Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2016, n. 19183
CASS
Sentenza 3 marzo 2016

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Nell'accordo sull'applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza le parti non possono prima procedere alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria per poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di regimi sanzionatori sostitutivi aventi totale autonomia e indipendente campo di applicazione e dunque non cumulabili tra loro in quanto ciascuno di essi esaurisce, con la propria portata precettiva, il fine alternativo alla applicazione della pena detentiva che si propone.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2016, n. 19183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19183
    Data del deposito : 3 marzo 2016

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