Sentenza 21 febbraio 2007
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È illegittima la decisione con cui il giudice di appello applichi - in accoglimento della richiesta dell'imputato condannato in primo grado a pena detentiva condizionalmente sospesa - il trattamento sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace, senza, tuttavia, revocare la sospensione condizionale della pena, inapplicabile, ex art. 60 D.Lgs. n. 274 del 2000, alle sanzioni irrogate dal giudice di pace, considerato che, in tal caso, si determina un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene.
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- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
Leggi di più… - 2. Processo penale, Giudice di pace, particolare tenuità del fatto, giudice diverso, improcedibilità, non punibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2007, n. 13807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13807 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 21/02/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 459
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 16173/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME GE, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 5.12.2005 della Corte d'appello di Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena.
Udito per l'imputato l'avv. DE GIROLAMO Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli rideterminava, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 64, comma 2, art. 63, comma 1, e art. 52 in 400,00 Euro di multa la pena inflitta a GE EO per il reato continuato di cui agli artt. 594 e 582 c.p. commesso il 26.1999 (per il quale aveva riportato in primo grado la pena di 4 mesi di reclusione, con entrambi i benefici di legge) e confermava nel resto la sentenza del Tribunale di Benevento del 24.5.2002, oggetto di gravame. Ricorre l'imputato lamentando che, applicate le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, la sentenza del Tribunale non poteva essere confermata nella parte in cui aveva dichiarato la pena condizionalmente sospesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 63, e in forza del richiamo alle previsioni del titolo 2^ (artt. 52 - 62), le disposizioni dell'art. 60 del citato decreto - che esclude che le pene per i reati di competenza del giudice di pace possano essere sospese a norma dell'art. 163 c.p. e segg. - si applicano anche nel caso che di tali reati conosca un giudice diverso. E detta regola vale, ferma l'applicabilità della legge più favorevole, anche per i reati precedentemente commessi ai sensi dell'art. 64 c.p., comma 2. Ora, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell'affermare che per legge più favorevole deve intendersi il trattamento sanzionatorio complessivamente meno affittivo che non può che essere individuato, in relazione all'ipotesi in esame, caso per caso sulla base delle stesse sollecitazioni o richieste difensive, e cioè in ragione dell'interesse dell'imputato a mantenere la possibilità di beneficiare della sospensione condizionale della pena in relazione alla pena in concreto erogando ovvero di vedersi inflitta una pena solo pecuniaria, più mite ma non sospesa (cfr. tra molte: Sez. 5, Sentenza n. 46793 del 04/10/2004, Celestino;
Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo). Sicché, avendo l'imputato con l'atto d'appello richiesto il trattamento sanzionatorio istituito con il D.Lgs. n. 274 del 2000 invece della pena detentiva condizionalmente sospesa irrigata dal primo giudice, e avendo la Corte di merito accolto detta sollecitazione e applicato le pene previste per i reati di competenza del giudice di pace, non poteva non revocare la sospensione condizionale della pena, essendo illegale il trattamento sanzionatorio ibrido.
La sentenza impugnata deve per l'effetto essere annullata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale, che, risultando illegalmente mantenuta, va revocata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che revoca.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007