CASS
Sentenza 3 febbraio 2021
Sentenza 3 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2021, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RG IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 4125 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 22/01/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, il Gip del Tribunale di Bari applicava ex art. 444 cod. proc. pen a BO CO la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione oltre a 14.000,00 euro di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma le 4 D.P.R. 309/90, in relazione alla illecita detenzione ai fini di spaccio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, in specie hashish pari a 1670 dosi, marijuana pari a 354 dosi e cocaina pari a 380 dosi, occultate nella casa di abitazione, unitamente materiale per il confezionamento, un bilancino, due taglierini, nastri adesivi, sostanze da taglio e alla somma di euro 3.470,00, suddivisa in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell'attività di spaccio al minuto. In Bari il 20.08.2019 2. Avverso la sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro in sequestro, non essendo provato il nesso con il reato oggetto di contestazione;
gli estratti conto dei libretti postali intestati alla moglie CA LA evidenziavano che la somma in sequestro non era riferibile all'attività di spaccio per euro 2.468,00 e non, come affermato in motivazione, per soli euro 478,00. 3. Il Procuratore generale nella requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. 4.La sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017 che, a decorrere dalle richieste di applicazione della pena presentate, come nel caso di specie, dopo il 4 agosto 2017, ha limitato la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che ha accolto la richiesta «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., inserito dal citato art. 1, comma 50). 4.1.Ne deriva la astratta ammissibilità del ricorso che pone il tema della legalità della misura di sicurezza. Come già affermato da questa Corte, tutto ciò che si riferisce alla erronea applicazione di una misura di sicurezza fuori dei casi consentiti, in quanto violazione del più ampio principio di legalità (ad 199 cod. pen. e 25 Costituzione), cui é sottoposto, come le pene, anche il regime delle misure di sicurezza, costituisce causa di illegalità della misura stessa (Sez. 3, n. 1044 del 10/07/1967, Bertolini, Rv. 105611) e consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena limitatamente alla sua disposta 2 applicazione (nel caso di specie, la confisca;
nel senso che la confisca immotivata è di per sé illegale, cfr., di recente, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Rv. 274946). 4.2.Nel caso in esame, il GUP ha disposto la confisca della somma in contanti di euro 3.470,00 suddivisa in banconote di piccolo taglio sul rilievo che si tratta del profitto del reato. Si tratta di somma che, afferma il Giudice, era stata rinvenuta nella abitazione suddivisa in banconote di diverso taglio, da 50 euro, da 20,00 euro, da 10,00 euro da 5,00; le stesse modalità di detenzione del denaro e la mancanza di una valida giustificazione del suo possesso avevano indotto il Giudice a ritenere con un accertamento in fatto non censurabile che che tale denaro fosse provento dell'attività illecita. Ciò sull'ulteriore rilievo della non credibilità delle dichiarazioni difensive rese sul punto in quanto del tutto sfornite di riscontro documentale avendo il Giudice rilevato che non vi era corrispondenza tra le somme prelevate i primi giorni di agosto dalla moglie del BO e gli importi ben maggiori rinvenuti nell'abitazione. 4.3.Dunque, il Giudice ha espressamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che la somma di denaro in questione costituisca profitto del reato e sul punto il ricorrente ha articolato un motivo generico, che attiene, peraltro, solo ad una parte della somma che a suo dire sarebbe riconducibile alla moglie. 3.4.La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen. è «misura di sicurezza patrimoniale fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto;
talché l'istituto, che consiste nell'espropriazione di quelle cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati e, come tale, ha carattere cautelare e non punitivo, anche se, al pari della pena, i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria» (Sez. U, n. 1 del 22/01/1983, Costa, Rv. 158681; Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Mauro Martinez, Rv. 236973). Secondo il costante insegnamento della Corte, in tema di patteggiamento, l'attuale disposizione (nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 134 del 2003) prevede l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240, cod. pen., ivi compresa la confisca facoltativa, sicché, anche in tal caso, il giudice è tenuto a indicare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, Saldutti, Rv. 270324; Sez. 6, n. 10531 del 21/02/2007, Baffoè, Rv. 235928; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, D'Ambrosio, Rv. 245387; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. 247085; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275). 3 LTh a • • Trattandosi di provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti, e dunque di un negozio radicalmente inesistente, improduttivo di effetti giuridici, il ricorrente non vanta nei confronti del denaro alcuna situazione giuridica soggettiva attiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento. Egli dunque non vanta alcun diritto sul denaro del quale chiede la restituzione, con conseguente mancanza di interesse a proporre ricorso (sulla mancanza, in capo all'imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, del diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione, cfr. Sez. U. n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205708 e da ultimo ex plurimis Sez. 3 - , n. 29982 del 22/02/2019 Cc. (dep. 09/07/2019 ) Rv. 276252 - 01); d'altro canto analoga carenza di interesse dovrebbe essere affermata laddove si accedesse alla tesi difensiva secondo la quale le somme di denaro appartengono ai risparmi di CA LA, moglie del BO, terza estranea al reato contestato. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si liquida come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22.01.2021
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 4125 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 22/01/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, il Gip del Tribunale di Bari applicava ex art. 444 cod. proc. pen a BO CO la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione oltre a 14.000,00 euro di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma le 4 D.P.R. 309/90, in relazione alla illecita detenzione ai fini di spaccio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, in specie hashish pari a 1670 dosi, marijuana pari a 354 dosi e cocaina pari a 380 dosi, occultate nella casa di abitazione, unitamente materiale per il confezionamento, un bilancino, due taglierini, nastri adesivi, sostanze da taglio e alla somma di euro 3.470,00, suddivisa in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell'attività di spaccio al minuto. In Bari il 20.08.2019 2. Avverso la sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro in sequestro, non essendo provato il nesso con il reato oggetto di contestazione;
gli estratti conto dei libretti postali intestati alla moglie CA LA evidenziavano che la somma in sequestro non era riferibile all'attività di spaccio per euro 2.468,00 e non, come affermato in motivazione, per soli euro 478,00. 3. Il Procuratore generale nella requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. 4.La sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017 che, a decorrere dalle richieste di applicazione della pena presentate, come nel caso di specie, dopo il 4 agosto 2017, ha limitato la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che ha accolto la richiesta «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., inserito dal citato art. 1, comma 50). 4.1.Ne deriva la astratta ammissibilità del ricorso che pone il tema della legalità della misura di sicurezza. Come già affermato da questa Corte, tutto ciò che si riferisce alla erronea applicazione di una misura di sicurezza fuori dei casi consentiti, in quanto violazione del più ampio principio di legalità (ad 199 cod. pen. e 25 Costituzione), cui é sottoposto, come le pene, anche il regime delle misure di sicurezza, costituisce causa di illegalità della misura stessa (Sez. 3, n. 1044 del 10/07/1967, Bertolini, Rv. 105611) e consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena limitatamente alla sua disposta 2 applicazione (nel caso di specie, la confisca;
nel senso che la confisca immotivata è di per sé illegale, cfr., di recente, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Rv. 274946). 4.2.Nel caso in esame, il GUP ha disposto la confisca della somma in contanti di euro 3.470,00 suddivisa in banconote di piccolo taglio sul rilievo che si tratta del profitto del reato. Si tratta di somma che, afferma il Giudice, era stata rinvenuta nella abitazione suddivisa in banconote di diverso taglio, da 50 euro, da 20,00 euro, da 10,00 euro da 5,00; le stesse modalità di detenzione del denaro e la mancanza di una valida giustificazione del suo possesso avevano indotto il Giudice a ritenere con un accertamento in fatto non censurabile che che tale denaro fosse provento dell'attività illecita. Ciò sull'ulteriore rilievo della non credibilità delle dichiarazioni difensive rese sul punto in quanto del tutto sfornite di riscontro documentale avendo il Giudice rilevato che non vi era corrispondenza tra le somme prelevate i primi giorni di agosto dalla moglie del BO e gli importi ben maggiori rinvenuti nell'abitazione. 4.3.Dunque, il Giudice ha espressamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che la somma di denaro in questione costituisca profitto del reato e sul punto il ricorrente ha articolato un motivo generico, che attiene, peraltro, solo ad una parte della somma che a suo dire sarebbe riconducibile alla moglie. 3.4.La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen. è «misura di sicurezza patrimoniale fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto;
talché l'istituto, che consiste nell'espropriazione di quelle cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati e, come tale, ha carattere cautelare e non punitivo, anche se, al pari della pena, i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria» (Sez. U, n. 1 del 22/01/1983, Costa, Rv. 158681; Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Mauro Martinez, Rv. 236973). Secondo il costante insegnamento della Corte, in tema di patteggiamento, l'attuale disposizione (nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 134 del 2003) prevede l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240, cod. pen., ivi compresa la confisca facoltativa, sicché, anche in tal caso, il giudice è tenuto a indicare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, Saldutti, Rv. 270324; Sez. 6, n. 10531 del 21/02/2007, Baffoè, Rv. 235928; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, D'Ambrosio, Rv. 245387; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. 247085; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275). 3 LTh a • • Trattandosi di provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti, e dunque di un negozio radicalmente inesistente, improduttivo di effetti giuridici, il ricorrente non vanta nei confronti del denaro alcuna situazione giuridica soggettiva attiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento. Egli dunque non vanta alcun diritto sul denaro del quale chiede la restituzione, con conseguente mancanza di interesse a proporre ricorso (sulla mancanza, in capo all'imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, del diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione, cfr. Sez. U. n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205708 e da ultimo ex plurimis Sez. 3 - , n. 29982 del 22/02/2019 Cc. (dep. 09/07/2019 ) Rv. 276252 - 01); d'altro canto analoga carenza di interesse dovrebbe essere affermata laddove si accedesse alla tesi difensiva secondo la quale le somme di denaro appartengono ai risparmi di CA LA, moglie del BO, terza estranea al reato contestato. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si liquida come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22.01.2021