Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
L'accordo sull'applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, le parti non possono procedere, prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di distinti regimi sanzionatori di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato, tra loro non sovrapponibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2013, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 06/12/2013
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 1822
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 22389/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
HO IE N. IL 05/11/1977;
avverso la sentenza n. 13/2013 TRIB. SEZ. DIST. di PIEVE DI CADORE, del 14/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette le conclusioni del PG, annullamento senza rinvio e trasmissione atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Belluno ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di ER TR in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 sexies, commesso il 4.9.2010, per essersi posto alla guida di un'auto in stato di ebbrezza alcolica.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica (di Venezia) deducendo due motivi.
Con il primo prospetta violazione di legge in quanto il giudice ha dapprima sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria ed ha quindi ulteriormente sostituito tale sanzione con quella del lavoro di pubblica utilità: tale ripetuta sostituzione, si assume, non è prevista dalla legge.
Con il secondo lamenta la mancata confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, pur appartenente all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Quanto al primo motivo, occorre rilevare che effettivamente il giudice ha operato la doppia sostituzione esposta nel ricorso del Procuratore generale. Tale modalità della determinazione della pena è censurabile. Essa, in primo luogo, non è prevista dalla legge. Inoltre e soprattutto è agevole cogliere che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e la sostituzione della pena nel suo complesso con il lavoro di pubblica utilità costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze afferenti alla realizzazione della funzione rieducative della pena. Dunque, per assicurare la coerenza e la razionalità dei sistema, occorre ritenere che, adottata una strategia sanzionatoria, non sia consentito sovrapporne altra. In tal senso si è già espresso questa Corte con la sentenza n. 37967 del 17.5.2012 PG in proc. Nieddu Rv. 254361).
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso non senza osservare che a norma dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) la confisca del veicolo appartenente all'imputato è obbligatoria.
2. Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Belluno per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Belluno per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014