Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza, in ragione del richiamo operato dall'art. 186, comma settimo, al comma secondo lett. c) del medesimo articolo, il quale, a sua volta, è richiamato dal comma secondo bis, disciplinante l'aggravante in oggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2013, n. 9318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9318 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/11/2013
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1908
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 37004/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA ON N. IL 07/12/1974;
avverso la sentenza n. 3611/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 20/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo che ha concluso per l'annullamento con rinvio limiatamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. AR LE veniva condannato dal Tribunale di Chiavari alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, perché ritenuto colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per rilevare lo stato di ebbrezza (constatato dai verbalizzanti in base a dati sintomatici) dopo aver provocato un incidente (riportando anche lesioni personali e condotto quindi in ospedale) mentre era alla guida di un motociclo con un passeggero trasportato. Il Tribunale, in particolare, riteneva configurabile la circostanza aggravante di aver provocato un incidente, in relazione al reato di rifiuto dell'accertamento strumentale per la rilevazione del tasso alcolemico nell'organismo.
2. A seguito di gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Genova confermava l'impugnata decisione.
La dinamica dei fatti era stata così ricostruita dai giudici di merito: lo AR guidava un motociclo con a bordo un passeggero, aveva provocato un incidente, e, avendo riportato lesioni, era stato condotto presso una struttura ospedaliera rifiutando poi ripetutamente di sottoporsi agli accertamenti per verificare eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nell'organismo;
la richiesta di tale accertamento era stata rivolta dai verbalizzanti allo AR avuto riguardo alle condizioni in cui costui si trovava, e cioè alitosi alcolica e disarmonia psico-fisica. All'udienza di discussione nel giudizio di primo grado il difensore dell'imputato aveva prodotto un documento al fine di dimostrare che in un secondo momento, dopo l'iniziale rifiuto, lo AR si era poi sottoposto all'accertamento strumentale.
3. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo censure che possono così sintetizzarsi: 1) non vi sarebbe certezza che alla guida del motociclo si trovasse lo AR;
2-3) mancata assunzione di prova decisiva perché il documento prodotto già in primo grado era un certificato del Pronto Soccorso di Lavagna da cui sui rilevava che successivamente lo AR si era sottoposto al test;
4) insussistenza dei presupposti per l'aggravante dell'art. 186 C.d.S., comma 2 bis perché non sarebbero state accertate le modalità dell'incidente e quindi non vi sarebbe la prova dell'ascrivibilità dello stesso al comportamento dello AR;
5) detta aggravante non sarebbe applicabile per il caso del rifiuto ma solo per il reato di guida in stato di ebbrezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Preliminarmente è opportuno sottolineare che allo stato non risulta maturata la prescrizione del reato: ed invero, dalla sentenza del Tribunale si rileva che nel corso del giudizio di primo grado vi sono stati due rinvii per l'astensione del difensore dello AR dalle udienze in adesione allo sciopero proclamato dalla categoria, per cui il termine prescrizionale, tenuto conto della sospensione del suo decorso per i periodi dei rinvii, verrà a scadenza in epoca successiva all'odierna udienza.
5. Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
5.1 Quanto al primo motivo, si tratta di valutazioni probatorie, incensurabili in questa sede non presentando alcuna connotazione di illogicità: i giudici di merito - circa la individuazione dello AR quale conducente del motociclo - hanno richiamato quanto riferito dai verbalizzanti, non mancando di sottolineare altresì che il passeggero del veicolo stesso aveva la patente sospesa.
5.2. Per quel che riguarda il secondo ed il terzo motivo - strettamente connessi - a prescindere da qualsiasi considerazione circa la valenza da attribuire alla documentazione prodotta al riguardo in giudizio dalla difesa dell'imputato, è assorbente la considerazione che, come precisato da questa Corte, ai fini del reato di rifiuto non rileva un eventuale successivo ripensamento: "il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi. (Nella specie, l'imputato si era opposto al test nell'immediatezza dell'incidente stradale e, solo dopo un'ora, si era detto disponibile a sottoporsi agli accertamenti)"in termini, Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013 Ud. - dep. 06/02/2013 - Rv. 254792. 5.3. Anche le doglianze oggetto del quarto motivo si presentano come meramente rivalutative degli apprezzamenti dei giudici di merito del compendio probatorio acquisito;
"ad abundan-tiam" è sufficiente osservare che: 1) quanto alla nozione di incidente, è già stato precisato in giurisprudenza che ai fini dell'aggravante in argomento per incidente deve intendersi "qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli" (in termini, Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012 Ud. - dep. 06/12/2012 - Rv. 253921); 2) poiché era lo AR alla guida del motociclo, non possono esservi dubbi che fu lui a provocare l'incidente (non risultando il coinvolgimento di altri veicoli).
5.4. Infondato è infine anche il quinto ed ultimo motivo di ricorso, dovendo ritenersi configurabile l'aggravante in questione anche nel caso di reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza. Ed invero, il richiamo dell'art. 186 C.d.S., comma 7 alle pene di cui al comma 2, lett. e), dello stesso articolo, deve necessariamente comprendere anche l'aggravante "de qua" perché il citato comma 2-bis (che prevede appunto tale aggravante) richiama a sua volta le sanzioni del secondo comma del medesimo articolo prevedendo il raddoppio delle stesse.
6. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014