Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 1
È legittima la decisione del giudice d'appello con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è revocata la sospensione condizionale della pena e sostituita la pena inflitta per il reato di guida in stato di ebbrezza con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, senza previamente convertire la pena detentiva in quella pecuniaria, atteso che la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e la sostituzione della pena nel suo complesso con il lavoro di pubblica utilità costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze afferenti alla relazione della funzione rieducativa della pena, di talché, una volta adottata una strategia sanzionatoria, non è possibile, per esigenze di coerenza e razionalità del sistema, sovrapporne altra.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2014, n. 21238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21238 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOTI Giacomo - Presidente - del 02/10/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 1793
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 36389/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT MA N. IL 19/07/1974;
avverso la sentenza n. 3869/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 08/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Calamani Maria Cristina, che deposita nomina e difensore di fiducia e dichiara che il suo assistito non ha mai ricevuto avviso di notifica dove ha dichiarato domicilio. Chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8/5/2014 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto TE CO colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., lett. b), revocava la sospensione condizionale della pena sostituendo la pena irrogata con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Confermava in punto di responsabilità la sentenza impugnata.
2. Con ricorso per cassazione l'imputato deduce: 1) mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale;
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
inosservanza dei precetti imposti dall'art. 111 Cost., artt. 6 e 13 CEDU. Osserva che era stata rilevata l'anomalia di funzionamento dell'apparecchio utilizzato per il test alcolmetrico, in ragione dell'identico valore segnato dalle due rilevazioni eseguite a distanza di 12 minuti, talché s'imponeva l'acquisizione del libretto metrologico dell'alcoltest; 2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine a un motivo d'appello specificamente proposto;
mancata assunzione di una prova decisiva;
mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex L. n. 689 del 1981, art. 53 e sua successiva sostituzione con lavori di pubblica utilità. A tal proposito evidenzia un contrasto di giurisprudenza, con richiesta di rimessione della questione alle sezioni unite della Corte.
3. All'odierna udienza compariva l'avv. Calamani Maria Cristina, la quale depositava nomina a difensore di fiducia. Dichiarava che l'imputato, suo assistito, non aveva mai ricevuto avviso di notificazione nel luogo ove aveva dichiarato domicilio e chiedeva l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si deve affrontare, preliminarmente, la questione sollevata all'odierna udienza dal difensore in punto di omessa notificazione al domicilio dichiarato. Sul punto va rilevato che la notificazione, quand'anche viziata, è da ritenere sanata ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.p., dovendosi ritenere prodotto l'evento che l'atto mirava a realizzare, consistente nell'esercizio da parte della difesa dell'imputato dei diritti e delle prerogative sue proprie, in concreto svolte posto che il difensore ha espletato il proprio mandato, concludendo nei termini di cui al verbale. Si deve richiamare al riguardo il principio espresso da questa Corte, anche a Sezioni Unite, in forza del quale la nullità derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione presso luogo diverso dal domicilio dichiarato deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa (nei termini che seguono Cass. Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004 Rv. 229540: La notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 c.p.p., ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 c.p.p., comma 1, rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo"; nello stesso senso Cass., Sez. 3, n. 44880 del 18/07/2014 Rv. 260606).
2. Passando all'esame dei motivi di ricorso, si evidenzia, quanto al primo, che non è manifestamente illogico il percorso argomentativo svolto con riguardo alla giustificazione dei due risultati identici dell'etilometro, che tiene conto dell'andamento della rilevazione dell'intossicazione alcolica. Esso ben giustifica due valutazioni simili e rende superfluo l'espletamento di ulteriori indagini che, lungi dall'integrare una prova decisiva omessa in sede d'istruttoria dibattimentale, correttamente è stato considerato un inutile accertamento meramente esplorativo, in mancanza di dati idonei a contestare il regolare funzionamento dell'etilometro.
3. In ordine al secondo motivo la Corte aderisce, senza che permangano incertezze che inducano a interessare della questione le Sezioni Unite, all'orientamento giurisprudenziale, nettamente prevalente in sede di legittimità, secondo il quale la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e la sostituzione della pena nel suo complesso con il lavoro di pubblica utilità costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze afferenti alla realizzazione della funzione rieducative della pena;
con la conseguenza che per assicurare la coerenza e la razionalità dei sistema, adottata una strategia sanzionatoria, non è consentito sovrapporne altra (in tal senso si è già espressa questa Corte:
cfr. Cass. n. 37967 del 17.5.2012, Rv. 254361; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2383 del 06/12/2013 Rv. 258180).
4. Per tutte ragioni esposte il ricorso va rigettato. Il rigetto comporta a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2015