'assenza dei presupposti normativi, il sequestro preventivo di un bene mobile registrato appartenente, per valido acquisto in buona fede, ad una persona estranea al reato. (La Corte ha precisato che non può sussistere né il pericolo di agevolazione della commissione di altri reati, dato che il legittimo possessore è persona estranea al reato, né il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze dannose, perché l'impossibilità di recuperare il bene da parte della vittima si è già irrimediabilmente verificata con l'acquisto in buona fede da parte del terzo; ha evidenziato infine che il bene non è confiscabile, in quanto appunto appartenente a persona estranea al reato).
Commentario • 1
- 1. Stupefacenti: il sequestro probatorio e la chiusura del pubblico esercizioAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2005, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 14/12/2005
Dott. COSENTINO PE - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - N. 1931
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 35590/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EB IC;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Pesaro, in data 15 luglio 2005. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, il quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 23 giugno 2005, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pesaro dispose il sequestro preventivo di un'autovettura Mercedes E 270 CDI, di pertinenza di EB IC, ma oggetto di appropriazione indebita da parte di NO PE, indagato per quel delitto.
Avverso tale provvedimento il EB propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 15 luglio 2005, la respinse.
Ricorre per Cassazione il difensore del EB deducendo:
a) violazione di legge a norma dell'articolo 325 c.p.p., comma 1. Il ricorrente sostiene che i giudici del riesame avrebbero errato a ritenere legittimo il sequestro di un bene mobile registrato validamente trasferito nella proprietà di un terzo di buona fede. E sostiene altresì che sarebbe illegittima la conversione del sequestro probatorio dell'autovettura in preventivo, essendo stata tale conversione esclusivamente finalizzata a raggirare la richiesta di restituzione.
b) Violazione del principio costituzionale del giusto processo sotto il profilo dell'imparzialità dell'organo giudicante. Il ricorrente lamenta che i giudici del riesame abbiano affermato che sussistono elementi per dubitare della buona fede del EB, avanzando il sospetto che quest'ultimo possa essersi reso responsabile del delitto di riciclaggio.
Le censure sono fondate nei limiti che saranno appresso chiariti. Come è noto - e come del resto questa Corte ha avuto modo di chiarire in una precedente sentenza in un caso del tutto analogo a quello per cui si procede - presupposto del sequestro preventivo è il pericolo che la libera disponibilità di una "cosa pertinente al reato" possa aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito penale oppure agevolare la reiterazione della condotta delittuosa (cfr. articolo 321 c.p.p., comma 1); inoltre, il giudice può disporre il sequestro preventivo di quelle cose di cui è consentita la confisca (cfr. articolo 321 c.p.p., comma 2). Dunque, per la legittimità di tale misura coercitiva reale è necessaria la sussistenza di uno dei due requisiti su indicati, il primo dei quali rappresenta il così detto periculum in mora. Ciò posto, si osserva che nel caso concreto la questione da risolvere è se il mantenimento del possesso di un bene mobile registrato, che costituisce "cosa pertinente a un reato", da parte di persona che lo ha validamente acquistato realizzi una delle condizioni previste dai primi due commi dell'articolo 321 c.p.p.. Partendo dall'esame del requisito previsto dal comma 1 della norma su menzionata, va subito messo in rilievo che tale possesso - per ovvie ragioni - non è suscettibile di agevolare la commissione di altri reati;
resta perciò da prendere in esame se possa aggravare o protrarre le conseguenze del delitto per cui si procede. Ebbene, poiché in fattispecie quali quella per cui è processo, il delitto è stato consumato e si è verificato il danno, l'unico "aggravamento o protrazione delle conseguenze dannose" possibile sarebbe quello relativo alla impossibilità di recuperare il bene da parte della vittima del reato.
Ma anche tale impossibilità si è in concreto verificata, perché in base ai principi fondamentali che regolano la circolazione dei beni mobili registrati, il EB è divenuto proprietario dell'automezzo di che trattasi;
e una lite giudiziaria civile - salvo che non sia dimostrata la malafede del ricorrente, e quindi la commissione da parte sua di un delitto di riciclaggio - non potrà che concludersi con una sentenza dichiarativa del suo diritto di proprietà e della legittimità del suo possesso.
Nè può, nella fattispecie, verificarsi il requisito legittimante il sequestro preventivo previsto dall'articolo 321 c.p.p., comma 2, dal momento che l'autovettura acquistata dal EB non è confiscabile, in quanto si tratta di cosa appartenente a persona estranea al reato (cfr. articolo 240 c.p.p., comma 3). Tale tesi non è stata accolta dai giudici del riesame, i quali non hanno considerato che le esigenze poste dal legislatore a presidio della circolazione dei beni, per la loro fondamentale importanza nella organizzazione dello Stato, debbono ricevere - ove non contrastino con prioritarie e concrete esigenze di ricerca della prova e di prevenzione - adeguata tutela anche in sede penale. Nè i suddetti giudici, sostituendosi al pubblico ministero, avrebbero potuto ipotizzare che il EB potrebbe essersi reso responsabile di un qualche reato, così da concludere che sussisterebbero elementi sufficienti per dubitare che lo stesso possa qualificarsi come terzo di buona fede.
È, infatti, pacifico che il principio, secondo cui il tribunale del riesame può decidere in base a ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento cautelare, non può essere esteso anche in relazione a reati in relazione ai quali non ha tratto origine il provvedimento medesimo;
e ciò tanto più se tali reati vengono configurati - come nella fattispecie (e peraltro in maniera del tutto apodittica) - a carico di persona nei cui confronti il pubblico ministero non ha ritenuto di iniziare indagini di sorta. Del resto, ove dovessero emergere indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, ben potrà il rappresentante della pubblica accusa provvedere a incriminarlo e a richiedere al G.I.P. un nuovo provvedimento di sequestro preventivo dell'automezzo in questione. Alla stregua delle superiori considerazioni, ne deriva che si deve annullare senza rinvio il provvedimento impugnato nonché il decreto di sequestro emesso il 23 giugno 2005 dal G.I.P. del Tribunale di Pesaro;
e che va disposta la restituzione dell'autovettura in sequestro all'avente diritto, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nonché il decreto di sequestro emesso il 23 giugno 2005 dal G.I.P. del Tribunale di Pesaro e dispone la restituzione dell'autovettura in sequestro agli aventi diritto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2006