Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2007, n. 13807
CASS
Sentenza 21 febbraio 2007

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È illegittima la decisione con cui il giudice di appello applichi - in accoglimento della richiesta dell'imputato condannato in primo grado a pena detentiva condizionalmente sospesa - il trattamento sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace, senza, tuttavia, revocare la sospensione condizionale della pena, inapplicabile, ex art. 60 D.Lgs. n. 274 del 2000, alle sanzioni irrogate dal giudice di pace, considerato che, in tal caso, si determina un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene.

Commentari2

  • 1La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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  • 2Processo penale, Giudice di pace, particolare tenuità del fatto, giudice diverso, improcedibilità, non punibilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2007, n. 13807
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13807
Data del deposito : 21 febbraio 2007

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