Sentenza 14 novembre 2012
Massime • 1
Nell'accordo sull'applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, le parti possono procedere, prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di disposizione più favorevole applicabile anche senza la richiesta dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2012, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/11/2012
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 1607
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 12628/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Brescia;
Nei confronti di:
NC ER n. il 21.05.1955;
avverso la sentenza n. 410/2011 del GUP del Tribunale di Mantova - del 04.11.2011;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in UDIENZA CAMERALE del 14 novembre 2012 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA;
Lette le richieste del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 4-11-2011 il Gup del Tribunale di Mantova applicava la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1000 di ammenda, secondo la concorde richiesta delle parti, nei confronti di NC ER per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c), operava la sostituzione della pena detentiva inflitta con Euro 30000 di ammenda e ne disponeva la sostituzione con mesi 4 e gg. 4 di lavoro di pubblica- utilità.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Brescia e deduce violazione di legge atteso che il Gup del Tribunale di Brescia, recependo un accordo in tal senso intervento tra le parti, ha applicato la sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità in favore dell'imputato, dopo avere già sostituito, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, la pena detentiva inflitta di 4 mesi di arresto.
Si argomenta, a prescindere dal dato interpretativo logico sistematico (che già potrebbe considerarsi di ostacolo ad una doppia sostituzione di pena con ingiustificato cumulo dei relativi benefici previsti), la lettera della legge sembra esplicitare in modo chiaro l'intenzione del legislatore riguardo al fatto che la sostituzione con lavoro di pubblica utilità debba ad avere ad oggetto una pena vera e propria e non già un'ulteriore sanzione sostitutiva. II motivo esposto è infondato sicché il ricorso va rigettato. Il Gup del Tribunale di Mantova ha applicato, su concorde richiesta delle parti, all'imputato IN BE, per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c), la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1000 di ammenda, ha disposto la sostituzione della pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53 e sussistendone i presupposti, ha sostituito la pena pecuniaria inflitta con mesi 4 e gg. 4 di lavoro di pubblica utilità.
Al riguardo, va posto in rilievo che l'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, come modificato dalla L. n. 120 del 2010, art. 33, prevede che, al di fuori del comma 2 bis, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n. 200 del 274, art. 54, secondo le modalità ivi previste.
In deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 274, art. 54, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliata a Euro 250 per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. La L. n. 120 del 2010 ha introdotto quindi, nella disciplina sanzionatoria dei reati in materia di circolazione stradale, salvo che ricorra l'aggravante dell'incidente stradale, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che può essere applicata, per la guida sotto l'influenza dell'alcool e per la guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti che può già con l'emissione del decreto penale di condanna. La norma non prevede alcun divieto di applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dopo avere già sostituito, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, la pena detentiva inflitta. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità, in assenza di un divieto espressamente previsto dalla norma, deve ritenersi consentito, anche quando la pena inflitta sia già stata sostituita, trattandosi di disposizione più favorevole, non essendo autorizzate quindi interpretazioni restrittive ed essendo demandato al giudice la verifica della sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione dell'istituto. La norma non esige infatti la richiesta dell'imputato, quale presupposto essenziale della sostituzione, come invece previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000 (art. 54, comma 1), atteso che si prevede solo la condizione negativa della sua non opposizione. Nel caso di specie vi era stata una specifica richiesta dell'imputato, con l'indicazione della struttura di destinazione ove doveva svolgersi il lavoro sostitutivo e che rispondeva ai requisiti previsti dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis.
Pertanto, non ricorre l'ipotesi di violazione di legge denunciata dal Procuratore Generale di Brescia atteso che il Gup di Mantova ha applicato la sanzione del lavoro di pubblica utilità, dopo avere già sostituto la pena detentiva inflitta, in assenza di divieti legislativi trattandosi dell'applicazione di norma più favorevole all'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 10881 del 20/01/2012 Cc, Rv. 251988), che non autorizzava pertanto un'interpretazione complessivamente più restrittiva e sussistendo i requisiti previsti per l'applicazione dell'istituto richiesto dall'imputato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, alla Pubblica udienza, il 14 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2013