Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. AULA "A" per diritti L. 3000 01.3.3.2./0 1 $31 GEN 2001 ✓ ✓ CASSAZIONE IL CANCELLIERE COPIE PU B oggetto BAVISOTTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO copia legale LAVORO ✓ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Der dir 18.2.91 CELLIERE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Pietro CUOCO Consigliere R.G.N.08306/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Cron. 2742 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA E VARIE DCV sul ricorso proposto UD. 11.12.2000 da I. N. P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Prof. Ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Paolo Marchini, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, con i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, 17, n. presso l'Avvocatura Centrale 5282 dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso, ricorrente
contro
MILI TELLO LAURA R 1 rapp.ta difesa dall'avv. Giovanni Russo Bavisotto, del Foro di Palermo, con il quale elett.te domicilia in Roma, via dei Banchi Nuovi, n. 09, presso l'avv. Silvana Ricciardi, giusta procura speciale in calce al controricorso, - controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n. 01868/97 dell'08.05/09.07.1997, R.G. nn. 00029/93, notificata il 03 marzo 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11 dicembre 2000 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Domenico Ponturo, in virtù di delega dell'avv. Fabrizio Correra, per l'Inps; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, e, in subordine, per l'accoglimento del medesimo ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 03 aprile 1992 il Pretore di Palermo rigettava la domanda proposta da UR LI contro l'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) diretta al riconoscimento dei versamenti contributivi effettuati a favore dell'Istituto per l'attività di artigiana sarta per il periodo 15.09.1964-30.09.1970, e al conseguente ripristino della pensione con pagamento degli 2 arretrati oltre accessori. Aveva osservato il Pretore che la cancellazione della ricorrente da parte della Commissione Provinciale degli Artigiani di Messina dall'elenco nominativo degli artigiani era avvenuta per cessazione dell'attività con la conseguenza che l'annullamento della contribuzione doveva ritenersi, in assenza della prova dello svolgimento dell'attività, legittima. Il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dalla LI, condannava l'Inps a riconoscere valido a tutti gli effetti il periodo contributivo annullato, al ripristino della pensione n. 88008985, al pagamento dei ratei medio tempore maturati, oltre accessori, e a rimborsare all'appellante le spese del doppio grado di giudizio. Osservava il Tribunale: la mera emigrazione della LI da Pettineo a Palermo, accompagnata dalla regolare continuazione nel versamento dei contributi, non poteva essere valutata come prova certa della cessazione dell'attività artigiana, costituendo essa piuttosto presunzione di segno opposto;
la cancellazione dall'elenco era avvenuta nel 1980, allorché, a seguito di domanda della LI di cancellazione per cessata attività, la Commissione aveva provveduto in tal senso, retrodatando tuttavia la stessa dalla data di emigrazione dell'artigiana da Pettineo a Palermo nel 1964, senza alcun accertamento sulla data effettiva della cessazione dell'attività; J 3 conseguentemente, era illegittima anche la revoca della pensione comunicata dall'Inps il 05 dicembre 1985. l'Inps con unico motivo di Ricorre per cassazione censura. Si è costituita con controricorso LI UR. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata la questione, rilevabile di ufficio, della notifica del ricorso per cassazione. Risulta dalla notifica della sentenza del Tribunale di Palermo, oggetto della impugnazione con l'atto in esame, che essa era stata notificata ad istanza dell'avv. Giovanni Russo Bavisotto e delle Sig.re LA, GI e EN ZO, eredi della Sig.ra UR LI>> in data 03 marzo 1998, e che il ricorso, chiaramente proposto nel termine breve (esso risulta notificato il 30 aprile 1998), è stato invece notificato a LI UR nel domicilio eletto presso i procuratori costituiti nel giudizio di appello. Il ricorso, così notificato, è inammissibile. In caso analogo questa Corte (Cass. 29 maggio 1998, n. 05308) ha precisato che nel caso di morte di una parte non dichiarata né notificata, l'ultrattività del mandato al difensore non opera al di là della fase processuale nella quale si è verificato l'evento. Pertanto, affetto da nullità il ricorso per cassazione proposto nei confronti della controparte deceduta e notificato presso il procuratore A di questa, nel caso in cui il ricorrente sia venuto a conoscenza del decesso per essergli stata notificata la sentenza impugnata su istanza degli eredi della controparte e nella relata si rinvengano le indicazioni necessarie per la notifica agli eredi medesimi>>. In motivazione la sentenza precisa anche che "tale nullità non consente la rinnovazione di cui all'articolo 291 c.p.c. trattandosi non di semplice - nullità della notificazione, ma di errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius", il cui termine, peraltro, nel caso di specie, è da tempo scaduto. Né, in diverso avviso del citato primo principio si pongono le sentenze di questa stessa Corte del 21 giugno 1995, n. 07023, e 16 giugno 1992, n. 07367, le quali sostanzialmente esprimono il concetto che la dichiarazione di morte del loro dante causa è implicita nella notifica della sentenza ad opera degli eredi, la cui indicazione, anche solo nominativa, comunque onera il destinatario agli opportuni adempimenti per la integrazione degli elementi necessari alla individuazione dei soggetti che gli si contrappongono. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, così assorbite le censure in esso proposte, e non va assunta alcuna determinazione in ordine alle spese del giudizio di cassazione per assenza di attività difensiva (controricorso tardivo e mandato speciale sottoscritto da persona non individuata tra gli eredi della parte deceduta). J 5
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso;
la C o r t e nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'11 dicembre 2000. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovanillapparilla Giuseppe Ianniruberto useppe Stlle IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 30 GEN. 2001 IL COLLABORATOR DI CANCELL I , D LO SSA L 10 , TA O B . 533 I T SPESA D R 'A STA : LL I N E O N P D 11-8-73 G SI IM O A SEN A D D , E E I T O A E SEN ISTR G ITTO LEG E G E IR R ELLA D O B 6