Sentenza 15 novembre 2013
Massime • 1
Nell'accordo sull'applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, le parti non possono procedere, prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di distinti regimi sanzionatori di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato, tra loro non sovrapponibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2013, n. 8005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8005 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 15/11/2013
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1621
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 23260/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VERDELLI AGNESE N. IL 10/10/1982;
avverso la sentenza n. 1806/2011 TRIBUNALE di AREZZO, del 16/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 16 giugno 2012 il Tribunale di Arezzo applicava a LI Agnese, su richiesta dell'imputata e con il consenso del PM, la pena di mesi nove e giorni 20 di arresto ed Euro 800,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza. Ai sensi dell'art. 189 C.d.S., comma 9 bis, sostituiva detta pena con la misura di giorni 53 di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso l'Istituto specificato in sentenza per quattro ore giornaliere consecutive e per tre giorni alla settimana.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputata, per ministero del proprio difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Sotto il primo profilo rileva che, con la richiesta di applicazione della pena era stata chiesta, oltre e prima a ancora della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, la conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria della specie corrispondente. Osserva quindi che il Tribunale, non avendo proceduto a tale conversione, ha applicato una pena diversa da quella richiesta ed è quindi incorso in violazione dell'art. 444 cod. proc. pen.. Sotto il secondo profilo rileva che il Tribunale ha comunque omesso di motivare la propria decisione negativa sul punto. Infine rileva che, nel procedere alla commisurazione del lavoro sostitutivo di pubblica utilità in relazione all'entità della pena, il Tribunale è incorso in violazione del disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 e art. 189 C.d.S., comma 9-bis, avendo quantificato espressamente la durata del lavoro giornaliero in quattro ore, eccedendo quindi il limite di 2 ore fissato dalla prima norma. Il procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti al giudice a quo per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato, nei termini appresso precisati. Il Tribunale di Arezzo, nell'accogliere la richiesta di applicazione concordata della pena, ha omesso di provvedere sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, senza peraltro minimamente motivare sul punto e anzi pronunciando come se una tale richiesta non fosse stata avanzata. Conseguentemente ha dato corso alla richiesta di patteggiamento, depurandola della conversione della pena nella corrispondente sanzione pecuniaria, e applicando la pure richiesta sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Così operando il Tribunale è incorso in violazione degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen. che non consentono certamente alcuna modifica unilaterale da parte del giudice dell'accordo sulla pena raggiunto tra le parti, ma gli attribuiscono solo il potere di rigettare la richiesta ove ritenuta non conforme alle condizioni e ai limiti di legge, procedendo conseguentemente oltre nelle forme ordinarie. In tal senso, questa Corte ha già chiarito che la eventuale richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e che spetta sempre al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva, di controllarne la ammissibilità, "rigettando la richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione" (Sez. U. n. 295 del 12/10/1993, Scopel, rv. 195618). Più specificamente, è stato affermato che non può trovare applicazione la procedura prevista dall'art. 444 cod. proc. pen. nel caso in cui, per le condizioni soggettive dell'imputato, la pena detentiva non possa essere convertita in quella pecuniaria, così come stabilito nell'accordo intervenuto tra le parti (Sez. 5, sent. n. 1796 del 19/04/1999, rv. 213212). È però certamente escluso che il giudice possa dar corso alla richiesta di patteggiamento modificando unilateralmente i termini dell'accordo intervenuto fra le parti, in quanto verrebbe meno la base consensuale su cui questo si fonda.
3. Giova peraltro precisare che, come opportunamente evidenziato dal Procuratore generale, la richiesta di applicazione di pena su accordo delle parti così come nel caso di specie formulata non avrebbe comunque potuto essere accolta.
Ed invero, come puntualmente evidenziato in un recente precedente di questa stessa sezione (Sez. 4, n. 37967 del 17/05/2012, Nieddu, rv. 254361), non può ritenersi conforme a legge una richiesta di pena concordata che preveda la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53) e la sua successiva sostituzione con il lavoro di pubblica utilità (ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis).
I due regimi sanzionatori sostitutivi non possono, infatti, essere applicati cumulativamente, avendo essi una totale autonomia quanto ai presupposti di applicazione, alle modalità esecutive e alle conseguenze in caso di violazione (cfr. L. n. 689 del 1981, artt. 53, 59, 71 e 102, e art. 186 C.d.S., comma 9 bis), di tal che gli stessi non possono che trovare applicazione individualmente e senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino.
Diversamente operando, si applicherebbe un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene (cfr. Sez. 5, n. 13807 del 21/02/2007, Rv. 236529). Inoltre, deve ritenersi che quando il legislatore ha previsto, nell'art. 186 C.d.S., al comma 9 bis la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ha inteso ancorare tale beneficio ad un ben preciso rapporto tra pena criminale e sanzione sostituiva. Ne deriva che non è possibile sostituire la pena se non in relazione al trattamento sanzionatorio principale previsto dalla legge. Se si applicasse la sostituzione, rapportandola alla pena prevista prima della riforma, non solo si farebbe illegittima applicazione di una "terza legge", in violazione dell'art. 2 c.p., ma si vulnererebbe la funzione rieducativa che la pena deve svolgere secondo l'ordinamento vigente (così in motivazione Sez. 4, n. 21596 del 22/01/2013, Grillo, non mass.).
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per l'ulteriore seguito.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014