Sentenza 3 marzo 2016
Massime • 1
Nell'accordo sull'applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza le parti non possono prima procedere alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria per poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di regimi sanzionatori sostitutivi aventi totale autonomia e indipendente campo di applicazione e dunque non cumulabili tra loro in quanto ciascuno di essi esaurisce, con la propria portata precettiva, il fine alternativo alla applicazione della pena detentiva che si propone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2016, n. 19183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19183 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2016 |
Testo completo
ASTA 19 1 8 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI -Presidente SENTENZA N. 349/2016 Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - N. 40328/2015- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PASQUALE GIANNITI - Rel. Consigliere - Dott. UGO BELLINI Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA nei confronti di: IS NO AN N. IL 11/08/1987 avverso la sentenza n. 3882/2014 GIP TRIBUNALE di PESARO, del 24/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mario Pinelli ic quale ha chiesto d'anus Clars: seura zuvio la seuluite impuguete e disporre le trasmisione degli atti al Tribunale di Pesare fur ри l'ulteriore corso. Udit i difensor Avv.; سو RITENUTO IN FATTO 1.Il GIP presso il Tribunale di Pesaro con sentenza in data 24.6.2015 con motivazione contestuale aveva accolto la richiesta dell'imputato ON BR AR cui aveva prestato il consenso il PM, di applicazione nei suoi confronti della pena di giorni otto di arresto e di € 1.000 di ammenda in relazione al reato contravvenzionale contestato di cui all'art. 186 II co. lett.b) e 2 sexies C.d.S.
2. Disponeva la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria di € 2.000,00 e pertanto complessivamente applicava la pena pecuniaria di € 3.000. Accoglieva altresì la ulteriore richiesta formulata ai sensi dell'art. 186 co. 9 bis C.d.S. e disponeva la sostituzione della pena applicata al ON con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità da eseguirsi presso cooperativa sociale di Pesaro;
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Ancona deducendo un unico motivo di gravame e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Prospetta violazione di legge in quanto il giudice ha dapprima sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria ed ha quindi ulteriormente sostituito tale sanzione con quella del lavoro di pubblica utilità: tale ripetuta sostituzione, si assume, non è prevista dalla legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Occorre rilevare che effettivamente il giudice ha operato la doppia sostituzione esposta nel ricorso del Procuratore generale. Tale sostituzione deve ritenersi illegittima in quanto in primo luogo la doppia sostituzione della pena detentiva, prima sostituita in pena pecuniaria secondo i dettami di cui all'art.53 L.689/81 e successivamente convertita nella sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.186 co.9 bis C.d.S. non trova alcun riscontro in una previsione normativa. Inoltre appare evidente la sovrapposizione e il cumulo di due istituti giuridici caratterizzati da assoluta autonomia e indipendente campo di applicazione diretti, ciascuno per finalità premiali, ovvero di incentivazione di strumenti alternativi alla detenzione, all'adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze afferenti alla realizzazione della funzione rieducative della pena. Dunque, al 2 qulla fine di assicurare la coerenza e la razionalità dei sistema normativo, deve concludersi che gli strumenti predetti si pongano in situazione di alternatività e non siano cumulabili, in quanto ciascuno di essi esaurisce, con la propria portata precettiva, il fine alternativo alla applicazione e alla esecuzione della sanzione penale detentiva che si propone così da potersi concludere che, opzionata una strategia sanzionatoria di carattere sostitutivo, non sia consentito sovrapporne altra. In tal senso risulta la quasi unanime giurisprudenza di questa Corte (con la sentenza n. 37967 del 17.5.2012 PG in proc. Nieddu Rv. 254361; 56.12.2013 n. 2383, in proc. Hofer;
2.4.2014 n.27602, imp Fino e 2.10.2014 n.21238 imp.Rante).
2. Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro per l'ulteriore corso.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pesaro per l'ulteriore corso Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3.3.2016. Il consigliere estensore il Presidente S S Ugo Bellini Francesco Maria Ciampi A Of Bellin C * CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 MAG. 2015 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Sa Gabriella Lamelza 3