Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
È illegittima la decisione del giudice di merito con la quale la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, previa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, è sostituita nel suo complesso con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in quanto i due regimi sanzionatori costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze afferenti alla relazione della funzione rieducativa della pena, di talché, una volta adottata una strategia sanzionatoria, non è possibile, per esigenze di coerenza e razionalità del sistema, sovrapporne altra.
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La pena illegale è riscontrabile nei casi di applicazione di una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti e nei casi di sostituzione della pena concordata con quella del lavoro di pubblica utilità disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge. La cassazione sezione V con la sentenza n. 10712 del 24 marzo 2022 ha stabilito che secondo un principio costantemente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), la pena può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2017, n. 27519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27519 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
ACR 27519- 17. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 10/05/2017 Presidente - Sent. n. sez.959 IZ PICCIALLI UGO BELLINI REGISTRO GENERALE GABRIELLA CAPPELLO N.5398/2017 VINCENZO PEZZELLA -Rel. Consigliere - ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI RIMINI nel procedimento a carico di: RI IZ nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/11/2014 del TRIBUNALE di RIMINI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore en. Dr. Roberto Aniello che ha concluso per l'annullamento con renvio della Sentence стригова Way f RITENUTO IN FATTO 1. Il GM del Tribunale di Rimini con sentenza del 3/11/2014 dichiarava AT RE colpevole del reato contravvenzionale p. e p. dall'art. 186, comma 7, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), perché, alla guida del veicolo targato CG-723-KW (di sua proprietà), dopo aver provocato un incidente stradale, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti richiesti per verificare lo stato di alterazione psico-fisica derivante dall'uso di sostanze alcoliche. In Ri- mini, il 22 agosto 2012. Il giudice di prime cure all'esito del giudizio condannava l'imputata alla pena di giustizia e previa sostituzione della pena detentiva in pecuniaria sostituiva la pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 186 comma 9 bis del D.lvo 285 del 1995. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Pro- curatore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Il PM ricorrente lamenta che la decisione impugnata violi la legge penale per due ordini di motivi. In primo luogo, perché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (il richiamo è alle sentenze di questa Sez. 4, n. 43845 del 26/9/2014, Rv. 260602; conf. Sez. 4 n. 9318 del 14/11/2013 dep. il 2014, Rv. 258215) la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, la cui sussistenza preclude all'imputato la possibilità di ottenere la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, in ragione del richiamo operato dall'art. 186, comma settimo, al comma secondo lett. c) del medesimo articolo, il quale, a sua volta, è richiamato dal comma secondo bis, disciplinante l'aggravante in oggetto". In secondo luogo, perché, in ogni caso, non è consentito al Giudice proce- dere prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, poi, so- stituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di distinti regimi sanzionatori di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato, tra loro non sovrapponibili posto che "i due regimi sanzionatori so- stitutivi non possono, infatti, essere applicati cumulativamente, avendo essi una totale autonomia quanto ai presupposti di applicazione, alle modalità esecutive e alle conseguenze in caso di violazione (cfr. L. n. 689 del 1981, artt. 53, 59, 71 e 102, e art. 186 C.d.S., comma 9 bis), di tal che gli stessi non possono che trovare 2 applicazione individualmente e senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino. Diversamente operando, si applicherebbe un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene (cfr. Sez. 5, n. 13807 del 2110212007, Rv. 236529)1 Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale (in diversa composizione monocratica). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il solo secondo motivo sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla disposta conversione della pena con rinvio sul punto al Tribunale di Rimini, mentre il ricorso va rigettato nel resto, con dichiarazione di l'irrevocabilità della sentenza con riferimento al giudizio di respon- sabilità.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno di recente chiarito che la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, mediante etilometro, per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza (Sez. Un. n. 46625 del 29/10/2015, Zucconi, Rv. 265025). Le Sezioni Unite Zucconi hanno ritenuto, dunque, che non meritasse condivi- sione la linea giurisprudenziale, che pure aveva trovato seguito in alcune pro- nunce, secondo la quale la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale sarebbe stata configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza. L'unico argomento adottato, fondato sul richiamo operato dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, che prevede tale aggravante, alle sanzioni del comma 2 del medesimo articolo, delle quali è stabilito il raddoppio nel caso in cui il con- ducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, è stato ritenuto del tutto insufficiente a fondare tale orientamento. La norma incriminatrice (ossia l'art. 186, comma 7, cod. strada) richiama, infatti, il comma 2, lett. c), e non il comma 2-bis, dello stesso articolo, per fissare le pene non anche le sanzioni accessorie applicabili alla contravvenzione in esame, autonoma rispetto a quella della guida in stato di ebbrezza. Il comma 2- bis richiama, invece, il comma 2, per disciplinare gli effetti della circostanza ag- gravante predetta sulle autonome ipotesi di reato previste dal comma 2 dello stesso articolo (oltre che su quelle di cui al comma 3 dell'art. 186-bis). E per le 3 Sezioni Unite nessun elemento consente di apprezzare una reciproca interferenza tra le predette norme. Nel caso che ci occupa, dunque, la sentenza impugnata ha correttamente di- sposto la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'186, comma 9-bis, cod. strada. Il principio di diritto, al quale si è conformata muove infatti, proprio dalla non configurabilità, di cui si è detto, della circostanza aggra- vante di aver provocato un incidente stradale, di cui al comma 2-bis, dell'art. 186, CDS strada, rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, previsto dall'art. 186, comma 7, CDS.
5. Fondato, invece, è il secondo motivo di doglianza, con cui il PM di Rimini lamenta error in procedendo non essendo consentito al giudice, come ha fatto, di procedere, prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità. Corretto, infatti è il rilievo che si tratta di distinti regimi sanzionatori di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato, tra loro non sovrapponibili. I due regimi sanzionatori sostitutivi, in altri termini, non possono essere applicati cumulativamente, avendo essi una totale autonomia quanto ai presuppo- sti di applicazione, alle modalità esecutive e alle conseguenze in caso di violazione (cfr. L. n. 689 del 1981, artt. 53, 59, 71 e 102, e art. 186 comma 9bis CDS), di talché gli stessi non possono che trovare applicazione individualmente e senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino. Diversamente operando, si applicherebbe un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene (cfr. Sez. 5, n. 13807 del 21/2/2007, Rv. 236529)1 Inoltre, deve ritenersi che quando il legislatore ha previsto, nell'art. 186 CDS, al comma 9 bis la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ha inteso ancorare tale beneficio ad un ben preciso rapporto tra pena criminale e sanzione sostituiva. Ne deriva che non è possibile sostituire la pena se non in relazione al trattamento sanzionatorio principale previsto dalla legge. Se si applicasse la sostituzione, rapportandola alla pena prevista prima della riforma, non solo si farebbe illegittima applicazione di una "terza legge", in viola- zione dell'art. 2 cod. pen., ma si vulnererebbe la funzione rieducativa che la pena deve svolgere secondo l'ordinamento vigente (così in motivazione questa Sez. 4, n. 21596 del 22/01/2013, Grillo, non mass.). L'unico precedente di segno contrario, sempre di questa Sezione (la sentenza n. 71 del 14/11/2012, dep. il 2013, Mancini, Rv. 258606) è rimasto assolutamente isolato, a fronte di un consolidato orientamento giurisprudenziale -che va qui ri- badito- che ha affermato (in quei casi relativamente all'accordo sull'applicazione della pena, ma il discorso non cambia anche all'esito di giudizio ordinario) che, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza non si può prima procedere alla con- versione della pena detentiva in quella pecuniaria per poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di regimi sanzionatori sostitutivi aventi totale auto- nomia in ordine ai presupposti di applicazione, alle modalità esecutive ed alle con- seguenze nel caso di violazione, di guisa che essi possono trovare applicazione individualmente, senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino deter- minando un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene (Sez. 4, n. 37967 del 17/5/2012, Rv. 254361, conf. Sez. 4, n. 2383 del 6/12/2013 dep. il 2014, Rv. 258180; Sez. 4, n. 8005 del 15/11/2013 dep. il 2014, Verdelli, Rv. 258609; Sez. 4, n. 27602 del 2/4/2014, Fino, Rv. 261566). Ne consegue la necessità, per il giudice del rinvio, di tener conto che la con- versione della pena detentiva in quella pecuniaria e la sostituzione della pena nel suo complesso con il lavoro di pubblica utilità costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze afferenti alla relazione della funzione rieducativa della pena, di talché, una volta adottata una strategia sanzionatoria, non gli sarà possibile, per esigenze di coerenza e ra- zionalità del sistema, sovrapporne altra (Sez. 4, n. 21238 del 2/10/2014 dep. il 2015, Rante Rv. 263851; conf. Sez. 4, n. 19183 del 3/3/2016, Misson, Rv. 266843).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta conversione della pena e rinvia sul punto al Tribunale di Rimini. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza con ri- ferimento al giudizio di responsabilità. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 10 maggio 2017 Il Presidente Il Consigliere Estensore AT Piccial Vincenzo Pezzella jespello Depositata in Cancelleria 1 GIU. 2017 Oggi. Il Funzionario Giudiziario AT Cora O N E 105