Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 882
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza di motivazione sulla partecipazione al reato associativo

    La Corte di appello si è limitata ad affermare che RE IG ha cooperato istruendo le pratiche nella piena consapevolezza dell'illecito operare, valorizzando profili evanescenti e lasciando inesplorato il tema dell'affectio societatis. La commissione di più reati fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è di per sé sufficiente a dimostrare la partecipazione al reato associativo.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al concorso nei delitti di falso

    La sentenza impugnata trae la prova dell'elemento soggettivo dalle modalità insolite e circostanze anomale delle condotte (iscrizioni automatiche di stranieri non legati al territorio, disbrigo pratiche in orario pomeridiano). La timbratura del cartellino viene interpretata come espediente per giustificare la presenza in ufficio in orario extralavorativo. Tali valutazioni sono congrue e prive di cadute logiche.

  • Accolto
    Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

    È evidente la sproporzione della pena inflitta rispetto al trattamento sanzionatorio accordato alle figure di primo piano. Per giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è sufficiente appoggiarsi all'assenza di elementi positivi, senza valorizzare le circostanze mitigatrici richiamate dalla difesa.

  • Rigettato
    Inosservanza dell'art. 416 cod. pen. in ordine alla sussistenza dei requisiti del delitto di associazione per delinquere

    Il vizio denunciato riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della legge penale sostanziale, ma non può essere dedotto dalla carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, che è invece denunciabile sotto il profilo del vizio di motivazione. Le sentenze di merito danno adeguato conto del compendio probatorio sulla sussistenza e operatività dell'associazione e sul ruolo di DA nel procacciamento di cittadini brasiliani. L'indeterminatezza del programma criminoso è rivelata dal periodo di operatività e dalle innumerevoli pratiche falsificate. L'adesione consapevole è tratta dalle intercettazioni.

  • Rigettato
    Inosservanza dell'art. 1 l. n. 68 del 2007 e degli artt. 479, 491 bis, cod. pen. in ordine ai delitti di falso

    Nessuna circolare ministeriale consente l'iscrizione anagrafica di soggetti non dimoranti nel territorio comunale. La tesi difensiva confonde la regolarità del soggiorno (legittimato dalla dichiarazione di presenza) con l'iscrizione anagrafica, che presuppone la dimora abituale secondo la L. n. 1228 del 1954. I reati di falso si configurano nei termini indicati al paragrafo 3, e le eventuali imprecisioni nella ricostruzione normativa non inficiano la correttezza della decisione.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in punto di responsabilità per i delitti di falso (capi B e D)

    La Corte di cassazione ha da tempo individuato le condizioni per la configurabilità del concorso di persone nel reato, ritenendo necessario un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato. Risulta palese la rilevanza penale del contributo fornito da DA alla perpetrazione dei delitti di falso, poiché è colui che dà impulso all'azione delittuosa inviando gli stranieri da iscrivere all'anagrafe.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dell'attenuante di minima partecipazione

    Avuto riguardo al ruolo primario e propulsivo svolto da DA, non gli è assegnabile quella posizione marginale, caratterizzata da efficacia causale trascurabile, che la Corte di cassazione richiede ai fini dell'integrazione dell'attenuante in rassegna.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

    La spettanza delle attenuanti generiche viene invocata facendo leva su elementi insussistenti o privi di rilevanza: non è attribuibile a DA un ruolo marginale; non si comprende come il 'legittimo affidamento' possa riverberarsi positivamente sul trattamento sanzionatorio per i reati oggetto di condanna.

  • Rigettato
    Vizio motivazionale sul computo della pena

    La pena base si è assestata sul minimo edittale per il delitto di falso. Gli aumenti di pena per i reati satellite sono contenuti. Pertanto, i motivi sono manifestamente infondati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 882
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 882
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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