Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 1
Nell'accordo sull'applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza le parti non possono procedere, prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di distinti e non sovrapponibili regimi sanzionatori di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2014, n. 27602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27602 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 02/04/2014
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 634
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 19106/52013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AU N. IL 07/11/1986;
avverso la sentenza n. 522/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'applicazione del lavoro di pubblica utilità, rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP del Tribunale di Milano con sentenza del 19/5/2011, condannò IN UR, imputato del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), per essersi posto alla guida di autovettura in stato d'ebbrezza alcolica, con l'aggravante di aver causato un incidente stradale, alla pena stimata di giustizia, sostituita la pena detentiva con la corrispondente ammenda, dilazionata in rate.
2. La Corte d'appello di Milano, alla quale l'imputato si era rivolto, con sentenza del 27/2/2013 confermò la statuizione di primo grado.
3. Il IN avanza ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello enucleando tre motivi di censura (il terzo motivo viene erroneamente indicato come quarto), ai quali ha fatto seguire due motivi nuovi, contenuti nella memoria depositata il 17/7/2013. 4. Con i primi due motivi il ricorrente denunzia vizio motivazionale in questa sede rilevabile e violazione di legge, invocando, in ogni caso, il favore del dubbio, in ordine al mancato approfondito vaglio dell'effetto interattivo dell'assunzione di farmaci sulla rilevazione della concentrazione alcolica nell'organismo; nonché, sul piano soggettivo, della consapevolezza di eventualmente versare in una situazione nella quale è vietato condurre veicoli. Assume il IN che la Corte d'appello era venuta meno all'obbligo di rendere motivazione in quanto non aveva preso in considerazione le critiche concernenti la situazione di dubbio, da sciogliersi in favore dell'imputato e la "carenza dell'elemento soggettivo". Quanto alla dedotta interferenza procurata dall'assunzione di un collutorio a base alcolica la Corte milanese, invece che offrire un convincente ragionamento, si era limitata ad asserire apoditticamente l'inverosimiglianza dell'allegazione.
5. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente denunzia essere stata violata la legge per non essere stata accolta la di lui istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, senza che fosse stata fornita motivazione di sorta e nonostante che una tale sostituzione avrebbe potuto essere operata nonostante la conversione della pena detentiva in pecuniaria.
6. Con il primo dei motivi nuovi il ricorrente sollecita accoglimento del ricorso ancora una volta soffermandosi sulla presenza di un quadro probatorio non puntualmente definito (interferenza da uso di farmaco) e in assenza di sintomi univoci d'ebbrezza.
6.1. Con il secondo dei predetti motivi il medesimo denunzia violazione di legge per non essere stato applicato al fatto in esame il lavoro sostitutivo, sanzione più favorevole, introdotta con la L. n. 120 del 2010, art. 33, in virtù dell'art. 2 cod. pen., comma 4.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. Il ricorso è destituito di giuridico fondamento.
7.1. Quanto alla pretesa assunzione del collutorio, a tutto concedere, basti osservare che in tema di guida in stato di ebbrezza, l'elemento soggettivo del reato, punito anche a titolo di colpa, non è escluso dall'assunzione di farmaci a componente alcolica (come nel caso di specie, trattandosi, secondo l'assunto, di prodotto igienizzante del cavo orale), essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell'assunzione con la circolazione stradale (Cass., Sez. 4^, n. 19386 del 5/4/2013, Rv. 255835; ma già nello stesso senso, Cass., Sez. 4^, n. 38121 del 14/10/2010). Peraltro, la dedotta assunzione, vaga ed aspecifica, come puntualmente rilevato dalla Corte di merito, contro ogni logica non consta essere stata denunziata ai CC al momento del controllo e dell'accertamento. Da ciò deriva che la motivazione censurata, lungi dal fondarsi su considerazioni ipotetiche non verificate, ha, esattamente al contrario, escluso la valenza di una discolpa palesemente congetturale ed apodittica.
7.2. Quanto alla doglianza afferente alla mancata sostituzione della sanzione con il lavoro di pubblica utilità deve rilevarsi che condivisamente questa Corte ha già avuto modo di affermare più volte l'incompatibilità della doppia sostituzione invocata - prima in pena pecuniaria e poi in lavoro di pubblica utilità - (Sez. 4^, n. 37967 del 17/5/2012, Rv. 254361; Sez. 4^, n. 2383/ 14 del 6/12/2013, Rv. 258180). In ogni caso, la Corte d'appello, presa i considerazione l'evenienza, l'aveva esclusa per motivate ragioni di merito, qui non poste in puntuale contestazione.
8. L'epilogo impone condanna al pagamento delle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2014