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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/02/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 516/2016 del R.G.A.C, trattenuta in decisione in esito all'udienza a trattazione scritta del 5 dicembre 2024, e vertente
TRA
- (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. AR C.F._1
Barbara Brugnettini, giusta delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni _1 C.F._2
Battista Reali, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità contrattuale o per illecito arricchimento.
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 5 dicembre 2024 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti, da intendersi in questa sede trascritte e comunque in prosieguo riassunte
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione in data 22 Gennaio 2016 conveniva in AR
giudizio deducendo: _1
a) l'intervenuta separazione personale, con decreto di omologa del 20.01.2012 del
Tribunale di Latina, dei coniugi e (doc.2); AR _1
b) che con successiva scrittura privata del 20.07.2014 (doc.3) i coniugi convenivano la vendita dell'immobile di cui erano comproprietari adibito ad abitazione coniugale, descritto in atti, al prezzo di €130.000,00;
c) che le parti convenivano di destinare il ricavato della vendita, detratto quanto necessario per l'estinzione del mutuo residuo, unicamente all'acquisto di altro immobile da intestare alle figlie e;
Controparte_2 Per_1
d) che il IG. rinunciava al 50% di sua competenza della vendita AR dell'immobile e al 50% dei mobili presenti nella casa coniugale, le cui somme venivano computate a titolo di mantenimento futuro delle figlie minori;
e) la IG.ra con la sottoscrizione del suddetto atto rinunciava _1 espressamente all'assegno di mantenimento pari a € 600,00 concordato in sede di separazione per sé stessa e le due figlie minori ed al richiedere l'assegno di mantenimento per se e per le figlie minori nel futuro giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto aveva già percepito le suddette somme;
f) in data 04.08.2014 veniva stipulato l'atto di compravendita dell'immobile (doc.4) e le somme dell'atto di compravendita, detratto l'importo per il mutuo residuo, venivano versate unicamente alla IG.ra come da assegni non _1
trasferibili indicati nell'atto (doc.4) intestati unicamente alla stessa, per un importo complessivo pari a € 102.457,97; g) nel giudizio instaurato dal in data 29.01.2015 per la cessazione AR
degli effetti civili del matrimonio (doc.5) lo stesso chiedeva venissero rispettate le condizioni concordate nella scrittura privata del 20.07.2014;
h) che costituitasi la IG.ra (doc.6) contestava quanto dedotto dal _1 [...]
e insisteva per l'assegnazione dell'assegno divorzile in suo favore e per AR
l'assegno di mantenimento per le figlie, contravvenendo pertanto a tutto quanto concordato nella scrittura privata del 20.07.2014;
i) che il Presidente del Tribunale all'udienza presidenziale del 29.09.2015 assegnava in via provvisoria e urgente in favore della IG.ra e a carico del _1 [...]
un assegno di mantenimento per le figlie pari a € 400,00; AR
j) che la IG.ra in data 07.05.2015 procedeva all'acquisto di un _1 immobile a suo nome per l'importo di € 70.000,00, giusto atto di compravendita che si allega (doc.7);
k) che l'intenzione delle parti all'atto della sottoscrizione della scrittura privata era quella di destinare il ricavato della vendita della casa al mantenimento futuro delle figlie ed in particolare all'acquisto di una casa intestata alle stesse;
l) che il IG. ha rinunciato alla sua quota della casa coniugale AR
pari a € 51.228,98 imputando tale somma al mantenimento futuro delle figlie;
m) che, diversamente, avrebbe percepito tali somme in qualità di comproprietario dell'immobile e pagato successivamente il mantenimento mensilmente;
n) che la IG.ra ha disatteso le condizioni della scrittura privata stipulata _1
con il sotto un duplice profilo in quanto la stessa con il AR ricavato della vendita ha acquistato un immobile intestandolo a sé stessa e non alle figlie e ha richiesto e ottenuto un mantenimento cui aveva precedentemente rinunciato, ottenendo in tal modo un indebito arricchimento;
Per quanto rappresentato, parte attrice concludeva chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della IG.ra agli impegni assunti nella _1 scrittura privata del 20.07.2014, la condanna alla restituzione della somma di € 51.228,98 o della maggiore/minore somma ritenuta di giustizia, indebitamente percepita a titolo di mantenimento futuro delle figlie, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo;
con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso spese generali pari al 15,00%, Iva e
Cap. e sentenza provvisoriamente esecutiva. Con comparsa in data 13 aprile 2016 si costituiva la sig.ra deducendo: _1
a) la fattispecie va ricondotta ad accordo atipico mediante il quale i coniugi convengono la futura alienazione della casa familiare;
b) la vendita della casa coniugale è scaturita dalla circostanza che il sig. si AR
è reso inadempiente al pagamento del mutuo e, al fine di evitare l'esecuzione ai danni della casa coniugale, convenivano di venderla;
c) che la sig.ra è stata costretta ad acquistare altra abitazione per se e per le _1
figlie;
d) che, al fine di evitare l'esecuzione ai danni della casa coniugale, di comune accordo si è deciso per la vendita.
e) quanto accaduto configura un prestito senza diritto di restituzione, da ricondursi al dovere della reciproca solidarietà o di mutuo soccorso che è elemento indispensabile del rapporto di coniugo persistente anche in sede di separazione;
f) la somma lasciata a favore della sig.ra può essere intesa quale somma una _1 tantum rilasciata a titolo di mantenimento tanto che in sede Presidenziale e stato concesso a titolo di mantenimento, non la somma precedentemente convenuta in
600, ma quella di 400 a favore delle minori, decurtata dell'importo di 200 dell'originario assegno a favore della convenuta.
La convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attore, la pronuncia di sentenza con clausola di provvisoria esecuzione, vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 10 maggio 2016 il giudice concedeva i termini di cui art.183 comma sei c.p.c. richiesti dalle parti. Con ordinanza in data 19 dicembre 2016 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2016, ammetteva l'interrogatorio formale della parte convenuta e la prova testimoniale richiesti dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, 6 c., n. 2, c.p.c. sui capitoli nn. 4, 5, 6, esclusi gli altri formulati in modo generico, contenenti valutazione e volti a provare circostanze non rilevanti ai fini della decisione;
per parte convenuta ammetteva l'interrogatorio formale della parte attrice e la prova testimoniale come richiesti nella memoria ex art. 183, 6 c., n. 2,
c.p.c. sui capitoli nn. 2 e 3, esclusi gli altri capitoli volti a provare circostanze non rilevanti ai fini della decisione, contenenti valutazioni e formulati genericamente. All'udienza del 4 luglio 2017 rendeva l'interrogatorio formale la convenuta
[...]
; sui capitoli della memoria ex art. 183, 6 c., n. 2 c.p.c. di parte attrice dichiarava: _1
cap. 4 è vero, poiché l'attore non pagava più le rate di mutuo ed era pendente una procedura esecutiva decidemmo insieme di vendere la casa. Ero obbligata a vendere altrimenti la casa sarebbe andata all'asta; decidemmo insieme di utilizzare il ricavato per acquistare un nuovo appartamento per le nostre figlie; cap. 5 non mi ricordo; cap.6 dalla vendita dell'appartamento ho ottenuto €
83.000,00, ho tenuto io l'intera somma e l'ho utilizzata per comprare una nuova casa. Dalla vendita dei beni mobili che erano all'interno della casa coniugale ho ottenuto e 800,00, ho tenuto io la somma e l'ho utilizzata per il mantenimento delle figlie che il mio ex marito non pagava. Non c'era un preventivo accordo con il mio ex marito in merito alla destinazione al mantenimento delle somme ottenute dalla vendita. Anzi, preciso che io ho letto ed ho sottoscritto la scrittura privata che mi viene mostrata (doc. n. 3 del fascicolo di parte attrice); preciso che la casa che ho acquistato per le mie figlie è stata intestata a me perché una figlia ha un handicap e perché l'altra figlia era minorenne.
Alla stessa udienza rendeva l'interrogatorio formale il sig. , il quale, AR
sui capitoli della memoria ex art. 183, 6 c., c.p.c. n. 2 di parte convenuta, dichiarava: cap. 1 tra me e la controparte c'è stato un accordo affinché le somme ricavate dalla vendita della casa fossero usate per l'acquisto di una nuova casa e per il mantenimento futuro delle figlie. Io non ho costretto nessuno, abbiamo deciso insieme. Cap. 2 è vero;
ho pagato le rate di mutuo e l'assegno di mantenimento per due anni oltre la separazione, poi ho smesso di pagare perché non avevo abbastanza soldi. Io ho una occupazione lavorativa. Ho chiesto il pagamento di un quinto dello stipendio per poter pagare il mantenimento.
All'udienza del 21 novembre 2017 veniva sentita la testimone che dichiarava Tes_1 essere la compagna dell'attore e convivente da circa sei anni;
sui capitoli di parte attrice dichiarava: cap. 1 è vero, lo so perché me l'ha detto convivendo avevo AR
contezza di quanto stesse facendo Non ho mai assistito ad incontri con AR [...]
ho sentito telefonate. In particolare ho assistito alle telefonate che il mio compagno faceva _1 alla per mettersi d'accordo, non ho sentito direttamente le risposte della ma il mio _1 _1 compagno mi ha detto che le risposte non erano buone. Cap. 2 è vero, io ero presente al momento della stipula presso lo studio notarile. L'accordo tra il mio compagno , la e l'avvocato _1
Brugnettini prevedeva che la parte del ricavato della vendita spettante a valesse come AR contributo al mantenimento futuro delle figlie. Non ho assistito a dialoghi sul punto tra le parti , ho solo visto che sottoscriveva un foglio , con cui rinunciava al mantenimento , come da _1 documento che mi viene mostrato e che riconosco (doc. allegato all'atto di citazione come
“scrittura provata”); cap. 3 che io sappia non ha percepito alcuna somma dalla AR
vendita della casa e dei mobili;
ADR non so se l'immobile fosse di proprietà solo di o anche di _1
. AR
Alla stessa udienza veniva sentito il testimone sig. , acquirente nel 2005 Testimone_2
dell'immobile di proprietà di;
sui capitoli della memoria ex art. 183, 6 _1 AR
c., n. 2 c.p.c. di parte convenuta dichiarava: cap. 3 non ricordo, posso solo dire che gli assegni relativi all'acquisto dell'immobile sono stati da me consegnati al mediatore di nome della Tes_3
Tecnocasa di Latina del quartiere Q4 o Q5 . ADR durante le trattative non ho mai avuto contatti con , ho solo visto due volte quando sono andato a casa per prendere AR _1
misure, sempre con l'intermediazione di ADR Preciso che tutto il corrispettivo della Tes_3
vendita è stato versato tramite assegni e che tutti gli assegni sono stati consegnati al mediatore
Tes_3
Il procuratore di parte attrice chiedeva venisse emesso ordine di esibizione degli estratti conto intestati a per verificare l'effettivo accreditamento della vendita in _1 favore della convenuta;
si opponeva parte convenuta. , sentita liberamente, _1
dichiarava: tutte le somme ricevute quale corrispettivo della vendita dell'immobile sono state a me versate, si tratta di € 135.00,00. Di tali somme ho usato € 40.000,00 per estinguere il mutuo e spese della banca. Ho usato il restante € 95.000,00 per acquistare l'immobile da dare alle figlie, come ho già detto nel corso dell'interrogatorio formale.
A conclusione, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il giudice, con decreto in data 12 marzo 2020, visto il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, rinviava la causa all'udienza del 26 gennaio 2021, per la quale, con decreto in data 5 gennaio 2021, veniva disposta la trattazione in modalità figurata, mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusionali.
Con note in data 7 gennaio 2021 parte attrice depositava copia della Sentenza n.5655/2020 emessa in data 16.11.2020 dalla Corte d'Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, nel giudizio di appello promosso dalla IG.ra avverso la sentenza di divorzio _1 che, dichiarata la nullità dell'accordo sottoscritto tra le parti nel mese di luglio 2014, stabiliva il versamento da parte del IG. per il mantenimento delle figlie della AR
somma di € 500,00 mensili.
Con ordinanza del 29 gennaio 2021, assunta all'esito dell'udienza a trattazione scritta, il giudice, lette le note depositate dalle parti, rinviava la causa all'udienza del 30 novembre
2021.
Seguivano successive udienze a trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni e all'udienza dell'11 giugno 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
Per il trasferimento del giudice titolare del ruolo, a seguito di variazione tabellare con provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale del 3 settembre 2024, la causa veniva assegnata all'odierno giudice il quale, con decreto in data 5 settembre 2024, rilevato che deve esservi identità tra il giudice che assume la causa in decisione e il giudice che emette la sentenza, rimetteva la causa sul ruolo e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 5 dicembre 2024, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter con termine per note fino al giorno dell'udienza.
Con ordinanza in data 5 dicembre 2024 assunta all'esito dell'udienza a trattazione scritta, il giudice, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 20 novembre 2024 e da parte convenuta in data 1 dicembre 2024, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Con comparsa conclusionale in data 24 gennaio 2025 parte attrice ribadiva la fondatezza della propria pretesa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni, come rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la scrittura privata prodotta in atti e regolarmente sottoscritta in data 20.07.2014, intervenuta successivamente alla separazione consensuale, le parti si sono determinate a vendere la casa coniugale in comproprietà e destinare il ricavato, detratta la somma necessaria ad estinguere il mutuo, all'acquisto di un immobile da intestare esclusivamente alle figlie;
l'accordo si sostanziava nella rinuncia da parte del sig. AR alla propria quota parte della vendita, e del valore dei mobili, da destinarsi a titolo di mantenimento dovuto alle figlie all'acquisto della casa da intestare alle stesse. L'accordo prevedeva, inoltre, la rinuncia della sig.ra all'assegno di _1
mantenimento per sé e per le figlie concordato in sede di separazione (€ 600) anche quanto al futuro giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pattuizione relativa alla vendita della casa coniugale, all'utilizzo della quota di spettanza del comproprietario dell'immobile, per l'acquisto di AR
abitazione da intestare alle figlie, con funzione solutorio - compensativa dell'obbligo di mantenimento sul medesimo gravante, rientra nell'esercizio dell'autonomia negoziale ex art.1322 c.c. riconosciuto ai coniugi in sede di crisi coniugale in relazione alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali scaturenti dalla intervenuta separazione consensuale, che incontra il suo unico limite nel rispetto dei diritti indisponibili (Cass. n.
21736/2013; Cass. n. 2088/2005).
E' ormai consolidato in giurisprudenza che le modificazioni di accordi successive all'omologazione della separazione ovvero alla pronuncia presidenziale di cui all'articolo
708 Codice Procedura Civile, trovando legittimo fondamento nel disposto dell'articolo
1322 Codice Civile, devono ritenersi valide ed efficaci a prescindere dall'intervento del giudice ex articolo 710 Codice Procedura Civile, qualora non superino il limite di derogabilità consentito dall'articolo 160 Codice Civile e, in particolare, quando non interferiscano con l'accordo omologato, ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi ivi tutelati. (Cass n. 5829/98).
Tali accordi, nel rispetto dei limiti sopra richiamati, sono, quindi, legittimi e producono effetti obbligatori per le parti.
Ciò detto, deve ritenersi fondato l'assunto di parte attrice relativo all'utilizzo non conforme all'accordo intercorso tra le parti della sig.ra n relazione alla quota parte _1
del sig. AR
Risulta, infatti, documentato che la IG.ra procedeva all'acquisto di un _1
immobile con intestazione a favore della stessa e non delle figlie.
La convenuta in sede di interrogatorio formale ha ammesso di aver ricevuto dagli acquirenti della casa coniugale l'intero corrispettivo della vendita pari a € 135.000,00, di aver utilizzato € 40.000,00 per l'estinzione del mutuo, ed il restante importo di € 95.000,00 per acquistare l'immobile che intestava a sé stessa e non alle figlie. Deve, dunque, ritenersi provato che la sig.ra contravveniva all'accordo negoziale _1
intercorso con il coniuge ed utilizzava la quota destinata dal DESIDERIO all'acquisto della casa per le figlie, per l'acquisto di una casa a se intestata.
Non rileva ai fini giustificativi, la circostanza che le figlie fossero minori, considerato che l'acquisto di un immobile a favore del figlio minore di età è comunque realizzabile previa autorizzazione del giudice, come previsto dall'art. 320 Codice civile.
Non configura, invece, inadempimento contrattuale, il mancato rispetto da parte della sig.ra dell'impegno a non richiedere in sede di divorzio l'assegno di mantenimento CP_3 per sé e per le figlie, considerata l'illiceità della relativa pattuizione che comprime la libertà di difesa del coniuge economicamente più debole nel giudizio di divorzio, stante il carattere assistenziale e, quindi, indisponibile, dell'assegno divorzile.
Sul punto rileva la sentenza prodotta da parte attrice, intervenuta in esito al giudizio di divorzio in grado di appello.
Con tale pronuncia, la Corte di Appello di Roma ha ritenuto nullo l'accordo intercorso tra le parti relativamente alle pattuizioni con cui la sig.ra rinunciava anche per il futuro _1
all'assegno di mantenimento per se e per le figlie, perché contrario agli interessi della prole, adottato in violazione dell'irrinunciabilità del diritto al mantenimento dei minori e dell'indisponibilità del diritto relativo all'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 c. 6 L.898/70
e succ. mod:; la Corte ha poi rigettato la domanda della volta al riconoscimento _1 dell'assegno divorzile ritenendola in grado di mantenersi autonomamente, ed ha riconosciuto il diritto delle figlie, maggiorenni ma non autosufficienti, alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, a carico del padre di complessivi AR euro 500, e del 50% delle spese straordinarie.
Dunque, l'interesse delle figlie al mantenimento risulta soddisfatto dalla determinazione del giudice dell'appello dell'obbligo del di corresponsione di AR
assegno mensile dell'importo € 500.
In conclusione, con riferimento alla domanda di restituzione azionata dall'attore, l'utilizzo da parte della convenuta sig.ra per l'acquisto di un immobile a sé stessa _1
intestato e non alle figlie, contrariamente all'accordo intercorso con il coniuge, contenuto nella scrittura privata del 2014, della quota di spettanza del coniuge separato
[...]
in qualità di comproprietario dell'immobile coniugale venduto, costituisce un AR
arricchimento senza causa a danno dell'attore cui consegue la restituzione ai sensi dell'art.2033 c.c. in favore dello stesso del relativo importo, trovando la rinuncia del sig.
[...]
alla propria quota e la destinazione all'acquisto della casa per le figlie AR
esclusivo fondamento nell'accordo negoziale e funzione nell' adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli, non autosufficienti.
Pertanto, la convenuta è condannata alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di €
47.900,00, pari al 50% del ricavato della vendita della casa coniugale di € 95.000,00 al netto della somma utilizzata per estinguere il mutuo residuo, e al 50% dell'importo di € 800 ottenuto dalla vendita dei mobili, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite, liquidate nella misura media sulla base del D.M. 55/14, aggiornato al D.M.
n. 147/22, seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
516/2016, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e condanna al AR _1 pagamento in favore dell'attore di € 47.900,00, oltre interessi legali dal dovuto fino al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Lì, 28 febbraio 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava